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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede preliminarmente un rinvio in vista della futura rottamazione “quinques”, riportandosi, per il resto, ai propri scritti difensivi. Gli Uffici resistenti non si oppongono alla predetta istanza rimettendosi, in tal senso, alla volontà del Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.258 del 2024 R.G. depositato il 19.09.2024, il Sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di intimazione pagamento n. 09620249001546535000, notificato dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 23.05.2024, per un totale intimato pari ad €. 2.993,64.
Detta intimazione, è stata emessa per il mancato pagamento di n. 2 cartelle e precisamente la n.
09620140004574580000, dell'importo di €. 2.846,14; notificata il 21.11.2014 per IRPEF, IVA, e addizionali Regionale e comunale, anno 2006, comprensiva di sanzioni ed interessi, e, la n.
09620180002611000000 dell'importo di €. 147,50, notificata il 29.01.2019 per diritti annuali Camera di Commercio anno 2014, comprensiva di sanzioni ed interessi. Eccepisce l'illegittimità dell'intimazione emessa per violazione degli articoli 3 legge 241/1990 e 7 legge 212/2000, per l'omessa notifica ed allegazione degli atti presupposti, del diritto di difesa ex articoli 24 della Costituzione e 7 legge 212/2000, nonché la prescrizione della pretesa creditoria. Chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile qualunque eccezione riguardante la cartella di pagamento ed il ruolo presupposto, sottesi all'intimazione di pagamento e la pretesa dagli stessi portata. In subordine e nel merito, di respingere il ricorso perché infondato, in ogni caso la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando ogni avverso dedotto ed eccepito, replicando che le cartelle sottese all'intimazione impugnata erano state regolarmente notificate al ricorrente, dando prova dell'avvenuta notifica. Solleva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'iscrizione a ruolo ritenuta duplicata, con l'obbligo di manleva da parte dell'Ente impositore, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, che si oppone alle contestazioni avversarie, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto impugnato, nonché
l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le eccezioni. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Così pure si esprime la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, per quanto di propria competenza.
Motivi della Decisione Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, ritiene questo Giudice non poter accogliere quanto richiesto dalla difesa del ricorrente, ovvero di un rinvio in vista della futura rottamazione “quinques” anche se gli uffici resistenti non si oppongono alla predetta istanza, rimettendosi, però, alla volontà del Giudice.
Nel caso, il ricorso deve essere deciso, non esistendo al momento una legge approvata e promulgata, ma trattasi soltanto di proposta della maggioranza di Governo. Nel merito, va chiarito che la prima cartella è stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di €. 2.390,59 ex art. 68 comma 1, lett. a,
D.Lgs. 546/92, ovvero i 2/3 a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n. 64/02/2014, pronunciata il 04.02.2014, favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per omessa impugnazione.
Cartella regolarmente notificata a seguito di iscrizione a Ruolo dei 2/3 delle imposte con sanzioni ed interessi in quanto 1/3 era già stato pagato al momento dell'originario ricorso.
La seconda cartella di riferisce, invece, all'omesso versamento del diritto annuale 2014, dovuto dall'impresa di cui Ricorrente_1 era titolare (REA-RI-51074) cancellata dal registro delle imprese con domanda del 16.09.2019, per cessazione dell'attività dal 31.12.2011. Va ricordato che ai sensi dell'art. 18 della legge 580/1993, ed art. 4 del D.M. 359/2001, per l'impresa il diritto annuale resta dovuto fino all'annualità 2019 compresa. E, comunque, il diritto annuale è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile. Si ritiene, pertanto, che non si può ricorrere avverso l'avviso di intimazione, con il solo scopo di voler ricoprire quanto già è divenuto definitivo, non essendo state impugnate le cartelle regolarmente notificate, come in atti provato dalle parti resistenti. Nel nostro caso stiamo trattando solo l'intimazione di pagamento e non già gli atti presupposti;
e pertanto, la pretesa su cui è basato il ricorso deve ritenersi non più contestabile nell'an e nel quantum, giacché gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere contestati negli ordinari termini di decadenza di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento, avente titolo anche nei precedenti atti presupposti notificati, e a suo tempo non impugnati, può essere contestata dinanzi agli organici del contenzioso tributario solo per vizi propri, come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e non già per vizi suscettibili da rendere nulli o annullabili gli atti presupposti, ormai divenuti definitivi (cfr. Ordinanza della Cassazione, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3404).
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese possono compensarsi in ragione della complessa articolazione della vicenda.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Rieti, li 17 novembre 2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001546535000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede preliminarmente un rinvio in vista della futura rottamazione “quinques”, riportandosi, per il resto, ai propri scritti difensivi. Gli Uffici resistenti non si oppongono alla predetta istanza rimettendosi, in tal senso, alla volontà del Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.258 del 2024 R.G. depositato il 19.09.2024, il Sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di intimazione pagamento n. 09620249001546535000, notificato dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 23.05.2024, per un totale intimato pari ad €. 2.993,64.
Detta intimazione, è stata emessa per il mancato pagamento di n. 2 cartelle e precisamente la n.
09620140004574580000, dell'importo di €. 2.846,14; notificata il 21.11.2014 per IRPEF, IVA, e addizionali Regionale e comunale, anno 2006, comprensiva di sanzioni ed interessi, e, la n.
09620180002611000000 dell'importo di €. 147,50, notificata il 29.01.2019 per diritti annuali Camera di Commercio anno 2014, comprensiva di sanzioni ed interessi. Eccepisce l'illegittimità dell'intimazione emessa per violazione degli articoli 3 legge 241/1990 e 7 legge 212/2000, per l'omessa notifica ed allegazione degli atti presupposti, del diritto di difesa ex articoli 24 della Costituzione e 7 legge 212/2000, nonché la prescrizione della pretesa creditoria. Chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile qualunque eccezione riguardante la cartella di pagamento ed il ruolo presupposto, sottesi all'intimazione di pagamento e la pretesa dagli stessi portata. In subordine e nel merito, di respingere il ricorso perché infondato, in ogni caso la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando ogni avverso dedotto ed eccepito, replicando che le cartelle sottese all'intimazione impugnata erano state regolarmente notificate al ricorrente, dando prova dell'avvenuta notifica. Solleva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'iscrizione a ruolo ritenuta duplicata, con l'obbligo di manleva da parte dell'Ente impositore, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, che si oppone alle contestazioni avversarie, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto impugnato, nonché
l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le eccezioni. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Così pure si esprime la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, per quanto di propria competenza.
Motivi della Decisione Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, ritiene questo Giudice non poter accogliere quanto richiesto dalla difesa del ricorrente, ovvero di un rinvio in vista della futura rottamazione “quinques” anche se gli uffici resistenti non si oppongono alla predetta istanza, rimettendosi, però, alla volontà del Giudice.
Nel caso, il ricorso deve essere deciso, non esistendo al momento una legge approvata e promulgata, ma trattasi soltanto di proposta della maggioranza di Governo. Nel merito, va chiarito che la prima cartella è stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di €. 2.390,59 ex art. 68 comma 1, lett. a,
D.Lgs. 546/92, ovvero i 2/3 a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n. 64/02/2014, pronunciata il 04.02.2014, favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per omessa impugnazione.
Cartella regolarmente notificata a seguito di iscrizione a Ruolo dei 2/3 delle imposte con sanzioni ed interessi in quanto 1/3 era già stato pagato al momento dell'originario ricorso.
La seconda cartella di riferisce, invece, all'omesso versamento del diritto annuale 2014, dovuto dall'impresa di cui Ricorrente_1 era titolare (REA-RI-51074) cancellata dal registro delle imprese con domanda del 16.09.2019, per cessazione dell'attività dal 31.12.2011. Va ricordato che ai sensi dell'art. 18 della legge 580/1993, ed art. 4 del D.M. 359/2001, per l'impresa il diritto annuale resta dovuto fino all'annualità 2019 compresa. E, comunque, il diritto annuale è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile. Si ritiene, pertanto, che non si può ricorrere avverso l'avviso di intimazione, con il solo scopo di voler ricoprire quanto già è divenuto definitivo, non essendo state impugnate le cartelle regolarmente notificate, come in atti provato dalle parti resistenti. Nel nostro caso stiamo trattando solo l'intimazione di pagamento e non già gli atti presupposti;
e pertanto, la pretesa su cui è basato il ricorso deve ritenersi non più contestabile nell'an e nel quantum, giacché gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere contestati negli ordinari termini di decadenza di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento, avente titolo anche nei precedenti atti presupposti notificati, e a suo tempo non impugnati, può essere contestata dinanzi agli organici del contenzioso tributario solo per vizi propri, come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e non già per vizi suscettibili da rendere nulli o annullabili gli atti presupposti, ormai divenuti definitivi (cfr. Ordinanza della Cassazione, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3404).
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese possono compensarsi in ragione della complessa articolazione della vicenda.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Rieti, li 17 novembre 2025