Articolo 2 della Legge 12 gennaio 1980, n. 2
Articolo 1
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13 gennaio 1980
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 .

Entrata in vigore il 13 gennaio 1980