Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 .