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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 636/2024 promosso da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 27.06.1963 e residente in Serino (AV) alla via Sala Fontranelle, rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Cirasuolo, presso il cui Studio Legale sito in Serino (AV) alla via Guanni, 60, ha eletto domicilio;
- attore- CONTRO
(C.F.: , nata ad [...] il [...], ed ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Carducci n.° 8, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Mario Di Gennaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mercogliano (AV), via Partenio N.° 48;
-convenuta – Oggetto: Risarcimento danni per calunnia e diffamazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: «1) Dichiarare la signora responsabile di calunnia e CP_1 diffamazione in danno dell'attore ; 2) c.c.; 3) Dichiarare la Parte_1 responsabilità della signora anche in relazione all'art. 2043 Condannare la CP_1 predetta a risarcire il sig. i danni dal medesimo subiti e subendi Parte_1 in dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è causa nella misura di € 250.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con gli interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
4) Ordinare alla convenuta di pubblicare a sue spese su almeno due quotidiani a diffusione locale le notizie relative agli esiti della vicenda con particolare riferimento alla innocenza dell'attore o in subordine l'estratto di sentenza (
P.Q.M.
); Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario». Per parte convenuta: «- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore e per l'effetto rigettare la domanda formulata dall'attore ; - nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, In via principale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto statuito nelle sentenze richiamate ed allegate da parte attrice, poste a fondamento della pretesa risarcitoria;
respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande avanzate da parte attrice;
- Rigettare tutte le domande proposte dal sig. siccome del tutto Parte_1 infondate ed in ogni caso non provate. Con vittoria di spese, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore costituito per fattone anticipo».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024, il IG. Parte_1 conveniva in giudizio la IG.ra , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti CP_1
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 250.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, derivanti da una serie di condotte asseritamente calunniose e diffamatorie poste in essere dalla convenuta nell'arco di circa dieci anni. L'attore esponeva di essere stato destinatario di multiple e reiterate denunce da parte della cognata, IG.ra , in CP_1 particolare per il reato di stalking, dalle quali era sempre stato assolto con formula piena. Sosteneva che tali denunce, rivelatesi infondate, gli avevano cagionato un grave danno alla reputazione, all'onore e all'immagine, nonché un "Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto", medicalmente accertato e quantificato in una compromissione permanente della validità psicofisica del 14%. Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale contestava integralmente le pretese CP_1 attoree, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947 c.c. e l'avvenuto integrale risarcimento del danno in forza di una precedente condanna, per la quale aveva già provveduto al pagamento. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, l'arbitrarietà della quantificazione del danno e la carenza di prova. La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 25.06.2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti e memorie. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalla parte convenuta. L'eccezione di intervenuto integrale risarcimento del danno, fondata sul pagamento di somme liquidate in precedenti giudizi penali (Sent. GdP Avellino n. 452/2017 e Sent. Trib. Avellino n. 93/2018), è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittimo azionare in sedi giudiziarie diverse crediti che, pur riferibili al medesimo complesso di rapporti, siano fondati su fatti costitutivi differenti (Cass. n.24059 del 06/09/2024). Nel caso di specie, il pagamento effettuato dalla convenuta attiene al risarcimento del danno derivante da reati di lesioni (art. 582 c.p.), mentre l'odierna domanda si fonda su un distinto fatto illecito, ossia la pretesa calunniosità di altre denunce sporte dalla convenuta. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. L'attore fonda la propria domanda sulla commissione di un fatto illecito che qualifica come reato (calunnia). Ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Il reato di calunnia (art. 368 c.p.) prevede un termine di prescrizione superiore a quello ordinario quinquennale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione applicabile è quello vigente al momento della consumazione del reato. Inoltre, il dies a quo per l'esercizio del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno, nonché della sua addebitabilità soggettiva a un determinato soggetto. Considerata la natura dei fatti e la data di notifica della citazione (20.02.2024), il termine di prescrizione, più lungo di quello quinquennale, non può ritenersi spirato. La domanda risarcitoria si fonda sull'assunto che le denunce sporte dalla convenuta, e conclusesi con l'assoluzione dell'attore, integrino gli estremi del reato di calunnia e, comunque, di un illecito civile aquiliano. Secondo il consolidato e univoco orientamento della Corte di cassazione, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ed esclusivamente ove contengano gli elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, del reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p. (Cass. n. 37923 del 02/12/2021; Cass. n. 26977 del 07/10/2025; Cass. n. 14374 del 27/05/2019). Al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, si sovrappone all'iniziativa del privato, interrompendo ogni nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. n. 37923 del 02/12/2012; Cass. n. 26977 del 07/10/2025). Tale rigoroso principio trova la sua ratio nell'esigenza di non frustrare l'adempimento di un dovere civico, rispondente a un interesse pubblico, quale è la segnalazione di fatti illeciti, che verrebbe disincentivato dalla possibilità di incorrere in responsabilità per denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. n. 26977 del 7/10/2025). Ne consegue che colui il quale agisca in sede civile per ottenere il risarcimento del danno derivante da una denuncia asseritamente calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo (Cass. n. 26977/2025). In particolare, per quanto attiene all'elemento soggettivo, non è sufficiente la mera colpa, la leggerezza o l'avventatezza, ma è richiesta la prova del dolo, inteso quale sicura e certa consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona incolpata (Cass. n. 27712 del 17/10/2025). Nel caso di specie, l'attore non ha assolto a tale rigoroso onere probatorio. La sua difesa si fonda essenzialmente sulle sentenze penali di assoluzione. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non sussiste alcun automatismo tra la sentenza penale di assoluzione e l'accertamento della responsabilità civile del denunciante, non avendo la prima, di norma, efficacia di giudicato in sede civile ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. (Cass. n. 37923 del 01/12/2021). Dagli atti di causa emergono, al contrario, elementi che obliterano il sicuro riconoscimento del dolo in capo alla convenuta. La difesa di quest'ultima ha evidenziato che una delle sentenze di assoluzione è stata pronunciata perché "il fatto non è previsto come reato". Tale formula assolutoria, come osservato dalla Suprema Corte in casi analoghi, può essere indicativa del fatto che il denunciante nutrisse quantomeno dubbi sulla liceità della condotta, il che è incompatibile con la certezza dell'innocenza dell'incolpato richiesta per il dolo di calunnia. Ancor più rilevante è la motivazione della sentenza n. 1770/2020, che ha assolto l'attore dal reato di stalking "perché il fatto non sussiste". Secondo quanto riportato dalla difesa della convenuta, tale decisione è maturata all'esito di una "complessa istruttoria", nel corso della quale il giudice penale ha ritenuto di non poter considerare "necessariamente falsa la testimonianza della ". Tale valutazione, pur non vincolante in questa sede, costituisce CP_1 un importante elemento che elide una circostanza fondante della tesi attorea, poiché idonea ad escludere che si possa affermare, con la certezza richiesta, che la convenuta fosse consapevole della falsità delle sue accuse e, quindi, dell'innocenza dell'attore. In assenza della prova del dolo di calunnia, la domanda risarcitoria fondata su tale titolo deve essere rigettata. Né può trovare accoglimento la domanda sotto il profilo della diffamazione. La Corte di cassazione ha chiarito che, quando la condotta lesiva si esaurisce nella presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria, essa non assume rilevanza penale come diffamazione, salvo che non risulti calunniosa (Cass. n. 9350 del 04/04/2019). Esclusa la calunnia, viene meno anche il fondamento per una responsabilità a titolo di diffamazione per i medesimi fatti. Infine, per quanto concerne il lamentato danno alla reputazione nell'opinione pubblica, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il pregiudizio all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, anche tramite presunzioni (Cass. n. 24059 del 06/06/2024; Cass. n. 9350 del 04/04/2019). L'attore non ha allegato né offerto di provare specifiche condotte della convenuta volta a diffondere le accuse al di fuori della sede istituzionale della denuncia, né ha fornito elementi fattuali (quali la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la sua posizione sociale) idonei a fondare una prova presuntiva del danno (Cass. n. 24059 del 06/09/2024). Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata. Le spese vanno compensate. Va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. con mod. in legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Sotto questo profilo, nonostante il rigetto della domanda attorea, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., ragioni che si individuano nella complessità delle questioni giuridiche trattate con riferimento all'accertamento del dolo nel reato di calunnia, alla particolarità della controversia, caratterizzata da un lungo e articolato contenzioso (a tacere del carattere litigioso della contesa) tra le parti – peraltro anche affini tra di loro – e alla necessità di un approfondito esame degli elementi probatori con riferimento alla posizione sostanziale dell'attore indubbiamente posto in una situazione di oggettiva difficoltà di vita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice applicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro , CP_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Rigetta la domanda attorea. Compensa le spese di lite. Così deciso in data 4 dicembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 636/2024 promosso da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 27.06.1963 e residente in Serino (AV) alla via Sala Fontranelle, rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Cirasuolo, presso il cui Studio Legale sito in Serino (AV) alla via Guanni, 60, ha eletto domicilio;
- attore- CONTRO
(C.F.: , nata ad [...] il [...], ed ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Carducci n.° 8, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Mario Di Gennaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mercogliano (AV), via Partenio N.° 48;
-convenuta – Oggetto: Risarcimento danni per calunnia e diffamazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: «1) Dichiarare la signora responsabile di calunnia e CP_1 diffamazione in danno dell'attore ; 2) c.c.; 3) Dichiarare la Parte_1 responsabilità della signora anche in relazione all'art. 2043 Condannare la CP_1 predetta a risarcire il sig. i danni dal medesimo subiti e subendi Parte_1 in dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è causa nella misura di € 250.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con gli interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
4) Ordinare alla convenuta di pubblicare a sue spese su almeno due quotidiani a diffusione locale le notizie relative agli esiti della vicenda con particolare riferimento alla innocenza dell'attore o in subordine l'estratto di sentenza (
P.Q.M.
); Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario». Per parte convenuta: «- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore e per l'effetto rigettare la domanda formulata dall'attore ; - nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, In via principale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto statuito nelle sentenze richiamate ed allegate da parte attrice, poste a fondamento della pretesa risarcitoria;
respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande avanzate da parte attrice;
- Rigettare tutte le domande proposte dal sig. siccome del tutto Parte_1 infondate ed in ogni caso non provate. Con vittoria di spese, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore costituito per fattone anticipo».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024, il IG. Parte_1 conveniva in giudizio la IG.ra , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti CP_1
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 250.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, derivanti da una serie di condotte asseritamente calunniose e diffamatorie poste in essere dalla convenuta nell'arco di circa dieci anni. L'attore esponeva di essere stato destinatario di multiple e reiterate denunce da parte della cognata, IG.ra , in CP_1 particolare per il reato di stalking, dalle quali era sempre stato assolto con formula piena. Sosteneva che tali denunce, rivelatesi infondate, gli avevano cagionato un grave danno alla reputazione, all'onore e all'immagine, nonché un "Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto", medicalmente accertato e quantificato in una compromissione permanente della validità psicofisica del 14%. Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale contestava integralmente le pretese CP_1 attoree, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947 c.c. e l'avvenuto integrale risarcimento del danno in forza di una precedente condanna, per la quale aveva già provveduto al pagamento. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, l'arbitrarietà della quantificazione del danno e la carenza di prova. La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 25.06.2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti e memorie. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalla parte convenuta. L'eccezione di intervenuto integrale risarcimento del danno, fondata sul pagamento di somme liquidate in precedenti giudizi penali (Sent. GdP Avellino n. 452/2017 e Sent. Trib. Avellino n. 93/2018), è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittimo azionare in sedi giudiziarie diverse crediti che, pur riferibili al medesimo complesso di rapporti, siano fondati su fatti costitutivi differenti (Cass. n.24059 del 06/09/2024). Nel caso di specie, il pagamento effettuato dalla convenuta attiene al risarcimento del danno derivante da reati di lesioni (art. 582 c.p.), mentre l'odierna domanda si fonda su un distinto fatto illecito, ossia la pretesa calunniosità di altre denunce sporte dalla convenuta. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. L'attore fonda la propria domanda sulla commissione di un fatto illecito che qualifica come reato (calunnia). Ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Il reato di calunnia (art. 368 c.p.) prevede un termine di prescrizione superiore a quello ordinario quinquennale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione applicabile è quello vigente al momento della consumazione del reato. Inoltre, il dies a quo per l'esercizio del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno, nonché della sua addebitabilità soggettiva a un determinato soggetto. Considerata la natura dei fatti e la data di notifica della citazione (20.02.2024), il termine di prescrizione, più lungo di quello quinquennale, non può ritenersi spirato. La domanda risarcitoria si fonda sull'assunto che le denunce sporte dalla convenuta, e conclusesi con l'assoluzione dell'attore, integrino gli estremi del reato di calunnia e, comunque, di un illecito civile aquiliano. Secondo il consolidato e univoco orientamento della Corte di cassazione, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ed esclusivamente ove contengano gli elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, del reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p. (Cass. n. 37923 del 02/12/2021; Cass. n. 26977 del 07/10/2025; Cass. n. 14374 del 27/05/2019). Al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, si sovrappone all'iniziativa del privato, interrompendo ogni nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. n. 37923 del 02/12/2012; Cass. n. 26977 del 07/10/2025). Tale rigoroso principio trova la sua ratio nell'esigenza di non frustrare l'adempimento di un dovere civico, rispondente a un interesse pubblico, quale è la segnalazione di fatti illeciti, che verrebbe disincentivato dalla possibilità di incorrere in responsabilità per denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. n. 26977 del 7/10/2025). Ne consegue che colui il quale agisca in sede civile per ottenere il risarcimento del danno derivante da una denuncia asseritamente calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo (Cass. n. 26977/2025). In particolare, per quanto attiene all'elemento soggettivo, non è sufficiente la mera colpa, la leggerezza o l'avventatezza, ma è richiesta la prova del dolo, inteso quale sicura e certa consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona incolpata (Cass. n. 27712 del 17/10/2025). Nel caso di specie, l'attore non ha assolto a tale rigoroso onere probatorio. La sua difesa si fonda essenzialmente sulle sentenze penali di assoluzione. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non sussiste alcun automatismo tra la sentenza penale di assoluzione e l'accertamento della responsabilità civile del denunciante, non avendo la prima, di norma, efficacia di giudicato in sede civile ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. (Cass. n. 37923 del 01/12/2021). Dagli atti di causa emergono, al contrario, elementi che obliterano il sicuro riconoscimento del dolo in capo alla convenuta. La difesa di quest'ultima ha evidenziato che una delle sentenze di assoluzione è stata pronunciata perché "il fatto non è previsto come reato". Tale formula assolutoria, come osservato dalla Suprema Corte in casi analoghi, può essere indicativa del fatto che il denunciante nutrisse quantomeno dubbi sulla liceità della condotta, il che è incompatibile con la certezza dell'innocenza dell'incolpato richiesta per il dolo di calunnia. Ancor più rilevante è la motivazione della sentenza n. 1770/2020, che ha assolto l'attore dal reato di stalking "perché il fatto non sussiste". Secondo quanto riportato dalla difesa della convenuta, tale decisione è maturata all'esito di una "complessa istruttoria", nel corso della quale il giudice penale ha ritenuto di non poter considerare "necessariamente falsa la testimonianza della ". Tale valutazione, pur non vincolante in questa sede, costituisce CP_1 un importante elemento che elide una circostanza fondante della tesi attorea, poiché idonea ad escludere che si possa affermare, con la certezza richiesta, che la convenuta fosse consapevole della falsità delle sue accuse e, quindi, dell'innocenza dell'attore. In assenza della prova del dolo di calunnia, la domanda risarcitoria fondata su tale titolo deve essere rigettata. Né può trovare accoglimento la domanda sotto il profilo della diffamazione. La Corte di cassazione ha chiarito che, quando la condotta lesiva si esaurisce nella presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria, essa non assume rilevanza penale come diffamazione, salvo che non risulti calunniosa (Cass. n. 9350 del 04/04/2019). Esclusa la calunnia, viene meno anche il fondamento per una responsabilità a titolo di diffamazione per i medesimi fatti. Infine, per quanto concerne il lamentato danno alla reputazione nell'opinione pubblica, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il pregiudizio all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, anche tramite presunzioni (Cass. n. 24059 del 06/06/2024; Cass. n. 9350 del 04/04/2019). L'attore non ha allegato né offerto di provare specifiche condotte della convenuta volta a diffondere le accuse al di fuori della sede istituzionale della denuncia, né ha fornito elementi fattuali (quali la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la sua posizione sociale) idonei a fondare una prova presuntiva del danno (Cass. n. 24059 del 06/09/2024). Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata. Le spese vanno compensate. Va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. con mod. in legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Sotto questo profilo, nonostante il rigetto della domanda attorea, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., ragioni che si individuano nella complessità delle questioni giuridiche trattate con riferimento all'accertamento del dolo nel reato di calunnia, alla particolarità della controversia, caratterizzata da un lungo e articolato contenzioso (a tacere del carattere litigioso della contesa) tra le parti – peraltro anche affini tra di loro – e alla necessità di un approfondito esame degli elementi probatori con riferimento alla posizione sostanziale dell'attore indubbiamente posto in una situazione di oggettiva difficoltà di vita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice applicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro , CP_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Rigetta la domanda attorea. Compensa le spese di lite. Così deciso in data 4 dicembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa