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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 81/2025 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
nato in [...], Missouri (Stati Uniti d'America) il giorno Parte_1
8.4.1964, residente in 11845 E Speedway Blvd, Tucson, Az 85748 (Stati Uniti d'America), e
, nata in [...], Missouri (Stati Uniti d'America) il 28.6.1960, residente Parte_2 in 1705 Colonial Ct. Prosper, Tx, 75078 (Stati Uniti d'America), rappresentati e difesi dall'avv.
RC RM.
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti: “(…) precisano le conclusioni come da Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto a ruolo al n. 81/202 5 R.G. ed insistono, pertanto, affinché il Tribunale di Caltanissetta
Voglia contrariis rejectis:
1 - accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
nato in data [...] a [...], Missouri (Stati Uniti d'America) è Parte_1 cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che Persona_1 gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di
Stato Civile di Enna, quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere Persona_1 alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Enna;
3 -accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_2
(correntemente ) nata in data [...] a [...], Missouri (Stati Uniti Parte_3
d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina Persona_1 italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Enna, quale Comune di riferimento per l'immigrante Persona_1 di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Enna. (…) chiedono che il procedimento venga trattenuto in decisione con accoglimento delle precisate conclusioni”.
Per parte resistente: “L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 15 gennaio 2025 e proposto ai sensi degli artt. 3,
D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c., i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di nata a [...] in data [...], Persona_1 emigrata negli Stati Uniti, ove, il 9.11.1913 a Boston (Massachusetts), aveva sposato
[...]
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]; Controparte_2
-che, dal suddetto matrimonio, il 20.9.1914 a Boston, era nato il figlio Persona_2
[...]
-che quest'ultimo aveva contratto matrimonio con , con la quale Persona_3 aveva generato (28.6.1960) e (8.4.1964); Parte_2 Parte_1
-che si era naturalizzato cittadino statunitense il 15.6.1927; Controparte_2
-che, successivamente, in data 6.1.1936, si era naturalizzata anche Persona_1
Alla luce di quanto sopra, sull'assunto che l'avo italiano , naturalizzatasi Persona_1 cittadina statunitense nel 1936 quando il figlio era maggiorenne, avrebbe Persona_2 trasmesso la cittadinanza italiana a quest'ultimo - il quale, a sua volta, l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti - la difesa chiedeva che venisse accertato e dichiarato che i ricorrenti erano cittadini italiani, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti documenti:
-certificati di nascita, matrimonio e di naturalizzazione di Persona_1
-certificati di nascita e di naturalizzazione di;
Persona_4
-certificati di nascita, di battesimo e di matrimonio di;
Persona_2
-certificato di nascita;
Parte_2
-certificato di nascita . Parte_1
Costituitosi, il eccepiva la inammissibilità della suddetta produzione Controparte_1 documentale, in quanto tardiva alla stregua del disposto di cui all'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di merito, che richiamava. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato chiedeva il rigetto della domanda, per mancanza di prova dei fatti a sostegno;
in ogni caso, dopo avere evidenziato la complessità del procedimento amministrativo, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole di documenti da esaminare, chiedeva che fosse eseguito un rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla cittadinanza italiana, attraverso la verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 25 novembre 2025, entrambe le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse decisa. La difesa dei ricorrenti contestava le deduzioni avversarie, rilevando la tempestività della produzione documentale, in quanto effettuata nel termine di legge.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti erano stati trasmessi, nulla osservava.
Prima di passare all'esame del merito, appare opportuna una breve premessa sulla disciplina normativa della materia.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge n.
91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame - la cittadinanza si acquisisce jure sanguinis per effetto della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente,
è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare la fattispecie acquisitiva, costituita dalla nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, incombendo alla controparte, che abbia proposto la relativa eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. Ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317). Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, L. n. 555/1912, la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore esercente la patria potestà determina la perdita della suddetta cittadinanza da parte del figlio minore non emancipato che con lui risiede, sempreché quest'ultimo abbia acquisito per effetto di tale rinuncia la cittadinanza straniera e salva la possibilità, per lo stesso, di optare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, per la conservazione della cittadinanza italiana.
La regola trova applicazione nei casi di perdita della cittadinanza per iniziativa personale del padre e non in quelli in cui la stessa sia conseguenza di provvedimenti generalizzati della pubblica autorità, come avvenne in Brasile con la grande naturalizzazione (cfr. Cass. n.
25317/2022).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione il principio della unicità della cittadinanza in seno alla famiglia sancito dalla norma richiamata, che riflette il sistema familiare dell'epoca, incentrato sulla figura del padre quale capo famiglia e titolare della potestà sui figli minori, non si pone in contrasto con la Costituzione, né con le norme dell'UE, essendo previsto un meccanismo recuperatorio della cittadinanza in favore del figlio, una volta divenuto maggiorenne, per rispettarne il principio di autodeterminazione (cfr. tra le altre Cass, Sez.
I, ordinanza n. 454/2024).
Come evidenziato, i ricorrenti individuano l'avo in al contempo riferendo che Persona_1 la predetta ha sposato , da cui ha avuto un figlio, , attraverso il Persona_4 Per_2 quale la linea di discendenza è proseguita, fino a giungere ad essi ricorrenti.
Sulla base della ricostruzione dei legami familiari operata dai ricorrenti, l'avo va individuato in (cittadino italiano, titolare della potestà sul figlio Persona_4 minore) e non già nella di lui moglie, Persona_1
Dal certificato di naturalizzazione di si ricava che, in data 15 Persona_4 giugno 1927, il predetto ha fatto richiesta di essere naturalizzato cittadino statunitense, con una chiara ed esplicita rinunzia alla cittadinanza italiana (v. doc. n. 8): la naturalizzazione del padre ha comportato per il figlio minorenne , nato nel 1914, l'acquisto della Persona_5 cittadinanza statunitense e la contestuale perdita della cittadinanza italiana, consolidatasi dopo il raggiungimento della maggiore età dello stesso, non risultando, né essendo stato dedotto, che il predetto abbia optato per la conservazione della cittadinanza italiana.
Pertanto, non ha potuto trasmettere la cittadinanza ai figli Persona_5 [...]
e , odierni ricorrenti. Parte_1 Parte_2
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda non può essere accolta, non essendo stata fornita la prova che ciascuno dei ricorrenti è figlio di cittadino italiano. In considerazione della non conformità degli orientamenti espressi dalla più recente giurisprudenza con riferimento a fattispecie analoghe, si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 5 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto