TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 661
TAR
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La giurisprudenza maggioritaria ritiene legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento in materia di DASPO per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell'ordine pubblico. Inoltre, l'amministrazione ha dato atto della necessità di un celere intervento per impedire la reiterazione di comportamenti analoghi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    L'istruttoria posta a base del provvedimento questorile risulta adeguata, coerente e immune da vizi logici, avendo l'Amministrazione proceduto ad un’articolata ricostruzione dei fatti sulla base di una pluralità di elementi convergenti. Le valutazioni dell'amministrazione procedente si caratterizzano per un’ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi. Il provvedimento è legittimo qualora nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente.

  • Rigettato
    Travisamento e erronea valutazione dei fatti

    Dalle immagini fotografiche e dalle dichiarazioni degli informatori emerge la partecipazione attiva del ricorrente all'episodio di aggressione. La conclusione è corroborata dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, le quali hanno descritto un gruppo di persone che si dirigeva con fare minaccioso verso il tavolo dei dirigenti e un'aggressione fisica.

  • Rigettato
    Violazione del principio di gradualità della misura

    L'imposizione di una durata di tre anni si rivela proporzionata, ove si consideri la natura della condotta complessiva ascrivibile all'interessato, il quale ha partecipato ad un'azione dai connotati violenti ai danni di dirigenti sportivi, nel contesto di un episodio oggettivamente pregiudizievole per l'interesse pubblico e dal chiaro connotato di pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Manifesta indeterminatezza dei luoghi a cui è inibito l'accesso

    Il provvedimento impugnato non è affetto da genericità, considerata la piena conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 401/1989. L'Amministrazione procedente ha indicato puntualmente le manifestazioni sportive a cui si applica il divieto e ha specificato i luoghi interdetti all'accesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 661
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 661
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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