Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 febbraio 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 1998 |
Commentari • 6
- 1. Circolare del 20/02/1996 n. 43 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IIMin. Finanze · 20 febbraio 1996
Le disposizioni contenute nell\'articolo 3, commi da 59 a 67, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 collegata alla legge finanziaria 1996, pubblicata sul Supplemento ordinario alla G.U. n.302 del 29 dicembre 1995, introducono, in materia di tassa per l\'occupazione di spazi ed aree pubbliche, alcune importanti novita\' nell\'impianto normativo costruito dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni. Tali novita\' si concretizzano sostanzialmente in una serie di interventi intesi, da un lato, a migliorare i criteri di determinazione della tassa, con l\'introduzione di automatismi applicativi e forme agevolate di prelievo, dall\'altro, ad ampliare, in …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 51
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 582Provvedimento: LA CORTE D'APPELLO DI TORINO TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE composta da Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel. Firrao dott.ssa Francesca Consigliere Ing. AM ER TO ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento N. 1416/2021 promosso da Parte_1 , (P.IVA P.IVA_1 ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Razeto (C.F. C.F._1 ; Email_1 , PP RE (C.F. C.F._2 ; Email_2 , MO NT (C.F C.F._3 ; Email_3 (fax 0142/45.18.91) e Stefano Fiore (C.F. C.F._4 ; Email_4 (fax 011/51.30.875); attrice nei confronti di Controparte_1 , con sede in Parte_1 Via Guala 9, codice fiscale P.IVA_2 , in persona del presidente pro tempore del Consiglio di …Leggi di più...
- autotutela amministrativa·
- interferenze su demanio idrico·
- difetto di legittimazione·
- carenza di potere·
- opposizione a ingiunzione fiscale·
- art. 252 D.Lgs. 152/2006·
- annullamento concessione·
- giurisdizione acque pubbliche·
- canoni concessori·
- concessione demaniale
Versioni del testo
- Art. 1.
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato.
Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall' articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 .
I sovracanoni previsti all' articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , modificato dall' articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426 , e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377 , non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.
Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 .
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo. - Art. 2.
Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui ai primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535 , ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, giu' aumentati ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.
L'Amministrazione e' tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilita' economica che i concessionari traggono dalla concessione.
I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze. - Art. 3.
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all' articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a lire 10.000.