Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 febbraio 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 1998 |
Commentari • 6
- 1. Circolare del 20/02/1996 n. 43 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IIMin. Finanze · 20 febbraio 1996
Le disposizioni contenute nell\'articolo 3, commi da 59 a 67, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 collegata alla legge finanziaria 1996, pubblicata sul Supplemento ordinario alla G.U. n.302 del 29 dicembre 1995, introducono, in materia di tassa per l\'occupazione di spazi ed aree pubbliche, alcune importanti novita\' nell\'impianto normativo costruito dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni. Tali novita\' si concretizzano sostanzialmente in una serie di interventi intesi, da un lato, a migliorare i criteri di determinazione della tassa, con l\'introduzione di automatismi applicativi e forme agevolate di prelievo, dall\'altro, ad ampliare, in …
Leggi di più… - 2. Circolare del 03/02/1993 n. 440 - Min. Finanze - DemanioMin. Finanze · 3 febbraio 1993
Con circolare n. 436 del 31.10.1990 sono state impartite istruzioni per l\'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto emanato da questo Ministero di concerto con il Dicastero del Tesoro in data 20.7.1990 - in attuazione del disposto dell\'art. 12, comma 5 del D.L. 27.4.1990, n. 90, convertito nella legge 26.6.1990, n. 165 - concernente i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall\'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l\'utilizzazione dei beni immobili di proprieta\' statale. In ordine all\'applicazione di tali disposizioni, alcune Intendenze di Finanza hanno formulato diversi quesiti, per il chiarimento dei quali …
Leggi di più… - 3. Circolare del 31/10/1990 n. 436 - Min. Finanze - DemanioMin. Finanze · 31 ottobre 1990
In attuazione del disposto dell\'art. 12, comma 5, del D.L. 27.4.1990, n. 90, convertito nella legge 26.6.1990, n. 165, questo Ministero di concerto con il Dicastero del Tesoro ha provveduto ad emanare il Decreto Interministeriale datato 20.7.1990 - registrato alla Corte dei Conti il 17.9.1990 Registro 23 Finanze, Foglio n. 25 - con il quale sono stati stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall\'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l\'utilizzazione dei beni immobili di proprieta\' statale. Devesi innanzitutto precisare che rientrano nell\'ambito di applicazione del decreto in esame non solo le utilizzazioni dei …
Leggi di più… - 4. Circolare del 20/03/1985 n. 411 - Min. Finanze - DemanioMin. Finanze · 20 marzo 1985
Con la circolare n. 408 del 3 ottobre 1984 diretta alle Intendenze di finanza ed agli Uffici Tecnici Erariali, sono state impartite direttive ai fini della utilizzazione da parte di terzi dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato nonche\' della vigilanza sull\'uso degli immobili adibiti ad usi governativi. In allegato alla circolare citata sono stati inviati appositi prospetti da redigersi con l\'osservanza delle istruzioni parimenti allegate. Per quanto concerne la compilazione dei prospetti riguardanti l\'uso dei beni del demanio pubblico marittimo, si e\' preso, riserva di impartire separate istruzioni di considerazione, soprattutto del particolare regime giuridico cui …
Leggi di più… - 5. Circolare del 21/01/1982 n. 406 - Min. Finanze - DemanioMin. Finanze · 21 gennaio 1982
Il secondo comma dell\'art. 15 del provvedimento legislativo indicato in oggetto stabilisce testualmente quanto segue: Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non e\' richiesto il concerto interministeriale di cui all\'articolo 2, terzo comma, della legge 2 1 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l\'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovverro vi e\' dissenso …
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Giurisprudenza • 51
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 582Provvedimento: LA CORTE D'APPELLO DI TORINO TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE composta da Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel. Firrao dott.ssa Francesca Consigliere Ing. Ripamonti Valter Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento N. 1416/2021 promosso da , (P.IVA ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Razeto (C.F. ; C.F._1 , Giuseppe Greppi (C.F. ; Email_1 C.F._2 , Massimo Conti (C.F ; Email_2 C.F._3 (fax 0142/45.18.91) e Stefano Fiore (C.F. ; Email_3 C.F._4 (fax 011/51.30.875); Email_4 attrice nei confronti di , con sede in Controparte_1 Parte_1 Via Guala 9, codice fiscale , in persona del presidente …Leggi di più...
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- 2. Trib. Bari, sentenza 20/05/2024, n. 2291Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17072/2019 r.g., promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Lattanzi, Jacopo d'Auria, Luciano Ojetti e Giuseppe Cozzi, giusta procura in atti -opponente- contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e di- fesa dall'Avv. Domenico Campanaro, giusta procura in atti -opposta- CONCLUSIONI Le parti concludono come da verbale …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/12/2024, n. 2054Provvedimento: N. 909/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ***** TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Gianpaolo Scatizzi Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 12/05/2022 al n. 909/2022 r.g. promossa da: (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 GATTINI CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. LENCI …Leggi di più...
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- 4. Trib. Bari, sentenza 08/02/2024, n. 626Provvedimento: N. R.G. 18382/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Il Tribunale di AR, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 21/6/2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18382/2014 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Pierluigi Vulcano, Roberto Tanzariello e Alessandro La Forgia, il primo domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione -opponente- contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso …Leggi di più...
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- art. 133 c.p.a.·
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- art. 4 d.l. 400/1993·
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- aggiornamento del canone demaniale·
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Versioni del testo
- Art. 1.
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato.
Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall' articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 .
I sovracanoni previsti all' articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , modificato dall' articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426 , e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377 , non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.
Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 .
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo. - Articolo 2Art. 2.
Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui ai primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535 , ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, giu' aumentati ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.
L'Amministrazione e' tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilita' economica che i concessionari traggono dalla concessione.
I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze. - Articolo 3Art. 3.
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all' articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a lire 10.000.