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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio ex art. 4, legge 898/1970 iscritto al n. 2729/2025 R.G.
tra
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], cittadina italiana, titolo di studio Laurea in Biologia, di professione insegnante di sostegno a tempo determinato e
(CF: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
6 maggio 1979 residente a [...], cittadino italiano, titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, di professione dipendente GSK entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Peccianti del Foro di Siena (CF.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siena Via C.F._3
Cavour 234, come da mandato rilasciato su foglio separato, ma materialmente congiunto ex art. 83 c.p.c.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2025 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/2013 in Spezzano Albanese (Cosenza), assumendo che la separazione è stata omologata con sentenza n. 186/2024 del 10 dicembre 2024, che è trascorso il periodo di legge senza che si sia ricostituita tra i coniugi la comunione morale e materiale;
- che il figlio Per_1 ha oggi 10 anni;
che i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà opportuno la propria residenza e fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento della stessa fino a quando il figlio avrà raggiunto un'autonomia economica.
I comparenti assumono come dovere morale e giuridico quello di favorire nel figlio l'affetto e la stima per entrambe le figure genitoriali e per le rispettive famiglie di origine, di rispettare il diritto di a mantenere un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) la casa coniugale in comproprietà al 50% sita in Colle Val d'Elsa (SI) Strada
Selvamaggio 21/D, viene assegnata alla SI.ra . Il mutuo gravante sulla Parte_1 stessa continuerà ad essere corrisposto da entrambi i coniugi nella misura del 50% fino alla sua estinzione, prevista per il 2029.
I coniugi specificano che laddove in futuro dovessero addivenire di comune accordo alla decisione di vendere l'immobile attualmente adibito a casa coniugale e gli arredi ivi esistenti, il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali.
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà insieme Per_1 alla madre presso la casa coniugale sita in Colle Val d'Elsa (SI) Strada Selvamaggio
21/D, casa presso la quale è individuata sia la sua residenza che il suo domicilio, con tutto quanto ne costituisce arredamento.
I sigg.ri e dichiarano che nel garage di pertinenza della casa coniugale si Pt_1 Pt_2 trovano ad oggi ancora allocati alcuni beni personali del sig. . Pt_2
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori stabiliscono che le modalità di frequentazione siano improntate ad una massima collaborazione nel rispetto delle esigenze del figlio e dell'altro coniuge e comunque entrambi i genitori concordano sul fatto che si tratta di semplici indicazioni di massima e che , quando lo Per_1 desideri e compatibilmente con gli impegni propri e dei genitori, abbia libera facoltà di frequentazione di entrambi i genitori.
Indicativamente il sig. terrà con se il figlio Pt_2 Per_1
- durante la settimana: due giorni infrasettimanali (indicativamente il lunedì e giovedì, salvo diverso accordo via via assunto tra i coniugi) dall'uscita della scuola (quando non c'è scuola dalle ore 17:00) fino al mattino successivo, quando il babbo lo porterà a scuola oppure a casa dalla mamma (in periodi non scolastici);
- nel fine settimana: per ogni fine settimana un giorno tra il sabato (dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 20:00), o la domenica (dalla mattina alle ore 9 alla sera alle ore 20:00), alternando quindi i giorni del week end con la sig.ra , giorni da Pt_1 individuarsi previa accordo tra i genitori.
In linea di massima le parti potranno – preferibilmente previa tracciabilità scritta (wa e/o mail e/o sms) tra di loro – stabilire diverse modalità di visita, anche temporanee, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici e non di . Per_1
Per quanto riguarda le festività Natalizie e quelle pasquali (SQ e UE) si seguirà il principio dell'alternanza e quindi trascorrerà ad anni alterni un anno Per_1 dal 23 al 30 dicembre con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con l'altro e l'anno successivo sarà l'opposto. Lo stesso dicasi per il giorno di SQ e di
UE (SQ con un genitore e UE con l'altro, turnando poi negli anni successivi).
Anche per le altre festività previste durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc…) si seguirà il criterio dell'alternanza. Per il giorno del compleanno di , se possibile verrà trascorso alla presenza di entrambi, altrimenti si seguirà Per_1 anche per esso il criterio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane, Per_1 di cui almeno due consecutive (ciò per permettere di passare più agevolmente il periodo feriale presso le famiglie di origine che si trovano fuori Regione) da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di evitare eventuali sovrapposizioni, oltre all'onere di indicare l'un l'altro i luoghi in cui ciascuno si recherà con il figlio in vacanza.
I genitori si impegnano a garantire un libero contatto telefonico (e quindi tradizionale)
e/o con wa e/o via pc con il figlio quando lo stesso si troverà presso ciascuno di loro, senza interferire nel corso delle chiamate. 5) il SI. contribuirà da oggi al mantenimento di nella misura di euro Pt_2 Per_1
250,00= mensili (euro 3.000,00= annui), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla SI.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni Pt_1 mese al seguente Iban:
IT 77 M 0623014 2000 000 43285165. Saranno inoltre unicamente a suo (del SI.
) carico le spese mensili della mensa e di trasporto. Pt_2
L'assegno unico o equipollente viene attribuito unicamente alla sig.ra , mentre il Pt_1 cd. assegno per il nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante il figlio saranno attribuiti e richiesti da entrambi i genitori al 50%.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota (50%) di ripartizione delle stesse. La deduzione per i figli a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie (50%) .
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse (con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di Diritto di Famiglia del
Tribunale Civile di Siena (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(con le precisazioni sopra richiamate). I coniugi comunque potranno scostarsi dalle predette linee guida protocollari relative alle voci di spesa extra assegno preferibilmente previo accordo scritto (wa e/o mail e/o sms) tra di loro concordato di volta in volta.
Per l'intanto i coniugi precisano in merito alle eventuali spese di baby sitter ed a quelle relative al centro estivo nel periodo di interruzione scolastica, che laddove necessarie per impegni lavorativi dei genitori o in caso di malattia di o dei genitori stessi, Per_1 dovranno essere concordate e saranno suddivise tra di loro.
6) Ognuno dei coniugi, godendo di reddito personale ed essendo economicamente autosufficiente ed indipendente, provvederà al proprio mantenimento autonomamente. 7) i genitori, ora per allora, sono concordi nel prestare consenso reciproco al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, sia tra loro che per il figlio
. Per_1
Ricorrono i presupposti per la pronuncia di divorzio, essendo decorsi i termini di legge dopo la pronuncia della separazione e non essendosi mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, così provvede: visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970,
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in data 07/09/2013 in Spezzano Albanese (Cosenza), matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2013, Numero 21, Parte II,
Seria A, alle condizioni riportate in epigrafe
2. Nulla sulle spese.
Visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR
396/2000, dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese
(CS) annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; visto l'art. 10 legge 898/1970, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 21.11.2025
La Presidente est.
(Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sula privacy
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio ex art. 4, legge 898/1970 iscritto al n. 2729/2025 R.G.
tra
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], cittadina italiana, titolo di studio Laurea in Biologia, di professione insegnante di sostegno a tempo determinato e
(CF: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
6 maggio 1979 residente a [...], cittadino italiano, titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, di professione dipendente GSK entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Peccianti del Foro di Siena (CF.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siena Via C.F._3
Cavour 234, come da mandato rilasciato su foglio separato, ma materialmente congiunto ex art. 83 c.p.c.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2025 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/2013 in Spezzano Albanese (Cosenza), assumendo che la separazione è stata omologata con sentenza n. 186/2024 del 10 dicembre 2024, che è trascorso il periodo di legge senza che si sia ricostituita tra i coniugi la comunione morale e materiale;
- che il figlio Per_1 ha oggi 10 anni;
che i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà opportuno la propria residenza e fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento della stessa fino a quando il figlio avrà raggiunto un'autonomia economica.
I comparenti assumono come dovere morale e giuridico quello di favorire nel figlio l'affetto e la stima per entrambe le figure genitoriali e per le rispettive famiglie di origine, di rispettare il diritto di a mantenere un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) la casa coniugale in comproprietà al 50% sita in Colle Val d'Elsa (SI) Strada
Selvamaggio 21/D, viene assegnata alla SI.ra . Il mutuo gravante sulla Parte_1 stessa continuerà ad essere corrisposto da entrambi i coniugi nella misura del 50% fino alla sua estinzione, prevista per il 2029.
I coniugi specificano che laddove in futuro dovessero addivenire di comune accordo alla decisione di vendere l'immobile attualmente adibito a casa coniugale e gli arredi ivi esistenti, il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali.
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà insieme Per_1 alla madre presso la casa coniugale sita in Colle Val d'Elsa (SI) Strada Selvamaggio
21/D, casa presso la quale è individuata sia la sua residenza che il suo domicilio, con tutto quanto ne costituisce arredamento.
I sigg.ri e dichiarano che nel garage di pertinenza della casa coniugale si Pt_1 Pt_2 trovano ad oggi ancora allocati alcuni beni personali del sig. . Pt_2
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori stabiliscono che le modalità di frequentazione siano improntate ad una massima collaborazione nel rispetto delle esigenze del figlio e dell'altro coniuge e comunque entrambi i genitori concordano sul fatto che si tratta di semplici indicazioni di massima e che , quando lo Per_1 desideri e compatibilmente con gli impegni propri e dei genitori, abbia libera facoltà di frequentazione di entrambi i genitori.
Indicativamente il sig. terrà con se il figlio Pt_2 Per_1
- durante la settimana: due giorni infrasettimanali (indicativamente il lunedì e giovedì, salvo diverso accordo via via assunto tra i coniugi) dall'uscita della scuola (quando non c'è scuola dalle ore 17:00) fino al mattino successivo, quando il babbo lo porterà a scuola oppure a casa dalla mamma (in periodi non scolastici);
- nel fine settimana: per ogni fine settimana un giorno tra il sabato (dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 20:00), o la domenica (dalla mattina alle ore 9 alla sera alle ore 20:00), alternando quindi i giorni del week end con la sig.ra , giorni da Pt_1 individuarsi previa accordo tra i genitori.
In linea di massima le parti potranno – preferibilmente previa tracciabilità scritta (wa e/o mail e/o sms) tra di loro – stabilire diverse modalità di visita, anche temporanee, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici e non di . Per_1
Per quanto riguarda le festività Natalizie e quelle pasquali (SQ e UE) si seguirà il principio dell'alternanza e quindi trascorrerà ad anni alterni un anno Per_1 dal 23 al 30 dicembre con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con l'altro e l'anno successivo sarà l'opposto. Lo stesso dicasi per il giorno di SQ e di
UE (SQ con un genitore e UE con l'altro, turnando poi negli anni successivi).
Anche per le altre festività previste durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc…) si seguirà il criterio dell'alternanza. Per il giorno del compleanno di , se possibile verrà trascorso alla presenza di entrambi, altrimenti si seguirà Per_1 anche per esso il criterio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane, Per_1 di cui almeno due consecutive (ciò per permettere di passare più agevolmente il periodo feriale presso le famiglie di origine che si trovano fuori Regione) da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di evitare eventuali sovrapposizioni, oltre all'onere di indicare l'un l'altro i luoghi in cui ciascuno si recherà con il figlio in vacanza.
I genitori si impegnano a garantire un libero contatto telefonico (e quindi tradizionale)
e/o con wa e/o via pc con il figlio quando lo stesso si troverà presso ciascuno di loro, senza interferire nel corso delle chiamate. 5) il SI. contribuirà da oggi al mantenimento di nella misura di euro Pt_2 Per_1
250,00= mensili (euro 3.000,00= annui), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla SI.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni Pt_1 mese al seguente Iban:
IT 77 M 0623014 2000 000 43285165. Saranno inoltre unicamente a suo (del SI.
) carico le spese mensili della mensa e di trasporto. Pt_2
L'assegno unico o equipollente viene attribuito unicamente alla sig.ra , mentre il Pt_1 cd. assegno per il nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante il figlio saranno attribuiti e richiesti da entrambi i genitori al 50%.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota (50%) di ripartizione delle stesse. La deduzione per i figli a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie (50%) .
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse (con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di Diritto di Famiglia del
Tribunale Civile di Siena (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(con le precisazioni sopra richiamate). I coniugi comunque potranno scostarsi dalle predette linee guida protocollari relative alle voci di spesa extra assegno preferibilmente previo accordo scritto (wa e/o mail e/o sms) tra di loro concordato di volta in volta.
Per l'intanto i coniugi precisano in merito alle eventuali spese di baby sitter ed a quelle relative al centro estivo nel periodo di interruzione scolastica, che laddove necessarie per impegni lavorativi dei genitori o in caso di malattia di o dei genitori stessi, Per_1 dovranno essere concordate e saranno suddivise tra di loro.
6) Ognuno dei coniugi, godendo di reddito personale ed essendo economicamente autosufficiente ed indipendente, provvederà al proprio mantenimento autonomamente. 7) i genitori, ora per allora, sono concordi nel prestare consenso reciproco al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, sia tra loro che per il figlio
. Per_1
Ricorrono i presupposti per la pronuncia di divorzio, essendo decorsi i termini di legge dopo la pronuncia della separazione e non essendosi mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, così provvede: visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970,
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in data 07/09/2013 in Spezzano Albanese (Cosenza), matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2013, Numero 21, Parte II,
Seria A, alle condizioni riportate in epigrafe
2. Nulla sulle spese.
Visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR
396/2000, dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese
(CS) annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; visto l'art. 10 legge 898/1970, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 21.11.2025
La Presidente est.
(Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sula privacy