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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin 115 35129 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720210009685127701 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un ricorso avverso una cartella di pagamento notificata il 28/11/2024, e concernente il mancato riconoscimento dei “Crediti di imposta”, per mancata compilazione del Quadro
RU nel Modello UNICO/2017 per i redditi dell'anno 2016 e presentato nel 2018 (la società ha esercizio a cavallo d'anno).
Tale cartella si riferisce alla società Società_1 S.R.L., incorporata nella Ricorrente_1 S.P.A., relativa al mancato riconoscimento dei “Crediti di imposta per riqualificazione delle imprese alberghiere “, stante la mancata compilazione del Quadro RU nel Modello UNICO/2017 per i redditi dell'anno 2016. Essa si riferisce ad un carico pendente portato a conoscenza della Ricorrente_1 S.P.A. nel maggio del 2024, a seguito della richiesta della stessa Ricorrente_1 S.P.A. della “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria”.
Ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73, in quanto notificata oltre il termine del 31 dicembre successivo all'anno di presentazione della dichiarazione ( 2017 ); invocando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1/2024 laddove prevede che“ la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza del beneficio “; e chiede in ogni caso il diritto che sia riconosciuto il credito d'imposta vantato e conseguente annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate, con proprie controdeduzioni, replica rilevando come la normativa emergenziale c.
d. Covid 19 abbia posticipato i termini decadenziali, configurandosi l'infondatezza della presunta violazione dei termini di cui all'art. 25 del DPR 602/73 citato.
Inoltre, nel caso in specie, non potrebbe essere applicata “ l'agevolazione “ invocata dal contribuente, in quanto diposizioni applicabili ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2022.
Inoltre la dichiarazione integrativa risulta presentata oltre i termini di legge, ed altresì la società non avrebbe dimostrato la spettanza del credito d'imposta.
Con successive memorie l'Ufficio evidenzia come parte ricorrente abbia prodotto solo in data 28 marzo
2025 la documentazione attestante la spettanza del credito, rilevando la disponibilità al riconoscimento del credito spettante, applicando tuttavia le sanzioni a' sensi del disposto di cui all'art. 13 del DLGS
417/97, e degli interessi legali nel frattempo maturati, giustificando l'applicazione di sanzioni ed interessi così come dedotti, anche a seguito di Giurisprudenza di merito e legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di accogliere parzialmente il ricorso per le motivazioni che si andranno ad esporre.
Risulta evidente come la causa sia scaturita, come ammesso pure da parte ricorrente, innanzitutto dalla mancata indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, ma successivamente, stante l'incorporazione della società Società_1 SR ( da parte della qui ricorrente Ricorrente_1, avvenuta nel gennaio 2020, ), che avrebbe causato il “ il disservizio / equivoco “, laddove l'avviso bonario, che avrebbe potuto consentire alla ricorrente di provvedere a redigere una dichiarazione integrativa in termini, non risulta essere stato notificato alla Società_1, in quanto non più esistente, di qui l'insorgere della controversia.
A giudizio della Corte, infatti, non si vede per quale motivo la ricorrente ( per conto dell'incorporata ) non avrebbe dovuto redigere correttamente la dichiarazione omettendo di rilevare un credito d'imposta spettante, tantè che nella dichiarazione integrativa, ancorchè redatta in ritardo, tale credito è stato correttamente riportato.
Tale ritardo nella predisposizione della dichiarazione integrativa, come sopra rilevato, non può essere imputato a inerzia o colpa della contribuente, ma a causa dei disguidi intervenuti a seguito dell'incorporazione della Società_1 da parte della Ricorrente_1 ; infatti, quando questa è venuta a conoscenza dei “ carichi pendenti risultanti al sistema informativa dell'anagrafe tributaria “, ha provveduto tempestivamente ( dal momento in cui è venuta a conoscenza della mancata compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, predisposta dalla società incorporata ) a produrre la dichiarazione integrativa pur sapendo della tardività della sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio, rammentando come la controversia fosse scaturita da un controllo ex art. 36 bis del DPR
600/73, comunicava di aver provveduto, a seguito della documentazione trasmessa dalla ricorrente, a riconoscere il credito d'imposta spettante, tuttavia applicava in ogni caso le sanzioni come disposto dall' art. 13 del DLGS 471/97, nonché gli interessi .
Pertanto, la controversia si limitava alla sola contestazione delle sanzioni ed interessi, laddove l'Ufficio giustifica l'applicazione delle sanzioni, così come applicate, conformemente ad alcune sentenze di merito, anche di questa Corte di Giustizia, che si richiamano ad altrettante della Cassazione, tra l'altro riferentesi alla omessa presentazione della dichiarazione IV ( in cui si chiede il rimborso del credito spettante ), laddove si ritengono dovuti in ogni caso sanzioni ed interessi.
Tuttavia nel caso in specie, innanzitutto non si tratta di un credito iva, ma di un credito d'imposta “ per riqualificazione delle imprese alberghiere “, ma soprattutto perché il credito già risultava presente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi della Società_1, configurandosi, pertanto, una omissione di un quadro nella dichiarazione dei redditi, di crediti già dichiarati e pertanto spettanti.
Nel caso in esame tali crediti erano già conoscenza dell'Erario mediante le dichiarazioni dei redditi delle precedenti annualità, e pertanto, la sola sanzione applicabile risulta quella della mancata produzione della dichiarazione ( quadro RU ). Infatti l'articolo 8, comma 1 del DLGS n.471/1997 inerente le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, prevede una sanzione amministrativa fissa da 250 a 2.000 euro quando le violazioni non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, come nel caso in esame.
La Corte, pertanto, ritiene che sia applicabile la sola sanzione attribuibile alla violazione attinente al contenuto della dichiarazione dei redditi ( mancata compilazione del quadro RU ), a' sensi del citato art. 8 , comma 1, del DLGS 471/97 per colpa non attribuibile alla ricorrente, e quindi punibile con la sola sanzione amministrativa e quantificata in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta la sanzione per omessa indicazione del credito, determinata in Euro 1000,00. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin 115 35129 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720210009685127701 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un ricorso avverso una cartella di pagamento notificata il 28/11/2024, e concernente il mancato riconoscimento dei “Crediti di imposta”, per mancata compilazione del Quadro
RU nel Modello UNICO/2017 per i redditi dell'anno 2016 e presentato nel 2018 (la società ha esercizio a cavallo d'anno).
Tale cartella si riferisce alla società Società_1 S.R.L., incorporata nella Ricorrente_1 S.P.A., relativa al mancato riconoscimento dei “Crediti di imposta per riqualificazione delle imprese alberghiere “, stante la mancata compilazione del Quadro RU nel Modello UNICO/2017 per i redditi dell'anno 2016. Essa si riferisce ad un carico pendente portato a conoscenza della Ricorrente_1 S.P.A. nel maggio del 2024, a seguito della richiesta della stessa Ricorrente_1 S.P.A. della “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria”.
Ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73, in quanto notificata oltre il termine del 31 dicembre successivo all'anno di presentazione della dichiarazione ( 2017 ); invocando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1/2024 laddove prevede che“ la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza del beneficio “; e chiede in ogni caso il diritto che sia riconosciuto il credito d'imposta vantato e conseguente annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate, con proprie controdeduzioni, replica rilevando come la normativa emergenziale c.
d. Covid 19 abbia posticipato i termini decadenziali, configurandosi l'infondatezza della presunta violazione dei termini di cui all'art. 25 del DPR 602/73 citato.
Inoltre, nel caso in specie, non potrebbe essere applicata “ l'agevolazione “ invocata dal contribuente, in quanto diposizioni applicabili ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2022.
Inoltre la dichiarazione integrativa risulta presentata oltre i termini di legge, ed altresì la società non avrebbe dimostrato la spettanza del credito d'imposta.
Con successive memorie l'Ufficio evidenzia come parte ricorrente abbia prodotto solo in data 28 marzo
2025 la documentazione attestante la spettanza del credito, rilevando la disponibilità al riconoscimento del credito spettante, applicando tuttavia le sanzioni a' sensi del disposto di cui all'art. 13 del DLGS
417/97, e degli interessi legali nel frattempo maturati, giustificando l'applicazione di sanzioni ed interessi così come dedotti, anche a seguito di Giurisprudenza di merito e legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di accogliere parzialmente il ricorso per le motivazioni che si andranno ad esporre.
Risulta evidente come la causa sia scaturita, come ammesso pure da parte ricorrente, innanzitutto dalla mancata indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, ma successivamente, stante l'incorporazione della società Società_1 SR ( da parte della qui ricorrente Ricorrente_1, avvenuta nel gennaio 2020, ), che avrebbe causato il “ il disservizio / equivoco “, laddove l'avviso bonario, che avrebbe potuto consentire alla ricorrente di provvedere a redigere una dichiarazione integrativa in termini, non risulta essere stato notificato alla Società_1, in quanto non più esistente, di qui l'insorgere della controversia.
A giudizio della Corte, infatti, non si vede per quale motivo la ricorrente ( per conto dell'incorporata ) non avrebbe dovuto redigere correttamente la dichiarazione omettendo di rilevare un credito d'imposta spettante, tantè che nella dichiarazione integrativa, ancorchè redatta in ritardo, tale credito è stato correttamente riportato.
Tale ritardo nella predisposizione della dichiarazione integrativa, come sopra rilevato, non può essere imputato a inerzia o colpa della contribuente, ma a causa dei disguidi intervenuti a seguito dell'incorporazione della Società_1 da parte della Ricorrente_1 ; infatti, quando questa è venuta a conoscenza dei “ carichi pendenti risultanti al sistema informativa dell'anagrafe tributaria “, ha provveduto tempestivamente ( dal momento in cui è venuta a conoscenza della mancata compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, predisposta dalla società incorporata ) a produrre la dichiarazione integrativa pur sapendo della tardività della sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio, rammentando come la controversia fosse scaturita da un controllo ex art. 36 bis del DPR
600/73, comunicava di aver provveduto, a seguito della documentazione trasmessa dalla ricorrente, a riconoscere il credito d'imposta spettante, tuttavia applicava in ogni caso le sanzioni come disposto dall' art. 13 del DLGS 471/97, nonché gli interessi .
Pertanto, la controversia si limitava alla sola contestazione delle sanzioni ed interessi, laddove l'Ufficio giustifica l'applicazione delle sanzioni, così come applicate, conformemente ad alcune sentenze di merito, anche di questa Corte di Giustizia, che si richiamano ad altrettante della Cassazione, tra l'altro riferentesi alla omessa presentazione della dichiarazione IV ( in cui si chiede il rimborso del credito spettante ), laddove si ritengono dovuti in ogni caso sanzioni ed interessi.
Tuttavia nel caso in specie, innanzitutto non si tratta di un credito iva, ma di un credito d'imposta “ per riqualificazione delle imprese alberghiere “, ma soprattutto perché il credito già risultava presente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi della Società_1, configurandosi, pertanto, una omissione di un quadro nella dichiarazione dei redditi, di crediti già dichiarati e pertanto spettanti.
Nel caso in esame tali crediti erano già conoscenza dell'Erario mediante le dichiarazioni dei redditi delle precedenti annualità, e pertanto, la sola sanzione applicabile risulta quella della mancata produzione della dichiarazione ( quadro RU ). Infatti l'articolo 8, comma 1 del DLGS n.471/1997 inerente le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, prevede una sanzione amministrativa fissa da 250 a 2.000 euro quando le violazioni non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, come nel caso in esame.
La Corte, pertanto, ritiene che sia applicabile la sola sanzione attribuibile alla violazione attinente al contenuto della dichiarazione dei redditi ( mancata compilazione del quadro RU ), a' sensi del citato art. 8 , comma 1, del DLGS 471/97 per colpa non attribuibile alla ricorrente, e quindi punibile con la sola sanzione amministrativa e quantificata in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta la sanzione per omessa indicazione del credito, determinata in Euro 1000,00. Spese compensate.