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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6553/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA Undicesima Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6553/2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. in proprio e Parte_4 C.F._4 in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nata in Persona_1
Argentina in data 15.5.2005, C.F. e nata in C.F._5 Parte_5
Argentina in data 30.12.2009, C.F. ; C.F._6
nato in [...] in data [...], C.F. , solo Parte_6 C.F._7 in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e Persona_1 [...]
Parte_5
nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_7 C.F._8
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_8 C.F._9
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_9 C.F._10
, nata in [...] in data [...], C.F. , in Parte_10 C.F._11 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori , nata Persona_2 in Argentina in data 19.9.2012, C.F. , , nata in [...] C.F._12 Parte_11 in data 6.3.2014, C.F. e , nato in Argentina in [...] C.F._13 CP_1
2.3.2021, C.F. ; C.F._14
, nato in [...] in data [...], C.F. , solo in Controparte_2 C.F._15 qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori , Persona_2 Parte_11
e ; CP_1
, nata in [...] in data [...], C.F. , in proprio e CP_3 C.F._16 in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori , nata in Persona_3
Argentina in data 30.10.2017, C.F. e , nata in C.F._17 Persona_4
Argentina in data 22.8.2019, C.F. ; C.F._18
pag. 1 , nato in [...] in data [...], C.F. , solo in Parte_12 C.F._19 qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del
PM in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PER LE PARTI RICORRENTI:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] CP_3 Parte_13 Parte_14 Parte_7 [...]
, , , Per_1 Parte_5 Persona_2 Parte_11 CP_1
, , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto Persona_3 Persona_4 discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA (GE), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario”
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell' Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del
pag. 2 servizio militare, relativamente agli ascendenti dei ricorrenti, come identificati nell'albero genealogico delineato in ricorso, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o CP_4 documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare la fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
PER IL PM
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della loro discendenza da , nato a [...] il [...] ed Persona_5 emigrato in Argentina, dove ha avuto discendenza, ivi deceduto senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, Controparte_4 evidenziando come il signor “essendo nato prima della nascita dello Stato italiano che, Per_5 come noto, è nato solo nel 1861, NON è cittadino italiano per nascita. E, soprattutto, il medesimo risulterebbe stabilmente emigrato in Argentina ben prima del 1 Gennaio 1866. Egli risulta infatti essersi unito in matrimonio in Argentina fin dal 1878 e che dal matrimonio sia nato un figlio maschio nel 1893”.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 19.11.2026, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
In via preliminare in rito
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) Controparte_4
è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei pag. 3 procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Genova e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
La loro legittimazione attiva (intesa come titolarità, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) è pacifica sulla scorta dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
Come è noto nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
Avuto riguardo alle difese svolte dal , quanto alla normativa di riferimento e CP_4 all'acquisto della cittadinanza in capo all'avo si evidenzia che Persona_5 antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865). Successivamente, in considerazione del pag. 4 fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa. L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Controparte_5
Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”). Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione Controparte_5
d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e pag. 5 traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. All' opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907. La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466- 09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022: La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
pag. 6 Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, nonché del certificato di morte di (nato il [...] e deceduto il Persona_6
31.8.1929) prodotto sub 37, nonché del CNN1 recante la corretta indicazione del giorno di nascita parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione. Parte resistente, dal canto suo, non ha specificamente contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio;
essa – tardivamente, solo in sede di pc - ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti), volta a dimostrare la perdita della cittadinanza. La questione, infatti, può essere decisa in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022) ove si rimarca che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 la quale prevede che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza. Relativamente all'istituto della perdita della cittadinanza italiana disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che l'istituto della 1 In relazione alla contestazione, effettuata dall'Avvocatura di Stato, del certificato prodotto per attestare la non naturalizzazione del capostipite, concretamente, nel caso in esame, la circostanza che il capostipite fosse un uomo e sia morto successivamente al 1912 (anno di introduzione in Argentina del suffragio universale maschile) consente di affermare la valenza probatoria del documento rilasciato dall'Ufficio Elettorale della Camera Nazionale, con la conseguenza che sarebbe stato onere di parte resistente produrre un diverso documento di opposto tenore.
pag. 7 perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, …, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, cod.civ. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia «ottenuto la cittadinanza in paese estero», sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. (Sez. U, n. 25317 del 24.8.2022). Perde, altresì, la cittadinanza automaticamente:
1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
3. l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92). Nessuna allegazione specifica/principio di prova è stata sul punto fornita dall'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282).
Neppure nel caso in esame può invocarsi la perdita della cittadinanza a norma dell'art. 34 Codice Albertino (ventilata da parte convenuta seppure subordinatamente alle difese di mancato acquisto della cittadinanza) Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, come è noto occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile. Per quanto riguarda Genova, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal Ministero e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
pag. 8 Sul punto la Corte d'appello ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana (d'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”). L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), che, nel caso di CP_4 specie, non ha soddisfatto tale onere.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie e verificata la documentazione depositata in atti, le allegazioni in fatto dei ricorrenti risultano provate, avendo le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa. In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico- consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Conclusivamente, all'esito della istruttoria sulla documentazione prodotta si può ritenere che i soggetti indicati in grassetto siano cittadini italiani;
in particolare:
, nato in [...] in data [...], , nata Parte_1 Parte_2 in Argentina in data 2.6.1996, e , nata in [...] in data [...], per Parte_3 aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da nato a [...] Parte_15
(Argentina), in data 24.3.1966, , figlio di 2 nata a OS IR in [...] Persona_7
6.7.1942: figlia per quel che rileva nella presente sede di nata a Controparte_6
OS IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...] Persona_8 (Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato Persona_5
a Genova (GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nata in [...] in data [...], , nata in [...] in Parte_4 Parte_8 data 16.5.1975, e , nato in [...] in data [...], per aver acquisito la Parte_9 cittadinanza iure sanguinis da figlio di nata a [...] CP_7 Persona_9
IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...], Persona_8 in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato a [...] Persona_5
(GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1
nata in [...] in data [...], e nata in Persona_1 Parte_5
Argentina in data 30.12.2009, come rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale e nato in [...] in data [...], per aver acquisito la cittadinanza Parte_7 iure sanguinis da figlia di figlio di nata a Parte_4 CP_7 Controparte_8
OS IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...] Persona_8
(Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato Persona_5
a Genova (GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1
, nata in [...] in data [...], e , nata in Parte_10 CP_3
Argentina in data 4.4.1985, per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da Per_10
, nato a [...] in data [...], figlio di nata a
[...] Parte_17
OS IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...] Persona_8
(Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato Persona_5
a Genova (GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1
, nata in [...] in data [...], , nata in Persona_2 Parte_11
Argentina in data 6.3.2014, e , nato in [...] in data [...], come CP_1 rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da figlia di figlio di Parte_10 CP_7 Parte_17 nata a [...], in data [...], figlia di nato a [...] Persona_8
IR (Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, Persona_5 nato a [...], in data [...], come dall'atto di nascita depositato sub 1
, nata in [...] in data [...], e , nata in Persona_3 Persona_4
Argentina in data 22.8.2019, come rappresentate dai genitori esercenti la potestà genitoriale per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da nata a OS IR in [...] CP_3
4.4.1985 figlia di , nato a [...] in data [...], figlio di Persona_10 [...]
nata a [...], in data [...], figlia di Parte_17 Persona_8 nato a [...], in data [...], figlio di , Persona_5 cittadino italiano, nato a [...], in data [...], come dall'atto di nascita depositato sub 1.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti il diritto per come accertato. Essa si rivela completa ed esaustiva. Viceversa, come sopra detto, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
La parte convenuta è infatti venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a difese affatto generiche e prive di fondamento documentale.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa,
Accerta e dichiara che , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._2 Parte_3
, , nata in Argentina in [...] C.F._3 Parte_4 Persona_1
15.5.2005, C.F. e ; nato in C.F._5 Parte_5 Parte_7
Argentina in data 26.2.2003, C.F. , , nata in [...] in C.F._8 Parte_8 data 16.5.1975, C.F. , , nato in Argentina in [...] C.F._9 Parte_9
21.10.1976, C.F. , nata in Argentina in [...] C.F._10 Parte_10
24.2.1984, C.F. , , nata in Argentina in [...] C.F._11 Persona_2
19.9.2012, C.F. , , nata in [...] in data [...], C.F._12 Parte_11
C.F. e , nato in [...] in data [...], C.F. C.F._13 CP_1
; , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._14 CP_3
, nata in [...] in data [...], C.F. C.F._16 Persona_3
e , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._17 Persona_4
sono cittadini italiani;
C.F._18
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere a loro volta alle dovute iscrizioni trascrizioni ed annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Giudice dott. Maria Cristina Scarzella
pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 la Sig.ra non ha perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. Persona_7 555/1912 per effetto del suo matrimonio avvenuto il 26.10.1964 a OS IR (Argentina) con il Sig. cittadino argentino dal momento che ella non ha acquistato la Parte_16 citta tto del matrimonio, essendo già cittadina argentina jure soli per essere nata in [...] 3 non ha perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. Parte_17 555/1912 per effetto del suo matrimonio avvenuto il 4.10.1941 a OS IR (Argentina) con il Sig.
, cittadino argentino dal momento che ella non ha acquistato la cittadinanza Controparte_7 argentina del marito per effetto del matrimonio, essendo già cittadina argentina jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 anche con riferimento ai matrimoni celebrati anteriormente al 01/01/1948
pag. 9 4 Vedi nota 2 5 Vedi nota 2
pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA Undicesima Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6553/2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. in proprio e Parte_4 C.F._4 in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nata in Persona_1
Argentina in data 15.5.2005, C.F. e nata in C.F._5 Parte_5
Argentina in data 30.12.2009, C.F. ; C.F._6
nato in [...] in data [...], C.F. , solo Parte_6 C.F._7 in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e Persona_1 [...]
Parte_5
nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_7 C.F._8
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_8 C.F._9
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_9 C.F._10
, nata in [...] in data [...], C.F. , in Parte_10 C.F._11 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori , nata Persona_2 in Argentina in data 19.9.2012, C.F. , , nata in [...] C.F._12 Parte_11 in data 6.3.2014, C.F. e , nato in Argentina in [...] C.F._13 CP_1
2.3.2021, C.F. ; C.F._14
, nato in [...] in data [...], C.F. , solo in Controparte_2 C.F._15 qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori , Persona_2 Parte_11
e ; CP_1
, nata in [...] in data [...], C.F. , in proprio e CP_3 C.F._16 in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori , nata in Persona_3
Argentina in data 30.10.2017, C.F. e , nata in C.F._17 Persona_4
Argentina in data 22.8.2019, C.F. ; C.F._18
pag. 1 , nato in [...] in data [...], C.F. , solo in Parte_12 C.F._19 qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del
PM in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PER LE PARTI RICORRENTI:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] CP_3 Parte_13 Parte_14 Parte_7 [...]
, , , Per_1 Parte_5 Persona_2 Parte_11 CP_1
, , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto Persona_3 Persona_4 discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA (GE), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario”
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell' Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del
pag. 2 servizio militare, relativamente agli ascendenti dei ricorrenti, come identificati nell'albero genealogico delineato in ricorso, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o CP_4 documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare la fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
PER IL PM
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della loro discendenza da , nato a [...] il [...] ed Persona_5 emigrato in Argentina, dove ha avuto discendenza, ivi deceduto senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, Controparte_4 evidenziando come il signor “essendo nato prima della nascita dello Stato italiano che, Per_5 come noto, è nato solo nel 1861, NON è cittadino italiano per nascita. E, soprattutto, il medesimo risulterebbe stabilmente emigrato in Argentina ben prima del 1 Gennaio 1866. Egli risulta infatti essersi unito in matrimonio in Argentina fin dal 1878 e che dal matrimonio sia nato un figlio maschio nel 1893”.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 19.11.2026, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
In via preliminare in rito
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) Controparte_4
è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei pag. 3 procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Genova e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
La loro legittimazione attiva (intesa come titolarità, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) è pacifica sulla scorta dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
Come è noto nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
Avuto riguardo alle difese svolte dal , quanto alla normativa di riferimento e CP_4 all'acquisto della cittadinanza in capo all'avo si evidenzia che Persona_5 antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865). Successivamente, in considerazione del pag. 4 fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa. L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Controparte_5
Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”). Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione Controparte_5
d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e pag. 5 traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. All' opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907. La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466- 09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022: La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
pag. 6 Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, nonché del certificato di morte di (nato il [...] e deceduto il Persona_6
31.8.1929) prodotto sub 37, nonché del CNN1 recante la corretta indicazione del giorno di nascita parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione. Parte resistente, dal canto suo, non ha specificamente contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio;
essa – tardivamente, solo in sede di pc - ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti), volta a dimostrare la perdita della cittadinanza. La questione, infatti, può essere decisa in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022) ove si rimarca che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 la quale prevede che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza. Relativamente all'istituto della perdita della cittadinanza italiana disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che l'istituto della 1 In relazione alla contestazione, effettuata dall'Avvocatura di Stato, del certificato prodotto per attestare la non naturalizzazione del capostipite, concretamente, nel caso in esame, la circostanza che il capostipite fosse un uomo e sia morto successivamente al 1912 (anno di introduzione in Argentina del suffragio universale maschile) consente di affermare la valenza probatoria del documento rilasciato dall'Ufficio Elettorale della Camera Nazionale, con la conseguenza che sarebbe stato onere di parte resistente produrre un diverso documento di opposto tenore.
pag. 7 perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, …, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, cod.civ. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia «ottenuto la cittadinanza in paese estero», sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. (Sez. U, n. 25317 del 24.8.2022). Perde, altresì, la cittadinanza automaticamente:
1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
3. l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92). Nessuna allegazione specifica/principio di prova è stata sul punto fornita dall'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282).
Neppure nel caso in esame può invocarsi la perdita della cittadinanza a norma dell'art. 34 Codice Albertino (ventilata da parte convenuta seppure subordinatamente alle difese di mancato acquisto della cittadinanza) Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, come è noto occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile. Per quanto riguarda Genova, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal Ministero e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
pag. 8 Sul punto la Corte d'appello ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana (d'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”). L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), che, nel caso di CP_4 specie, non ha soddisfatto tale onere.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie e verificata la documentazione depositata in atti, le allegazioni in fatto dei ricorrenti risultano provate, avendo le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa. In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico- consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Conclusivamente, all'esito della istruttoria sulla documentazione prodotta si può ritenere che i soggetti indicati in grassetto siano cittadini italiani;
in particolare:
, nato in [...] in data [...], , nata Parte_1 Parte_2 in Argentina in data 2.6.1996, e , nata in [...] in data [...], per Parte_3 aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da nato a [...] Parte_15
(Argentina), in data 24.3.1966, , figlio di 2 nata a OS IR in [...] Persona_7
6.7.1942: figlia per quel che rileva nella presente sede di nata a Controparte_6
OS IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...] Persona_8 (Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato Persona_5
a Genova (GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nata in [...] in data [...], , nata in [...] in Parte_4 Parte_8 data 16.5.1975, e , nato in [...] in data [...], per aver acquisito la Parte_9 cittadinanza iure sanguinis da figlio di nata a [...] CP_7 Persona_9
IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...], Persona_8 in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato a [...] Persona_5
(GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1
nata in [...] in data [...], e nata in Persona_1 Parte_5
Argentina in data 30.12.2009, come rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale e nato in [...] in data [...], per aver acquisito la cittadinanza Parte_7 iure sanguinis da figlia di figlio di nata a Parte_4 CP_7 Controparte_8
OS IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...] Persona_8
(Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato Persona_5
a Genova (GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1
, nata in [...] in data [...], e , nata in Parte_10 CP_3
Argentina in data 4.4.1985, per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da Per_10
, nato a [...] in data [...], figlio di nata a
[...] Parte_17
OS IR (Argentina), in data 5.3.1920, figlia di nato a [...] Persona_8
(Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, nato Persona_5
a Genova (GE), in data 30.11.1850, come dall'atto di nascita depositato sub 1
, nata in [...] in data [...], , nata in Persona_2 Parte_11
Argentina in data 6.3.2014, e , nato in [...] in data [...], come CP_1 rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da figlia di figlio di Parte_10 CP_7 Parte_17 nata a [...], in data [...], figlia di nato a [...] Persona_8
IR (Argentina), in data 21.2.1893, figlio di , cittadino italiano, Persona_5 nato a [...], in data [...], come dall'atto di nascita depositato sub 1
, nata in [...] in data [...], e , nata in Persona_3 Persona_4
Argentina in data 22.8.2019, come rappresentate dai genitori esercenti la potestà genitoriale per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da nata a OS IR in [...] CP_3
4.4.1985 figlia di , nato a [...] in data [...], figlio di Persona_10 [...]
nata a [...], in data [...], figlia di Parte_17 Persona_8 nato a [...], in data [...], figlio di , Persona_5 cittadino italiano, nato a [...], in data [...], come dall'atto di nascita depositato sub 1.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti il diritto per come accertato. Essa si rivela completa ed esaustiva. Viceversa, come sopra detto, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
La parte convenuta è infatti venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a difese affatto generiche e prive di fondamento documentale.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa,
Accerta e dichiara che , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._2 Parte_3
, , nata in Argentina in [...] C.F._3 Parte_4 Persona_1
15.5.2005, C.F. e ; nato in C.F._5 Parte_5 Parte_7
Argentina in data 26.2.2003, C.F. , , nata in [...] in C.F._8 Parte_8 data 16.5.1975, C.F. , , nato in Argentina in [...] C.F._9 Parte_9
21.10.1976, C.F. , nata in Argentina in [...] C.F._10 Parte_10
24.2.1984, C.F. , , nata in Argentina in [...] C.F._11 Persona_2
19.9.2012, C.F. , , nata in [...] in data [...], C.F._12 Parte_11
C.F. e , nato in [...] in data [...], C.F. C.F._13 CP_1
; , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._14 CP_3
, nata in [...] in data [...], C.F. C.F._16 Persona_3
e , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._17 Persona_4
sono cittadini italiani;
C.F._18
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere a loro volta alle dovute iscrizioni trascrizioni ed annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Giudice dott. Maria Cristina Scarzella
pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 la Sig.ra non ha perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. Persona_7 555/1912 per effetto del suo matrimonio avvenuto il 26.10.1964 a OS IR (Argentina) con il Sig. cittadino argentino dal momento che ella non ha acquistato la Parte_16 citta tto del matrimonio, essendo già cittadina argentina jure soli per essere nata in [...] 3 non ha perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. Parte_17 555/1912 per effetto del suo matrimonio avvenuto il 4.10.1941 a OS IR (Argentina) con il Sig.
, cittadino argentino dal momento che ella non ha acquistato la cittadinanza Controparte_7 argentina del marito per effetto del matrimonio, essendo già cittadina argentina jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 anche con riferimento ai matrimoni celebrati anteriormente al 01/01/1948
pag. 9 4 Vedi nota 2 5 Vedi nota 2
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