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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 47354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47354 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ND nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47354 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2024, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata il 26 febbraio 2024 nell'interesse di ND LI, intesa alla rescissione del giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di pace di Firenze in data 8 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2019, con la quale ella è stata dichiarata colpevole del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, e condannata alla pena di 5.000 euro di ammenda. A tal fine, ha ritenuto la tardività della richiesta, proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, risalente, al più tardi, al 26 luglio 2023. 2. ND LI propone, con l'assistenza dell'avv. Sabrina Serroni, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale sul rilievo di non avere avuto compiuta conoscenza, sino al 9 febbraio 2024, della promozione, a suo carico, del procedimento penale conclusosi con sentenza passata in giudicato, e della conseguente tempestività dell'istanza presentata il 26 febbraio 2024. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. L'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei c:ui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» Il successivo comma 2 impone, poi, che la richiesta sia presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. In proposito, la giurisprudenza di /legittimità ha chiarito che il termine di trenta giorni per la presentazione dela richiesta di rescissione del giudicato decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta 2 conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 - 01). 3. Nel caso di specie, ND IF è stata giudicata in assenza per il reato sanzionato dall'art. 10-bis d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stata assistita da difensore di ufficio, presso il cui studio ella, all'atto del controllo su strada e dell'identificazione, avvenuti 111 dicembre 2016, aveva eletto domicilio. Pacifico che la donna non ha avuto alcun contatto con il difensore, che tutte le notifiche del procedimento sono state eseguite presso il domicilio eletto e che il certificato del casellario giudiziale a suo nome, ancora nel dicembre del 2023, non recava traccia della condanna inflittale all'esito dell'indicato procedimento, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, sulla base dell'espletata attività istruttoria, che ella ne abbia avuto conoscenza a seguito della notifica, avvenuta il 26 luglio 2023, della cartella di pagamento emessa per la riscossione delle relative spese di giustizia. Dall'esame degli atti acquisiti emerge, tuttavia: - che il 21 giugno 2023 l'agente della riscossione ha provato a notificare alla LI la predetta cartella a mezzo PEC;
- che, essendosi rivelato tale tentativo infruttuoso (per essere l'indirizzo inserito negli elenchi ufficiali non valido né attivo), l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha provveduto, secondo legge, a depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito Internet dedicato della società InfoCamere e ad avvisare la destinataria mediante lettera raccomandata che è stata consegnata il 26 luglio 2023; - che la comunicazione trasmessa alla LI reca esclusivamente indicazioni numeriche che devono ragionevolmente essere riferite alla cartella di pagamento emessa a suo carico, ma che non appaiono in alcun modo evocare, neanche in modo indiretto o implicito, la promozione di un procedimento penale né, tantomeno, l'emissione di sentenza di condanna o la formazione del giudicato. Rebus sic stantibus, deve, quindi, escludersi — in ossequio a prudenziali canoni interpretativi ed in assenza di ulteriori informazioni in ordine all'effettiva conoscenza, in capo all'odierna ricorrente ed al tempo della consegna della raccomandata del 26 giugno 2023, del procedimento scaturito dal controllo dell'Il dicembre 2016 — l'idoneità di tale comunicazione a determinare il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.. 3 Tanto basta ad attestare l'illegittimità della decisione impugnata, adottata sul contrario presupposto secondo cui ND LI ha «acquisito conoscenza dell'avvenuta celebrazione di un processo a suo carico e della patita condanna con la notifica della cartella di pagamento per la riscossione delle spese di giustizia in data 26.7.2023», e ad imporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 07/11/2024.
lette le conclusioni del PG, dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47354 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2024, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata il 26 febbraio 2024 nell'interesse di ND LI, intesa alla rescissione del giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di pace di Firenze in data 8 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2019, con la quale ella è stata dichiarata colpevole del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, e condannata alla pena di 5.000 euro di ammenda. A tal fine, ha ritenuto la tardività della richiesta, proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, risalente, al più tardi, al 26 luglio 2023. 2. ND LI propone, con l'assistenza dell'avv. Sabrina Serroni, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale sul rilievo di non avere avuto compiuta conoscenza, sino al 9 febbraio 2024, della promozione, a suo carico, del procedimento penale conclusosi con sentenza passata in giudicato, e della conseguente tempestività dell'istanza presentata il 26 febbraio 2024. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. L'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei c:ui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» Il successivo comma 2 impone, poi, che la richiesta sia presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. In proposito, la giurisprudenza di /legittimità ha chiarito che il termine di trenta giorni per la presentazione dela richiesta di rescissione del giudicato decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta 2 conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 - 01). 3. Nel caso di specie, ND IF è stata giudicata in assenza per il reato sanzionato dall'art. 10-bis d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stata assistita da difensore di ufficio, presso il cui studio ella, all'atto del controllo su strada e dell'identificazione, avvenuti 111 dicembre 2016, aveva eletto domicilio. Pacifico che la donna non ha avuto alcun contatto con il difensore, che tutte le notifiche del procedimento sono state eseguite presso il domicilio eletto e che il certificato del casellario giudiziale a suo nome, ancora nel dicembre del 2023, non recava traccia della condanna inflittale all'esito dell'indicato procedimento, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, sulla base dell'espletata attività istruttoria, che ella ne abbia avuto conoscenza a seguito della notifica, avvenuta il 26 luglio 2023, della cartella di pagamento emessa per la riscossione delle relative spese di giustizia. Dall'esame degli atti acquisiti emerge, tuttavia: - che il 21 giugno 2023 l'agente della riscossione ha provato a notificare alla LI la predetta cartella a mezzo PEC;
- che, essendosi rivelato tale tentativo infruttuoso (per essere l'indirizzo inserito negli elenchi ufficiali non valido né attivo), l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha provveduto, secondo legge, a depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito Internet dedicato della società InfoCamere e ad avvisare la destinataria mediante lettera raccomandata che è stata consegnata il 26 luglio 2023; - che la comunicazione trasmessa alla LI reca esclusivamente indicazioni numeriche che devono ragionevolmente essere riferite alla cartella di pagamento emessa a suo carico, ma che non appaiono in alcun modo evocare, neanche in modo indiretto o implicito, la promozione di un procedimento penale né, tantomeno, l'emissione di sentenza di condanna o la formazione del giudicato. Rebus sic stantibus, deve, quindi, escludersi — in ossequio a prudenziali canoni interpretativi ed in assenza di ulteriori informazioni in ordine all'effettiva conoscenza, in capo all'odierna ricorrente ed al tempo della consegna della raccomandata del 26 giugno 2023, del procedimento scaturito dal controllo dell'Il dicembre 2016 — l'idoneità di tale comunicazione a determinare il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.. 3 Tanto basta ad attestare l'illegittimità della decisione impugnata, adottata sul contrario presupposto secondo cui ND LI ha «acquisito conoscenza dell'avvenuta celebrazione di un processo a suo carico e della patita condanna con la notifica della cartella di pagamento per la riscossione delle spese di giustizia in data 26.7.2023», e ad imporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 07/11/2024.