Art. 5.
I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le societa' ed associazioni di cui al precedente articolo 4, di eta' superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facolta' di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purche' ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.
I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le societa' ed associazioni di cui al precedente articolo 4, di eta' superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facolta' di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purche' ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.