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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA IU Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2282025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.7.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento n.
2025_EQG_gcg_00002225942 con cui TA IU s.p.a., per conto dell'Ufficio del Giudice di pace di Terni, gli richiedeva il pagamento del complessivo di € 82,00= per insufficiente/omesso versamento del contributo unificato in relazione alla causa RG 213/2024.
Deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per illegittimità dell'avviso di pagamento, per avere lo stesso impugnato innanzi al Giudice di Pace soltanto parzialmente l'ordinanza-ingiunzione, così determinando correttamente il valore della causa e del contributo unificato da versare. Lo stesso a fronte di un'ingiunzione per € 1.145,00= rilevava di aver effettuato una opposizione parziale contestando soltanto la cifra di € 587,00= sulla quale aveva correttamente versato l'importo di € 43,00= a titolo di contributo unificato.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
TA IU s.p.a. si costituiva in giudizio in data 26.9.2025con apposita memoria nella quale contestava quanto ex adverso dedotto ribadendo la correttezza del proprio operato derivante dal fatto che la cancelleria del Giudice di Pace di Terni aveva accertato quantificato l'importo del contributo unificato in relazione l'ordinanza ingiunzione che ammontava appunto ad € 1.178,00= (€ 1.145,00= più spese). Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge.
In data 14.10.2025 TA IU s.p.a. depositava memoria illustrativa con cui insisteva nelle proprie conclusioni.
In data 3.11.2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa nella quale ribadiva i propri motivi di ricorso evidenziando che il valore della controversia era desumibile dal corpo dell'atto e dalla dichiarazione resa nelle conclusioni del suo atto di opposizione e che tale valore era stato calcolato in considerazione di quanto disposto nel codice di procedura civile e dal T.U. sulle spese di giustizia ai cui artt. 13 e 14 prevede che l'importo del contributo unificato è rapportato al valore della causa r che nel processo civile il valore è determinato senza tenere conto degli interessi e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
All'udienza del 17.11.2025, dopo la discussione delle parti collegate da remoto, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di IU Tributaria di primo grado di Terni che il ricorso è fondato e va accolto.
Ed infatti, non può essere posto in alcun dubbio, dalla lettura dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – ricorso ex art. 316 c.p.c. che ha instaurato il giudizio presupposto innanzi al Giudice di Pace di Terni, che l'odierno ricorrente a fronte di una ordinanza ingiunzione di € 1.145,00=, emessa dal Comune di Ferentillo, aveva proposto un'opposizione parziale contestando soltanto il maggior importo richiesto con essa di € 587,00=
(543,00 + € 15,00= di spese), prestando - di conseguenza - acquiescenza al restante importo di € 558,00= che non contestava.
Ciò si ricava anche dalla sentenza n. RG 2123/2024 del Giudice di Pace di Terni del 19.11.2024 che, infatti,
“in accoglimento della domanda attorea” ha annullato “parzialmente l'impugnata ordinanza ingiunzione”.
Pertanto, correttamente il ricorrente, ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e 13 D.P.R. n. 115/2002, ha calcolato e corrisposto l'importo del contributo unificato per € 43,00=, considerando il valore della domanda che era pari a € 587,00= e non a € 1.145,00= e in tal senso ha reso la dichiarazione di valore prescritta dal T.U. spese di giustizia.
L'atto va quindi annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in favore del difensore del ricorrente avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 400,00= oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
la Corte di IU Tributaria di primo grado di Terni, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna TA IU s.p.a. alle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 400,00= oltre IVA e CPA., da corrispondersi in favore del difensore del ricorrente avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Terni il 17 novembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA IU Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2282025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.7.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento n.
2025_EQG_gcg_00002225942 con cui TA IU s.p.a., per conto dell'Ufficio del Giudice di pace di Terni, gli richiedeva il pagamento del complessivo di € 82,00= per insufficiente/omesso versamento del contributo unificato in relazione alla causa RG 213/2024.
Deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per illegittimità dell'avviso di pagamento, per avere lo stesso impugnato innanzi al Giudice di Pace soltanto parzialmente l'ordinanza-ingiunzione, così determinando correttamente il valore della causa e del contributo unificato da versare. Lo stesso a fronte di un'ingiunzione per € 1.145,00= rilevava di aver effettuato una opposizione parziale contestando soltanto la cifra di € 587,00= sulla quale aveva correttamente versato l'importo di € 43,00= a titolo di contributo unificato.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
TA IU s.p.a. si costituiva in giudizio in data 26.9.2025con apposita memoria nella quale contestava quanto ex adverso dedotto ribadendo la correttezza del proprio operato derivante dal fatto che la cancelleria del Giudice di Pace di Terni aveva accertato quantificato l'importo del contributo unificato in relazione l'ordinanza ingiunzione che ammontava appunto ad € 1.178,00= (€ 1.145,00= più spese). Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge.
In data 14.10.2025 TA IU s.p.a. depositava memoria illustrativa con cui insisteva nelle proprie conclusioni.
In data 3.11.2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa nella quale ribadiva i propri motivi di ricorso evidenziando che il valore della controversia era desumibile dal corpo dell'atto e dalla dichiarazione resa nelle conclusioni del suo atto di opposizione e che tale valore era stato calcolato in considerazione di quanto disposto nel codice di procedura civile e dal T.U. sulle spese di giustizia ai cui artt. 13 e 14 prevede che l'importo del contributo unificato è rapportato al valore della causa r che nel processo civile il valore è determinato senza tenere conto degli interessi e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
All'udienza del 17.11.2025, dopo la discussione delle parti collegate da remoto, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di IU Tributaria di primo grado di Terni che il ricorso è fondato e va accolto.
Ed infatti, non può essere posto in alcun dubbio, dalla lettura dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – ricorso ex art. 316 c.p.c. che ha instaurato il giudizio presupposto innanzi al Giudice di Pace di Terni, che l'odierno ricorrente a fronte di una ordinanza ingiunzione di € 1.145,00=, emessa dal Comune di Ferentillo, aveva proposto un'opposizione parziale contestando soltanto il maggior importo richiesto con essa di € 587,00=
(543,00 + € 15,00= di spese), prestando - di conseguenza - acquiescenza al restante importo di € 558,00= che non contestava.
Ciò si ricava anche dalla sentenza n. RG 2123/2024 del Giudice di Pace di Terni del 19.11.2024 che, infatti,
“in accoglimento della domanda attorea” ha annullato “parzialmente l'impugnata ordinanza ingiunzione”.
Pertanto, correttamente il ricorrente, ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e 13 D.P.R. n. 115/2002, ha calcolato e corrisposto l'importo del contributo unificato per € 43,00=, considerando il valore della domanda che era pari a € 587,00= e non a € 1.145,00= e in tal senso ha reso la dichiarazione di valore prescritta dal T.U. spese di giustizia.
L'atto va quindi annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in favore del difensore del ricorrente avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 400,00= oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
la Corte di IU Tributaria di primo grado di Terni, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna TA IU s.p.a. alle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 400,00= oltre IVA e CPA., da corrispondersi in favore del difensore del ricorrente avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Terni il 17 novembre 2025.
Il Giudice