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Sentenza 15 luglio 2022
Sentenza 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27663 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BE LILO nato il [...] IR ZE nato il [...] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per entrambi gli imputati, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 27663 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/06/2022 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato IR LO e BE ZE per un tentativo di furto aggravato commesso ai danni di un supermercato il 24 gennaio 2013, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti. 2. La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione delle legge penale e vizio della motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, poichè lo stesso Tribunale aveva considerato il fatto modesto, in quanto posto in essere con modalità grossolane. La Corte territoriale, dal canto suo, non avrebbe invece fornito una puntuale spiegazione del proprio ragionamento, a fronte delle doglianze sollevate con il gravame. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento al mancato accoglimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato il rigetto della istanza da parte del primo giudice, a fronte della insussistenza di elementi ostativi, soprattutto ove si addivenga, come richiesto, a un giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte, ritenuta la ricorrenza dell'aggravante del mezzo fraudolento (oggetto di specifico motivo di gravame), ne ha considerato la particolare pregnanza e conseguentemente ha condiviso il giudizio di equivalenza (pur erroneamente indicando, invece, quello di prevalenza, vedi pag. 4 della sentenza impugnata) formulato dal Tribunale, avuto riguardo al modesto peso degli elementi apprezzabili a tal fine, sottolineando altresì la modesta entità della pena, la cui ulteriore mitigazione ne avrebbe tradito le finalità. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito che le attenuanti generiche, previste dall'art. 62 bis, cod. pen., sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale 2 funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infatti, non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto (sez. 5, n. 12049 del 16/12/209, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887; sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022; sez. 4, n. 36532 del 15/9/2021, M., Rv. 281888). Nella specie, la Corte territoriale ha espressamente affermato la inidoneità degli elementi addotti a difesa a mitigare la particolare pregnanza di una aggravante al fine di addivenire a un più favorevole giudizio di comparazione, tenuto anche conto della entità della pena stabilita dal Tribunale. 4. Quanto, poi, al secondo motivo, deve intanto rilevarsi che la relativa doglianza (pur a fronte dell'espresso e motivato diniego contenuto nella sentenza appellata) non ha costituito oggetto del gravame. Ne deriva, quindi, la sua non deducibilità in questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, va rilevato che il reato per il quale è intervenuta condanna, senza alcuna riqualificazione da parte dei giudici di merito, è ostativo, in relazione alla cornice edittale (poiché punito con pena superiore ai cinque anni) alla operatività della causa di non punibilità invocata, per la quale va considerata, per l'appunto, anche nel caso di delitto tentato, la cornice edittale e non la pena in concreto ricavata dal giudizio di equivalenza formulato dai giudici di merito (sez. 5, n. 17348 del 9/1/2019, Giuliani, Rv. 276629; sez. 3, n. 53905 del 1/6/2016, Bencini, Rv. 268775; n. 36915 del 3/11/2020, Vittaliní, Rv. 280269). 5. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre d,ente LL PE Salva»- Povere
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per entrambi gli imputati, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 27663 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/06/2022 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato IR LO e BE ZE per un tentativo di furto aggravato commesso ai danni di un supermercato il 24 gennaio 2013, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti. 2. La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione delle legge penale e vizio della motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, poichè lo stesso Tribunale aveva considerato il fatto modesto, in quanto posto in essere con modalità grossolane. La Corte territoriale, dal canto suo, non avrebbe invece fornito una puntuale spiegazione del proprio ragionamento, a fronte delle doglianze sollevate con il gravame. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento al mancato accoglimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato il rigetto della istanza da parte del primo giudice, a fronte della insussistenza di elementi ostativi, soprattutto ove si addivenga, come richiesto, a un giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte, ritenuta la ricorrenza dell'aggravante del mezzo fraudolento (oggetto di specifico motivo di gravame), ne ha considerato la particolare pregnanza e conseguentemente ha condiviso il giudizio di equivalenza (pur erroneamente indicando, invece, quello di prevalenza, vedi pag. 4 della sentenza impugnata) formulato dal Tribunale, avuto riguardo al modesto peso degli elementi apprezzabili a tal fine, sottolineando altresì la modesta entità della pena, la cui ulteriore mitigazione ne avrebbe tradito le finalità. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito che le attenuanti generiche, previste dall'art. 62 bis, cod. pen., sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale 2 funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infatti, non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto (sez. 5, n. 12049 del 16/12/209, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887; sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022; sez. 4, n. 36532 del 15/9/2021, M., Rv. 281888). Nella specie, la Corte territoriale ha espressamente affermato la inidoneità degli elementi addotti a difesa a mitigare la particolare pregnanza di una aggravante al fine di addivenire a un più favorevole giudizio di comparazione, tenuto anche conto della entità della pena stabilita dal Tribunale. 4. Quanto, poi, al secondo motivo, deve intanto rilevarsi che la relativa doglianza (pur a fronte dell'espresso e motivato diniego contenuto nella sentenza appellata) non ha costituito oggetto del gravame. Ne deriva, quindi, la sua non deducibilità in questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, va rilevato che il reato per il quale è intervenuta condanna, senza alcuna riqualificazione da parte dei giudici di merito, è ostativo, in relazione alla cornice edittale (poiché punito con pena superiore ai cinque anni) alla operatività della causa di non punibilità invocata, per la quale va considerata, per l'appunto, anche nel caso di delitto tentato, la cornice edittale e non la pena in concreto ricavata dal giudizio di equivalenza formulato dai giudici di merito (sez. 5, n. 17348 del 9/1/2019, Giuliani, Rv. 276629; sez. 3, n. 53905 del 1/6/2016, Bencini, Rv. 268775; n. 36915 del 3/11/2020, Vittaliní, Rv. 280269). 5. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre d,ente LL PE Salva»- Povere