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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6500/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FACCO ISABELLA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 319, SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE, presso il difensore, avv. FACCO ISABELLA
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi Signori e Parte_1
, con addebito al marito;
Controparte_1 stabilirsi l'affido super esclusivo dei figli minori , e Persona_1 Per_2 Per_3
Per_
alla madre, con collocazione e residenza prevalente presso la stessa;
pagina 1 di 11 assegnarsi la casa coniugale, sita in Camposampiero (PD) alla Signora Parte_1
, che vi abiterà con i figli;
[...] stabilirsi a carico del Signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei quattro figli nella misura di €.800,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
stabilirsi che la madre incassi interamente l'assegno unico per i figli.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria.
Con vittorie di spese di lite.
CONCLUSIONI DEL P.M.: dichiara di intervenire riservando le conclusioni all'esito del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023, chiedeva la pronuncia Parte_1 di separazione giudiziale, con addebito nei confronti del coniuge, Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio in Romania il giorno 7/1/2010.
La ricorrente precisava che dall'unione erano nati i figli , il 23/9/2006, Persona_1
Per_
il 13/6/2010, , il 27/8/2011 e il 2/11/2017. Per_2 Per_3
A sostegno della propria domanda la ricorrente rappresentava che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa del carattere violento e aggressivo del marito, il quale si era reso responsabile di aggressioni fisiche e verbali ai danni di essa ricorrente, denunciate anche in sede penale, l'ultima delle quali avvenuta in data 26 settembre
2023, come da documentazione medica, che produceva.
La ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di lei e che le fosse pertanto assegnata la casa coniugale, ai sensi dell'art.337-sexiex c.c..
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, la ricorrente chiedeva che fosse imposto al marito l'obbligo di corrispondere, quale contributo di mantenimento per i figli, la somma di €.800,00 mensili (€.200,00 per figlio), nonché il 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì la condanna del convenuto a provvedere al pagamento del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e che l'assegno unico per i figli fosse erogato interamente a lei. pagina 2 di 11 Con decreto del 20/11/2023, il giudice delegato fissava l'udienza di prima comparizione dei coniugi e chiedeva al PM, ai sensi dell'art.473-bis 42, co. 5 c.p.c., informazioni circa la esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto, dalle quali risultava che a carico del resistente era iscritto il procedimento penale di cui al RGNR n. 9064/2023, in fase di indagine.
All'udienza del 19/1/2024, fissata per la comparizione dei coniugi, il giudice delegato ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, per mancato rispetto del termine a comparire, non essendo il convenuto costituito.
All'udienza successivamente fissata del 22/3/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito né presente in udienza.
All'esito dell'audizione della ricorrente nella suddetta udienza, con ordinanza del
29/3/2024, emessa ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c., il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre, assegnava alla moglie la casa coniugale, sita in via Mogno, n. 3, Camposampiero, disponeva che il padre potesse vedere i figli minori per il tramite dei Servizi Sociali competenti, nonché
l'attivazione, ove necessario, di un percorso di supporto in favore dei minori, fissava altresì termine per il deposito di una relazione e determinava il contributo per il mantenimento dei figli dovuto dal convenuto, nella misura di €.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il medesimo provvedimento, rilevato che la causa era istruita in via documentale e che non vi erano ulteriori istanze, il giudice fissava udienza per l'esame della relazione dei Servizi Sociali, che veniva depositata il 9/10/2024.
Stanti le risultanze della relazione, che attestava, fra l'altro, l'opposizione dei figli a vedere il padre, anche in un contesto protetto, su richiesta della ricorrente, con ordinanza del 1/11/2024, il giudice delegato, rilevando che dalla menzionata relazione risultava “come allo stato attuale sussista una assoluta incomunicabilità della coppia genitoriale e un rifiuto dei figli di vedere e di avere qualunque tipo di contatto con il padre”, oltre al fatto che “al momento attuale unica figura di riferimento per i quattro minori è da individuarsi nella ricorrente Parte_1
”, disponeva, al fine di tutelare i figli minori, l'affido super-esclusivo degli
[...] stessi alla madre, con facoltà per quest'ultima di prendere ogni decisione di rilievo in pagina 3 di 11 tema di salute, istruzione, educazione, rilascio e rinnovo dei documenti di identità; incaricava i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno individuale per i coniugi, nonché analogo percorso per i figli minori, al fine di verificare la possibilità di una graduale ripresa della relazione con il padre, assegnando termine per il deposito di nuova relazione fino al 20 maggio 2025.
In data 22/5/2025, i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento.
Così esaurita l'istruttoria, in esito alle deduzioni della parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 18/9/2025.
*****
Osserva il Tribunale che i contrasti insorti tra i coniugi – unitamente alla volontà manifestata dalla ricorrente di ottenere la separazione e alla mancata comparizione del convenuto, rimasto contumace – attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustificano la pronuncia di separazione personale.
**
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si rileva quanto segue.
A supporto della propria richiesta parte ricorrente ha dedotto che il marito ha tenuto da anni una condotta violenta e offensiva nei suoi riguardi, tanto da costringerla a rivolgersi alle cure ospedaliere, da ultimo in data 26/9/2023, e a sporgere denuncia- querela.
A riscontro di tale prospettazione, sono stati prodotti i seguenti documenti: verbali di pronto soccorso del 10/5/2023 e 26/9/2023 (docc.21-22); fotografie non datate (docc.23-25); denuncia-querela presentata avanti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 16/11/2023 (doc.26), alla quale è seguita l'instaurazione del procedimento penale RGNR n.9064/2023, alla data del
12/12/2023 ancora in fase di indagini.
Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l'addebito della separazione nei confronti di , in particolare considerazione dell'episodio violento Controparte_1 occorso il 25/26.9.2023.
Dalla documentazione sopra menzionata, infatti, risulta inequivocabilmente che, nella mattinata del 26/9/2023, si è presentata al Pronto Soccorso di Parte_1
Camposampiero, riferendo di una “aggressione domiciliare da parte del marito” ed pagina 4 di 11 in particolare “dopo un litigio di essere stata strattonata a terra, quindi di essersi risvegliata a terra con il marito sopra di lei che la tratteneva e le stringeva le mani al collo” (cfr. doc.22).
Dallo stesso verbale di pronto soccorso, si desume altresì che nella nottata del
25/9/2023 vi era stato anche l'intervento dei Carabinieri a domicilio.
All'esito degli accertamenti sanitari, alla donna veniva diagnosticata una
“policontusione da aggressione da persona nota”, con una prognosi di 5 giorni.
Ancorché non datate, si può ragionevolmente presumere che le contusioni al collo, ritratte nelle fotografie prodotte dalla ricorrente (doc.23-25), siano proprio quelle accertate il 26/9/2025, in quanto compatibili con la narrazione dell'episodio.
Nel corso dello stesso accesso al pronto soccorso del 26/9/2023, Parte_1 faceva riferimento a “numerosi episodi di violenza simili in passato”.
Analoga prospettazione veniva resa nell'ambito dei colloqui con i Servizi Sociali (cfr. pag.2 della relazione del 09/10/2024, ove si legge che la donna “riferisce di essere stata più volte vittima di maltrattamenti fisici da parte del marito”).
A riscontro, la ricorrente ha prodotto unicamente un verbale di Pronto Soccorso del
10/5/2023, in cui veniva peraltro riferito un incidente domestico con “trauma zigomo destro contro un mobile” (doc.21).
In tema di addebito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(Cass.22/3/2017, n.7388 e Cass.9/5/2024, n.12662).
Dunque, senza che sia necessario accertare se il convenuto si sia reso responsabile anche di ulteriori condotte violente, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito è sufficiente il grave episodio occorso il 25/9/2023, che costituisce evidente e ingiustificabile violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale tra coniugi, trattandosi in particolare di un comportamento idoneo a sconvolgere pagina 5 di 11 definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass.7/8/2024, n.22294).
A tale episodio è seguita dopo poco meno di un mese l'instaurazione del presente procedimento di separazione – nonché la denuncia nei confronti del marito avanti alla
Procura – il che è indice significativo, considerati i tempi per munirsi di un legale e per la predisposizione degli atti processuali, del nesso causale tra l'episodio violento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sul punto è significativo anche quanto riferito ai Servizi Sociali, secondo cui “a partire da settembre 2023, i due [ e cominciano a vivere da Parte_1 CP_1
'separati in casa': la Sig.ra racconta di aver vissuto con i figli Parte_1 prevalentemente all'interno di una stanza con 'tutte le sue cose dentro' e di aver installato allarmi per evitare che il sig. rubasse dalla dispensa i generi CP_1 alimentari e di prima necessità che ella acquistava, alla cui spesa egli non contribuiva, oppure i documenti personali dei figli (carte d'identità, passaporti).
Dopo il Decreto del Tribunale che dispone l'obbligo di lasciare immediatamente
l'abitazione, il sig. si è collocato nel garage di casa, privo di riscaldamento e CP_1 di servizi igienici” (pag. 2 della relazione UOC dell' 6 del 7.10.2024). Pt_2
Dunque, risulta confermata – anche alla luce della mancata costituzione del marito e della conseguente mancanza di allegazioni di segno contrario – la prospettazione della ricorrente, secondo cui l'episodio del 25/9/2023 ha determinato la definitiva frattura del rapporto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
**
Quanto ai provvedimenti nell'interesse dei figli, occorre anzitutto premettere che nelle more della presente decisione il figlio è divenuto maggiorenne. Persona_1
In merito ai figli minori va osservato che la relazione 22.5.2025 dei Servizi Sociali ha dato atto della ripresa dei contatti tra padre e figli, a partire da dicembre 2024, in particolare con incontri, solitamente domenicali, e con partecipazione dei figli Per_2
Per_
e i quali ne hanno riferito ai Servizi in termini positivi. Per_3
Diversamente, per il figlio peraltro maggiorenne, viene riferito che lo stesso Per_1 ha preso parte solo a pochi incontri, in quanto “fatica a stare con il padre a causa di idee molte diverse rispetto a varie argomentazioni (scuola, lavoro, patente)”.
I Servizi riportano altresì come il convenuto abbia trovato una casa in cui trasferirsi a breve, dicendosi inoltre “soddisfatto rispetto all'esito di questi incontri con i figli che pagina 6 di 11 sono ripresi” e riferendo – quanto al figlio – di “sentirlo telefonicamente Per_1 perché non riesce a partecipare alle visite a causa di impegni presi con gli amici e il computer”.
La stessa ricorrente ha confermato ai Servizi che “i figli vedono volentieri il padre”.
Tale situazione di fatto non appare tuttavia sufficiente per disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, come inizialmente richiesto dalla ricorrente, che tuttavia ha in seguito modificato la propria domanda sul punto, modifica confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero anche dall'ultima relazione dei Servizi Sociali non emerge che sia stato superato il conflitto fra genitori, che li vedeva rigidamente attestati su posizioni accusatorie, reciproche ed inconciliabili.
Va dato atto che il padre ha riallacciato i rapporti con i figli, che nel complesso hanno valutato positivamente la relazione che egli è stato capace di instaurare, in particolare Per_ con la figlia che il genitore ha saputo coinvolgere in situazioni per lei gratificanti, come l'aiuto per imparare a condurre la bicicletta senza rotelle per bambini. Si tratta dunque di un atteggiamento che va senza dubbio nella direzione di un recupero del ruolo genitoriale, che tuttavia non appare sufficiente per riconoscere la capacità di una piena condivisione di tale ruolo con la madre.
In particolare va ricordato che risulta dalla relazione in data 22.5.2025 che è la madre che ha assunto in via del tutto prevalente la cura dei figli, ad esempio facendosi carico dell'individuazione e della scelta della scuola superiore (una scuola professionale) per il figlio , affetto da patologia genetica che influisce sulla crescita, valutando la Per_3 maggiore idoneità di un istituto vicino a casa, con un contesto ambientale più protettivo per la sua maggiore fragilità e considerando anche la valutazione negativa fatta dal minore degli stage svolti in altri istituti. Per_ Quanto alla figlia la madre ha curato lo svolgimento di una valutazione logopedica nell'interesse della minore, per problematiche inerenti l'espressione verbale.
Va ricordato che la Suprema Corte ha affermato che la mera conflittualità tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, purché questa si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove si esprima in forme atte ad pagina 7 di 11 alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass.11/10/2024, n.26517).
Nel caso concreto tale serio pericolo sembra perdurare poiché, in definitiva, si è raggiunta una situazione di accettabile equilibrio nei rapporti familiari proprio in considerazione del fatto che l'affidamento disposto in via provvisoria a favore della madre, eliminando i momenti di conflitto fra i genitori, ha consentito al padre di concentrarsi sulla ricostruzione del rapporto con i figli minori ed in particolare con Per_
e per cui l'affidamento esclusivo alla madre sembra rimanere la misura Per_3 più adeguata nell'interesse dei figli, che va pertanto confermata.
**
In merito al regime di visita del padre non appare esservi ostacolo alla previsione che lo stesso possa vedere i figli almeno due pomeriggi la settimana, in giorni da concordare fra le parti, che in caso di mancato accordo, saranno il mercoledì e il sabato o la domenica a settimane alterne, ferma la possibilità di diverso accordo fra genitori.
**
In ragione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
**
In merito alla domanda per il contributo di mantenimento per i figli, va confermato l'obbligo per il convenuto di corrispondere l'importo di €.600,00 mensili (€.150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, già stabilito con l'ordinanza del 29/3/2024, con rivalutazione ISTAT da far decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione.
Non risultano documentate, infatti, variazioni rispetto alla situazione economico- patrimoniale dei genitori attestata con la proposizione del ricorso.
Sicché occorre tenere in considerazione: la differenza di retribuzione tra i coniugi, avendo la moglie un reddito di circa €.1.300,00 netti, mensili e il marito un reddito di circa €.1.750,00 netti, mensili (cfr. docc. ad 10 a 20); la percezione dell'assegno unico di circa €.1.220,00 mensili;
l'obbligo per entrambi i coniugi di provvedere al pagamento del mutuo per la casa coniugale, con ratei di circa €.445,00 mensili (cfr. doc.8); la necessità per di garantirsi un'abitazione, presumibilmente Controparte_1 mediante il pagamento di un canone di locazione. pagina 8 di 11 Con particolare riguardo all'assegno unico, va invero osservato che lo stesso deve essere riconosciuto interamente a favore della madre, con la quale i figli convivono e alla quale sono affidati.
Sul punto vanno condivise le argomentazioni della Corte di Cassazione, che ha recentemente fatto proprio il contenuto della circolare dell'INPS, n.23/2022, nella parte in cui specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario
… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. La Suprema Corte ha infatti affermato come “l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”, ossia nella medesima situazione che caratterizza il presente procedimento (cfr.
Cass.22.2.2025, n. 4672).
Ancorché il figlio sia nel frattempo divenuto maggiorenne, non vi Persona_1 sono elementi che attestino il raggiungimento da parte dello stesso dell'indipendenza economica. Nella relazione dei Servizi sociali del 22/5/2025, invero, si legge soltanto che “dalle informazioni raccolte, [ si sta preparando per gli esami di Per_1 maturità, ha superato l'esame teorica della patente ed ha tentato un TOLC per
l'accesso all'università con esiti negativi: sembra che non voglia avvicinarsi al mondo accademico e dice di aver fatto il TOLC solo per assecondare la volontà della madre”.
Non essendo dunque presumibile il reperimento di un'occupazione lavorativa da parte di il Tribunale ritiene, ai sensi dell'art.337-septies c.c., di confermare Per_1 anche il contributo per il mantenimento già stabilito nel suo interesse, il quale va corrisposto direttamente alla madre.
**
La domanda, articolata nel ricorso introduttivo, volta a ottenere la condanna del convenuto al pagamento del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale – di cui il giudice delegato con l'ordinanza del 29/03/2024 ha profilato pagina 9 di 11 l''inammissibilità – non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché deve intendersi rinunciata.
***
Le spese seguono la soccombenza del resistente per l'addebito della separazione e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito al marito;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camposampiero di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
affida i figli minori e alla madre, con Persona_5 Persona_6 Persona_7 facoltà della stessa di prendere ogni decisione di rilievo in tema di salute, istruzione, educazione, rilascio e rinnovo dei documenti di identità; assegna a la casa coniugale;
Parte_1 dispone che il padre possa vedere i figli almeno due pomeriggi la settimana, in giorni da concordare fra le parti, che in caso di mancato accordo, saranno il mercoledì e il sabato o la domenica a settimane alterne, salvo diverso accordo;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €.600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€.150,00 per ciascuno), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione, oltre al 50% delel spese straordinarie regolate dal protocollo del Tribunale di Padova;
stabilisce che l'Assegno Unico per i figli sia versato interamente a
[...]
; Parte_1 condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva, €.1.500,00 per la fase istruttoria ed €.1.500,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.100,00 per spese vive ed oltre IVA e CPA. pagina 10 di 11 Padova, così deciso in camera di consiglio il 23/9/2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
Provvedimento redatto con la collaborazione dei dott. Damiano Rossi e dott. Filippo Zonzini CP_2
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6500/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FACCO ISABELLA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 319, SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE, presso il difensore, avv. FACCO ISABELLA
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi Signori e Parte_1
, con addebito al marito;
Controparte_1 stabilirsi l'affido super esclusivo dei figli minori , e Persona_1 Per_2 Per_3
Per_
alla madre, con collocazione e residenza prevalente presso la stessa;
pagina 1 di 11 assegnarsi la casa coniugale, sita in Camposampiero (PD) alla Signora Parte_1
, che vi abiterà con i figli;
[...] stabilirsi a carico del Signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei quattro figli nella misura di €.800,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
stabilirsi che la madre incassi interamente l'assegno unico per i figli.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria.
Con vittorie di spese di lite.
CONCLUSIONI DEL P.M.: dichiara di intervenire riservando le conclusioni all'esito del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023, chiedeva la pronuncia Parte_1 di separazione giudiziale, con addebito nei confronti del coniuge, Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio in Romania il giorno 7/1/2010.
La ricorrente precisava che dall'unione erano nati i figli , il 23/9/2006, Persona_1
Per_
il 13/6/2010, , il 27/8/2011 e il 2/11/2017. Per_2 Per_3
A sostegno della propria domanda la ricorrente rappresentava che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa del carattere violento e aggressivo del marito, il quale si era reso responsabile di aggressioni fisiche e verbali ai danni di essa ricorrente, denunciate anche in sede penale, l'ultima delle quali avvenuta in data 26 settembre
2023, come da documentazione medica, che produceva.
La ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di lei e che le fosse pertanto assegnata la casa coniugale, ai sensi dell'art.337-sexiex c.c..
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, la ricorrente chiedeva che fosse imposto al marito l'obbligo di corrispondere, quale contributo di mantenimento per i figli, la somma di €.800,00 mensili (€.200,00 per figlio), nonché il 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì la condanna del convenuto a provvedere al pagamento del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e che l'assegno unico per i figli fosse erogato interamente a lei. pagina 2 di 11 Con decreto del 20/11/2023, il giudice delegato fissava l'udienza di prima comparizione dei coniugi e chiedeva al PM, ai sensi dell'art.473-bis 42, co. 5 c.p.c., informazioni circa la esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto, dalle quali risultava che a carico del resistente era iscritto il procedimento penale di cui al RGNR n. 9064/2023, in fase di indagine.
All'udienza del 19/1/2024, fissata per la comparizione dei coniugi, il giudice delegato ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, per mancato rispetto del termine a comparire, non essendo il convenuto costituito.
All'udienza successivamente fissata del 22/3/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito né presente in udienza.
All'esito dell'audizione della ricorrente nella suddetta udienza, con ordinanza del
29/3/2024, emessa ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c., il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre, assegnava alla moglie la casa coniugale, sita in via Mogno, n. 3, Camposampiero, disponeva che il padre potesse vedere i figli minori per il tramite dei Servizi Sociali competenti, nonché
l'attivazione, ove necessario, di un percorso di supporto in favore dei minori, fissava altresì termine per il deposito di una relazione e determinava il contributo per il mantenimento dei figli dovuto dal convenuto, nella misura di €.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il medesimo provvedimento, rilevato che la causa era istruita in via documentale e che non vi erano ulteriori istanze, il giudice fissava udienza per l'esame della relazione dei Servizi Sociali, che veniva depositata il 9/10/2024.
Stanti le risultanze della relazione, che attestava, fra l'altro, l'opposizione dei figli a vedere il padre, anche in un contesto protetto, su richiesta della ricorrente, con ordinanza del 1/11/2024, il giudice delegato, rilevando che dalla menzionata relazione risultava “come allo stato attuale sussista una assoluta incomunicabilità della coppia genitoriale e un rifiuto dei figli di vedere e di avere qualunque tipo di contatto con il padre”, oltre al fatto che “al momento attuale unica figura di riferimento per i quattro minori è da individuarsi nella ricorrente Parte_1
”, disponeva, al fine di tutelare i figli minori, l'affido super-esclusivo degli
[...] stessi alla madre, con facoltà per quest'ultima di prendere ogni decisione di rilievo in pagina 3 di 11 tema di salute, istruzione, educazione, rilascio e rinnovo dei documenti di identità; incaricava i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno individuale per i coniugi, nonché analogo percorso per i figli minori, al fine di verificare la possibilità di una graduale ripresa della relazione con il padre, assegnando termine per il deposito di nuova relazione fino al 20 maggio 2025.
In data 22/5/2025, i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento.
Così esaurita l'istruttoria, in esito alle deduzioni della parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 18/9/2025.
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Osserva il Tribunale che i contrasti insorti tra i coniugi – unitamente alla volontà manifestata dalla ricorrente di ottenere la separazione e alla mancata comparizione del convenuto, rimasto contumace – attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustificano la pronuncia di separazione personale.
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Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si rileva quanto segue.
A supporto della propria richiesta parte ricorrente ha dedotto che il marito ha tenuto da anni una condotta violenta e offensiva nei suoi riguardi, tanto da costringerla a rivolgersi alle cure ospedaliere, da ultimo in data 26/9/2023, e a sporgere denuncia- querela.
A riscontro di tale prospettazione, sono stati prodotti i seguenti documenti: verbali di pronto soccorso del 10/5/2023 e 26/9/2023 (docc.21-22); fotografie non datate (docc.23-25); denuncia-querela presentata avanti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale in data 16/11/2023 (doc.26), alla quale è seguita l'instaurazione del procedimento penale RGNR n.9064/2023, alla data del
12/12/2023 ancora in fase di indagini.
Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l'addebito della separazione nei confronti di , in particolare considerazione dell'episodio violento Controparte_1 occorso il 25/26.9.2023.
Dalla documentazione sopra menzionata, infatti, risulta inequivocabilmente che, nella mattinata del 26/9/2023, si è presentata al Pronto Soccorso di Parte_1
Camposampiero, riferendo di una “aggressione domiciliare da parte del marito” ed pagina 4 di 11 in particolare “dopo un litigio di essere stata strattonata a terra, quindi di essersi risvegliata a terra con il marito sopra di lei che la tratteneva e le stringeva le mani al collo” (cfr. doc.22).
Dallo stesso verbale di pronto soccorso, si desume altresì che nella nottata del
25/9/2023 vi era stato anche l'intervento dei Carabinieri a domicilio.
All'esito degli accertamenti sanitari, alla donna veniva diagnosticata una
“policontusione da aggressione da persona nota”, con una prognosi di 5 giorni.
Ancorché non datate, si può ragionevolmente presumere che le contusioni al collo, ritratte nelle fotografie prodotte dalla ricorrente (doc.23-25), siano proprio quelle accertate il 26/9/2025, in quanto compatibili con la narrazione dell'episodio.
Nel corso dello stesso accesso al pronto soccorso del 26/9/2023, Parte_1 faceva riferimento a “numerosi episodi di violenza simili in passato”.
Analoga prospettazione veniva resa nell'ambito dei colloqui con i Servizi Sociali (cfr. pag.2 della relazione del 09/10/2024, ove si legge che la donna “riferisce di essere stata più volte vittima di maltrattamenti fisici da parte del marito”).
A riscontro, la ricorrente ha prodotto unicamente un verbale di Pronto Soccorso del
10/5/2023, in cui veniva peraltro riferito un incidente domestico con “trauma zigomo destro contro un mobile” (doc.21).
In tema di addebito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(Cass.22/3/2017, n.7388 e Cass.9/5/2024, n.12662).
Dunque, senza che sia necessario accertare se il convenuto si sia reso responsabile anche di ulteriori condotte violente, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito è sufficiente il grave episodio occorso il 25/9/2023, che costituisce evidente e ingiustificabile violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale tra coniugi, trattandosi in particolare di un comportamento idoneo a sconvolgere pagina 5 di 11 definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass.7/8/2024, n.22294).
A tale episodio è seguita dopo poco meno di un mese l'instaurazione del presente procedimento di separazione – nonché la denuncia nei confronti del marito avanti alla
Procura – il che è indice significativo, considerati i tempi per munirsi di un legale e per la predisposizione degli atti processuali, del nesso causale tra l'episodio violento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sul punto è significativo anche quanto riferito ai Servizi Sociali, secondo cui “a partire da settembre 2023, i due [ e cominciano a vivere da Parte_1 CP_1
'separati in casa': la Sig.ra racconta di aver vissuto con i figli Parte_1 prevalentemente all'interno di una stanza con 'tutte le sue cose dentro' e di aver installato allarmi per evitare che il sig. rubasse dalla dispensa i generi CP_1 alimentari e di prima necessità che ella acquistava, alla cui spesa egli non contribuiva, oppure i documenti personali dei figli (carte d'identità, passaporti).
Dopo il Decreto del Tribunale che dispone l'obbligo di lasciare immediatamente
l'abitazione, il sig. si è collocato nel garage di casa, privo di riscaldamento e CP_1 di servizi igienici” (pag. 2 della relazione UOC dell' 6 del 7.10.2024). Pt_2
Dunque, risulta confermata – anche alla luce della mancata costituzione del marito e della conseguente mancanza di allegazioni di segno contrario – la prospettazione della ricorrente, secondo cui l'episodio del 25/9/2023 ha determinato la definitiva frattura del rapporto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
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Quanto ai provvedimenti nell'interesse dei figli, occorre anzitutto premettere che nelle more della presente decisione il figlio è divenuto maggiorenne. Persona_1
In merito ai figli minori va osservato che la relazione 22.5.2025 dei Servizi Sociali ha dato atto della ripresa dei contatti tra padre e figli, a partire da dicembre 2024, in particolare con incontri, solitamente domenicali, e con partecipazione dei figli Per_2
Per_
e i quali ne hanno riferito ai Servizi in termini positivi. Per_3
Diversamente, per il figlio peraltro maggiorenne, viene riferito che lo stesso Per_1 ha preso parte solo a pochi incontri, in quanto “fatica a stare con il padre a causa di idee molte diverse rispetto a varie argomentazioni (scuola, lavoro, patente)”.
I Servizi riportano altresì come il convenuto abbia trovato una casa in cui trasferirsi a breve, dicendosi inoltre “soddisfatto rispetto all'esito di questi incontri con i figli che pagina 6 di 11 sono ripresi” e riferendo – quanto al figlio – di “sentirlo telefonicamente Per_1 perché non riesce a partecipare alle visite a causa di impegni presi con gli amici e il computer”.
La stessa ricorrente ha confermato ai Servizi che “i figli vedono volentieri il padre”.
Tale situazione di fatto non appare tuttavia sufficiente per disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, come inizialmente richiesto dalla ricorrente, che tuttavia ha in seguito modificato la propria domanda sul punto, modifica confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Invero anche dall'ultima relazione dei Servizi Sociali non emerge che sia stato superato il conflitto fra genitori, che li vedeva rigidamente attestati su posizioni accusatorie, reciproche ed inconciliabili.
Va dato atto che il padre ha riallacciato i rapporti con i figli, che nel complesso hanno valutato positivamente la relazione che egli è stato capace di instaurare, in particolare Per_ con la figlia che il genitore ha saputo coinvolgere in situazioni per lei gratificanti, come l'aiuto per imparare a condurre la bicicletta senza rotelle per bambini. Si tratta dunque di un atteggiamento che va senza dubbio nella direzione di un recupero del ruolo genitoriale, che tuttavia non appare sufficiente per riconoscere la capacità di una piena condivisione di tale ruolo con la madre.
In particolare va ricordato che risulta dalla relazione in data 22.5.2025 che è la madre che ha assunto in via del tutto prevalente la cura dei figli, ad esempio facendosi carico dell'individuazione e della scelta della scuola superiore (una scuola professionale) per il figlio , affetto da patologia genetica che influisce sulla crescita, valutando la Per_3 maggiore idoneità di un istituto vicino a casa, con un contesto ambientale più protettivo per la sua maggiore fragilità e considerando anche la valutazione negativa fatta dal minore degli stage svolti in altri istituti. Per_ Quanto alla figlia la madre ha curato lo svolgimento di una valutazione logopedica nell'interesse della minore, per problematiche inerenti l'espressione verbale.
Va ricordato che la Suprema Corte ha affermato che la mera conflittualità tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, purché questa si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove si esprima in forme atte ad pagina 7 di 11 alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass.11/10/2024, n.26517).
Nel caso concreto tale serio pericolo sembra perdurare poiché, in definitiva, si è raggiunta una situazione di accettabile equilibrio nei rapporti familiari proprio in considerazione del fatto che l'affidamento disposto in via provvisoria a favore della madre, eliminando i momenti di conflitto fra i genitori, ha consentito al padre di concentrarsi sulla ricostruzione del rapporto con i figli minori ed in particolare con Per_
e per cui l'affidamento esclusivo alla madre sembra rimanere la misura Per_3 più adeguata nell'interesse dei figli, che va pertanto confermata.
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In merito al regime di visita del padre non appare esservi ostacolo alla previsione che lo stesso possa vedere i figli almeno due pomeriggi la settimana, in giorni da concordare fra le parti, che in caso di mancato accordo, saranno il mercoledì e il sabato o la domenica a settimane alterne, ferma la possibilità di diverso accordo fra genitori.
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In ragione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
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In merito alla domanda per il contributo di mantenimento per i figli, va confermato l'obbligo per il convenuto di corrispondere l'importo di €.600,00 mensili (€.150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, già stabilito con l'ordinanza del 29/3/2024, con rivalutazione ISTAT da far decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione.
Non risultano documentate, infatti, variazioni rispetto alla situazione economico- patrimoniale dei genitori attestata con la proposizione del ricorso.
Sicché occorre tenere in considerazione: la differenza di retribuzione tra i coniugi, avendo la moglie un reddito di circa €.1.300,00 netti, mensili e il marito un reddito di circa €.1.750,00 netti, mensili (cfr. docc. ad 10 a 20); la percezione dell'assegno unico di circa €.1.220,00 mensili;
l'obbligo per entrambi i coniugi di provvedere al pagamento del mutuo per la casa coniugale, con ratei di circa €.445,00 mensili (cfr. doc.8); la necessità per di garantirsi un'abitazione, presumibilmente Controparte_1 mediante il pagamento di un canone di locazione. pagina 8 di 11 Con particolare riguardo all'assegno unico, va invero osservato che lo stesso deve essere riconosciuto interamente a favore della madre, con la quale i figli convivono e alla quale sono affidati.
Sul punto vanno condivise le argomentazioni della Corte di Cassazione, che ha recentemente fatto proprio il contenuto della circolare dell'INPS, n.23/2022, nella parte in cui specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario
… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. La Suprema Corte ha infatti affermato come “l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”, ossia nella medesima situazione che caratterizza il presente procedimento (cfr.
Cass.22.2.2025, n. 4672).
Ancorché il figlio sia nel frattempo divenuto maggiorenne, non vi Persona_1 sono elementi che attestino il raggiungimento da parte dello stesso dell'indipendenza economica. Nella relazione dei Servizi sociali del 22/5/2025, invero, si legge soltanto che “dalle informazioni raccolte, [ si sta preparando per gli esami di Per_1 maturità, ha superato l'esame teorica della patente ed ha tentato un TOLC per
l'accesso all'università con esiti negativi: sembra che non voglia avvicinarsi al mondo accademico e dice di aver fatto il TOLC solo per assecondare la volontà della madre”.
Non essendo dunque presumibile il reperimento di un'occupazione lavorativa da parte di il Tribunale ritiene, ai sensi dell'art.337-septies c.c., di confermare Per_1 anche il contributo per il mantenimento già stabilito nel suo interesse, il quale va corrisposto direttamente alla madre.
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La domanda, articolata nel ricorso introduttivo, volta a ottenere la condanna del convenuto al pagamento del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale – di cui il giudice delegato con l'ordinanza del 29/03/2024 ha profilato pagina 9 di 11 l''inammissibilità – non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché deve intendersi rinunciata.
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Le spese seguono la soccombenza del resistente per l'addebito della separazione e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito al marito;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camposampiero di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
affida i figli minori e alla madre, con Persona_5 Persona_6 Persona_7 facoltà della stessa di prendere ogni decisione di rilievo in tema di salute, istruzione, educazione, rilascio e rinnovo dei documenti di identità; assegna a la casa coniugale;
Parte_1 dispone che il padre possa vedere i figli almeno due pomeriggi la settimana, in giorni da concordare fra le parti, che in caso di mancato accordo, saranno il mercoledì e il sabato o la domenica a settimane alterne, salvo diverso accordo;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €.600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€.150,00 per ciascuno), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione, oltre al 50% delel spese straordinarie regolate dal protocollo del Tribunale di Padova;
stabilisce che l'Assegno Unico per i figli sia versato interamente a
[...]
; Parte_1 condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva, €.1.500,00 per la fase istruttoria ed €.1.500,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.100,00 per spese vive ed oltre IVA e CPA. pagina 10 di 11 Padova, così deciso in camera di consiglio il 23/9/2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
Provvedimento redatto con la collaborazione dei dott. Damiano Rossi e dott. Filippo Zonzini CP_2
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