Decreto cautelare 18 novembre 2025
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2025, proposto da Alpha General Contractor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli e Sandro Guerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Publicasa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Audita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione - Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Olla Home Solution S.r.l., Albert Engineering & Project S.r.l., Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della deliberazione n. 12 del 4 novembre 2025 del Presidente del Consiglio di amministrazione di Publicasa S.p.A., avente ad oggetto « Misura PNRR Missione 7 – Investimento 17, l’Efficientamento dell’Edilizia Residenziale Pubblica – approvazione dell’esito della valutazione comparativa delle proposte ricevute per l’individuazione del candidato promotore »;
- di ogni altro atto ad essa conseguente e presupposto, ancorché incognito, ivi espressamente compresi: i) il documento allegato all’impugnata deliberazione recante « valutazione comparativa delle proposte ricevute per l’individuazione del candidato promotore »; ii) l’avviso di individuazione delle proposte ai sensi dell’art. 193, commi 17 e 5, del D. Lgs. 36/2023; iii) l’avviso di indizione di procedura di partenariato pubblico privato sotto forma di project financing di cui all’art. 193, commi 2 e 16, d. lgs n. 36/2023 del 28 maggio 2025; iv) la deliberazione n. 3 del 3 luglio 2025 di Publicasa S.p.A. concernente l’affidamento alla società Audita s.r.l. del servizio di supporto alla gestione delle procedure istruttorie e contrattuali per l’attuazione dell’Efficientamento dell’Edilizia Residenziale Pubblica attraverso la Misura PNRR Missione 7 - Investimento 17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Publicasa S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AT AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Alpha General Contractor S.r.l. impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio Publicasa S.p.a., la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, resistendo al ricorso.
La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 10 dicembre 2025, veniva respinta con ordinanza di questa sezione n. 722/2025.
La ricorrente, con proprio atto del 5 febbraio 2026, dichiarava di non avere ulteriore interesse alla definizione del giudizio.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione resa da parte ricorrente, ritiene che la causa debba essere definita con sentenza di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della questione che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR IA, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
AT AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AP | DR IA |
IL SEGRETARIO