Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2021, proposto da avvocato Lorenzo Pratesi in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra AN RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Gigli e Marco Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocata Camilla Carugi in Firenze, via Villani n. 42;
contro
Comune di Cascina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- dell'ordinanza dirigenziale n. 84 del 27 marzo 2020, notificata in data 11 giugno 2020, recante “Ordinanza di demolizione di manufatto realizzato in Cascina, loc. Musigliano Via dei Piastroni n. 7 e conseguente rimessa in pristino”;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, susseguente, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cascina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa VI De FE e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sopralluogo del 21 febbraio 2018 effettuato dalla polizia municipale e dal personale tecnico del Comune di Cascina in esecuzione del decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa, si sono svolti accertamenti sull’immobile identificato al catasto fabbricati nel foglio 4, particella 816, suddiviso nei subalterni 1 e 3.
Nel verbale di sopralluogo si legge che “…l’immobile principale, identificato al foglio n. 4 particella n. 816 è risultato interessato da lavori edili in corso di esecuzione realizzati in assenza di titolo. I lavori sono effettuati sul fronte ovest dell’immobile ed in aderenza ad esso, e riguardano la realizzazione di n. 4 nuovi vani. I lavori rilevati, ancora al grezzo, hanno dimensioni di m. 3,00 x 3,00 ed altezza di m. 12,50 circa. In particolare si evidenzia che al piano terra e primo è presente solo la struttura in c.a., mentre ai piani superiori 2°-3°-4°, sono già stati realizzati parte dei tamponamenti. Dal Piano terra al piano primo è stata realizzata anche una scala di m. 3,00 x 1,00. L’intera opera è circondata da un ponteggio, da teli di protezione e nelle vicinanze vi è la gru montata utilizzata per i lavori edili…”.
Detto intervento riguarda, in particolare:
- il subalterno 1 - categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile) che dal 2013, a seguito della morte della madre OT MA RE, è divenuto di proprietà dei figli, LB e AN RO;
- il subalterno 3 - categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile), di proprietà della Cooperativa di Produzione e lavoro GA a r.l..
Il Comune, con ordinanza n. 84 del 27 marzo 2020, ha ingiunto - ai sig.ri LB e AN RO, alla sig.ra AT IO (in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra AN RO) e alla Società GA - la rimozione delle opere contestate, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’acquisizione dell’area di sedime e delle aree ulteriori, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Nel citato provvedimento si precisava che le opere realizzate, per le loro oggettive caratteristiche, costituendo nuova costruzione, avrebbero richiesto il preventivo rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001 e che agli atti dell’Amministrazione non risultavano pratiche edilizie relative alla realizzazione dell’ampliamento riscontrato in occasione del sopralluogo.
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i sig.ri LB RO, IO AT e IS AN ON OJ (legale rappresentante della società GA) hanno impugnato l’ordinanza suddetta.
A seguito di atto di opposizione del Comune di Cascina, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Il ricorso è stato riassunto, ai sensi dell’art. 48 c.p.a., dal solo avvocato Lorenzo Pratesi, attuale amministratore di sostegno della sig.ra AN RO.
3. Il Comune di Cascina si è costituito in giudizio, per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
In via preliminare, parte resistente eccepisce l’inammissibilità dell’odierno ricorso, in quanto riassunto dalla sola sig.ra AN RO che, tuttavia, non sarebbe mai stata parte nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; quest’ultimo, infatti, risulterebbe proposto dalla sig.ra IO AT in proprio, e non in qualità di amministratrice di sostegno dell’odierna ricorrente, senza nemmeno avere ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice tutelare competente.
Sempre in via preliminare, il Comune sostiene che gli originari ricorrenti nel ricorso straordinario (LB RO, IO AT e IS AN ON OJ), non avendo provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sarebbero decaduti dall’azione.
Con un’ultima eccezione il Comune rileva l’irregolarità della notifica dell’atto di costituzione a seguito di trasposizione.
Nel merito, il Comune chiede il rigetto del ricorso, ribadendo la correttezza del proprio operato.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base degli scritti difensivi delle parti.
5. In via preliminare, occorre evidenziare che, come eccepito dal Comune, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato riassunto dinanzi al giudice amministrativo soltanto dall’attuale amministratore di sostegno della sig.ra AN RO.
Il sig. LB RO, la sig.ra IO AT e la sig.ra IS AN ON OJ, pertanto, devono ritenersi decaduti dall’azione.
5.1. Deve invece ritenersi infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione promosso dal nuovo amministratore di sostegno in nome e per conto della sig.ra AN RO che, a dire dell’Amministrazione resistente, non avrebbe mai proposto il ricorso straordinario oggetto di trasposizione; visto il contenuto delle censure formulate, deve ritenersi infatti che, anche a prescindere dalla formale dichiarazione del suo specifico ruolo, il ricorso straordinario sia stato proposto dalla sig.ra IO AT, altrimenti priva di legittimazione ed interesse, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra AN RO, sua assistita. Del resto, l’ordinanza di demolizione in esame è stata notificata dal Comune sia alla sig.ra AN RO, in qualità di proprietaria del bene interessato dall’abuso, sia alla sig.ra IO AT, nella sua specifica veste di amministratore di sostegno.
Inoltre, si esclude che nel caso in esame occorresse la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 1 e 374, comma 1, n. 5 c.c. (nella versione vigente ratione temporis ), la stessa deve essere richiesta per “promuovere giudizi, salvo che si tratti… di azioni … per ottenere provvedimenti conservativi”; categoria alla quale si ritiene possa ascriversi anche l’azione proposta per contrastare l’ingiunzione di demolizione, destinata ad incidere negativamente sul patrimonio della persona assistita (cfr. arg. ex Cass. civ. sez. II, 19 gennaio 2012, n. 743 e Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518).
5.2. Del pari infondata è l’ultima eccezione formulata dal Comune, che ha dedotto l’irregolarità della notifica dell’avviso della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale alla PEC del Comune di Cascina, anziché nel domicilio eletto dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Ente, presso l’Avvocatura comunale e, pertanto, alla PEC del nominato difensore.
Ed invero, la notificazione è stata eseguita alla PEC istituzionale del Comune di Cascina, domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e univocamente riconducibile alla sfera organizzativa dell’Ente, che, invero, si è regolarmente costituito in giudizio, dimostrando di essere stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa pienamente e senza alcun concreto pregiudizio.
5.3. Si precisa altresì che, ai fini del decidere, non si terrà conto della fotografia inserita nella memoria conclusionale del Comune, in quanto documento prodotto oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 3 c.p.a. per il deposito di documenti.
5.4. Va infine respinta l’istanza di verificazione/c.t.u. formulata dalla ricorrente per accertare la reale consistenza dei luoghi e del bene abusivo, posto che per la soluzione della controversia appare esaustiva la documentazione già versata in atti.
6. Si passa dunque all’esame delle censure formulate dalla ricorrente.
6.1. Con la prima censura si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 196 della L.R. Toscana n° 65/2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà. Illogicità manifesta”.
6.1.1. Sotto un primo profilo si lamenta, in particolare, che l’ordine di eseguire le opere di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato illegittimamente emesso anche nei confronti della società GA che - avendo acquistato il subalterno 3 solo in epoca successiva alla realizzazione delle opere contestate - sarebbe del tutto estranea alla realizzazione dell’abuso contestato.
Detta censura è inammissibile poiché, come evidenziato al paragrafo che precede, la sig.ra IS AN ON OJ, legale rappresentante della Società GA, non ha provveduto alla riassunzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica e non è quindi parte dell’odierno giudizio; per parte sua, la sig.ra AN RO, attuale ricorrente, essendo a sua volta diretta destinataria dell’ordine di demolizione di cui si controverte, non vanta un interesse personale, concreto ed attuale a far valere la censura in esame, giacché dal suo eventuale accoglimento la stessa non potrebbe trarre alcun vantaggio.
La censura, in ogni caso, è infondata, dal momento che, in base al tenore letterale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e per pacifica giurisprudenza, l’ordine di demolizione – che non costituisce misura sanzionatoria, a carattere personale, ma ripristinatoria, a carattere reale – può essere emesso anche nei riguardi del proprietario incolpevole, in quanto soggetto che ha la materiale disponibilità del bene abusivo e può procedere alla sua rimozione (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. ii, 25 febbraio 2025, n. 1648).
6.1.2. Sotto un secondo profilo si lamenta che il provvedimento sarebbe stato illegittimamente emesso nei confronti della sig.ra RO AN, nonostante la stessa fosse soggetta ad amministrazione di sostegno per la sua grave condizione di disabilità, e nei confronti della sig.ra IO AT, del tutto estranea alla realizzazione dell’abuso.
La doglianza è priva di pregio.
In base al tenore letterale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e per granitica giurisprudenza, l’ordine di demolizione – che non costituisce misura sanzionatoria, a carattere personale, ma ripristinatoria, a carattere reale – può essere emesso nei riguardi del proprietario (anche incolpevole) e del responsabile dell’abuso.
Ebbene, nell’ordinanza di demolizione di cui si controverte è espressamente disposta la notifica dell’atto ai sig.ri LB e AN RO e IS AN ON OJ, proprietari del bene abusivo, e alla sig.ra IO AT, che all’epoca era l’amministratore di sostegno dell’odierna ricorrente e doveva perciò curarne gli interessi. I destinatari dell’atto, d’altra parte, ne hanno certamente avuto conoscenza, come dimostrato dal fatto che lo stesso è stato impugnato con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che oggi, in questa sede, è stato riassunto dalla sola sig.ra AN RO.
Va peraltro rammentato che l’eventuale irregolarità della notifica dell’ordine di demolizione non incide sulla legittimità dello stesso ma, al più, sulla decorrenza del termine per provvedere alla rimozione dell’abuso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2020, n. 1745).
6.1.3. Sotto un terzo profilo, si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere contestate, poiché per l’intervento– che non avrebbe ad oggetto una nuova costruzione, bensì la realizzazione di un ascensore finalizzato alla eliminazione delle barriere architettoniche, atto a consentire l’accesso all’immobile della ricorrente, affetta da grave invalidità – sarebbe stata tempestivamente presentata al Comune di Cascina una domanda di sanatoria, rimasta tuttavia priva di risposta, in totale spregio delle vigenti disposizioni di legge.
Il Comune, inoltre, non avrebbe ritenuto rilevante la presentazione, da parte della odierna ricorrente, della domanda di contributo economico volto proprio alla realizzazione di un ascensore, per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La doglianza è infondata.
Dalla documentazione versata in atti dal Comune, invero, risulta che la richiesta di sanatoria per l’opera di cui si controverte è stata inoltrata all’Amministrazione con PEC del 7 giugno 2018, senza tuttavia allegare la documentazione necessaria (planimetrie e relazione tecnica) e rendendo perciò assolutamente impossibile l’esame della pratica da parte dell’Amministrazione (cfr. doc. 5 di parte resistente).
D’altra parte, la documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente al doc. n. 6 – essendo priva di data e di sottoscrizioni, e comunque di epoca successiva alla presentazione della domanda stessa (cfr. in particolare l’atto di aggiornamento dell’Agenzia del Territorio che, alla pagina 8, riporta quale data di emissione il 27 luglio 2018) – non può ritenersi idonea a dimostrare che l’istanza di sanatoria fosse realmente corredata dai documenti necessari.
Non risulta peraltro che la ricorrente abbia tentato – nelle more del presente giudizio – di integrare e perfezionare la domanda di sanatoria a suo dire presentata nel 2018.
Del tutto ininfluente risulta anche la richiesta e la concessione alla ricorrente di un contributo economico da parte del Comune per la realizzazione di un ascensore destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche, poiché tale pratica non certamente può sostituire il titolo abilitativo edilizio prescritto dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 135, comma 2, lett. a) e 136, comma 1, lett. b) della L.R.T. n. 65/2014).
6.1.4. Sotto un quarto ed ultimo profilo, si contesta infine la legittimità dell’ordinanza di demolizione, stante la sottoposizione a sequestro del fabbricato, disposta su ordine del giudice penale chiamato ad accertare l’eventuale commissione di reati di abuso edilizio, che renderebbe impossibile provvedere alla rimozione delle opere contestate.
La doglianza è infondata.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce un impedimento assoluto ad ottemperare a un ordine di demolizione, né integra una causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro al fine di ottemperare all'ingiunzione; il sequestro penale non determina, pertanto, la illegittimità del provvedimento amministrativo poiché l'oggetto resta, almeno in astratto, possibile, ma rileva, al massimo, sul piano della concreta eseguibilità, ostando, fintanto che perdura, alla materiale rimozione dell’abuso (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 10 dicembre 2024, n. 9965).
6.2. Con la seconda censura si deduce la “Violazione e falsa applicazione della L. 13/89. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà”.
Con questa doglianza, si ribadisce innanzi tutto che l’opera contestata non avrebbe dovuto essere qualificata come “nuova costruzione”, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire; la stessa sarebbe stata invero finalizzata alla realizzazione di un ascensore – per agevolare la ricorrente, affetta da disabilità – e avrebbe perciò costituito opera atta all’eliminazione delle barriere architettoniche, contemplata e ammessa dalla l. n. 13/1989.
Si lamenta inoltre l’illegittimità della preannunciata acquisizione gratuita del sedime dell’opera e dell’area ulteriore al patrimonio dell’Ente comunale, posto che quest’ultima sarebbe stata indicata nella planimetria allegata al provvedimento in modo impreciso e casuale.
Le doglianze sono prive di pregio.
Per quanto attiene al primo profilo si osserva che, come ricavabile dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica versata in atti dalla stessa parte ricorrente (cfr. doc. 6), l’intervento di cui si controverte è costituito da una scala di accesso, che dal piano terra arriva al piano primo della palazzina, e da due vani di circa 3 x 3 m ciascuno, posti in corrispondenza del secondo e del terzo piano, in aderenza all’edificio originario, fuori sagoma. Lo stesso ha pertanto un impatto volumetrico assai rilevante.
In corrispondenza dei piani secondo e terzo sono inoltre presenti aperture verso l’esterno dei nuovi volumi realizzati.
Le caratteristiche appena descritte non risultano compatibili con la dichiarata intenzione di realizzare un ascensore.
Risulta perciò corretta la qualificazione operata dall’Amministrazione in termini di “nuova costruzione” ex art. 3, comma 1, lettera e), punto e.1), del d.P.R. 380/2001, ove si prevede “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente …”; fattispecie che ben si attaglia al manufatto di cui si controverte e che avrebbe richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
In sua assenza, appare legittimo e doveroso l’ordine di demolizione e di ripristino emesso dall’Amministrazione comunale.
Per quanto attiene all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene abusivo, della sua area di sedime e dell’area ulteriore da acquisire, si rammenta innanzi tutto che, in base all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione del bene e della sua area di sedime avviene ex lege . Invece, l'omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area ulteriore che sarà acquisita al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma impedisce, al massimo, l’immediata acquisizione della stessa; solo la successiva ed eventuale acquisizione deve pertanto contenere l'indicazione precisa di tale area ulteriore (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 25 marzo 2024, n. 1171 e giurisprudenza ivi citata).
6.3. Con la terza censura si deduce, in ultimo, l’“Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento”.
Con la doglianza si lamenta il mancato invio, ai destinatari dell’ordine di demolizione, della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione dell’opera ritenuta abusiva.
La censura è palesemente infondata.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2022, n. 9715, richiamata, più di recente, da Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2024, n. 786).
Del tutto irrilevante, infine, il fatto – peraltro addotto da parte ricorrente in termini assolutamente generici – che l’ordinanza sia stata notificata nel periodo emergenziale legato all’epidemia Covid-19.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
8. Le spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Cascina, liquidandole in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
VI De FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De FE | RD GI |
IL SEGRETARIO