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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2576/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
17.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 2576/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Fioccola, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia, in Via Vittorio Veneto n. 32, in Marigliano (NA), il tutto come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giugliano e Mauro Giugliano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via Lepanto n. 14, in Pompei (NA), il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONVENUTA contumace
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.11.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che conveniva innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_2
quale proprietaria dell'autocarro Alfa Romeo tg. EZ283EP, nonché la sua compagnia di assicurazione,
(nel prosieguo, per brevità, solo , onde ottenere il Controparte_1 CP_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.4.2017, alle ore 09:00 circa, in Marigliano (NA), allorquando, nel percorrere a piedi Via TE, veniva investito dall'autocarro tg. EZ283EP, proveniente da Via San Francesco ed immessosi su Via TE, subendo gravi lesioni, per le quali veniva trasportato al P.O. Santa Maria della Pietà di Nola, laddove i sanitari riscontravano
“trauma cranico minore con ematoma della regione occipitale, amnesia, lombalgia post trauma contusione dell'addome”.
Si costituiva la compagnia convenuta, che deduceva l'improcedibilità e, in ogni caso, CP_1
l'infondatezza della domanda, per le ragioni specificamente dedotte e indicate in comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece in giudizio la di cui va, Controparte_2
pertanto, dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria, con l'audizione di un teste di parte attrice e due testi di parte convenuta, nonché mediante ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta CP_2
- che tuttavia non presenziava all'udienza ad uopo fissata, senza giustificare l'assenza (cfr. verbale
[...]
di udienza del 06.10.2022), con le conseguenze dell'art. 232 c.p.c. -, la causa, all'udienza del 20.11.2025, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è giunta alla decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria, atteso che Parte_1
ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo, formulando
[...]
preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via stragiudiziale alla quale CP_1
compagnia assicuratrice del veicolo investitore, mediante raccomandata con ricevuta a./r., ricevuta dalla
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compagnia assicurativa in data 08.5.2017, ed avendo l'attore atteso il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio, introdotto, infatti, con citazione notificata il 29.3.2019.
La legittimazione attiva e passiva sono comprovate, rispettivamente, dalla documentazione sanitaria e dalla visura PRA del veicolo tg. EZ283EP (cfr. in tema Cass n. 8415/2006 Cass. n. 4755/2016), oltre che dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della CP_1
Venendo al merito, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Giova, anzitutto, rilevare in diritto che l'investimento di un pedone da parte di un utente della strada costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Alla fattispecie trova, pertanto, applicazione la norma dell'art. 2054, co. 1, c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nell'esegesi di tale norma, la Suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che «La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 del cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame» (Cassazione civile sez. III, 17.5.2024, n. 13786).
All'attore spetta, dunque, di provare il fatto ed il nesso di causalità con il danno derivatone, mentre il convenuto ha l'onere, se vuole andare esente da responsabilità, di fornire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno.
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Ebbene, ritiene questo Giudice che, alla luce dell'istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova.
Ed infatti, anzitutto va evidenziato come l'attore nell'atto introduttivo abbia offerto una scarna e non particolareggiata ricostruzione dell'evento all'esito del quale avrebbe riportato le gravi lesioni refertate, essendosi limitato ad allegare che “Il giorno 10/04/2017, alle ore 09:00 circa, in località Marigliano, alla Via
TE, all'altezza dell'intersezione con Via San Francesco, l'istante subiva lesioni alla persona a causa della condotta di guida del conducente l'autocarro FA OM tg. EZ283EP (…). Difatti il conducente dell'autocarro FA
OM (…) nell'immettersi su Via TE proveniente da Via San Francesco, non si avvedeva del transito pedonale del Sig. e lo investiva facendolo rovinare al suolo” (così a pag. 1 dell'atto di citazione). Parte_1
Dal canto suo, la compagnia assicuratrice convenuta ha valorizzato una serie di elementi idonei a mettere in dubbio la veridicità della ricostruzione del sinistro operata dall'attore, evidenziando altresì che il non aveva nemmeno fornito la documentazione sanitaria attinente al sinistro al medico Parte_1
fiduciario incaricato in sede stragiudiziale di valutare le lesioni asseritamente patite in occasione del denunciato evento, nonostante espressa richiesta da parte del sanitario (cfr. mail inviata, in data
10.7.2018, dal dott. al difensore del , in allegato alla comparsa di costituzione Persona_1 Parte_1
e risposta della compagnia).
Inoltre, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta ha prodotto le dichiarazioni raccolte in occasione delle indagini compiute dall'incaricata agenzia investigativa, rese da
(conducente del veicolo investitore), nonché da (legale Testimone_1 Testimone_2
rappresentante della , ed altresì la dichiarazione pervenuta a mezzo mail, in data Controparte_2
04.6.2019, dallo stesso attore, con allegato il proprio documento di Parte_1
riconoscimento, dalle quali si desumono plurimi elementi di incongruenza reciproca oltre che rispetto alle risultanze della prova orale assunta nel corso del presente giudizio, come si avrà modo di esplicare nel prosieguo.
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Ed invero, a fronte di tutte le riferite eccezioni ed argomentazioni sostenute dalla compagnia - si badi, non efficacemente contestate dall'attore - la prova testimoniale espletata sembra effettivamente avallare le considerazioni di parte convenuta.
Infatti, la deposizione dell'unico teste indotto dall'attore, (cfr. verbale di udienza del Testimone_3
06.10.2022), si palesa lacunosa, poco credibile e, soprattutto, incongruente con le dichiarazioni rese dallo stesso attore alla agenzia di investigazione incaricata dalla nella fase stragiudiziale (cfr. CP_1
mail del 04.6.2019, in all. n. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla compagnia in data 21.11.2019), avendo il così dichiarato: “(…) A seguito dell'urto venivo Parte_1
violentemente scaraventato contro il marciapiede ed il muretto della scuola TE Alighieri ivi esistente.
Preciso che rovinavo con la schiena e la testa contro il muretto ed il marciapiede.
Il conducente dell'autocarro si prestava immediatamente per soccorrermi ed insieme ad altre persone presenti mi facevano salire sull'autocarro per portarmi in ospedale ma, poco dopo, mi facevano salire su una macchina che ci raggiunse, ritengo per darmi maggiore comodità (…)”.
Viceversa, il teste di parte attrice, , ha dichiarato che l'attore “è stato preso in pieno sulla Testimone_3
parte davanti, sul petto, ed è sobbalzato sul lato destro, andando a sbattere su un muretto di una villa che si trovava sulla destra”, e non già “contro il marciapiede ed il muretto della scuola TE Alighieri” come dichiarato dall'attore.
Inoltre, continuava il teste: “(…) Dopo che l'autista dell'autocarro portò via il signore infortunato, dopo 5-10 minuti
è venuta una macchina con un signore che chiedeva informazioni su che poi ho saputo essere il signore investito Pt_1
e a lui ho dato il mio recapito (…)”. Tali dichiarazioni sono, tuttavia, del tutto incompatibili con quanto riferito all'agente investigativo da e , come desumibile dalle cd. Testimone_2 Testimone_1
“Dichiarazioni spontanee” prodotte dalla compagnia convenuta e non formalmente e tempestivamente contestate dall'attore.
Ed infatti, , conducente dell'autocarro investitore, riferiva all'investigatore: “in data Testimone_1
10/04/2017 verso le 09:00 [del] mattino mi trovavo alla guida del sopra citato camion [n.d.r.: tg. AZ283EP] in
Via San Francesco incrocio con Via TE, quando per una mia distrazione nell'immettermi su Via TE urtavo una persona che dopo l'urto andava ricadere all'indietro verso il muretto. Subito scendevo dal camion per prestare soccorso e
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mio figlio che mi seguiva con la macchina dietro subito lo accompagnava in ospedale (…)” (cfr. dichiarazione di responsabilità del 19.6.2017, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla compagnia in data 21.11.2019, sostanzialmente confermata anche con dichiarazione del 28.5.2019, allegata alla medesima memoria istruttoria).
quale legale rappresentante della dal canto suo, con affermazioni Testimone_2 Controparte_2
incongruenti sia rispetto a quanto riferito dall'attore, che a quanto dichiarato dal teste oltre che Tes_3
dallo stesso , riferiva “di essere a conoscenza del sinistro avvenuto in Marigliano alla Via San Testimone_1
Francesco incrocio Via TE con il mio Iveco Daily tg. EZ283EP in quanto mio padre mi ha riferito Testimone_1
che verso le 9:00 del mattino ha investito un ragazzo di nome non conosco la dinamica in quanto Parte_1
non ero presente al momento del sinistro” (cfr. dichiarazione scritta del 28.5.2019).
Le suddette dichiarazioni, prodotte da parte convenuta, hanno trovato ulteriore conforto nella deposizione testimoniale dei testi indotti dalla e (il CP_1 Testimone_4 Testimone_5
primo collaboratore ed il secondo titolare della agenzia investigativa denominata “Devil Investigazioni
s.r.l.”, che era stata incaricata dalla compagnia assicurativa di compiere accertamenti sull'evento denunciato), i quali confermavano le circostanze ivi riportate, riferendo, altresì, di non aver potuto assumere alcuna dichiarazione dall'attore, resosi irreperibile nonostante i tentativi di contatto onde assumere anche la sua versione dei fatti in merito al sinistro, salvo poi inviare al la sua Tes_4
dichiarazione via mail (cfr. verbale di udienza del 15.02.2022).
In definitiva, le dichiarazioni rese dall'unico teste attoreo risultano poco attendibili, avendo lo stesso riferito circostanze del tutto distoniche con le restanti emergenze istruttorie acquisite nel corso del processo.
In altre parole, il fatto storico, e cioè l'investimento del pedone da parte dell'autocarro tg. EZ283EP secondo la dinamica descritta – del tutto genericamente – in citazione, risulta totalmente sfornito di prova, stante la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, che rendono dubbia la verificazione dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione e, pertanto, la domanda sfornita di sufficiente prova.
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Il mancato assolvimento dell'onere della prova, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda.
Né avrebbe potuto fornire elementi a favore della versione dei fatti allegata dall'attore l'espletamento di
C.T.U. medico-legale, invocata finanche in sede di precisazione delle conclusioni dal , che, Parte_1
come noto, «non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cassazione civile sez. III, 31.3.2025, n. 8498).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate, a suo carico ed in favore della come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, CP_1
ai valori medi, avuto riguardo al valore della causa, determinato sulla base della domanda, e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività processuale svolta.
Nulla sulle spese nei confronti di stante la sua contumacia Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3. Condanna alla rifusione, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in € 8.950,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
4. Compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_2
8 Così deciso in Nola, il 17.12.2025
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Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita