Art. 3. Obblighi per i sanitari nei casi
di cessazione di attivita' cerebrale 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che e' tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.
di cessazione di attivita' cerebrale 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che e' tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.