Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 gennaio 1994
Art. 3. Obblighi per i sanitari nei casi
di cessazione di attivita' cerebrale 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che e' tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1994
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