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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2024 (+ 705/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2024, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 705/2024 R.g, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1 Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo Studio dell'Avv. MARIA ROSARIA COSTA e dell'Avv. VALERIO CIARROCCA,che la rappresentano nel presente giudizio PARTE RICORRENTE contro
( ), con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1 Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. FABRIZIO CASSELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 13
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e CP_2 Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO
Controparte_3
( -Sede di VICENZA -C.F. – con sede legale in Roma, via IV
[...] CP_4 P.IVA_3 Novembre, 144, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ODETTA DONAZZAN, con domicilio presso l' in Vicenza, Viale Milano, 63, CP_4
PARTI RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 26 marzo 2024, iscritto al n. 456/2024 R.g., la ricorrente, avendo ricevuto intimazione di pagamento n. 12420249003671103 del 6.3.2024, notificata il 15.3.2024, la impugnava relativamente alle cartelle esattoriali n. 12420050041503351502 di €. 30.725,54, n. 12420060023600733502 di €. 2.600,96, n. 12420060044318507502 di €. 19.080,59, n. 12420070010336787501 di €. 10.741,31, n. 12420070043762813501 di €. 14.483,93 e n. 12420070045242220501 di €. 4.580,34. Sosteneva, in particolare, l'abuso dell'azione esecutiva, essendo l'intimazione opposta la duplicazione dell'intimazione di pagamento n. 12420239001708921, già impugnata innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza unitamente alle cartelle esattoriali presupposte, ancora sub iudice, la cui efficacia esecutiva era stata sospesa con ordinanza dell'8.8.2023 ed in relazione alle quali, in data 18 aprile 2023, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi. Sosteneva, inoltre, che l'intimazione impugnata era palesemente illegittima per omessa e/o irregolare notifica delle cartelle esattoriali, che l' non aveva ancora Controparte_1 fornito copia delle specifiche cartelle di pagamento presupposte al pignoramento presso terzi, né delle prove di notifica nel giudizio esecutivo. Eccepiva altresì la prescrizione delle pretese creditorie azionate, trattandosi di cartelle esattoriali relative a somme dovute per gli anni 2000-2002, 2004-2007.
Si costituiva l' sostenendo la completezza dell'intimazione di pagamento opposta, redatta CP_5 secondo i modelli di legge, il diritto di procedere all'esecuzione e dando atto degli altri giudizi promossi dalla ricorrente e del loro esito, l'irrilevanza del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, riguardante cartelle di pagamento diverse da quelle di cui è causa, l'insussistenza di un abuso dell'azione esecutiva, la regolare notifica delle cartelle di pagamento ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
CP_ Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di omessa/irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottese dall'intimazione di pagamento opposta, regolarmente avvenuta alla stregua della documentazione prodotta dalla difesa di in allegato alla comparsa di costituzione del CP_6
3.10.2024, nonché l'infondatezza del termine di prescrizione.
Si costituiva l' aderendo alle deduzioni dell' eccependo il difetto di legittimazione passiva CP_4 CP_5 in ordine ai motivi riguardanti la regolarità della procedura esecutiva e, nel merito, sostenendo la mancata opposizione nei termini ex lege previsti delle cartelle ritualmente notificate, l'inesistenza di prescrizione per i titoli vantati.
La causa veniva riunita a quella iscritta al n. 705/2024 R.g. avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 124 2023 90017089 21/000 notificata il 23.3.2023, relativamente alle cartelle di pagamento opposte nel giudizio 456/2024 ed a quelle: n. 12420020003515031502 di € 8.402,27; n. 12420030002649508502 di € 42.850,18; n. 12420040003023511502 di € 18.681,72; n. 12420040016053720502 di € 5.768,74, n. 12420040042419927502 di € 17.001,27, n. 12420050005828248502di € 8.074,74, n. 12420060041298835000 di € 1.691,77. In particolare, la parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 6.5.2024 riproponeva le medesime censure del precedente ricorso sostenendo la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte.
Si costituiva l' sostenendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese CP_5 all'intimazione opposta, la regolarità e completezza del ruolo opposto, l'irrilevanza della produzione in giudizio delle copie fotostatiche di cartelle ritualmente notificate, la genericità della richiesta di esibizione degli originali dei referti di notifica e degli originali delle cartelle ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
CP_ Si costituiva l dando atto, preliminarmente, della pendenza del giudizio Rgn 456/2024 avente ad oggetto alcune delle cartelle di pagamento opposte, l'inammissibilità dell'eccezione riguardante l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte stante il deposito dell'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 12420239001708921000 notificata il 23.3.2023 e l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi successivo nell'ambito dell'esecuzione n. 794/2023 RGE solo in data 25.5.2023, con conseguente inammissibilità anche dell'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Si costituiva tempestivamente l' sostenendo la legittimazione dell in merito all'avvenuta CP_4 CP_5 notifica delle cartelle esattoriali, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 cpc. Con riferimento ai vizi formali dell'atto opposto, nonché la mancata opposizione nei termini ex lege previsti delle cartelle ritualmente notificate e l'inesistenza di prescrizione per i titoli vantati.
I giudizi riuniti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, sono così decisi.
Il ricorso iscritto al n. 456/2024 R.g. è infondato e dev'essere respinto.
Valga la pena premettere che l'opposizione di cui al giudizio Rgn 456/2024 comprende sia motivi di opposizione agli atti esecutivi, che riguardano la regolarità della procedura esecutiva (notificazione della stessa nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli opposti, irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, omessa allegazione delle cartelle esattoriali), che un'azione recuperatoria, volta a sostenere la prescrizione dei crediti portati dall'intimazione opposta asseritamente maturata prima della data di asserita notifica e, infine, un'opposizione all'esecuzione nella parte in cui eccepisce la prescrizione successiva alla data di notifica e l'abuso della procedura esecutiva.
Anzitutto è infondata l'eccezione di illegittimità dell'intimazione opposta per avvenuta notifica nonostante la sospensione dei ruoli opposti. Invero, la Corte di Giustizia Tributaria, con ordinanza resa nel giudizio R.G.R. n. 289/2023 dell'8.8.2023 disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 124 2023 90017089 21/000 “relativamente alle cartelle di pagamento di competenza di questa Corte (cartelle n. 12420030018974038502, n 12420030030594283502, n.12420030057704288502, n.12420060003264865502, n. 12420060036248228502, n. 12420070001061051502, e n. 12420070025315855501), diverse dalle cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio (all. 5 ric.).
Parimenti infondata è l'eccezione di illegittimità dell'intimazione perché non accompagnata dalla copia integrale delle cartelle di pagamento opposte, anziché degli estratti di ruolo che, al contrario, sono equipollenti alle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 24586/2019). A tal proposito, è irrilevante la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente riguardante i poteri asseverativi del concessionario e dunque l'attestazione di conformità all'originale di una o più parti del ruolo, eliminate a discrezione dell'attestante (cfr. in motivazione Cass. 12969/2012). Neppure può ritenersi che la copia della cartella di pagamento debba essere prodotta in giudizio atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Come chiarito da Cass.n.12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass.n. 10326/2014); ciò perché "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice" (Cass. 3212/2017).
Neppure sussiste un abuso dell'azione esecutiva riguardando il caso in esame la notifica di atto di intimazione di pagamento che, come è noto, non costituisce atto esecutivo bensì un atto propedeutico all'esecuzione esattoriale, anche idoneo all'interruzione della prescrizione. Peraltro, l'eventuale moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito – che, in mancanza di interesse, costituisce un abuso dello strumento processuale – in ogni caso troverebbe la sua sanzione proprio sul piano delle spese, nella misura in cui il giudice dovrebbe liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate (cfr. Cass. 7299/2025) ma non varrebbe a determinare l'illegittimità dell'intimazione opposta e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Infine, è inammissibile, perché tardivamente proposto, il motivo di opposizione agli atti esecutivi riguardante l'irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento opposte avvenuta, per circostanza pacifica fra le parti, da ultimo in data 23.3.2023, allorquando veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 12420239001708921000 oggetto del giudizio riunito, comprendente le cartelle di pagamento portate dall'intimazione di pagamento opposta n. 12420249003671103 (all. 11 . Ne CP_5 deriva l'irretrattabilità del credito con riferimento al periodo precedente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte.
Quanto al giudizio iscritto in data 705/2024, iscritto in data 6.5.2024, sono inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi perché proposti oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla data di notifica dell'intimazione opposta (23.3.2024), quali, la notificazione dell'intimazione opposta nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli opposti resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte e l'omessa allegazione delle cartelle esattoriali.
Parimenti inammissibile è l'azione recuperatoria volta a censurare il decorso del termine di prescrizione a partire da data antecedente a quella di asserita notifica delle cartelle di pagamento opposte in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, co. 5 D.Lgs 46/1999. Invero, il ricorso 705/24 R.g. è stato iscritto in data 6.5.2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta (23.3.2024).
Quanto alla tempestività dell'opposizione si ritiene irrilevante l'opposizione al pignoramento presso terzi di cui alla procedura esecutiva RGE 794/2023 del Tribunale di Vicenza (non presente in atti9 riguardando il presente giudizio, anziché il merito della predetta controversia, avente ad oggetto il pignoramento presso terzi, l'opposizione ad intimazione di pagamento, come risulta dal tenore del ricorso introduttivo e delle conclusioni che a questa fanno espresso riferimento. In ogni caso, anche a CP_ voler ritenere, come dedotto dall' che l'atto di opposizione all'esecuzione riguardasse, oltre che il pignoramento presso terzi, la presente opposizione, questo, per circostanza pacifica fra le parti, è stato iscritto in data 25.5.2023 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta (2.5.23). Valga la pena osservare, infine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente nelle note depositate in data 31.10.2024 giudizio 456/2024, l'intimazione opposta è stata notificata in data 23.3.2023 (all. 1 ric.), come peraltro dedotto dalla stessa parte ricorrente in ricorso, non anche in data 15.3.2024, come indicato invece nelle note. Del resto, contrariamente a quanto dedotto nelle note del 4.12.2024, oggetto del giudizio iscritto al n. 456/2024, come si legge nella relativa intestazione, è l'intimazione di pagamento n. 124 2023 90017089 21/000 del 23.3.2023, non invece l'intimazione n. 12420249003671103/000, come ivi dedotto.
E' poi infondato, in mancanza di ulteriori elementi, il motivo di opposizione concernente l'”accanimento” delle iniziative esecutive e, quindi, l'abuso del giudizio, vertendosi in caso di notifica di plurime intimazioni di pagamento e, quindi, di atti prodromici all'azione esecutiva, peraltro per crediti parzialmente diversi, e rilevando al più ai fini delle spese di lite, senza tuttavia poter determinare l'illegittimità delle intimazioni opposte (cfr. Cass. 7299/2025). Resta, quindi, da esaminare la decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte.
Ebbene, con riferimento ad entrambe le cause riunite, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare di
[...] da parte dell'Agente di Riscossione in data 26.4.2012 (all.
9.1 e 9.2 Parte_2 CP_5 fascicolo 705/2025) e ciò in relazione a tutte le cartelle di pagamento ad eccezione di quella n. 12420060041298835000. Invero, tutte le cartelle di pagamento opposte sono state notificate in data 27.10.2007 o in data 29.12.2007, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. Valga la pena osservare, a tal proposito che nella parte del ricorso per insinuazione tardiva relativa all'“elenco cartelle con privilegi per singolo tributo” vengono indicati i ruoli dei crediti oggetto di insinuazione per singola cartella, né può dubitarsi della conformità all'originale in ragione delle generiche contestazioni di conformità all'originale formulate dalla parte ricorrente che non indica quali parti della domanda di insinuazione prodotta dalle parti sarebbe diversa dall'originale prodotto in sede CP_ fallimentare, peraltro a fronte dell'identico ricorso prodotto dall comprensivo di timbro di CP_ deposito (all. 11 causa Rg 456/2024).
Pertanto, in relazione a tutte le altre cartelle di pagamento, il decorso del termine è rimasto sospeso sino alla chiusura della procedura concorsuale di e, quindi, dei soci Parte_2 illimitatamente responsabili, quali la ricorrente e del 27.12.2017 (all. 10 causa Parte_2 CP_5
705/25). Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass.16415/2023). Valga la pena osservare che l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti della società vale ad interrompere la prescrizione anche in relazione ai soci che, essendo personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ne rispondono direttamente (cfr. Cass. 15713/2004).
Pertanto, considerati i periodi di sospensione straordinaria del corso della prescrizione per l'emergenza Covid-2019, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nel giudizio riunito 705/2025, n. 12420239001708921000, avvenuta il 23.3.2023, per circostanza pacifica fra le parti, il termine di prescrizione non era ancora decorso in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate ad eccezione di quella n. 12420060041298835000, notificata in data 24.5.2007 ed in relazione alla quale, pertanto, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, il termine era già decorso in data 24.5.2012.
In particolare, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.12.2020) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In definitiva, il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, come pure dei premi oggetto di causa, è rimasto, pertanto, normativamente CP_4 sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al 30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni.
Nel caso di specie, dunque, avuto riguardo alla chiusura della procedura fallimentare in data 27.12.2017, considerati detti giorni di sospensione, da aggiungersi al termine quinquennale di prescrizione che, in assenza sarebbe inutilmente spirato in data 27.12.2022, alla data del 23.3.2023, detto termine non era ancora decorso.
In definitiva, ritenuto decorso il termine di prescrizione con riferimento alla sola cartella di pagamento n. 12420060041298835000, per il resto i ricorsi riuniti devono essere respinti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte al minimo stante la ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte limitatamente alla cartella di pagamento n. 12420060041298835000;
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 4.201,00 oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Vicenza, 1 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2024, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 705/2024 R.g, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1 Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo Studio dell'Avv. MARIA ROSARIA COSTA e dell'Avv. VALERIO CIARROCCA,che la rappresentano nel presente giudizio PARTE RICORRENTE contro
( ), con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1 Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. FABRIZIO CASSELLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 13
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e CP_2 Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO
Controparte_3
( -Sede di VICENZA -C.F. – con sede legale in Roma, via IV
[...] CP_4 P.IVA_3 Novembre, 144, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ODETTA DONAZZAN, con domicilio presso l' in Vicenza, Viale Milano, 63, CP_4
PARTI RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 26 marzo 2024, iscritto al n. 456/2024 R.g., la ricorrente, avendo ricevuto intimazione di pagamento n. 12420249003671103 del 6.3.2024, notificata il 15.3.2024, la impugnava relativamente alle cartelle esattoriali n. 12420050041503351502 di €. 30.725,54, n. 12420060023600733502 di €. 2.600,96, n. 12420060044318507502 di €. 19.080,59, n. 12420070010336787501 di €. 10.741,31, n. 12420070043762813501 di €. 14.483,93 e n. 12420070045242220501 di €. 4.580,34. Sosteneva, in particolare, l'abuso dell'azione esecutiva, essendo l'intimazione opposta la duplicazione dell'intimazione di pagamento n. 12420239001708921, già impugnata innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza unitamente alle cartelle esattoriali presupposte, ancora sub iudice, la cui efficacia esecutiva era stata sospesa con ordinanza dell'8.8.2023 ed in relazione alle quali, in data 18 aprile 2023, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi. Sosteneva, inoltre, che l'intimazione impugnata era palesemente illegittima per omessa e/o irregolare notifica delle cartelle esattoriali, che l' non aveva ancora Controparte_1 fornito copia delle specifiche cartelle di pagamento presupposte al pignoramento presso terzi, né delle prove di notifica nel giudizio esecutivo. Eccepiva altresì la prescrizione delle pretese creditorie azionate, trattandosi di cartelle esattoriali relative a somme dovute per gli anni 2000-2002, 2004-2007.
Si costituiva l' sostenendo la completezza dell'intimazione di pagamento opposta, redatta CP_5 secondo i modelli di legge, il diritto di procedere all'esecuzione e dando atto degli altri giudizi promossi dalla ricorrente e del loro esito, l'irrilevanza del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, riguardante cartelle di pagamento diverse da quelle di cui è causa, l'insussistenza di un abuso dell'azione esecutiva, la regolare notifica delle cartelle di pagamento ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
CP_ Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di omessa/irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottese dall'intimazione di pagamento opposta, regolarmente avvenuta alla stregua della documentazione prodotta dalla difesa di in allegato alla comparsa di costituzione del CP_6
3.10.2024, nonché l'infondatezza del termine di prescrizione.
Si costituiva l' aderendo alle deduzioni dell' eccependo il difetto di legittimazione passiva CP_4 CP_5 in ordine ai motivi riguardanti la regolarità della procedura esecutiva e, nel merito, sostenendo la mancata opposizione nei termini ex lege previsti delle cartelle ritualmente notificate, l'inesistenza di prescrizione per i titoli vantati.
La causa veniva riunita a quella iscritta al n. 705/2024 R.g. avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 124 2023 90017089 21/000 notificata il 23.3.2023, relativamente alle cartelle di pagamento opposte nel giudizio 456/2024 ed a quelle: n. 12420020003515031502 di € 8.402,27; n. 12420030002649508502 di € 42.850,18; n. 12420040003023511502 di € 18.681,72; n. 12420040016053720502 di € 5.768,74, n. 12420040042419927502 di € 17.001,27, n. 12420050005828248502di € 8.074,74, n. 12420060041298835000 di € 1.691,77. In particolare, la parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 6.5.2024 riproponeva le medesime censure del precedente ricorso sostenendo la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte.
Si costituiva l' sostenendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese CP_5 all'intimazione opposta, la regolarità e completezza del ruolo opposto, l'irrilevanza della produzione in giudizio delle copie fotostatiche di cartelle ritualmente notificate, la genericità della richiesta di esibizione degli originali dei referti di notifica e degli originali delle cartelle ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
CP_ Si costituiva l dando atto, preliminarmente, della pendenza del giudizio Rgn 456/2024 avente ad oggetto alcune delle cartelle di pagamento opposte, l'inammissibilità dell'eccezione riguardante l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte stante il deposito dell'opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 12420239001708921000 notificata il 23.3.2023 e l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi successivo nell'ambito dell'esecuzione n. 794/2023 RGE solo in data 25.5.2023, con conseguente inammissibilità anche dell'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Si costituiva tempestivamente l' sostenendo la legittimazione dell in merito all'avvenuta CP_4 CP_5 notifica delle cartelle esattoriali, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 cpc. Con riferimento ai vizi formali dell'atto opposto, nonché la mancata opposizione nei termini ex lege previsti delle cartelle ritualmente notificate e l'inesistenza di prescrizione per i titoli vantati.
I giudizi riuniti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, sono così decisi.
Il ricorso iscritto al n. 456/2024 R.g. è infondato e dev'essere respinto.
Valga la pena premettere che l'opposizione di cui al giudizio Rgn 456/2024 comprende sia motivi di opposizione agli atti esecutivi, che riguardano la regolarità della procedura esecutiva (notificazione della stessa nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli opposti, irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte, omessa allegazione delle cartelle esattoriali), che un'azione recuperatoria, volta a sostenere la prescrizione dei crediti portati dall'intimazione opposta asseritamente maturata prima della data di asserita notifica e, infine, un'opposizione all'esecuzione nella parte in cui eccepisce la prescrizione successiva alla data di notifica e l'abuso della procedura esecutiva.
Anzitutto è infondata l'eccezione di illegittimità dell'intimazione opposta per avvenuta notifica nonostante la sospensione dei ruoli opposti. Invero, la Corte di Giustizia Tributaria, con ordinanza resa nel giudizio R.G.R. n. 289/2023 dell'8.8.2023 disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 124 2023 90017089 21/000 “relativamente alle cartelle di pagamento di competenza di questa Corte (cartelle n. 12420030018974038502, n 12420030030594283502, n.12420030057704288502, n.12420060003264865502, n. 12420060036248228502, n. 12420070001061051502, e n. 12420070025315855501), diverse dalle cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio (all. 5 ric.).
Parimenti infondata è l'eccezione di illegittimità dell'intimazione perché non accompagnata dalla copia integrale delle cartelle di pagamento opposte, anziché degli estratti di ruolo che, al contrario, sono equipollenti alle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 24586/2019). A tal proposito, è irrilevante la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente riguardante i poteri asseverativi del concessionario e dunque l'attestazione di conformità all'originale di una o più parti del ruolo, eliminate a discrezione dell'attestante (cfr. in motivazione Cass. 12969/2012). Neppure può ritenersi che la copia della cartella di pagamento debba essere prodotta in giudizio atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Come chiarito da Cass.n.12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass.n. 10326/2014); ciò perché "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice" (Cass. 3212/2017).
Neppure sussiste un abuso dell'azione esecutiva riguardando il caso in esame la notifica di atto di intimazione di pagamento che, come è noto, non costituisce atto esecutivo bensì un atto propedeutico all'esecuzione esattoriale, anche idoneo all'interruzione della prescrizione. Peraltro, l'eventuale moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito – che, in mancanza di interesse, costituisce un abuso dello strumento processuale – in ogni caso troverebbe la sua sanzione proprio sul piano delle spese, nella misura in cui il giudice dovrebbe liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate (cfr. Cass. 7299/2025) ma non varrebbe a determinare l'illegittimità dell'intimazione opposta e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Infine, è inammissibile, perché tardivamente proposto, il motivo di opposizione agli atti esecutivi riguardante l'irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento opposte avvenuta, per circostanza pacifica fra le parti, da ultimo in data 23.3.2023, allorquando veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 12420239001708921000 oggetto del giudizio riunito, comprendente le cartelle di pagamento portate dall'intimazione di pagamento opposta n. 12420249003671103 (all. 11 . Ne CP_5 deriva l'irretrattabilità del credito con riferimento al periodo precedente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte.
Quanto al giudizio iscritto in data 705/2024, iscritto in data 6.5.2024, sono inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi perché proposti oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla data di notifica dell'intimazione opposta (23.3.2024), quali, la notificazione dell'intimazione opposta nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli opposti resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte e l'omessa allegazione delle cartelle esattoriali.
Parimenti inammissibile è l'azione recuperatoria volta a censurare il decorso del termine di prescrizione a partire da data antecedente a quella di asserita notifica delle cartelle di pagamento opposte in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, co. 5 D.Lgs 46/1999. Invero, il ricorso 705/24 R.g. è stato iscritto in data 6.5.2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta (23.3.2024).
Quanto alla tempestività dell'opposizione si ritiene irrilevante l'opposizione al pignoramento presso terzi di cui alla procedura esecutiva RGE 794/2023 del Tribunale di Vicenza (non presente in atti9 riguardando il presente giudizio, anziché il merito della predetta controversia, avente ad oggetto il pignoramento presso terzi, l'opposizione ad intimazione di pagamento, come risulta dal tenore del ricorso introduttivo e delle conclusioni che a questa fanno espresso riferimento. In ogni caso, anche a CP_ voler ritenere, come dedotto dall' che l'atto di opposizione all'esecuzione riguardasse, oltre che il pignoramento presso terzi, la presente opposizione, questo, per circostanza pacifica fra le parti, è stato iscritto in data 25.5.2023 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta (2.5.23). Valga la pena osservare, infine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente nelle note depositate in data 31.10.2024 giudizio 456/2024, l'intimazione opposta è stata notificata in data 23.3.2023 (all. 1 ric.), come peraltro dedotto dalla stessa parte ricorrente in ricorso, non anche in data 15.3.2024, come indicato invece nelle note. Del resto, contrariamente a quanto dedotto nelle note del 4.12.2024, oggetto del giudizio iscritto al n. 456/2024, come si legge nella relativa intestazione, è l'intimazione di pagamento n. 124 2023 90017089 21/000 del 23.3.2023, non invece l'intimazione n. 12420249003671103/000, come ivi dedotto.
E' poi infondato, in mancanza di ulteriori elementi, il motivo di opposizione concernente l'”accanimento” delle iniziative esecutive e, quindi, l'abuso del giudizio, vertendosi in caso di notifica di plurime intimazioni di pagamento e, quindi, di atti prodromici all'azione esecutiva, peraltro per crediti parzialmente diversi, e rilevando al più ai fini delle spese di lite, senza tuttavia poter determinare l'illegittimità delle intimazioni opposte (cfr. Cass. 7299/2025). Resta, quindi, da esaminare la decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte.
Ebbene, con riferimento ad entrambe le cause riunite, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare di
[...] da parte dell'Agente di Riscossione in data 26.4.2012 (all.
9.1 e 9.2 Parte_2 CP_5 fascicolo 705/2025) e ciò in relazione a tutte le cartelle di pagamento ad eccezione di quella n. 12420060041298835000. Invero, tutte le cartelle di pagamento opposte sono state notificate in data 27.10.2007 o in data 29.12.2007, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. Valga la pena osservare, a tal proposito che nella parte del ricorso per insinuazione tardiva relativa all'“elenco cartelle con privilegi per singolo tributo” vengono indicati i ruoli dei crediti oggetto di insinuazione per singola cartella, né può dubitarsi della conformità all'originale in ragione delle generiche contestazioni di conformità all'originale formulate dalla parte ricorrente che non indica quali parti della domanda di insinuazione prodotta dalle parti sarebbe diversa dall'originale prodotto in sede CP_ fallimentare, peraltro a fronte dell'identico ricorso prodotto dall comprensivo di timbro di CP_ deposito (all. 11 causa Rg 456/2024).
Pertanto, in relazione a tutte le altre cartelle di pagamento, il decorso del termine è rimasto sospeso sino alla chiusura della procedura concorsuale di e, quindi, dei soci Parte_2 illimitatamente responsabili, quali la ricorrente e del 27.12.2017 (all. 10 causa Parte_2 CP_5
705/25). Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass.16415/2023). Valga la pena osservare che l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti della società vale ad interrompere la prescrizione anche in relazione ai soci che, essendo personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ne rispondono direttamente (cfr. Cass. 15713/2004).
Pertanto, considerati i periodi di sospensione straordinaria del corso della prescrizione per l'emergenza Covid-2019, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nel giudizio riunito 705/2025, n. 12420239001708921000, avvenuta il 23.3.2023, per circostanza pacifica fra le parti, il termine di prescrizione non era ancora decorso in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate ad eccezione di quella n. 12420060041298835000, notificata in data 24.5.2007 ed in relazione alla quale, pertanto, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, il termine era già decorso in data 24.5.2012.
In particolare, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.12.2020) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In definitiva, il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, come pure dei premi oggetto di causa, è rimasto, pertanto, normativamente CP_4 sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al 30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni.
Nel caso di specie, dunque, avuto riguardo alla chiusura della procedura fallimentare in data 27.12.2017, considerati detti giorni di sospensione, da aggiungersi al termine quinquennale di prescrizione che, in assenza sarebbe inutilmente spirato in data 27.12.2022, alla data del 23.3.2023, detto termine non era ancora decorso.
In definitiva, ritenuto decorso il termine di prescrizione con riferimento alla sola cartella di pagamento n. 12420060041298835000, per il resto i ricorsi riuniti devono essere respinti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte al minimo stante la ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte limitatamente alla cartella di pagamento n. 12420060041298835000;
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 4.201,00 oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Vicenza, 1 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri