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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6716 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRO Parte_1
VERDUCHI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
esposto:
- di essere stata riconosciuta dall' , a seguito di domanda del 16/03/2018, CP_1
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 – L. 289/90) – indennità di frequenza”, nonché, a seguito di domanda di aggravamento e accertamento sanitario del 18/10/2018,
“invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% o minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/80 e 508/88)”
- che, con provvedimenti del 06/02/2019 e del 10/04/2019 l' provvedeva CP_1
alla liquidazione in suo favore, rispettivamente, dell'indennità di frequenza e dell'indennità di accompagnamento;
- che, con comunicazione del 12/10/2020, l la informava di aver CP_1
provveduto alla “trasformazione della prestazione come soggetto maggiorenne a seguito del modello ap70 trasmesso in fase concessoria”;
- che, a seguito di una nuova visita per l'accertamento dei requisiti sanitari, eseguita in data 08/02/2022, l' la riconosceva “Portatore di handicap in CP_1
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 5.2.1992 n. 104” nonché “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12
Legge 118/712”, come da verbali ricevuti in data 23/02/2022;
- di aver ricevuto dall' , in data 05/07/2023, un provvedimento avente ad CP_1 oggetto l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV
n. 07687642, per un importo complessivo di € 17.804,23;
- che, con successiva comunicazione di riliquidazione del 06/07/2023, l' CP_1
allegava il prospetto delle somme ritenute indebitamente percepite dal 2020 al
2023, per il complessivo importo suindicato;
- di avere infruttuosamente esperito i rimedi amministrativi avverso tale provvedimento.
Pertanto, argomentando in ordine all'illegittimità dell'indebito per “totale assenza di dolo e mala fede”, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il provvedimento di “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07687642” Parte_1
e “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 044-709407687642”. Con sospensione della richiesta di pagamento delle somme al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per la ricorrente;
in via subordinata revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il provvedimento impugnato relativamente all'accertamento somme non dovute e riliquidazione, relativamente ai periodi 2020, 2021, 2022 mesi di gennaio e febbraio;
con sospensione della richiesta di pagamento delle somme al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per la ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto trovare accoglimento, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova premettere che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., “la regola propria del sottosistema assistenziale”
(diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia), che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Per quanto concerne, in particolare, l'indebito (assistenziale) verificatosi a seguito del venir meno del requisito sanitario, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel periodo tra la data della visita medica, in cui è stata accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla formazione dell'indebito, che coincide con l'accertamento sanitario. In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario, si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario (cfr.
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162).
Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali non dovute coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita dell'8.02.2022 (doc. 2 ). CP_1
Con il verbale sanitario emesso all'esito di detta visita, pacificamente ricevuto dalla ricorrente, la commissione medica ha infatti dato atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, con la comunicazione di riliquidazione impugnata in questa sede unitamente al provvedimento di recupero dell'indebito, l' ha CP_1 provveduto a determinare le somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
Tuttavia, detto calcolo è stato effettuato dall' con decorrenza non dalla data CP_1
dell'accertamento sanitario (febbraio 2022), bensì sin dall'anno 2020.
Al riguardo, l' ha evidenziato come la ricorrente, in data 29.09.2020, avesse CP_1
presentava nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e come pertanto l'accertamento sanitario eseguito in data 8.2.2022 non fosse una visita di revisione, bensì una visita disposta in considerazione della domanda presentata della stessa ricorrente;
conseguentemente, secondo l'ente convenuto, il debito sarebbe correttamente riferito all'indennità di accompagnamento percepita nel lasso temporale decorrente sin dal mese successivo alla nuova domanda amministrativa (ottobre 2020).
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
A riguardo, giova considerare come la ricorrente fosse già pacificamente titolare di indennità di accompagnamento e pertanto, a prescindere dalla natura della visita disposta dall' ed eseguita l'8.2.2022, è solo da detta data che può CP_1 ritenersi la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, posto che soltanto l'accertamento sanitario ha determinato la fine dell'affidamento dell'assistita nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
Per il periodo successivo a detto accertamento, invece, non è ravvisabile un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, la quale, con la notifica del suddetto verbale sanitario, è stata posta nelle condizioni di apprendere del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, la richiesta di ripetizione dell'indebito assistenziale ad opera dell' deve ritenersi legittima solo a decorrere dal marzo 2022 (mese CP_1 successivo alla data dell'accertamento sanitario con cui è stato riscontrato il venir meno del requisito di cui all'art. 1 L. 18/80), mentre, per il periodo pregresso (dal mese di ottobre 2020 al mese di febbraio 2022), l'indebito deve ritenersi illegittimo.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito della lite, possono essere compensate per 1/3, con condanna dell' alla refusione dei restanti 2/3 in favore del CP_1
procuratore antistatario della ricorrente, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non deve restituire all' le somme richieste CP_1
dall' a titolo di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento con riferimento al periodo 1.10.2020 – 1.03.2022;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' alla refusione dei restanti CP_1
2/3, che si liquidano in complessivi € 1.798,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6716 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRO Parte_1
VERDUCHI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
esposto:
- di essere stata riconosciuta dall' , a seguito di domanda del 16/03/2018, CP_1
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 – L. 289/90) – indennità di frequenza”, nonché, a seguito di domanda di aggravamento e accertamento sanitario del 18/10/2018,
“invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% o minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/80 e 508/88)”
- che, con provvedimenti del 06/02/2019 e del 10/04/2019 l' provvedeva CP_1
alla liquidazione in suo favore, rispettivamente, dell'indennità di frequenza e dell'indennità di accompagnamento;
- che, con comunicazione del 12/10/2020, l la informava di aver CP_1
provveduto alla “trasformazione della prestazione come soggetto maggiorenne a seguito del modello ap70 trasmesso in fase concessoria”;
- che, a seguito di una nuova visita per l'accertamento dei requisiti sanitari, eseguita in data 08/02/2022, l' la riconosceva “Portatore di handicap in CP_1
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 5.2.1992 n. 104” nonché “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12
Legge 118/712”, come da verbali ricevuti in data 23/02/2022;
- di aver ricevuto dall' , in data 05/07/2023, un provvedimento avente ad CP_1 oggetto l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV
n. 07687642, per un importo complessivo di € 17.804,23;
- che, con successiva comunicazione di riliquidazione del 06/07/2023, l' CP_1
allegava il prospetto delle somme ritenute indebitamente percepite dal 2020 al
2023, per il complessivo importo suindicato;
- di avere infruttuosamente esperito i rimedi amministrativi avverso tale provvedimento.
Pertanto, argomentando in ordine all'illegittimità dell'indebito per “totale assenza di dolo e mala fede”, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il provvedimento di “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. INVCIV n. 07687642” Parte_1
e “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 044-709407687642”. Con sospensione della richiesta di pagamento delle somme al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per la ricorrente;
in via subordinata revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il provvedimento impugnato relativamente all'accertamento somme non dovute e riliquidazione, relativamente ai periodi 2020, 2021, 2022 mesi di gennaio e febbraio;
con sospensione della richiesta di pagamento delle somme al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per la ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto trovare accoglimento, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova premettere che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., “la regola propria del sottosistema assistenziale”
(diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia), che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Per quanto concerne, in particolare, l'indebito (assistenziale) verificatosi a seguito del venir meno del requisito sanitario, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel periodo tra la data della visita medica, in cui è stata accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla formazione dell'indebito, che coincide con l'accertamento sanitario. In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario, si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario (cfr.
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162).
Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali non dovute coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita dell'8.02.2022 (doc. 2 ). CP_1
Con il verbale sanitario emesso all'esito di detta visita, pacificamente ricevuto dalla ricorrente, la commissione medica ha infatti dato atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, con la comunicazione di riliquidazione impugnata in questa sede unitamente al provvedimento di recupero dell'indebito, l' ha CP_1 provveduto a determinare le somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
Tuttavia, detto calcolo è stato effettuato dall' con decorrenza non dalla data CP_1
dell'accertamento sanitario (febbraio 2022), bensì sin dall'anno 2020.
Al riguardo, l' ha evidenziato come la ricorrente, in data 29.09.2020, avesse CP_1
presentava nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e come pertanto l'accertamento sanitario eseguito in data 8.2.2022 non fosse una visita di revisione, bensì una visita disposta in considerazione della domanda presentata della stessa ricorrente;
conseguentemente, secondo l'ente convenuto, il debito sarebbe correttamente riferito all'indennità di accompagnamento percepita nel lasso temporale decorrente sin dal mese successivo alla nuova domanda amministrativa (ottobre 2020).
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
A riguardo, giova considerare come la ricorrente fosse già pacificamente titolare di indennità di accompagnamento e pertanto, a prescindere dalla natura della visita disposta dall' ed eseguita l'8.2.2022, è solo da detta data che può CP_1 ritenersi la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, posto che soltanto l'accertamento sanitario ha determinato la fine dell'affidamento dell'assistita nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
Per il periodo successivo a detto accertamento, invece, non è ravvisabile un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, la quale, con la notifica del suddetto verbale sanitario, è stata posta nelle condizioni di apprendere del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Conclusivamente, la richiesta di ripetizione dell'indebito assistenziale ad opera dell' deve ritenersi legittima solo a decorrere dal marzo 2022 (mese CP_1 successivo alla data dell'accertamento sanitario con cui è stato riscontrato il venir meno del requisito di cui all'art. 1 L. 18/80), mentre, per il periodo pregresso (dal mese di ottobre 2020 al mese di febbraio 2022), l'indebito deve ritenersi illegittimo.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito della lite, possono essere compensate per 1/3, con condanna dell' alla refusione dei restanti 2/3 in favore del CP_1
procuratore antistatario della ricorrente, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non deve restituire all' le somme richieste CP_1
dall' a titolo di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento con riferimento al periodo 1.10.2020 – 1.03.2022;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' alla refusione dei restanti CP_1
2/3, che si liquidano in complessivi € 1.798,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
IO Busoli