Art. 26. Rivalutazione delle pensioni di riversibilit a')
Le pensioni di riversibilita', in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.
I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.
Le pensioni di riversibilita', in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.
I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.