CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 555/2024 RGC promossa
DA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
alla via Strada Terzo n. 39/A;
CF: ; C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Filippo Boccioletti del del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla via Altabella n. 11;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in Senigallia presso la Casa Comunale;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Amaranto dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Comunale in
Senigallia alla piazza Roma n. 8;
(appellato)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del 10.05.2024 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 4515/2022 RGC.
OGGETTO: compensi professionali forensi.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata Parte_1
rigettata la domanda, dalla stessa proposta contro il , di Controparte_1
rimborso spese legali dalla medesima sostenute per la difesa in un pag. 2/8 procedimento penale a suo carico, conclusosi con l'assoluzione, relativo alla propria attività di assessore del . Controparte_1
Si è costituito in appello il , per resistere all'impugnazione Controparte_1
e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con un primo motivo la ripercorrendo le ragioni della propria Parte_1
pretesa – volta ad ottenere il rimborso e la restituzione delle spese legali sostenute per la difesa in misura superiore a quella liquidata dal sul CP_1
presupposto che si trattasse di un caso di straordinaria complessità – evidenzia che il , nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe Controparte_1
mai contestato il presupposto fondamentale di tale richiesta, ovvero appunto la pag. 3/8 circostanza che si trattasse di un caso di estrema complessità il quale dunque,
come tale, avrebbe meritato – a norma del regolamento adottato dal medesimo
– una liquidazione del compenso professionale pari, nel massimo, alla CP_1
media tra i valori minimi e medi di tariffa (anziché pari ai valori minimi effettivamente applicati). Nel secondo motivo di gravame l'appellante reitera poi le contestazioni, già mosse in primo grado, all'operato del che, CP_1
violando i suoi doveri, non avrebbe minimamente accertato la complessità
dell'incarico né avrebbe comunque richiesto all'interessata integrazioni istruttorie e/o comunque ulteriore documentazione eventualmente necessaria per compiere tale valutazione.
In conclusione, l'appellante reitera la propria domanda iniziale osservando altresì, in via subordinata, di aver diritto, se non alla liquidazione nel valore massimo previsto dal regolamento, pari alla media tra i minimi e i medi di tariffa, quantomeno ad una liquidazione che si collochi tra i detti minimi e la media tra i valori minimi e medi di tariffa.
Costituendosi in appello, il appellato ha evidenziato le ragioni di CP_1
infondatezza della impugnazione proposta e della conseguente necessità di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
pag. 4/8 La censura fondamentale sollevata dall'appellante riguarda sostanzialmente il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che il CP_1
, costituendosi nel giudizio di primo grado, non avrebbe contestato il
[...]
presupposto della domanda della ovvero il fatto che la difesa legale Parte_1
dei cui oneri la stessa chiedeva il rimborso avesse riguardato un caso di straordinaria complessità, come tale meritevole (ai sensi della normativa predisposta dallo stesso ) della maggiore considerazione Controparte_1
economica dalla ricorrente invocata. Ora, sebbene corrisponda effettivamente al vero che il di Senigallia non abbia contrastato nel merito la richiesta CP_1
della argomentando specifiche ragioni per cui non avrebbe dovuto, Parte_1
invece, valutarsi straordinariamente complesso il caso giudiziario che la aveva vista coinvolta, cionondimeno può sicuramente ritenersi che tale contestazione,
seppur implicitamente, sia stata comunque inequivocabilmente sollevata, posto che tutta la difesa del è volta a coonestare la propria decisione di CP_1
applicare alla fattispecie lo scaglione tariffario minimo e, di converso, a contestare la pretesa della di ottenere invece l'applicazione di una Parte_1
media tra i minimi e i medi. E del resto – venendo così a considerare anche il secondo motivo di appello - la circostanza che il non abbia CP_1
specificamente contestato nel merito la pretesa straordinaria difficoltà del caso giudiziario deve ritenersi assolutamente giustificata, sol che si osservi che –
come si ricava dalla relazione dell'avvocatura comunale del 19.05.2022, in cui, al pag. 5/8 punto n. 5), si precisa che per accertare la complessità dell'attività difensiva contestata il avrebbe dovuto avere accesso alle carte processuali – la CP_1
non aveva trasmesso al la documentazione da cui poter Parte_1 CP_1
delibare la fondatezza della richiesta.
Non vi è spazio, pertanto, nel caso di specie, all'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
Ciò chiarito, resta il fatto – indiscutibile, e correttamente evidenziato dalla decisione di primo grado – per cui neppure in sede giudiziaria la ha Parte_1
consentito il riscontro delle proprie affermazioni e, così, ogni possibile valutazione di fondatezza della propria domanda. La documentazione depositata agli atti, difatti, non consente neppure di leggere la motivazione della sentenza di assoluzione, né il capo di imputazione a carico della né tantomeno risulta depositato agli atti (neppure per estratto nella Parte_1
parte afferente la posizione di quest'ultima) il fascicolo del procedimento penale. Ciò impedisce pertanto in maniera radicale di apprezzare se effettivamente – come reclamato dalla ricorrente appellante – l'opera professionale prestata dal proprio avvocato nella difesa tecnica del procedimento penale che la aveva riguardata sia davvero stata di carattere eccezionalmente rilevante, così da applicare nella liquidazione del compenso da rimborsare l'art. 13 del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi legali (delibera n. 108/2017), come tale espressamente richiamato (e dunque pag. 6/8 applicabile) dalla delibera di G.M. n. 71/2019, con la quale il CP_1
prendeva preventivamente atto della nomina, convalidandola, del
[...]
difensore di fiducia da parte della L'unico dato che risulta allegato Parte_1
(e peraltro anch'esso non provato) è quello della notevole ampiezza del fascicolo processuale penale;
dato che però, seppur rientrante tra i (diversi)
criteri individuati dalla tariffa forense per la valutazione di importanza dell'opera professionale svolta, non può qui tenersi in alcuna considerazione non foss'altro perché non è dato sapere neppure se la notevole dimensione del fascicolo riguardasse la sola posizione della o non piuttosto anche Parte_1
quella di tutti gli altri (numerosi) imputati.
In queste condizioni, pertanto, l'appello interposto non può che essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione di valore (fino ad € 5.200,00=) applicabile alla differenza di liquidazione richiesta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese del grado che liquida in complessivi € 1.750,00= (di cui € 500,00=
pag. 7/8 per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€ 750,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di CU.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 555/2024 RGC promossa
DA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
alla via Strada Terzo n. 39/A;
CF: ; C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Filippo Boccioletti del del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla via Altabella n. 11;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in Senigallia presso la Casa Comunale;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Amaranto dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Comunale in
Senigallia alla piazza Roma n. 8;
(appellato)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del 10.05.2024 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 4515/2022 RGC.
OGGETTO: compensi professionali forensi.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata Parte_1
rigettata la domanda, dalla stessa proposta contro il , di Controparte_1
rimborso spese legali dalla medesima sostenute per la difesa in un pag. 2/8 procedimento penale a suo carico, conclusosi con l'assoluzione, relativo alla propria attività di assessore del . Controparte_1
Si è costituito in appello il , per resistere all'impugnazione Controparte_1
e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con un primo motivo la ripercorrendo le ragioni della propria Parte_1
pretesa – volta ad ottenere il rimborso e la restituzione delle spese legali sostenute per la difesa in misura superiore a quella liquidata dal sul CP_1
presupposto che si trattasse di un caso di straordinaria complessità – evidenzia che il , nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe Controparte_1
mai contestato il presupposto fondamentale di tale richiesta, ovvero appunto la pag. 3/8 circostanza che si trattasse di un caso di estrema complessità il quale dunque,
come tale, avrebbe meritato – a norma del regolamento adottato dal medesimo
– una liquidazione del compenso professionale pari, nel massimo, alla CP_1
media tra i valori minimi e medi di tariffa (anziché pari ai valori minimi effettivamente applicati). Nel secondo motivo di gravame l'appellante reitera poi le contestazioni, già mosse in primo grado, all'operato del che, CP_1
violando i suoi doveri, non avrebbe minimamente accertato la complessità
dell'incarico né avrebbe comunque richiesto all'interessata integrazioni istruttorie e/o comunque ulteriore documentazione eventualmente necessaria per compiere tale valutazione.
In conclusione, l'appellante reitera la propria domanda iniziale osservando altresì, in via subordinata, di aver diritto, se non alla liquidazione nel valore massimo previsto dal regolamento, pari alla media tra i minimi e i medi di tariffa, quantomeno ad una liquidazione che si collochi tra i detti minimi e la media tra i valori minimi e medi di tariffa.
Costituendosi in appello, il appellato ha evidenziato le ragioni di CP_1
infondatezza della impugnazione proposta e della conseguente necessità di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
pag. 4/8 La censura fondamentale sollevata dall'appellante riguarda sostanzialmente il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che il CP_1
, costituendosi nel giudizio di primo grado, non avrebbe contestato il
[...]
presupposto della domanda della ovvero il fatto che la difesa legale Parte_1
dei cui oneri la stessa chiedeva il rimborso avesse riguardato un caso di straordinaria complessità, come tale meritevole (ai sensi della normativa predisposta dallo stesso ) della maggiore considerazione Controparte_1
economica dalla ricorrente invocata. Ora, sebbene corrisponda effettivamente al vero che il di Senigallia non abbia contrastato nel merito la richiesta CP_1
della argomentando specifiche ragioni per cui non avrebbe dovuto, Parte_1
invece, valutarsi straordinariamente complesso il caso giudiziario che la aveva vista coinvolta, cionondimeno può sicuramente ritenersi che tale contestazione,
seppur implicitamente, sia stata comunque inequivocabilmente sollevata, posto che tutta la difesa del è volta a coonestare la propria decisione di CP_1
applicare alla fattispecie lo scaglione tariffario minimo e, di converso, a contestare la pretesa della di ottenere invece l'applicazione di una Parte_1
media tra i minimi e i medi. E del resto – venendo così a considerare anche il secondo motivo di appello - la circostanza che il non abbia CP_1
specificamente contestato nel merito la pretesa straordinaria difficoltà del caso giudiziario deve ritenersi assolutamente giustificata, sol che si osservi che –
come si ricava dalla relazione dell'avvocatura comunale del 19.05.2022, in cui, al pag. 5/8 punto n. 5), si precisa che per accertare la complessità dell'attività difensiva contestata il avrebbe dovuto avere accesso alle carte processuali – la CP_1
non aveva trasmesso al la documentazione da cui poter Parte_1 CP_1
delibare la fondatezza della richiesta.
Non vi è spazio, pertanto, nel caso di specie, all'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
Ciò chiarito, resta il fatto – indiscutibile, e correttamente evidenziato dalla decisione di primo grado – per cui neppure in sede giudiziaria la ha Parte_1
consentito il riscontro delle proprie affermazioni e, così, ogni possibile valutazione di fondatezza della propria domanda. La documentazione depositata agli atti, difatti, non consente neppure di leggere la motivazione della sentenza di assoluzione, né il capo di imputazione a carico della né tantomeno risulta depositato agli atti (neppure per estratto nella Parte_1
parte afferente la posizione di quest'ultima) il fascicolo del procedimento penale. Ciò impedisce pertanto in maniera radicale di apprezzare se effettivamente – come reclamato dalla ricorrente appellante – l'opera professionale prestata dal proprio avvocato nella difesa tecnica del procedimento penale che la aveva riguardata sia davvero stata di carattere eccezionalmente rilevante, così da applicare nella liquidazione del compenso da rimborsare l'art. 13 del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi legali (delibera n. 108/2017), come tale espressamente richiamato (e dunque pag. 6/8 applicabile) dalla delibera di G.M. n. 71/2019, con la quale il CP_1
prendeva preventivamente atto della nomina, convalidandola, del
[...]
difensore di fiducia da parte della L'unico dato che risulta allegato Parte_1
(e peraltro anch'esso non provato) è quello della notevole ampiezza del fascicolo processuale penale;
dato che però, seppur rientrante tra i (diversi)
criteri individuati dalla tariffa forense per la valutazione di importanza dell'opera professionale svolta, non può qui tenersi in alcuna considerazione non foss'altro perché non è dato sapere neppure se la notevole dimensione del fascicolo riguardasse la sola posizione della o non piuttosto anche Parte_1
quella di tutti gli altri (numerosi) imputati.
In queste condizioni, pertanto, l'appello interposto non può che essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione di valore (fino ad € 5.200,00=) applicabile alla differenza di liquidazione richiesta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese del grado che liquida in complessivi € 1.750,00= (di cui € 500,00=
pag. 7/8 per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€ 750,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di CU.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8