Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2025, proposto da
IO LC, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IT AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento adottato in data 14 luglio 2025 dal Responsabile del Servizio Area IV - Governo del Territorio del Comune di Montecorice, con cui e stata inizialmente riscontrata e respinta la richiesta di provvedere di cui all'Atto stragiudiziale e di invito e Istanza (assunta al prot. di entrata n. 5758/2025 del 23/06/2025) inoltrata a mezzo p.e.c. di pari data;
b) del successivo provvedimento, di analogo contenuto negativo, adottato in data 19 settembre 2025, dal Responsabile del Procedimento del Servizio Area IV - Governo del Territorio del Comune di Montecorice (nominato in sostituzione del Responsabile con provvedimento del Segretario Comunale dell'ente prot. 7723/2025 del 20 agosto 2025) con cui e stato reiterato il rigetto della su menzionata istanza del 23 giugno 2025, rinnovata con ulteriore diffida del 24 luglio 2025 prot. 6934, per pretesa "'insussistenza allo stato dei presupposti di legge per l'adozione di qualsiasi provvedimento";
c) di ogni altro atto, anteriore preordinato connesso e conseguente, ivi compresi, se e per quanto occorra:
- del provvedimento del Segretario Comunale dell'ente prot. 7723/2025 del 20 agosto 2025 di nomina del Responsabile del procedimento, in sostituzione del Responsabile di Settore, a cui sono stati riconosciuti i presupposti della sua astensione per assunta incompatibilità;
- della nota del neonominato Responsabile del Procedimento in data 20 agosto 2025 con cui sono stati differiti di giorni trenta i termini per la conclusione del procedimento istato con le su indicate diffide a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montecorice e di IT AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna due provvedimenti adottati dal Comune di Montecorice in data 14.07.2025 ed in data 19.09.2025, con cui viene respinta, per difetto dei presupposti, l’istanza del 23.06.2025, rinnovata con ulteriore diffida del 24.07.2025, per la demolizione delle opere realizzate dalla controinteressata ed oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 245/2004.
Resistono il Comune di Montecorice e la controinteressata.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.
Come chiarito nella sua memoria del 05.01.2026, il ricorrente “ non ha minimamente inteso porre in discussione l’efficacia del titolo edilizio in sanatoria n. 245/2004 ”.
Per vero, le opere di cui alle due istanze andate respinte sono attualmente assistite da un titolo autorizzatorio efficace, in quanto la concessione edilizia in sanatoria n. 245/2004 è stata sì annullata, d’ufficio, dal commissario ad acta presso il Comune di Montecorice nominato in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2743/2023, con provvedimento n. 8406 del 07.08.2024; ma tale provvedimento è stato annullato, sempre da questa Sezione, con sentenza n. 2310 del 28.11.2024, sulla quale pende appello, per mancanza di prova circa l’affermato comportamento doloso e decettivo tenuto dall’odierna controinteressata nel richiedere il titolo.
Il ricorrente sostiene, viceversa, che la demolizione dev’essere disposta in ragione della non corrispondenza dell’attuale manufatto a quello oggetto del condono.
Osserva, tuttavia, il collegio che, come correttamente ritenuto dal Comune, in pendenza dell’appello avverso la sentenza n. 2310/2024, la demolizione del bene non può essere ordinata, in quanto non si conosce il legittimo stato a cui l’immobile dev’essere riportato: se, cioè, esso vada ripristinato nelle forme dell’eventuale diverso manufatto, oggetto di legittima sanatoria (in caso di rigetto dell’appello e conferma della sentenza di annullamento pronunciata dal T.A.R.) o esso vada interamente abbattuto (in caso di accoglimento dell’appello e conferma dell’annullamento del condono).
Inoltre, la medesima memoria del 05.01.2026 nulla replica sull’eccezione della controinteressata secondo cui, quanto al balcone oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 1705/2014, sarebbe ancora pendente l’istanza di accertamento di conformità presentata il 24.06.2014, rispetto alla quale è stata accertata la mancata formazione del silenzio rigetto, con sentenza inter partes di questa Sezione n. 902/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10047/2023.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO