Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 991
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della notifica a mezzo pec da indirizzo non iscritto nei pubblici elenchi

    La Corte rileva che l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. È necessario che il contribuente dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione digitale degli atti

    La Corte ritiene che l'avviso di intimazione, inviato via PEC, non necessiti di alcuna sottoscrizione per la sua validità, essendo sufficiente la certa riferibilità all'amministrazione emittente.

  • Rigettato
    Nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che il trasferimento all'estero nell'aprile 2013 è smentito dalle risultanze dell'archivio Anagrafe Tributaria, da cui risulta la prima comunicazione di iscrizione AIRE in data 12.02.2014, antecedente alla notifica degli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà impositiva

    La Corte ritiene infondato il motivo sulla decadenza, in quanto conseguente alla ritenuta validità delle notifiche degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che il trasferimento all'estero nell'aprile 2013 è smentito dalle risultanze dell'archivio Anagrafe Tributaria, da cui risulta la prima comunicazione di iscrizione AIRE in data 12.02.2014, antecedente alla notifica degli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà impositiva

    La Corte ritiene infondato il motivo sulla decadenza, in quanto conseguente alla ritenuta validità delle notifiche degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Illegittimità della notifica a mezzo pec da indirizzo non iscritto nei pubblici elenchi

    La Corte rileva che l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. È necessario che il contribuente dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione digitale degli atti

    La Corte ritiene che l'avviso di intimazione, inviato via PEC, non necessiti di alcuna sottoscrizione per la sua validità, essendo sufficiente la certa riferibilità all'amministrazione emittente.

  • Rigettato
    Nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che il trasferimento all'estero nell'aprile 2013 è smentito dalle risultanze dell'archivio Anagrafe Tributaria, da cui risulta la prima comunicazione di iscrizione AIRE in data 12.02.2014, antecedente alla notifica degli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà impositiva

    La Corte ritiene infondato il motivo sulla decadenza, in quanto conseguente alla ritenuta validità delle notifiche degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 991
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 991
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo