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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CE GI, Presidente
GR CA, RE
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2769/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 Direzione Provinciale Viterbo - Via G. Matteotti 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13830/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229044968576 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235175583000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010400610 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010400617 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9044968576, notificata a mezzo pec in data 19.10.2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per complessivi Euro 126.024,92, in relazione al mancato pagamento di IVA e IRAP per gli anni 2007 e 2008 e altri tributi.
Il sig. Ricorrente_1 lamentava in particolare, 1) l'illegittimità della notifica a mezzo pec proveniente dall'indirizzo Email_6, non iscritto nei pubblici elenchi;
2) mancata sottoscrizione digitale in formato Pades o Cades (p7m) degli atti;
3) nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti – notifiche successive al trasferimento all'estero del contribuente;
e 4) quale conseguenza del punto 3, decadenza dalla potestà impositiva.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Viterbo e la Camera di Commercio di Rieti – Viterbo, insistendo per la regolarità delle notifiche e correttezza del proprio operato.
Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso.
Riconosceva, in primo luogo, la piena efficacia della notifica a mezzo pec, espressamente consentita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. Ingresso dell'atto nella sfera di conoscenza del ricorrente e raggiungimento dello scopo della notifica ai sensi dell'art. 156, c. 3 c.p.c.. Inequivocabile riferibilità dell'indirizzo pec, seppure non indicato nel portale IPA o in quello del Reg. PP.AA., all'Agente della
Riscossione. Osservava, poi, come “l'avviso di intimazione inviato via PEC, al pari di quello cartaceo, non necessita di alcuna sottoscrizione per la sua validità, che dipende solo dalla certa riferibilità dello stesso all'amministrazione emittente […] la non cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile”. Riteneva privo di un qualsivoglia valore certificativo il tesserino di residenza NIE prodotto dal contribuente.
Correttezza delle notifiche degli atti di accertamento presso l'indirizzo di residenza in Italia e loro perfezionamento mediante il rito degli irreperibili ex art. 140 c.p.c., stante la costante assenza del destinatario.
Conseguentemente, assoluta infondatezza del quarto motivo sulla decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva.
Condannava il contribuente alle spese.
Avvero tale decisione del Giudice di primo grado proponeva ricorso in appello il contribuente, deducendo:
-erroneità ed illegittimità della sentenza. Nullità ed inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri. Inesistenza della notifica di un atto impositivo da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Richiamava giurisprudenza di merito in tal senso;
-nullità/inesistenza giuridica degli atti presupposti all'intimazione per vizio di notifica.
Osservava come dal Certificato Storico di Residenza del Comune di Campagnano, ritualmente prodotto in giudizio, risultasse testualmente che il contribuente fosse stato “Cancellato dall'Anagrafe Popolazione
Residente per iscrizione AIRE 13/08.2013 Emigrazione Aire il 02/10/2013”;
-decadenza dalla potestà impositiva a seguito del vizio di notificazione degli atti presupposti. Stante la prova del trasferimento della residenza e della cancellazione dall'anagrafe a far data dal 13.08.2013, nullità della notifica degli atti impositivi e conseguente decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio.
Decorso del termine quinquennale di prescrizione estintiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni. Insisteva per la piena efficacia della notifica a mezzo pec e per l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Esclusione dell'obbligo di sottoscrizione della cartella esattoriale ad opera della
Suprema Corte. Utilizzo di file in formato .pdf, formato, al pari del p7m, non modificabile.
In merito poi alla lamentata provenienza della notifica da indirizzo pec non inserito nell'IPA, richiamava consolidata giurisprudenza di merito ai sensi della quale un tale vizio della notificazione fosse da ritenersi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, c. 3 c.p.c, avendo il ricorrente dimostrato di aver ricevuto l'atto impugnato provvedendo alla sua tempestiva impugnazione e allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione che lo ha emesso. Carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni sulla notifica degli atti prodromici. Da ultimo, in relazione alla supposta decadenza dalla potestà impositiva, operatività, nei confronti dell'ente della riscossione, del termine ordinario di prescrizione di cui agli artt. 2953 e 2946 c.c. e dei termini di sospensione Covid.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo, per far valere l'inammissibilità dell'impugnazione, per non aver il contribuente notificato l'appello all'Amministrazione
Finanziaria, nonostante la sua regolare partecipazione al giudizio di primo grado – violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992: “La mancata notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate comporta, pertanto, la definitiva stabilizzazione degli effetti della sentenza di primo grado, con conseguente formazione del giudicato sulla pretesa tributaria ivi accertata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che per costante giurisprudenza della Suprema Corte l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ( Cass.
3.7.2023, n. 18684; Cass. n. 982/2023).
L'orientamento della Cassazione è ormai consolidato sul punto: la notifica non è nulla se ha consentito di svolgere compiutamente le difese (Sezioni Unite n. 15979/2022). Validità della notifica a meno che si provi di avere subito un pregiudizio (ord. 18684 e 982/2023). Infine con le sentenze
18684/23 e 982/23 la Suprema corte ha stabilito che la notifica da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzione di riferibilità al soggetto da cui risulta provenire, perché occorre che il contribuente provi quali pregiudizi sostanziali siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo.
Per gli ulteriori atti si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'AdER in merito all'omessa/irregolare notifica in quanto effettuata dagli Enti impositori che essendo gli Enti
Creditori sono chiamati a dover rispondere nel merito delle somme iscritte a ruolo e sono stati evocati in giudizio unitamente ad AdER, la quale agisce esclusivamente quale Concessionario della Riscossione restando del tutto estranea al merito delle pretese iscritte neri ruoli trasmessi dall'Ente Impositore.
Con gli avvisi di accertamento n. TKL010400610/2013, per l'anno di imposta 2007, e n.
TKL010400617/2013, per l'anno di imposta 2008, l'Ufficio, verificata l'omessa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, titolare di attività di “Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza”, partita IVA P.IVA_1, aveva proceduto all'accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 600/73, determinando il reddito, non dichiarato dal contribuente, sulla scorta delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
In particolare, dall'analisi dei Mod. 770 trasmessi dai sostituti di imposta, dai quali emergeva che il contribuente aveva percepito ricavi per importo complessivo di €31.641,00 nel 2007 e di €75.002,00 nel
2008.
In merito alla nullità/inesistenza della notifica degli atti prodromici all'intimazione, si rappresenta che “il trasferimento all'estero sia avvenuto nell'aprile del 2013 trova puntuale e documentata smentita dalla risultanze dell'archivio Anagrafe Tributaria, da cui risulta che la prima comunicazione dell'iscrizione all'AIRE è avvenuta in data 12.2.2014, essendo quindi certo che non risultasse al momento della notifica dell'avviso di accertamento”.
In particolare, dall'analisi dei Mod. 770 trasmessi dai sostituti di imposta, dai quali emergeva che il contribuente aveva percepito ricavi per importo complessivo di €31.641,00 nel 2007 e di €75.002,00 nel
2008 e che emergeva la mancata notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguente definitiva stabilizzazione degli effetti della sentenza di primo grado e la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria ivi accertata.
Appello respinto e condanna alle spese a favore di DE e DE.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di euro 5,000,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'Agenzia delle entrate Riscossione e di euro 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA RE EP LA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CE GI, Presidente
GR CA, RE
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2769/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 Direzione Provinciale Viterbo - Via G. Matteotti 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13830/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229044968576 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235175583000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010400610 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010400617 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9044968576, notificata a mezzo pec in data 19.10.2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per complessivi Euro 126.024,92, in relazione al mancato pagamento di IVA e IRAP per gli anni 2007 e 2008 e altri tributi.
Il sig. Ricorrente_1 lamentava in particolare, 1) l'illegittimità della notifica a mezzo pec proveniente dall'indirizzo Email_6, non iscritto nei pubblici elenchi;
2) mancata sottoscrizione digitale in formato Pades o Cades (p7m) degli atti;
3) nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti – notifiche successive al trasferimento all'estero del contribuente;
e 4) quale conseguenza del punto 3, decadenza dalla potestà impositiva.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Viterbo e la Camera di Commercio di Rieti – Viterbo, insistendo per la regolarità delle notifiche e correttezza del proprio operato.
Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso.
Riconosceva, in primo luogo, la piena efficacia della notifica a mezzo pec, espressamente consentita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. Ingresso dell'atto nella sfera di conoscenza del ricorrente e raggiungimento dello scopo della notifica ai sensi dell'art. 156, c. 3 c.p.c.. Inequivocabile riferibilità dell'indirizzo pec, seppure non indicato nel portale IPA o in quello del Reg. PP.AA., all'Agente della
Riscossione. Osservava, poi, come “l'avviso di intimazione inviato via PEC, al pari di quello cartaceo, non necessita di alcuna sottoscrizione per la sua validità, che dipende solo dalla certa riferibilità dello stesso all'amministrazione emittente […] la non cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile”. Riteneva privo di un qualsivoglia valore certificativo il tesserino di residenza NIE prodotto dal contribuente.
Correttezza delle notifiche degli atti di accertamento presso l'indirizzo di residenza in Italia e loro perfezionamento mediante il rito degli irreperibili ex art. 140 c.p.c., stante la costante assenza del destinatario.
Conseguentemente, assoluta infondatezza del quarto motivo sulla decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva.
Condannava il contribuente alle spese.
Avvero tale decisione del Giudice di primo grado proponeva ricorso in appello il contribuente, deducendo:
-erroneità ed illegittimità della sentenza. Nullità ed inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri. Inesistenza della notifica di un atto impositivo da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Richiamava giurisprudenza di merito in tal senso;
-nullità/inesistenza giuridica degli atti presupposti all'intimazione per vizio di notifica.
Osservava come dal Certificato Storico di Residenza del Comune di Campagnano, ritualmente prodotto in giudizio, risultasse testualmente che il contribuente fosse stato “Cancellato dall'Anagrafe Popolazione
Residente per iscrizione AIRE 13/08.2013 Emigrazione Aire il 02/10/2013”;
-decadenza dalla potestà impositiva a seguito del vizio di notificazione degli atti presupposti. Stante la prova del trasferimento della residenza e della cancellazione dall'anagrafe a far data dal 13.08.2013, nullità della notifica degli atti impositivi e conseguente decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio.
Decorso del termine quinquennale di prescrizione estintiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni. Insisteva per la piena efficacia della notifica a mezzo pec e per l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Esclusione dell'obbligo di sottoscrizione della cartella esattoriale ad opera della
Suprema Corte. Utilizzo di file in formato .pdf, formato, al pari del p7m, non modificabile.
In merito poi alla lamentata provenienza della notifica da indirizzo pec non inserito nell'IPA, richiamava consolidata giurisprudenza di merito ai sensi della quale un tale vizio della notificazione fosse da ritenersi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, c. 3 c.p.c, avendo il ricorrente dimostrato di aver ricevuto l'atto impugnato provvedendo alla sua tempestiva impugnazione e allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione che lo ha emesso. Carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni sulla notifica degli atti prodromici. Da ultimo, in relazione alla supposta decadenza dalla potestà impositiva, operatività, nei confronti dell'ente della riscossione, del termine ordinario di prescrizione di cui agli artt. 2953 e 2946 c.c. e dei termini di sospensione Covid.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo, per far valere l'inammissibilità dell'impugnazione, per non aver il contribuente notificato l'appello all'Amministrazione
Finanziaria, nonostante la sua regolare partecipazione al giudizio di primo grado – violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992: “La mancata notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate comporta, pertanto, la definitiva stabilizzazione degli effetti della sentenza di primo grado, con conseguente formazione del giudicato sulla pretesa tributaria ivi accertata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che per costante giurisprudenza della Suprema Corte l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ( Cass.
3.7.2023, n. 18684; Cass. n. 982/2023).
L'orientamento della Cassazione è ormai consolidato sul punto: la notifica non è nulla se ha consentito di svolgere compiutamente le difese (Sezioni Unite n. 15979/2022). Validità della notifica a meno che si provi di avere subito un pregiudizio (ord. 18684 e 982/2023). Infine con le sentenze
18684/23 e 982/23 la Suprema corte ha stabilito che la notifica da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzione di riferibilità al soggetto da cui risulta provenire, perché occorre che il contribuente provi quali pregiudizi sostanziali siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo.
Per gli ulteriori atti si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'AdER in merito all'omessa/irregolare notifica in quanto effettuata dagli Enti impositori che essendo gli Enti
Creditori sono chiamati a dover rispondere nel merito delle somme iscritte a ruolo e sono stati evocati in giudizio unitamente ad AdER, la quale agisce esclusivamente quale Concessionario della Riscossione restando del tutto estranea al merito delle pretese iscritte neri ruoli trasmessi dall'Ente Impositore.
Con gli avvisi di accertamento n. TKL010400610/2013, per l'anno di imposta 2007, e n.
TKL010400617/2013, per l'anno di imposta 2008, l'Ufficio, verificata l'omessa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, titolare di attività di “Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza”, partita IVA P.IVA_1, aveva proceduto all'accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 600/73, determinando il reddito, non dichiarato dal contribuente, sulla scorta delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
In particolare, dall'analisi dei Mod. 770 trasmessi dai sostituti di imposta, dai quali emergeva che il contribuente aveva percepito ricavi per importo complessivo di €31.641,00 nel 2007 e di €75.002,00 nel
2008.
In merito alla nullità/inesistenza della notifica degli atti prodromici all'intimazione, si rappresenta che “il trasferimento all'estero sia avvenuto nell'aprile del 2013 trova puntuale e documentata smentita dalla risultanze dell'archivio Anagrafe Tributaria, da cui risulta che la prima comunicazione dell'iscrizione all'AIRE è avvenuta in data 12.2.2014, essendo quindi certo che non risultasse al momento della notifica dell'avviso di accertamento”.
In particolare, dall'analisi dei Mod. 770 trasmessi dai sostituti di imposta, dai quali emergeva che il contribuente aveva percepito ricavi per importo complessivo di €31.641,00 nel 2007 e di €75.002,00 nel
2008 e che emergeva la mancata notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguente definitiva stabilizzazione degli effetti della sentenza di primo grado e la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria ivi accertata.
Appello respinto e condanna alle spese a favore di DE e DE.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di euro 5,000,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'Agenzia delle entrate Riscossione e di euro 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA RE EP LA