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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
ER PE, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2023 depositato il 03/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T012943000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: fa presente che sono stati depositati i documenti richiesti ed eccepisce la tardivita della costituzione della Agenzia Resistente/Appellato: l Agenzia si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania relativamente alla revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ha lamentato l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio tenuto conto che la ricorrente ha acquistato l'immobile in corso di costruzione e che dall'acquisto effettuato con l'atto registrato in data
13.06.2018 ha trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato in data 08.07.2021 appena sono stati ultimati i lavori ed in considerazione del raggiungimento del fine rappresentato dal trasferimento, anche se in ritardo, della residenza nell'immobile acquistato ha concluso il ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva, sull'eccepita infondatezza della pretesa, che il contribuente che acquista, con le agevolazioni “prima casa”, un'abitazione situata in un Comune diverso da quello nel quale è residente,
è tenuto a spostare la propria residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione entro 18 mesi dall'acquisto.
Si tratta di un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina la decadenza dall'agevolazione “prima casa”. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26599 del 9 settembre
2022. Al riguardo, premettiamo che l'agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis dell'articolo
1 della Tariffa allegata al Testo Unico sull'imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
La normativa stabilisce che, per usufruire dell'agevolazione, devono ricorrere determinati requisiti, sia soggettivi che oggettivi. Tra questi ultimi rientra il requisito inerente al luogo in cui deve essere situato l'immobile per il quale si usufruisce dell'agevolazione.
Il criterio generale, relativo al luogo in cui è situata l'abitazione agevolata, prevede che il contribuente sia residente, alla data di acquisto, nel Comune in cui si trova tale immobile. Qualora tale condizione non ricorre già al momento della stipula, il contribuente, per godere delle agevolazioni, deve obbligarsi, in atto, a trasferire in tale Comune la propria residenza entro 18 mesi.
In quest'ultimo caso, l'agevolazione viene concessa in sede di registrazione dell'atto. Successivamente,
l'amministrazione finanziaria dovrà verificare che l'impegno assunto dal contribuente, in merito al cambio di residenza, sia stato effettivamente mantenuto. Nel caso in esame è emerso che la ricorrente ha trasferito, per le ragioni spiegate nel ricorso, la propria residenza nell'immobile acquistato ubicato nel Comune di San
Gregorio di Catania in data 08.07.2021 mentre l'atto è stato registrato in data 13.06.2018. Pertanto non può che concludersi per la conferma dell'operato dell'Ufficio in conseguenza del superamento del termine di diciotto mesi stabilito dalla giurisprudenza indicata. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della concreta questione oggetto d'esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11 rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 4.dicembre.2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
ER PE, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2023 depositato il 03/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T012943000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: fa presente che sono stati depositati i documenti richiesti ed eccepisce la tardivita della costituzione della Agenzia Resistente/Appellato: l Agenzia si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania relativamente alla revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ha lamentato l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio tenuto conto che la ricorrente ha acquistato l'immobile in corso di costruzione e che dall'acquisto effettuato con l'atto registrato in data
13.06.2018 ha trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato in data 08.07.2021 appena sono stati ultimati i lavori ed in considerazione del raggiungimento del fine rappresentato dal trasferimento, anche se in ritardo, della residenza nell'immobile acquistato ha concluso il ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva, sull'eccepita infondatezza della pretesa, che il contribuente che acquista, con le agevolazioni “prima casa”, un'abitazione situata in un Comune diverso da quello nel quale è residente,
è tenuto a spostare la propria residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione entro 18 mesi dall'acquisto.
Si tratta di un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina la decadenza dall'agevolazione “prima casa”. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26599 del 9 settembre
2022. Al riguardo, premettiamo che l'agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis dell'articolo
1 della Tariffa allegata al Testo Unico sull'imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
La normativa stabilisce che, per usufruire dell'agevolazione, devono ricorrere determinati requisiti, sia soggettivi che oggettivi. Tra questi ultimi rientra il requisito inerente al luogo in cui deve essere situato l'immobile per il quale si usufruisce dell'agevolazione.
Il criterio generale, relativo al luogo in cui è situata l'abitazione agevolata, prevede che il contribuente sia residente, alla data di acquisto, nel Comune in cui si trova tale immobile. Qualora tale condizione non ricorre già al momento della stipula, il contribuente, per godere delle agevolazioni, deve obbligarsi, in atto, a trasferire in tale Comune la propria residenza entro 18 mesi.
In quest'ultimo caso, l'agevolazione viene concessa in sede di registrazione dell'atto. Successivamente,
l'amministrazione finanziaria dovrà verificare che l'impegno assunto dal contribuente, in merito al cambio di residenza, sia stato effettivamente mantenuto. Nel caso in esame è emerso che la ricorrente ha trasferito, per le ragioni spiegate nel ricorso, la propria residenza nell'immobile acquistato ubicato nel Comune di San
Gregorio di Catania in data 08.07.2021 mentre l'atto è stato registrato in data 13.06.2018. Pertanto non può che concludersi per la conferma dell'operato dell'Ufficio in conseguenza del superamento del termine di diciotto mesi stabilito dalla giurisprudenza indicata. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della concreta questione oggetto d'esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11 rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 4.dicembre.2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi