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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3084/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 663/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA n. 05776202300002187000 ALTRO
- IPOTECA n. 05776202300002187000 TI VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230004708588000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4019/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 663/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina (r.g. 1050/2023), che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202300002187000, e la cartella di pagamento n.
05720230004708588000, entrambe relative a crediti IRPEF dell'anno 2018.
L'appellante ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi di gravame:
a) Difetto di motivazione della sentenza e omessa pronuncia su eccezioni decisive, tra cui la prescrizione dei titoli esattoriali, la errata applicazione della sospensione dei termini correlata all'emergenza COVID-19
e la condanna alle spese.
b) Prescrizione quinquennale dei tributi e accessori ai sensi dell'art. 2948 c.c., con esclusione dell'art. 2953
c.c., sostenendo che la mancata impugnazione della cartella non determina giudicato.
c) Difetto di notifica degli atti e degli eventuali atti interruttivi, con conseguente nullità ex tunc degli atti consequenziali;
onere della prova gravante sull'Amministrazione.
d) Rilievo d'ufficio della prescrizione e della nullità della notifica, anche in assenza di eccezione espressa.
L'appellante chiede l'accoglimento dell'appello con condanna dell'Amministrazione senza compensazione, con distrazione a favore del difensore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e deducendo:
a) La regolarità delle notifiche via PEC (cartella in data 17.03.2023; comunicazione preventiva in data
08.09.2023), documentata mediante ricevute depositate in atti.
b) L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il credito IRPEF diviene definitivo decorso il termine di 60 giorniper l'impugnazione della cartella (art. 21 D.Lgs. 546/1992) e che la prescrizione ordinaria applicabile è decennale secondo giurisprudenza costante.
c) La legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non soggetta all'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973, nonché la validità dei ruoli trasfusi telematicamente.
d) Il rispetto dei termini, anche considerando la sospensione COVID, e la tardività/infondatezza delle contestazioni sollevate dall'appellante.
Infine richiede la condanna dell'appellante alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla regolarità delle notifiche e degli atti impugnati
Le eccezioni sollevate dall'appellante circa il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 05720230004708588000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202300002187000 sono infondate. Dalle ricevute PEC prodotte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartella notificata in data 17.03.2023; comunicazione preventiva notificata in data 08.09.2023) emerge la regolare consegna degli atti ai destinatari indicati, secondo la normativa applicabile in tema di notificazioni telematiche degli atti della riscossione.
L'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare irregolarità specifiche delle notifiche né la mancata ricezione;
conseguentemente, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di nullità ex tunc degli atti consequenziali. L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione risulta, in questo caso, soddisfatto mediante la produzione documentale delle ricevute, che attestano l'avvenuta trasmissione e consegna.
2. Sulla prescrizione del credito tributario
L'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. è priva di fondamento con riguardo ai tributi erariali
(IRPEF), per i quali trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo prevista una diversa disciplina speciale. La dedotta inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. – invocata dall'appellante al fine di negare la “conversione” del termine – non incide sul presente giudizio, giacché la durata decennale della prescrizione discende direttamente dalla natura del credito erariale e non dalla formazione di un giudicato.
In ogni caso, la notifica della cartella in data 17.03.2023 ha determinato interruzione della prescrizione;
parimenti, la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 08.09.2023 integra ulteriore atto interruttivo. Pertanto, anche sotto il profilo dell'alternativa ricostruzione prospettata dall'appellante, la prescrizione non è maturata.
3. Sulla sospensione dei termini in periodo COVID-19
Le contestazioni relative alla errata applicazione delle sospensioni emergenziali risultano generiche e comunque inconferenti, poiché gli atti impugnati sono stati emanati e notificati entro termini compatibili con la disciplina di sospensione dei termini introdotta durante l'emergenza sanitaria. La tempistica degli atti del
2023, a fronte di crediti IRPEF per l'anno 2018, non conduce all'inoperatività del potere di riscossione né alla maturazione della prescrizione.
4. Sulla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
L'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce misura legittima nell'ambito della riscossione coattiva e non è subordinato all'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, atteso che l'iscrizione di ipoteca non integra atto strettamente esecutivo, ma misura cautelare volta alla tutela del credito. La prospettata invalidità dell'atto per mancata previa intimazione è pertanto insussistente.
Parimenti, non colgono nel segno le doglianze sulla validità dei ruoli trasfusi in via telematica, non essendo stati dedotti né provati concreti vizi formali o sostanziali dei ruoli medesimi.
5. Sulla dedotta omessa pronuncia e sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado
Le censure circa l'omessa pronuncia su eccezioni decisive e il difetto di motivazione non sono condivisibili.
La sentenza impugnata, pur con sintesi, ha dato conto delle ragioni del rigetto, affrontando i profili relativi alla regolarità degli atti, alla prescrizione e alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria. In ogni caso, le argomentazioni svolte in questa sede di appello consentono di integrare il quadro motivazionale e di confermare la correttezza della decisione di prime cure.
6. Sulle spese di lite
Alla luce della soccombenza dell'appellante, non ricorrono i presupposti per la compensazione ex art. 15
D.Lgs. 546/1992. Le spese vengono liquidate in euro 923,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 923,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3084/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 663/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA n. 05776202300002187000 ALTRO
- IPOTECA n. 05776202300002187000 TI VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230004708588000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4019/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 663/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina (r.g. 1050/2023), che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202300002187000, e la cartella di pagamento n.
05720230004708588000, entrambe relative a crediti IRPEF dell'anno 2018.
L'appellante ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi di gravame:
a) Difetto di motivazione della sentenza e omessa pronuncia su eccezioni decisive, tra cui la prescrizione dei titoli esattoriali, la errata applicazione della sospensione dei termini correlata all'emergenza COVID-19
e la condanna alle spese.
b) Prescrizione quinquennale dei tributi e accessori ai sensi dell'art. 2948 c.c., con esclusione dell'art. 2953
c.c., sostenendo che la mancata impugnazione della cartella non determina giudicato.
c) Difetto di notifica degli atti e degli eventuali atti interruttivi, con conseguente nullità ex tunc degli atti consequenziali;
onere della prova gravante sull'Amministrazione.
d) Rilievo d'ufficio della prescrizione e della nullità della notifica, anche in assenza di eccezione espressa.
L'appellante chiede l'accoglimento dell'appello con condanna dell'Amministrazione senza compensazione, con distrazione a favore del difensore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e deducendo:
a) La regolarità delle notifiche via PEC (cartella in data 17.03.2023; comunicazione preventiva in data
08.09.2023), documentata mediante ricevute depositate in atti.
b) L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il credito IRPEF diviene definitivo decorso il termine di 60 giorniper l'impugnazione della cartella (art. 21 D.Lgs. 546/1992) e che la prescrizione ordinaria applicabile è decennale secondo giurisprudenza costante.
c) La legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non soggetta all'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973, nonché la validità dei ruoli trasfusi telematicamente.
d) Il rispetto dei termini, anche considerando la sospensione COVID, e la tardività/infondatezza delle contestazioni sollevate dall'appellante.
Infine richiede la condanna dell'appellante alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla regolarità delle notifiche e degli atti impugnati
Le eccezioni sollevate dall'appellante circa il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 05720230004708588000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202300002187000 sono infondate. Dalle ricevute PEC prodotte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartella notificata in data 17.03.2023; comunicazione preventiva notificata in data 08.09.2023) emerge la regolare consegna degli atti ai destinatari indicati, secondo la normativa applicabile in tema di notificazioni telematiche degli atti della riscossione.
L'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare irregolarità specifiche delle notifiche né la mancata ricezione;
conseguentemente, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di nullità ex tunc degli atti consequenziali. L'onere probatorio gravante sull'Amministrazione risulta, in questo caso, soddisfatto mediante la produzione documentale delle ricevute, che attestano l'avvenuta trasmissione e consegna.
2. Sulla prescrizione del credito tributario
L'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. è priva di fondamento con riguardo ai tributi erariali
(IRPEF), per i quali trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo prevista una diversa disciplina speciale. La dedotta inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. – invocata dall'appellante al fine di negare la “conversione” del termine – non incide sul presente giudizio, giacché la durata decennale della prescrizione discende direttamente dalla natura del credito erariale e non dalla formazione di un giudicato.
In ogni caso, la notifica della cartella in data 17.03.2023 ha determinato interruzione della prescrizione;
parimenti, la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 08.09.2023 integra ulteriore atto interruttivo. Pertanto, anche sotto il profilo dell'alternativa ricostruzione prospettata dall'appellante, la prescrizione non è maturata.
3. Sulla sospensione dei termini in periodo COVID-19
Le contestazioni relative alla errata applicazione delle sospensioni emergenziali risultano generiche e comunque inconferenti, poiché gli atti impugnati sono stati emanati e notificati entro termini compatibili con la disciplina di sospensione dei termini introdotta durante l'emergenza sanitaria. La tempistica degli atti del
2023, a fronte di crediti IRPEF per l'anno 2018, non conduce all'inoperatività del potere di riscossione né alla maturazione della prescrizione.
4. Sulla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
L'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce misura legittima nell'ambito della riscossione coattiva e non è subordinato all'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, atteso che l'iscrizione di ipoteca non integra atto strettamente esecutivo, ma misura cautelare volta alla tutela del credito. La prospettata invalidità dell'atto per mancata previa intimazione è pertanto insussistente.
Parimenti, non colgono nel segno le doglianze sulla validità dei ruoli trasfusi in via telematica, non essendo stati dedotti né provati concreti vizi formali o sostanziali dei ruoli medesimi.
5. Sulla dedotta omessa pronuncia e sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado
Le censure circa l'omessa pronuncia su eccezioni decisive e il difetto di motivazione non sono condivisibili.
La sentenza impugnata, pur con sintesi, ha dato conto delle ragioni del rigetto, affrontando i profili relativi alla regolarità degli atti, alla prescrizione e alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria. In ogni caso, le argomentazioni svolte in questa sede di appello consentono di integrare il quadro motivazionale e di confermare la correttezza della decisione di prime cure.
6. Sulle spese di lite
Alla luce della soccombenza dell'appellante, non ricorrono i presupposti per la compensazione ex art. 15
D.Lgs. 546/1992. Le spese vengono liquidate in euro 923,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 923,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge