Articolo 3 della Legge 29 aprile 1983, n. 167
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Versione
25 maggio 1983
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Versione
2 marzo 1995
Art. 3. Modalita' per l'affidamento in prova del condannato militare

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalita':
1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all' articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.
In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorita' o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1.
I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio. ((4)) Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziche' al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 ".
Entrata in vigore il 2 marzo 1995
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