Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2025, proposto da Moretti Forni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Stasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IT – Agenzia Nazionale per L’Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera sottoscritta dal responsabile del procedimento il 17.04.2025, comunicata con nota in data 18 aprile 2025, con cui la ricorrente non è stata ammessa alle agevolazioni previste dalla misura Brevetti+;
- della nota in data 27 marzo 2025 con cui sono stati comunicati all'impresa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, per il quale la stessa si riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IT – Agenzia Nazionale per L’Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SE BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. (nel prosieguo “IT”) ha deliberato di non ammettere la domanda da quest’ultima avanzata volta all’ottenimento delle agevolazioni previste dal bando “ BREVETTI+ ” di cui al decreto direttoriale n. 1291 del 6 agosto 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
A fondamento del gravame ha articolato due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 6, COMMA 1, LEGGE N. 241 EL 1990 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 3 LEGGE N. 241 EL 1990 ED ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE, INSUFFICIENTE, ILLOGICA, E CONTRADDITTORIA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI.
2. IT si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Al fine di esaminare i motivi di ricorso occorre premettere, in punto di fatto, che:
- la ricorrente, in qualità di PMI “ titolar [e] di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito non negativo ”, ha presentato istanza di accesso alle agevolazioni di cui al menzionato decreto direttoriale n. 1291 del 6 agosto 2024 (di seguito, anche solo bando), volta ad ottenere un contributo per la valorizzazione di una domanda di brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto “ un forno elettrico composto da 1 o più moduli di cottura comandati da un Quadro comandi remoto che può essere locato in posizione comoda e strategica per l’utilizzazione senza quindi essere soggetta a stress termici ”;
- IT, espletata l’istruttoria, ha trasmesso alla ricorrente la comunicazione contenente i motivi ostativi all’ammissibilità della domanda, rilevando in particolare che:
- “ La strategia di valorizzazione non risulta credibile in termini di accrescimento della competitività dell’impresa e di collocazione del brevetto sul mercato, in virtù di informazioni generiche circa il mercato in cui la proponente intende affermarsi e l’impatto sulla situazione economica dell’impresa dei risultati derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In particolare, l’azienda non ha fornito una descrizione qualitativa e quantitativa del mercato prospettico di riferimento (dimensionamento del mercato potenziale con analisi e stime), ed inoltre non chiarisce e non delineano quali siamo i vantaggi derivanti dal brevetto, in termini di fatturato e redditività ”;
- “ La strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto proposta non è coerente con la copertura brevettuale di cui la proponente dispone. In particolare, le informazioni contenute in domanda, e acquisite nel corso del colloquio istruttorio, illustrano una strategia di valorizzazione della domanda di brevetto con riferimento al mercato europeo, mentre la domanda di brevetto di cui la proponente dispone è di tipo nazionale, con la conseguenza che i risultati attesi dalla proponente non possono considerarsi attendibili ”;
- a seguito della presentazione di osservazioni da parte della ricorrente, IT ha adottato l’avversato provvedimento di non ammissione rilevando che “ le osservazioni presentate non sono state ritenute idonee a sanare quanto contestato per le seguenti motivazioni: la proponente non fornisce elementi di novità rispetto a quanto contestato. Nello specifico ”:
- “ non è stato fornito un dimensionamento coerente del mercato potenziale, costituito, ad esempio, dagli utilizzatori che lamentano problematiche di funzionamento del quadro comandi del forno legate al calore, necessitando la sostituzione del forno ”;
- “ in merito alla copertura brevettuale, la proponente fornisce informazioni contraddittorie. Infatti, sebbene nella documentazione fornita si parli di mercato italiano come strategia primaria, viene contestualmente riportato che “ il brevetto troverà sin da subito applicazione nelle grandi catene (particolarmente diffuse nel mercato internazionale) ”, citando a supporto anche alcune realtà UE ed extra UE ZZ DE RT (Francia), L’ST (Germania, Est Europa), NI (Nord America), AT UB (India)], e che “ Eventuali attività di test tecnico svolte all’estero (es. Germania, Francia, Singapore) sono finalizzate alla raccolta di feedback funzionali al miglioramento del prodotto ” ”.
5. La parte ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento lamentando, con il primo motivo di ricorso:
- con riferimento al rilievo concernente l’omessa individuazione del mercato prospettico di riferimento dell’innovazione brevettuale, che “ IT ha omesso di considerare elementi e presupposti fattuali decisivi per la valutazione ” e, in particolare, “ l’innovatività del prodotto (da cui dipende anche il suo mercato potenziale) … Ed è su questi plurimi e differenti elementi di “innovatività” del prodotto, che va misurato il “mercato potenziale” dello stesso. L’argomento speso dall’Agenzia è, pertanto, del tutto parziale ed inconferente ai fini della valutazione del “mercato potenziale” del prodotto proposto dall’impresa, perché non è centrato sulla effettiva e sostanziale portata innovativa dello stesso ”;
- con riguardo all’ambito territoriale (nazionale o estero) del mercato potenziale, che la ricorrente, già nella domanda e successivamente nelle osservazioni, aveva chiarito come il mercato attuale d’elezione fosse quello nazionale, mentre solo in prospettiva futura era stata prospettata una possibile estensione al mercato europeo e mondiale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole che “ a fronte delle precise indicazioni fornite dall’impresa in merito alla strategia di valorizzazione economica del brevetto, IT avrebbe dovuto spiegare in modo chiaro i motivi per i quali quelle indicazioni non potevano considerarsi attendibili (T.A.R. Roma sez. IV 05.05.2025, n. 8601; Roma sez. III bis 27.04.2010, n. 8613), ma ciò non è stato fatto, essendosi limitata a fornire una motivazione generica e stereotipata ”.
Evidenzia, inoltre, “ la contraddittorietà nel comportamento di IT, la quale mentre nel 2022, per altro brevetto nazionale, ha ritenuto pienamente satisfattive le indicazioni contenute nella domanda dell’impresa, oggi ritiene che le medesime indicazioni in merito alla strategia di valorizzazione economica non forniscono << un dimensionamento coerente del mercato potenziale >> ”.
6. Le censure, che per la loro affinità tematica si prestano ad essere esaminate congiuntamente, non sono, per le ragioni di seguito indicate, idonee a far emergere profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o erroneità della valutazione tecnica compiuta da IT, con conseguente infondatezza del ricorso.
7. Per quanto di interesse ai fini della fattispecie controversa, va rilevato che:
- il bando, all’art. 5 (“ Modalità di presentazione delle domande ”), stabiliva che “ Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta ” (comma 8); che “ La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è corredata dalle seguenti sezioni: … obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale ” (comma 9); e che “ Alla documentazione devono essere altresì allegati: … e. business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto ” (comma 10);
- la ricorrente è stata valutata negativamente in relazione al seguente criterio di valutazione nel merito delle domande di agevolazione (art. 8, comma 2, del bando): “ i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e del conseguente accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando: 1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico; … ”.
8. Tanto premesso, va innanzitutto osservato come non meriti adesione l’argomento con cui la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere IT (e non la ricorrente) ad individuare il mercato potenziale e il target di clientela della domanda di brevetto, ricavandolo dalle caratteristiche di innovatività del prodotto descritte dalla proponente nella domanda di agevolazione, le quali, a dire della ricorrente, implicitamente definirebbero anche il mercato potenziale del brevetto stesso.
Invero, alla luce della riportata disciplina recata dal bando, è onere di chi presenta la domanda di partecipazione alla procedura de quo fornire effettivi elementi idonei a rendere “ credibile ” la “ strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto ”, dopo averne individuato, tra l’altro, il “ posizionamento di mercato ”.
Ne discende che la ricorrente, quantomeno in sede di osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, avrebbe dovuto (almeno) individuare lo specifico segmento di mercato nel quale il brevetto è destinato ad essere collocato, ciò che non è avvenuto nella vicenda in esame alla luce delle seguenti considerazioni.
9. In primo luogo va rilevato che la stessa ricorrente riconosce che, nella domanda di partecipazione alla procedura, non erano stati forniti specifici elementi relativamente al dimensionamento del mercato potenziale dell’innovazione brevettuale (“ Pur ammettendo che, in sede di domanda, la strategia di valorizzazione presentava toni volutamente sintetici in relazione alla dinamica di mercato ”: pag. 1 delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto).
Proprio a causa della genericità, sul punto, delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, IT, con il preavviso di rigetto, ha rilevato come:
- “ l’azienda non ha fornito una descrizione qualitativa e quantitativa del mercato prospettico di riferimento (dimensionamento del mercato potenziale con analisi e stime) ”;
- “ l’azienda … non chiarisce e non delinea quali siamo i vantaggi derivanti dal brevetto, in termini di fatturato e redditività ”.
In secondo luogo, assume valore dirimente osservare come le suddette criticità non possano ritenersi superate alla luce del contenuto delle osservazioni presentate dalla ricorrente posto che:
- sotto il primo profilo, la ricorrente non ha allegato alcuna analisi o stima di dimensionamento del mercato potenziale dell’invenzione brevettuale, né ha precisamente individuato il bacino di utenza, essendosi limitata a formulare generiche prospettazioni (“ il mercato di riferimento, come indicato nella domanda, è principalmente quello italiano … L’iniziativa brevettuale si rivolge … alle grandi catene e ai punti vendita dove si rende necessaria la fase di “refining” nella cottura, ovvero il completamento del ciclo produttivo nel punto vendita. Si tratta di piccole realtà locali che cominciano però ad aumentare la produzione proponendo il proprio prodotto in diversi punti vendita e nella media distribuzione (alimentari, piccoli centri commerciali, pub…), PANDO’S e MEZZOMETRO per citare 2 realtà vicine. Catene di Pizzeria e Franchising più strutturate che hanno una visione di crescita programmata con diversi punti vendita dislocati sul territorio come ALICE PI, OS in Italia al momento ma con visione UE ed extra UE laddove ci sono altre tantissime realtà come PI EL TE (FRANCIA), L’IA (GERMANIA, EST EUROPA), ER (NORD AMERICA), AT UB (INDIA), per citarne alcune ”);
- sotto il secondo profilo, ha prospettato una generica stima di fatturato del tutto priva dell’indicazione di dati concreti idonei a supportarla (del seguente tenore: “ Dal punto di vista economico, le stime di vendita prevedono 25 – 30 unità nel primo anno post-lancio (2026), per un valore medio di Euro 15.000 per unità. Si stima quindi un fatturato iniziale di circa Euro 450.000, con un target di Euro 3.000.000 entro il 2028. Si tratta di previsioni compatibili con la rete distributiva esistente e fondate su test pilota e installazioni già avviate, che confermano l’interesse e la tenuta del mercato ”).
La valutazione discrezionale svolta da IT non risulta, pertanto, affetta da vizi di macroscopica illogicità nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito una precisa descrizione qualitativa e quantitativa del mercato prospettico di riferimento, né abbia compiutamente illustrato i ricavi suscettibili di derivare dall’iniziativa brevettuale.
10. Parimenti si sottrae alle censure formulate il rilievo, mosso da IT, concernente la contraddittorietà in cui è incorsa la ricorrente nell’individuazione del mercato nel quale il brevetto è destinato a collocarsi, ove si consideri che quest’ultima, nelle osservazioni, dopo aver dichiarato che “ il mercato di riferimento è principalmente quello italiano ” afferma, citando clienti con sede in diversi paesi UE ed extra UE, che “ il brevetto troverà sin da subito applicazione nelle grandi catene particolarmente diffuse nel mercato internazionale ”.
In conclusione, il primo motivo di cesura non può trovare accoglimento.
11. Destituita di fondamento risulta, altresì, la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, in ordine alla carenza motivazionale dell’avversato provvedimento.
Come si evince da quanto esposto in precedenza, infatti, nel provvedimento di rigetto e nella richiamata comunicazione dei motivi ostativi sono esposte in modo chiaro le argomentazioni fattuali e giuridiche che hanno condotto IT a rigettare la domanda di finanziamento della ricorrente, le quali ben consentono di ricostruire l’ iter logico seguito da IT nel percorso valutativo.
Risulta, inoltre, priva di pregio la doglianza volta a evidenziare la contraddittorietà del comportamento di IT rispetto alle valutazioni da questa compiute in relazione alla domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente “ nel 2022, per altro brevetto nazionale ”, ove si consideri che vengono in rilievo valutazioni riferite a progetti diversi nell’ambito di procedimenti distinti, come tali non sovrapponibili, e che, in ogni caso, l’eventuale pregressa erronea ammissione all’agevolazione non potrebbe comunque tradursi, di per sé, nell’illegittimità della successiva valutazione compiuta da IT.
Anche tali doglianze, dunque, non lasciano emergere profili di inattendibilità o di abnormità della valutazione tecnica svolta dalla parte resistente.
12. In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto le prospettazioni di parte ricorrente non fanno emergere, con la dovuta evidenza (avuto riguardo all’ampiezza della discrezionalità spettante ad IT), alcun travisamento di fatto, né manifeste illogicità della valutazione effettuata.
La peculiarità e la novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR Scali, Presidente FF
SE Grauso, Primo Referendario
SE BI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE BI | AR Scali |
IL SEGRETARIO