TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 485/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 485/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta di:
C.F nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F , nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Roma
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Zito, giusta procura in atti
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4 febbraio 2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni del la loro separazione come Parte_2 omologate con decreto dell'11-17 luglio 2023 del Tribunale di Tivoli e, in
1 particolare, hanno chiesto di prevedere - a modifica del punto e) delle condizioni di separazione - che:
“Il Sig. orrisponderà alla Sig.ra n assegno di mantenimento Parte_1 Parte_2 pari ad €150,00 (centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun un mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla medesima”.
A fondamento della domanda hanno allegato che la sig.ra non riesce da sola Pt_2 ad avere un sostegno economico che le possa garantire l'indipendenza.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del la separazione dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con decreto di omologazione dell'11-17 luglio Parte_2
2023 del Tribunale di Tivoli in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA NC IA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 485/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta di:
C.F nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F , nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Roma
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Zito, giusta procura in atti
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4 febbraio 2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni del la loro separazione come Parte_2 omologate con decreto dell'11-17 luglio 2023 del Tribunale di Tivoli e, in
1 particolare, hanno chiesto di prevedere - a modifica del punto e) delle condizioni di separazione - che:
“Il Sig. orrisponderà alla Sig.ra n assegno di mantenimento Parte_1 Parte_2 pari ad €150,00 (centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun un mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla medesima”.
A fondamento della domanda hanno allegato che la sig.ra non riesce da sola Pt_2 ad avere un sostegno economico che le possa garantire l'indipendenza.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del la separazione dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con decreto di omologazione dell'11-17 luglio Parte_2
2023 del Tribunale di Tivoli in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA NC IA
2