Versione
10 marzo 1984
10 marzo 1984
Art. 5. null ata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte piu' vicina;
3) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto piu' vicini ovvero alla piu' vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate".
3) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto piu' vicini ovvero alla piu' vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/11/2009, n. 5013Provvedimento: […] Del resto la Regione Lombardia, come già indicato nella sentenza del TAR n. 4621/2000, con propria nota del 3.12.1996 aveva imposto ai Comuni interessati al parco di sottoporre le aree di quest'ultimo a piano attuativo, da approvarsi secondo l'art. 5 della legge regionale n. 14/1984.Leggi di più...
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