Articolo 5 della Legge 21 febbraio 1984, n. 14
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 marzo 1984
Art. 5. null ata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte piu' vicina;
3) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto piu' vicini ovvero alla piu' vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate".
Entrata in vigore il 10 marzo 1984
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