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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1400/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12498/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola F 13 80034 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012009314000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1380/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OS LU ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n.ro 07120259012009314/000 relativa a tasse automobilistiche anno 2011 cartella di pagamento n 07120160105501977000, e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
Parte ricorrente con successive memorie impugnava quanto dedotto dalla resistente riportandosi alle originarie prospettazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' infatti dimostrato in atti come la notifica dell' atto impugnato - legittimo e completo sul piano formale - sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici.
Dalla documentazione depositata in atti emerge la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, con modalità e termini tali da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità formale o di merito.
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO .COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12498/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola F 13 80034 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012009314000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1380/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OS LU ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n.ro 07120259012009314/000 relativa a tasse automobilistiche anno 2011 cartella di pagamento n 07120160105501977000, e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
Parte ricorrente con successive memorie impugnava quanto dedotto dalla resistente riportandosi alle originarie prospettazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' infatti dimostrato in atti come la notifica dell' atto impugnato - legittimo e completo sul piano formale - sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici.
Dalla documentazione depositata in atti emerge la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, con modalità e termini tali da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità formale o di merito.
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO .COMPENSA LE SPESE.