TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 287/2025 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_2
[...]
[...]
Parte_3
(difesi dall'avv. Maurizio Forzoni) a mezzo ricorso depositato il 31/3/2025
contro
Controparte_1
Controparte_2 dott.ssa Lucia Grisanti e dott. Luigi Vasile)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 14-15, letterali)
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, dichiarare ed accertare il diritto dei ricorrenti (1) (C.F. ), (2) Parte_1 C.F._1 Pt_1
(CF. ), (3) (C.F
[...] C.F._2 Parte_1
1 ),(4) (C.F. C.F._3 Parte_2
) , (5) (C.F. C.F._4 Parte_2
), (6) (C.F. C.F._5 Parte_2
), (7) (C.F C.F._6 Parte_2
, (8) (C.F C.F._7 Parte_2
, (9) (CF ), C.F._8 Parte_3 C.F._9
(10) (C.F ), e (11) Parte_3 C.F._10 [...]
, (CF ) al riconoscimento Parte_3 C.F._11 giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per il di includere l'anno 2013 nel Controparte_1 calcolo dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive;
condannare parte resistente alla rettifica dell'inquadramento di ciascuno dei ricorrenti, includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio solo ai fini della progressione economica, ed attribuendo a ciascun docente la rispettiva fascia stipendiale di appartenenza con le nuove decorrenze indicate in narrativa o in quelle differenti risultanti di giustizia;
condannare altresì parte resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate e/o maturande in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, e del differente inquadramento spettante a ciascuno dei ricorrenti per l'importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca applicabili nei periodi di riferimento, comprensivo di interessi legali, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 18, letterali):
“Voglia codesto illustre Giudice, accertata e dichiarata la sussistenza della prescrizione quinquennale, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite”.
2 In subordine, accertata comunque la legittimità dell'inquadramento effettuato dall' istituzione Scolastica, riconosca la validità aggiuntiva del solo anno 2013 ed esclusivamente ai fini giuridici. Sul piano istruttorio, nella denegata ipotesi in cui parte ricorrente non aderisca alla tesi formulata da questa Amministrazione del venir meno di ogni pregiudizio economico con il decreto di inquadramento, si richiede CTU contabile sulla consistenza reale delle spettanze di anzianità, in ipotesi correlate alla valorizzazione dei servizi”.
* All'udienza 20/10/2025 nella causa n. 287/2025 rgl sono comparsi: per e altri dieci ricorrenti, l'avv. Maurizio Parte_1
Forzoni; da remoto ex art. 127 bis cpc, per il Controparte_1
, il funzionario delegato Luigi Vasile.
[...]
Ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 5/11/2025, ore 9:00, con termine per note al 30/10.
All'udienza del 5/11/2025 nella causa n. 287/2025 sono comparsi, presente la funzionaria . CP_3 Controparte_4 per e gli al stituzione Parte_1 dell'avv. Maurizio Forzoni, l'avv. Tommaso Bartalini e ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 da remoto ex art. 127 bis cpc, per il Controparte_1
, il funzionario delegato Luigi Vasile.
[...]
3 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il limitato ambito della controversia.
La controversia attiene – da una specifica angolazione - alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del Controparte_1
.
[...]
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti (*), inscrivendosi nella circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine.
(*) v. docc. sub 1 ( , 3- 3bis , Parte_1 Parte_1
5 ( , 7 ( , 9 ( , 11 Parte_1 Parte_2 Parte_2
( ( Parte_2 Parte_3 [...]
, 21 ) ric. (per la posizione Pt_3 Parte_3 Parte_2
v. docc. 15 e 16, stato matricolare e cedolino).
[...]
La ricorrente il 1° settembre 2006 è stata Parte_1 assunta in ruolo d (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 02 – cedolino busta paga).
4 Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “IC Insieme” di Montalcino (all. 02 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 1993 è stata Parte_1 assunta in ruolo d (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 02 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “ John Lennon” di (all. 04 – cedolino busta paga, cit.). CP_6
La ricorrente il 1° settembre 2001 è stata Parte_1 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1 inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 06 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Pier Andrea Mattioli” di Siena (all. 06 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2019 è stata Parte_2 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 08 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “IC Insieme” di Montalcino (all. 08 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2011 Parte_2
(retrodatata al 1° s ata assunta in ruolo dal
(al tempo Controparte_1 [...]
), inquadrata nell'area Controparte_5 professionale del personale docente (all. 10 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Federico Tozzi” di Siena (all. 10 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 1992 è stata assunta Parte_2 in ruolo dal (al tempo Controparte_1 [...] inquadrata Controparte_5 professionale del personale docente (all. 12 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Cecco Angiolieri” di Siena (all. 12 – cedolino busta paga, cit.).
5 La ricorrente il 1° settembre 2019 è stata Parte_2 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5
4 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Renato Fucini” di Monteroni D'Arbia (all. 14 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2001 è stata Parte_2 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5
15 – stato matricolare). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “I. C. N.1 Poggibonsi” (all. 15 – stato matricolare, cit.).
Il ricorrente il 1° settembre 2008 è stato assunto Parte_3 in ruolo dal (al tempo Controparte_1 [...]
), inquadrato nell'area Controparte_5 professionale del personale docente (all. 18 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Arnolfo di Cambio” di Colle Val d'Elsa (all. 18 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2011 è stata Parte_3 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1 inquadrato Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 20 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Lorenzetti” di VI (all. 20 – cedolino busta paga, cit.).
Il ricorrente il 1° settembre 2005 è stato Parte_3 assunto in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrato Controparte_5
21 – stato matricolare). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C.
“Graziano da Chiusi” (all. 21 – stato matricolare, cit.).
6 Il negli anni ha aggiornato la progressione di carriera dei ricorrenti con riconoscimento dei relativi trattamenti economici. Ai ricorrenti non è stato riconosciuto ai fini giuridici l'anno 2013, nonostante abbia prestato regolarmente servizio.
La contestazione dei docenti ricorrenti, proponendosi come accennato da specifica prospettiva, attiene esclusivamente, alla considerazione dell'anno scolastico 2013. L'anno 2013 non è stato infatti valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, come se in tale anno scolastico non avesse prestato servizio.
*
§ 2. La prestazione nell'anno 2013 e il suo rilievo ai fini giuridici ed economici.
Con ord. 2024/n. 16133 la Sezione Lavoro della Cassazione aveva argomentato, che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_7 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto
7 evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Anche la sent. 2024/n. 66 della Corte di Appello di Firenze, ad es., ha affrontato la questione, anche con più attenta analisi della giurisprudenza costituzionale.
Ancora, la sent. 2024/n. 822 della Corte di Appello di Bari, ha confermato che “la 'sterilizzazione economica' dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici”.
Allo stato dell'interpretazione al tempo più accreditata, dunque, non sembrava potersi condividere l'argomentazione del CP_1
“quanto al blocco dell'anno 2013”, “il quale ha im riconoscimento di anzianità economica a fini progressivi per ragioni di stabilità finanziaria, esso è frutto di un intervento normativo (D.P.R. 122/2013) che ha avuto efficacia su tutti i dipendenti pubblici e, come tale, non comporta alcun danno specifico o discriminatorio nei confronti della ricorrente. Trattasi di una misura generale, necessitata e applicabile indistintamente, pertanto non è configurabile un “danno economico” personale risarcibile”.
In seguito, tuttavia, la Cassazione, con sent. 2025, n. 13618 - intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei
8 confronti del volta ad ottenere: Controparte_1 il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal , CP_1 fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel 2025, illustrando anzitutto il quadro normativo, che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il
9 personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_5
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Controparte_5
10 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». Prosegue il giudice di legittimità, nel 2025, esponendo il dato normativo, al § 2.2: “La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato, procede la Corte di Cassazione, § 2.3, “che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco».
11 Viceversa, per il Ministero ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della
12 riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso, secondo il giudice di legittimità, § 2.5, “si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativ dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali
13 e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può
14 far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
A questo punto la Cassazione deve affrontare sé stessa, il precedente cit. del 2024, affermando, infatti:
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si Pt_4 riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
4. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo”.
L'esposizione pressoché integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 2025/n. 13618 e la sua rilettura, inducono il giudice di merito alla condivisione dei principi affermati.
15 La ricorrente stessa sembra prenderne atto con la delimitazione impressa alla domanda.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, accerta il diritto del/la ricorrente Parte_1 Parte_1 Parte_1
Parte_2 Parte_2 Parte_2 Parte_2
, Parte_2 Parte_3 Parte_3 Parte_3
, al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici,
[...] compresa la determinazione della complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si possa tener conto ai fini economici compreso l'avanzamento nelle fasce stipendiali, fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Compensa per ½ tra le parti le spese del processo e condanna il al pagamento del residuo ½ delle spese processuali CP_1
d in € 2.314,50 aumentate del 280% (causa di valore indeterminabile, complessità minima per accentuata serialità, parametro minimo per la medesima motivazione per le quattro fasi, con aumento per il numero delle parti), oltre Iva, Cap e 15 % per spese generali, oltre € 129,50 per spese (c.u.), con distrazione a favore del/i procuratore/i antistatari.
Siena, 5/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
16
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 287/2025 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_2
[...]
[...]
Parte_3
(difesi dall'avv. Maurizio Forzoni) a mezzo ricorso depositato il 31/3/2025
contro
Controparte_1
Controparte_2 dott.ssa Lucia Grisanti e dott. Luigi Vasile)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 14-15, letterali)
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, dichiarare ed accertare il diritto dei ricorrenti (1) (C.F. ), (2) Parte_1 C.F._1 Pt_1
(CF. ), (3) (C.F
[...] C.F._2 Parte_1
1 ),(4) (C.F. C.F._3 Parte_2
) , (5) (C.F. C.F._4 Parte_2
), (6) (C.F. C.F._5 Parte_2
), (7) (C.F C.F._6 Parte_2
, (8) (C.F C.F._7 Parte_2
, (9) (CF ), C.F._8 Parte_3 C.F._9
(10) (C.F ), e (11) Parte_3 C.F._10 [...]
, (CF ) al riconoscimento Parte_3 C.F._11 giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per il di includere l'anno 2013 nel Controparte_1 calcolo dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive;
condannare parte resistente alla rettifica dell'inquadramento di ciascuno dei ricorrenti, includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio solo ai fini della progressione economica, ed attribuendo a ciascun docente la rispettiva fascia stipendiale di appartenenza con le nuove decorrenze indicate in narrativa o in quelle differenti risultanti di giustizia;
condannare altresì parte resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate e/o maturande in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, e del differente inquadramento spettante a ciascuno dei ricorrenti per l'importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca applicabili nei periodi di riferimento, comprensivo di interessi legali, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 18, letterali):
“Voglia codesto illustre Giudice, accertata e dichiarata la sussistenza della prescrizione quinquennale, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite”.
2 In subordine, accertata comunque la legittimità dell'inquadramento effettuato dall' istituzione Scolastica, riconosca la validità aggiuntiva del solo anno 2013 ed esclusivamente ai fini giuridici. Sul piano istruttorio, nella denegata ipotesi in cui parte ricorrente non aderisca alla tesi formulata da questa Amministrazione del venir meno di ogni pregiudizio economico con il decreto di inquadramento, si richiede CTU contabile sulla consistenza reale delle spettanze di anzianità, in ipotesi correlate alla valorizzazione dei servizi”.
* All'udienza 20/10/2025 nella causa n. 287/2025 rgl sono comparsi: per e altri dieci ricorrenti, l'avv. Maurizio Parte_1
Forzoni; da remoto ex art. 127 bis cpc, per il Controparte_1
, il funzionario delegato Luigi Vasile.
[...]
Ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 5/11/2025, ore 9:00, con termine per note al 30/10.
All'udienza del 5/11/2025 nella causa n. 287/2025 sono comparsi, presente la funzionaria . CP_3 Controparte_4 per e gli al stituzione Parte_1 dell'avv. Maurizio Forzoni, l'avv. Tommaso Bartalini e ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 da remoto ex art. 127 bis cpc, per il Controparte_1
, il funzionario delegato Luigi Vasile.
[...]
3 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il limitato ambito della controversia.
La controversia attiene – da una specifica angolazione - alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del Controparte_1
.
[...]
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti (*), inscrivendosi nella circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine.
(*) v. docc. sub 1 ( , 3- 3bis , Parte_1 Parte_1
5 ( , 7 ( , 9 ( , 11 Parte_1 Parte_2 Parte_2
( ( Parte_2 Parte_3 [...]
, 21 ) ric. (per la posizione Pt_3 Parte_3 Parte_2
v. docc. 15 e 16, stato matricolare e cedolino).
[...]
La ricorrente il 1° settembre 2006 è stata Parte_1 assunta in ruolo d (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 02 – cedolino busta paga).
4 Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “IC Insieme” di Montalcino (all. 02 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 1993 è stata Parte_1 assunta in ruolo d (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 02 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “ John Lennon” di (all. 04 – cedolino busta paga, cit.). CP_6
La ricorrente il 1° settembre 2001 è stata Parte_1 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1 inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 06 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Pier Andrea Mattioli” di Siena (all. 06 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2019 è stata Parte_2 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 08 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “IC Insieme” di Montalcino (all. 08 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2011 Parte_2
(retrodatata al 1° s ata assunta in ruolo dal
(al tempo Controparte_1 [...]
), inquadrata nell'area Controparte_5 professionale del personale docente (all. 10 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Federico Tozzi” di Siena (all. 10 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 1992 è stata assunta Parte_2 in ruolo dal (al tempo Controparte_1 [...] inquadrata Controparte_5 professionale del personale docente (all. 12 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Cecco Angiolieri” di Siena (all. 12 – cedolino busta paga, cit.).
5 La ricorrente il 1° settembre 2019 è stata Parte_2 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5
4 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Renato Fucini” di Monteroni D'Arbia (all. 14 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2001 è stata Parte_2 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrata Controparte_5
15 – stato matricolare). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “I. C. N.1 Poggibonsi” (all. 15 – stato matricolare, cit.).
Il ricorrente il 1° settembre 2008 è stato assunto Parte_3 in ruolo dal (al tempo Controparte_1 [...]
), inquadrato nell'area Controparte_5 professionale del personale docente (all. 18 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Arnolfo di Cambio” di Colle Val d'Elsa (all. 18 – cedolino busta paga, cit.).
La ricorrente il 1° settembre 2011 è stata Parte_3 assunta in ruolo dal (al tempo Controparte_1 inquadrato Controparte_5 nell'area professionale del personale docente (all. 20 – cedolino busta paga). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Lorenzetti” di VI (all. 20 – cedolino busta paga, cit.).
Il ricorrente il 1° settembre 2005 è stato Parte_3 assunto in ruolo dal (al tempo Controparte_1
), inquadrato Controparte_5
21 – stato matricolare). Attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C.
“Graziano da Chiusi” (all. 21 – stato matricolare, cit.).
6 Il negli anni ha aggiornato la progressione di carriera dei ricorrenti con riconoscimento dei relativi trattamenti economici. Ai ricorrenti non è stato riconosciuto ai fini giuridici l'anno 2013, nonostante abbia prestato regolarmente servizio.
La contestazione dei docenti ricorrenti, proponendosi come accennato da specifica prospettiva, attiene esclusivamente, alla considerazione dell'anno scolastico 2013. L'anno 2013 non è stato infatti valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, come se in tale anno scolastico non avesse prestato servizio.
*
§ 2. La prestazione nell'anno 2013 e il suo rilievo ai fini giuridici ed economici.
Con ord. 2024/n. 16133 la Sezione Lavoro della Cassazione aveva argomentato, che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_7 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto
7 evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Anche la sent. 2024/n. 66 della Corte di Appello di Firenze, ad es., ha affrontato la questione, anche con più attenta analisi della giurisprudenza costituzionale.
Ancora, la sent. 2024/n. 822 della Corte di Appello di Bari, ha confermato che “la 'sterilizzazione economica' dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici”.
Allo stato dell'interpretazione al tempo più accreditata, dunque, non sembrava potersi condividere l'argomentazione del CP_1
“quanto al blocco dell'anno 2013”, “il quale ha im riconoscimento di anzianità economica a fini progressivi per ragioni di stabilità finanziaria, esso è frutto di un intervento normativo (D.P.R. 122/2013) che ha avuto efficacia su tutti i dipendenti pubblici e, come tale, non comporta alcun danno specifico o discriminatorio nei confronti della ricorrente. Trattasi di una misura generale, necessitata e applicabile indistintamente, pertanto non è configurabile un “danno economico” personale risarcibile”.
In seguito, tuttavia, la Cassazione, con sent. 2025, n. 13618 - intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei
8 confronti del volta ad ottenere: Controparte_1 il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal , CP_1 fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel 2025, illustrando anzitutto il quadro normativo, che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il
9 personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_5
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Controparte_5
10 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». Prosegue il giudice di legittimità, nel 2025, esponendo il dato normativo, al § 2.2: “La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato, procede la Corte di Cassazione, § 2.3, “che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco».
11 Viceversa, per il Ministero ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della
12 riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso, secondo il giudice di legittimità, § 2.5, “si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativ dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali
13 e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può
14 far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
A questo punto la Cassazione deve affrontare sé stessa, il precedente cit. del 2024, affermando, infatti:
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare CP_1 ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si Pt_4 riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
4. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo”.
L'esposizione pressoché integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 2025/n. 13618 e la sua rilettura, inducono il giudice di merito alla condivisione dei principi affermati.
15 La ricorrente stessa sembra prenderne atto con la delimitazione impressa alla domanda.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, accerta il diritto del/la ricorrente Parte_1 Parte_1 Parte_1
Parte_2 Parte_2 Parte_2 Parte_2
, Parte_2 Parte_3 Parte_3 Parte_3
, al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici,
[...] compresa la determinazione della complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si possa tener conto ai fini economici compreso l'avanzamento nelle fasce stipendiali, fino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Compensa per ½ tra le parti le spese del processo e condanna il al pagamento del residuo ½ delle spese processuali CP_1
d in € 2.314,50 aumentate del 280% (causa di valore indeterminabile, complessità minima per accentuata serialità, parametro minimo per la medesima motivazione per le quattro fasi, con aumento per il numero delle parti), oltre Iva, Cap e 15 % per spese generali, oltre € 129,50 per spese (c.u.), con distrazione a favore del/i procuratore/i antistatari.
Siena, 5/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
16