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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 890/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.IOELE MARIA ASSUNTA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IOELE MARIA ASSUNTA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 19/5/2018, che dalla unione erano nati i figli ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di comportarsi reciprocamente con il massimo rispetto, senza porre interferenze nella vita privata dell'altro, rispettando l'equilibrio psicofisico e l'indole della prole e usando riguardo verso l'altro genitore al cospetto dei figli;
2.la casa famigliare sita nel comune di NO – Rossano, area urbana di Rossano,
Contrada Pollice s.n.c., già di proprietà della Sig.ra resterà nella Controparte_1
esclusiva disponibilità della stessa che continuerà ad abitarvi con i figli minori ove questi ultimi avranno anche la residenza anagrafica;
3. tutte le migliorie apportate dal Sig. alla casa familiare, i mobili, gli arredi e Parte_1
suppellettili acquistati dallo stesso restano nella piena ed esclusiva disponibilità della madre nell'interesse dei figli minori con essa conviventi;
4.i figli minori nato a [...] il [...], C.F. Per_1
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Per_2
, sono affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno C.F._2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Impegnandosi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo reciprocamente i rapporti con entrambe le linee parentali;
5. il padre potrà tenere i figli presso di sé secondo i periodi di seguito indicati: week alternati dal sabato all'uscita di scuola alle 20 della domenica sera allorquando li accompagnerà a casa della madre oppure, qualora vi sia stata un'intesa in tal senso tra i genitori, alla mattina del lunedì allorquando li riaccompagnerà a scuola. Ogni settimana nei pomeriggi del martedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle 20.30 quando li riaccompagnerà a casa della madre con espressa previsione che una sera settimana, indicativamente individuata nella giornata del martedì potrà tenerli a dormire previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli. Precisando che questo assetto sarà mantenuto anche durante le ferie estive, ma dal momento che i figli non andranno a scuola, il padre potrà riportarli a casa della madre entro le 22.30;
6. i genitori riconoscono che i periodi sopra individuati rappresentano il contenuto minimo del diritto di visita e che al di là di quanto sopra stabilito si aggiorneranno di volta in volta sui rispettivi impegni lavorativi e personali per potersi aiutare nella gestione dei figli, sempre tenendo conto del preminente interesse degli stessi;
7. durante le festività Natalizie e Pasquali i genitori stabiliscono un principio di equa alternanza in modo che i figli trascorrano la giornata di Natale e quella di Capodanno ciascun genitore ad anni alterni;
l'equa alternanza dovrà essere mantenuta anche per la festività
della Pasqua ed in linea generale per le altre festività. Più in particolare il padre potrà tenere presso di sé i figli durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, indicativamente,
un anno dal 24 dicembre e sino al 27 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 2
gennaio. Durante le festività pasquali il padre potrà tenere i figli per un periodo di tre giorni consecutivi, da concordare di volta in volta con la madre, sempre nel rispetto del principio dell'equa alternanza della festività della Pasqua.
Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
I genitori espressamente concordano che, qualora sorga contrasto fra di loro, in relazione ai periodi di vacanza che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro, negli pari sceglierà la madre e negli anni dispari il padre.
Anche per le altre festività nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) i genitori stabiliscono il principio dell'equa alternanza durante l'anno. In caso di contrasto tra i genitori negli pari sceglierà la madre e negli anni dispari il padre;
8. il padre verserà alla madre a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori l'importo mensile di euro 100,00 (cento/00) ciascuno e così complessivamente euro 200,00
(duecento/00) tramite accredito mensile sul conto corrente/postpay che la stessa vorrà
indicargli, entro il giorno 15 di ogni mese. Assegni che verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
9. l'assegno unico attualmente pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) verrà percepito dalla madre nella misura dell'intero;
10.le spese straordinarie sostenute a favore dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I coniugi stabiliscono che per spese straordinarie debbano intendersi:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) pre-scuola e dopo-scuola; c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze;
Le parti convengono che tra le spese straordinarie (da documentare) da concordare preventivamente tra i genitori e da ripartire nella misura del 50% ciascuno, sono ricomprese:
a) acquisto del vestiario;
b) apparecchi telefonici;
c) computer/ cellulari.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione, salvo per le spese di importo superiore ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) il cui rimborso dovrà essere effettuato nell'immediatezza; 11.entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
12.l'autovettura fiat 500 L, targata FG665ZV già intestata al Sig. rimarrà Parte_1
nella sua piena ed esclusiva disponibilità, mentre l'autovettura Fiat Panda targata DT09RE
già intestata alla Sig.ra rimarrà nella sua piena ed esclusiva disponibilità; Controparte_1
13.le parti convengono reciprocamente di non chiedersi alcunché a titolo di mantenimento,
provvedendo ciascuno di loro, per il futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito;
14.con la sottoscrizione della presente i coniugi danno atto di null'altro avere a che pretendere avendo complessivamente già definito ogni loro reciproco rapporto personale e patrimoniale;
15.le spese legali del presente procedura sono poste a carico del marito nella misura dell'intero.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/02/1983 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.IOELE MARIA ASSUNTA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IOELE MARIA ASSUNTA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 13/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 19/5/2018, che dalla unione erano nati i figli ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di comportarsi reciprocamente con il massimo rispetto, senza porre interferenze nella vita privata dell'altro, rispettando l'equilibrio psicofisico e l'indole della prole e usando riguardo verso l'altro genitore al cospetto dei figli;
2.la casa famigliare sita nel comune di NO – Rossano, area urbana di Rossano,
Contrada Pollice s.n.c., già di proprietà della Sig.ra resterà nella Controparte_1
esclusiva disponibilità della stessa che continuerà ad abitarvi con i figli minori ove questi ultimi avranno anche la residenza anagrafica;
3. tutte le migliorie apportate dal Sig. alla casa familiare, i mobili, gli arredi e Parte_1
suppellettili acquistati dallo stesso restano nella piena ed esclusiva disponibilità della madre nell'interesse dei figli minori con essa conviventi;
4.i figli minori nato a [...] il [...], C.F. Per_1
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Per_2
, sono affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno C.F._2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Impegnandosi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo reciprocamente i rapporti con entrambe le linee parentali;
5. il padre potrà tenere i figli presso di sé secondo i periodi di seguito indicati: week alternati dal sabato all'uscita di scuola alle 20 della domenica sera allorquando li accompagnerà a casa della madre oppure, qualora vi sia stata un'intesa in tal senso tra i genitori, alla mattina del lunedì allorquando li riaccompagnerà a scuola. Ogni settimana nei pomeriggi del martedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle 20.30 quando li riaccompagnerà a casa della madre con espressa previsione che una sera settimana, indicativamente individuata nella giornata del martedì potrà tenerli a dormire previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli. Precisando che questo assetto sarà mantenuto anche durante le ferie estive, ma dal momento che i figli non andranno a scuola, il padre potrà riportarli a casa della madre entro le 22.30;
6. i genitori riconoscono che i periodi sopra individuati rappresentano il contenuto minimo del diritto di visita e che al di là di quanto sopra stabilito si aggiorneranno di volta in volta sui rispettivi impegni lavorativi e personali per potersi aiutare nella gestione dei figli, sempre tenendo conto del preminente interesse degli stessi;
7. durante le festività Natalizie e Pasquali i genitori stabiliscono un principio di equa alternanza in modo che i figli trascorrano la giornata di Natale e quella di Capodanno ciascun genitore ad anni alterni;
l'equa alternanza dovrà essere mantenuta anche per la festività
della Pasqua ed in linea generale per le altre festività. Più in particolare il padre potrà tenere presso di sé i figli durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, indicativamente,
un anno dal 24 dicembre e sino al 27 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 2
gennaio. Durante le festività pasquali il padre potrà tenere i figli per un periodo di tre giorni consecutivi, da concordare di volta in volta con la madre, sempre nel rispetto del principio dell'equa alternanza della festività della Pasqua.
Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
I genitori espressamente concordano che, qualora sorga contrasto fra di loro, in relazione ai periodi di vacanza che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro, negli pari sceglierà la madre e negli anni dispari il padre.
Anche per le altre festività nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) i genitori stabiliscono il principio dell'equa alternanza durante l'anno. In caso di contrasto tra i genitori negli pari sceglierà la madre e negli anni dispari il padre;
8. il padre verserà alla madre a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori l'importo mensile di euro 100,00 (cento/00) ciascuno e così complessivamente euro 200,00
(duecento/00) tramite accredito mensile sul conto corrente/postpay che la stessa vorrà
indicargli, entro il giorno 15 di ogni mese. Assegni che verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
9. l'assegno unico attualmente pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) verrà percepito dalla madre nella misura dell'intero;
10.le spese straordinarie sostenute a favore dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I coniugi stabiliscono che per spese straordinarie debbano intendersi:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) pre-scuola e dopo-scuola; c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze;
Le parti convengono che tra le spese straordinarie (da documentare) da concordare preventivamente tra i genitori e da ripartire nella misura del 50% ciascuno, sono ricomprese:
a) acquisto del vestiario;
b) apparecchi telefonici;
c) computer/ cellulari.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione, salvo per le spese di importo superiore ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) il cui rimborso dovrà essere effettuato nell'immediatezza; 11.entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
12.l'autovettura fiat 500 L, targata FG665ZV già intestata al Sig. rimarrà Parte_1
nella sua piena ed esclusiva disponibilità, mentre l'autovettura Fiat Panda targata DT09RE
già intestata alla Sig.ra rimarrà nella sua piena ed esclusiva disponibilità; Controparte_1
13.le parti convengono reciprocamente di non chiedersi alcunché a titolo di mantenimento,
provvedendo ciascuno di loro, per il futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito;
14.con la sottoscrizione della presente i coniugi danno atto di null'altro avere a che pretendere avendo complessivamente già definito ogni loro reciproco rapporto personale e patrimoniale;
15.le spese legali del presente procedura sono poste a carico del marito nella misura dell'intero.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/02/1983 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento