Art. 5.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.