Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23200/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 23200/2023 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'Amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1
Dott. rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi De Martino (C.F. Parte_2 [...]
e P. I.V.A. ) che dichiara di voler ricevere le comunica- C.F._1 P.IVA_2 zioni al numero di fax 0819222863 o all' indirizzo di P.E.C.
[...]
comunicati al proprio Ordine, ex art. 125, co 1, c.p.c., Email_1 modificato dalla L. n.148/2011 e, da ultimo, dalla L. n. 183/2011 (in vigore dal 31 gen- naio 2012, ex art. 25, co5, L. n. 183/2911) e tutti elett.te domiciliati presso l'Avv. Luigi De Martino, con Studio in alla Via Consalvo 99-H, Parco San Luigi, Isolato G, Pt_1 giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE
E
con sede in al Viale Gramsci n. 26, Controparte_1 Pt_1
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Sig. P.IVA_3 Parte_3
, nato a [...] [...] (C.F.: , elettivamente domici-
[...] Pt_1 C.F._2 liata in alla Via Gino Doria n. 130 presso lo studio dell'Avv. Paolo Fiorito (C.F.: Pt_1
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ri- C.F._3 corso per decreto ingiuntivo, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni a mezzo fax al n. 081/19362271 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
- OPPOSTA
OGGETTO: APPALTO.
CONCLUSIONI: come da NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , con ricorso ex art. 633 c.p.c., ha dedotto di aver stipu- Controparte_1
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, un contratto di appalto avente ad oggetto la esecuzione di opere Parte_1
di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, approvate con delibera assem-
bleare del 28.7.2021, con la quale, l'Ente di gestione opponente aveva deciso di usufrui-
re delle agevolazioni fiscali di cui ai “bonus edilizi”; che l'art. 3 del contratto prevedeva
“le modalità di corresponsione del prezzo pattuito”, stabilendo che “Detta somma ver-
rà corrisposta nel seguente modo: - il 30% acconto inizio lavori;
- il 30% entro il 30 ot-
tobre 2021- il 40% entro il 30 dicembre 2021”; che, stante l'omesso tempestivo paga-
mento delle fatture, non potendo usufruire più dello sconto in fattura, il condominio era obbligato a corrispondere l'intero importo fatturato.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 5350/2020, dell'importo di € 89.120,73 ol-
tre interessi ex art. 231/2002 e spese, ha proposto tempestiva opposizione il condomi-
nio, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negozia-
zione assistita, il difetto di legittimazione passiva del condominio, stante la natura par-
ziaria della obbligazione assunta. Nel merito ha eccepito l'inadempimento della appalta-
trice per mancata osservanza del termine essenziale pattuito per la ultimazione dei lavo-
ri, rimasti incompiuti, e la intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1457
c.c..
Si è costituita la chiedendo il rigetto della opposizione e la con- Controparte_1
ferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima comparizione, con ordinanza del 21.5.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5350/2023 e la causa rinviata ex art. 281 sexies cpc al 7.4.2025.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta contenenti le conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa con il deposito della sentenza nei trenta giorni succes-
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sivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice da atto che con le note di trattazione scritta l'avv. Luigi De
Martino ha depositato una consulenza tecnica di ufficio redatta nel procedimento rg n.
267512/2023 pendente innanzi alla IV sez. civile, tra le altre parti, anche tra il condomi-
nio e la Controparte_1
Eccezione di improcedibilità:
L'eccezione non è fondata perché l'art. 3, del D.lgs. n. 132/2014, prevede che la dispo-
sizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'op-
posizione.
Difetto di legittimazione passiva:
Anche tale eccezione va respinta. L'art. 15 del contratto prevede l'esonero dalla respon-
sabilità passiva dell'ente e tuttavia tale articolo prosegue prevedendo che, nel caso in cui l'amministratore del condominio non avesse fornito alla ditta l'elenco dei condomini morosi con il relativo riparto, “l'appaltatrice potrà agire nei confronti del Condominio in solido per ottenere le somme dovute”.
Non risulta che l'adempimento prescritto sia stato assolto dal pertanto, la Parte_1
domanda è stata correttamente rivolta all'ente di gestione.
Il merito
Il ha eccepito che a causa del superamento del termine essenziale pattuito Parte_1
con l'addendum al contratto originario di appalto, quest'ultimo si è risolto di diritto.
Dall'esame di tutti i documenti prodotti, tuttavia, risulta che il , nel cui inte- Parte_1
resse il termine era stato pattuito, ha continuato a dare esecuzione al contratto, accettan-
do che la ditta continuasse ad eseguire le opere. Il D.L. ha emesso, infatti, il SAL finale dei lavori il 14.6.2023 (sei mesi dopo lo scadere del termine); è stato inoltre prodotto
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anche il verbale di ultimazione lavori del 23.11.2023, sottoscritto dalla impresa, dal
D.L. e dal condominio, ciò a dimostrazione della circostanza che il committente ha inte-
so avvalersi dell'opera della appaltatrice nonostante lo scadere del termine.
Invero l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex , non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della presta-
zione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi, puntualizzando ulteriormente che la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contrat-
to, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.
Considerato che il e l'impresa hanno dato esecuzione al contratto nonostan- Parte_1
te lo scadere dei termini pattuiti, deve ritenersi pacificamente che il committente abbia accettato l'adempimento tardivo e che non possa più avvalersi della risoluzione ex art. 1457 c.c..
Quanto agli inadempimenti contestati va osservato che gli unici contestati alla ditta nel presente giudizio riguardano il ritardo rispetto al termine essenziale e la mancata ulti-
mazione dei lavori.
Con riferimento a tale aspetto va evidenziato che, oltre ad essere stata l'allegazione del tutto generica, essa risulta scalfita proprio dal verbale di ultimazione dei lavori che certi-
fica la conclusione delle opere appaltate.
Nessun rilievo, ai fini del presente giudizio, assume l'esito dell'ATP svoltosi innanzi al-
la IV sezione civile atteso che in questo procedimento non ha formato oggetto di do-
manda o di eccezione l'esistenza di vizi delle opere eseguite dalla . Non essen- CP_1
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do posta l'ATP a fondamento della decisione, appare superflua la sottoposizione alla opposta del deposito della consulenza, che comunque è avvenuta entro il termine con-
cesso ad entrambe le parti per il deposito delle note di trattazione scritta.
Infine, con riferimento alla quantificazione del credito il condominio ha dedotto l'erroneità dei conteggi effettuati dalla opposta, avendo già corrisposto acconti per €
48.480,56.
La somma, tuttavia, è stata già detratta dal debito residuo risultante dalle tre fatture azionate con il monitorio, l'ultima delle quali riferita a lavorazioni aggiuntive commis-
sionate dal condominio (circostanza non contestate) e certificate dal D.L.. Risulta infatti che le opere certificate ammontano ad € 140.394,92 per i lavori ordinari e straordinari del lastrico e del torrino.
Dalla scrittura integrativa risulta poi che il committente ha assunto a pro- Parte_1
prio carico l'onere di corrispondere l'intero importo (inclusa la quota al 50% prevista a carico dello Stato con il “Bonus Ristrutturazione 50%”) nella ipotesi di mancato paga-
mento anche di una sola delle quattro rate previste per la somma di €. 84.961,12, e che tale somma è ancora dovuta a saldo dei lavori.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tarif-
fari, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e dalla non complessità
del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferme il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
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- Condanna la opponente alla refusione delle spese di lite che liquida, ex DM
147/2022, in € 7052,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con at-
tribuzione in favore dell'avv. Paolo Fiorito.
Napoli, 30/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro)
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