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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 10855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10855 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.A.C. 15942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Eva Scalfati giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15942 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso cui è elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Mazzini n.19
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MOIO
LA presso la quale è elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla Via Masullo n.1
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto e depositato agli atti.
1 2
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Pozzuoli (NA) il 10.07.2009, che dalla loro relazione Controparte_1 erano nati due figli: (9.3.2009) e ( 30.08.2010), rappresentava la volontà di Per_1 Per_2 separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di incompatibilità che aveva reso intollerabile la convivenza già interrotta da febbraio 2022 quando il , in seguito ad un CP_1 raptus di follia incontrollato, si era trasferito a casa della sorella. La ricorrente aggiungeva di aver subìto, negli anni, soprusi da parte del marito a causa della sua ossessiva gelosia e che successivamente all'episodio avvenuto nel febbraio 2022 il resistente non aveva più contribuito al suo mantenimento e a quello dei figli e incontrava solo sporadicamente il figlio Tutto Per_1 quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale con declaratoria di addebito a carico del resistente alle seguenti condizioni :I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza;
I figli verranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Il sig. Controparte_1 vedrà i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, o in mancanza alle ore 16,00, alle ore
21,00. A fine settimana alterni dal venerdì ore 16,00 alla domenica ore 21,00. Per il periodo di
Natale ad anni alterni dal 23 al 31 mattina con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro.
Pasqua e pasquetta ad anni alternati. Agosto ad anni alterni dal 1 al 16 agosto con un genitore e dal 16 al 31 con l'altro. La casa coniugale verrà assegnata alla ricorrente la quale la continuerà ad abitare con i figli. Il sig. verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, alla Controparte_1 moglie la somma di € 900,00 mensili (300,00 euro a figlio e 300,00 euro per il mantenimento della moglie) per il mantenimento del coniuge stesso e del figlio, che verrà rivalutata ogni anno,
a far tempo dal 1 febbraio 2023, in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
Il sig. si accollerà le spese straordinarie così come Controparte_1 previste dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli il 7.3.2018;
Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1 avanzata dalla ricorrente ma contestava tutto quanto dalla stessa dedotto. Osservava che la si era resa inadempiente ai doveri nascenti dal matrimonio, che la stessa aveva Parte_1 intessuto una relazione con un altro uomo e che di recente aveva lasciato la casa coniugale portandosi con sé la secondogenita mentre il primogenito aveva preferito restare con il padre. Il
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resistente lamentava la scarsa attenzione che la ricorrente riservava alla crescita della figlia adolescente. Nel formulare domanda riconvenzionale il resistente chiedeva: accertate le condizioni di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con declaratoria di addebito alla sig.ra per tutti i motivi su esposti;
Parte_1
3. assegnare la casa coniugale al sig. che l'abiterà unitamente ai figli;
CP_1
4. disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
5. disciplinare il diritto-dovere di visita dei figli del genitore non collocatario;
6. disporre a carico della sig.ra l'obbligo di versare in favore del sig. un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
All'udienza presidenziale del 27.01.2022 il Presidente, sentite le parti e preso atto della forte conflittualità tra loro esistente, investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti a relazionare sulle capacità genitoriali delle parti, sui contesti socio familiari in cui vivevano i minori nonché ad ascoltare stragiudizialmente e Rinviava in prosieguo per Per_2 Per_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
All'udienza del 27.01.2023, esaminati gli atti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso Per_1 il padre e di presso la madre, disciplinava i tempi di permanenza dei minori presso i Per_2 rispettivi genitori non collocatari, prescriveva ai genitori una positiva collaborazione per una serena gestione della genitorialità, assegnava la casa coniugale al e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla un CP_1 Per_2 Parte_1 assegno mensile di euro 350,00 e a carico della l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento per il figlio versando mensilmente al l'importo di Euro Per_1 CP_1
300,00. Poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie e disponeva che i SS territorialmente competenti continuassero l'attività di sostegno intrapresa.
Rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Dopo diversi rinvii resisi necessari onde consentire di acquisire elementi dal giudizio di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali instaurato dalla istruita la causa, all'udienza Parte_1 del 14.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere che chiedevano recepire in sentenza.
3 4
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 16.10.2025 i difensori chiedevano la pronuncia di separazione in conformità agli accordi intervenuti rinunciando ai termini per gli scritti conclusionali.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ove lo riterranno con
l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
Assegna la casa coniugale sita in Pozzuoli alla Via
Del Mare 2 al resistente già dimorante con il figlio minore del quale è Controparte_1 Per_1 collocatario;
Affida i figli minori n. 9.3.2009, e , n. 30.8.2010, ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in forma condivisa, con il collocamento prevalente di presso il padre, e di Per_1
presso la madre, assetto vigente nell'ambito del quale le parti hanno trovato un Per_2 soddisfacente equilibrio. I genitori hanno instaurato una positiva collaborazione per la gestione coesa della genitorialità ed i minori hanno raggiunto una serenità psicologica;
Gli incontri del padre con la figlia minore avverranno secondo il seguente calendario, salvo diverso Per_2 accordo tra le parti: il padre vedrà e terrà con se la predetta figlia minore due pomeriggi a settimana — il martedi ed il giovedì — dalle 16.00 alle 19,00 nonché il weekend della l° e 3° settimana dal sabato ore 10,00 ovvero dall'uscita di scuola sino alla domenica ore 19,00; negli anni pari il 24, 25 e 26 dicembre ed in quelli dispari il 30 e 31 dicembre ed 1° gennaio, nonché negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il Lunedì in Albis;
- nel periodo estivo per
10 giorni consecutivi da concordare preventivamente con la madre entro il 30 maggio curando che nel medesimo periodo la minore possa stare anche assieme il fratello Gli Per_2 Per_1 incontri della madre con il figlio minore avvengono secondo il seguente calendario, Per_1 salvo diverso accordo tra le parti: la madre vedrà e terrà con sé il figlio minore due Per_1 pomeriggi a settimana—il lunedì ed il mercoledì — dalle 16,00 alle 19,00 nonché il weekend della 2' e 4° settimana dal sabato ore 10,00 ovvero dall'uscita di scuola sino alla domenica ore
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19,00; negli anni dispari il 24, 25 c 26 dicembre ed in quelli pari il 30 e 31 dicembre ed l' gennaio, nonché negli anni dispari il giorno di Pasqua e negli anni pari il Lunedì m Albis;
- nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi da concordare preventivamente con il padre entro il 30 maggio curando che nel medesimo periodo il minore possa stare anche assieme alla Per_1 sorella . Avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, esse si Per_2 equivalgono, per cui il sig. (operaio) verserà alla la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore , entro il 5 di ciascun Per_2 mese, mediante bonifico bancario ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
e (cameriera ai piani) verserà al sig. Parte_1 CP_1
la somma di euro 300.00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario ovvero mediante altre Per_1 modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat.
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, relative a tutti i figli minori, debitamente documentate. L'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
Le parti dichiarano di rinunciare alle reciproche domande di addebito, di aver provveduto alla divisione dei beni in comunione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. Allo stesso modo dichiarando di aver regolato tra loro ogni pendenza in relazione al mantenimento ed alle spese straordinarie a far data dalla separazione sino alla sottoscrizione del presente atto. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
• dichiara, alle condizioni concordate e riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di
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cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n53. , parte I, Serie , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Ferrara) (dott. Raffaele Sdino)
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N.R.G.A.C. 15942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Eva Scalfati giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15942 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso cui è elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Mazzini n.19
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MOIO
LA presso la quale è elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla Via Masullo n.1
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto e depositato agli atti.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Pozzuoli (NA) il 10.07.2009, che dalla loro relazione Controparte_1 erano nati due figli: (9.3.2009) e ( 30.08.2010), rappresentava la volontà di Per_1 Per_2 separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di incompatibilità che aveva reso intollerabile la convivenza già interrotta da febbraio 2022 quando il , in seguito ad un CP_1 raptus di follia incontrollato, si era trasferito a casa della sorella. La ricorrente aggiungeva di aver subìto, negli anni, soprusi da parte del marito a causa della sua ossessiva gelosia e che successivamente all'episodio avvenuto nel febbraio 2022 il resistente non aveva più contribuito al suo mantenimento e a quello dei figli e incontrava solo sporadicamente il figlio Tutto Per_1 quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale con declaratoria di addebito a carico del resistente alle seguenti condizioni :I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza;
I figli verranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Il sig. Controparte_1 vedrà i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, o in mancanza alle ore 16,00, alle ore
21,00. A fine settimana alterni dal venerdì ore 16,00 alla domenica ore 21,00. Per il periodo di
Natale ad anni alterni dal 23 al 31 mattina con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro.
Pasqua e pasquetta ad anni alternati. Agosto ad anni alterni dal 1 al 16 agosto con un genitore e dal 16 al 31 con l'altro. La casa coniugale verrà assegnata alla ricorrente la quale la continuerà ad abitare con i figli. Il sig. verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, alla Controparte_1 moglie la somma di € 900,00 mensili (300,00 euro a figlio e 300,00 euro per il mantenimento della moglie) per il mantenimento del coniuge stesso e del figlio, che verrà rivalutata ogni anno,
a far tempo dal 1 febbraio 2023, in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
Il sig. si accollerà le spese straordinarie così come Controparte_1 previste dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli il 7.3.2018;
Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1 avanzata dalla ricorrente ma contestava tutto quanto dalla stessa dedotto. Osservava che la si era resa inadempiente ai doveri nascenti dal matrimonio, che la stessa aveva Parte_1 intessuto una relazione con un altro uomo e che di recente aveva lasciato la casa coniugale portandosi con sé la secondogenita mentre il primogenito aveva preferito restare con il padre. Il
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resistente lamentava la scarsa attenzione che la ricorrente riservava alla crescita della figlia adolescente. Nel formulare domanda riconvenzionale il resistente chiedeva: accertate le condizioni di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con declaratoria di addebito alla sig.ra per tutti i motivi su esposti;
Parte_1
3. assegnare la casa coniugale al sig. che l'abiterà unitamente ai figli;
CP_1
4. disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
5. disciplinare il diritto-dovere di visita dei figli del genitore non collocatario;
6. disporre a carico della sig.ra l'obbligo di versare in favore del sig. un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
All'udienza presidenziale del 27.01.2022 il Presidente, sentite le parti e preso atto della forte conflittualità tra loro esistente, investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti a relazionare sulle capacità genitoriali delle parti, sui contesti socio familiari in cui vivevano i minori nonché ad ascoltare stragiudizialmente e Rinviava in prosieguo per Per_2 Per_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
All'udienza del 27.01.2023, esaminati gli atti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso Per_1 il padre e di presso la madre, disciplinava i tempi di permanenza dei minori presso i Per_2 rispettivi genitori non collocatari, prescriveva ai genitori una positiva collaborazione per una serena gestione della genitorialità, assegnava la casa coniugale al e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla un CP_1 Per_2 Parte_1 assegno mensile di euro 350,00 e a carico della l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento per il figlio versando mensilmente al l'importo di Euro Per_1 CP_1
300,00. Poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie e disponeva che i SS territorialmente competenti continuassero l'attività di sostegno intrapresa.
Rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Dopo diversi rinvii resisi necessari onde consentire di acquisire elementi dal giudizio di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali instaurato dalla istruita la causa, all'udienza Parte_1 del 14.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere che chiedevano recepire in sentenza.
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Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 16.10.2025 i difensori chiedevano la pronuncia di separazione in conformità agli accordi intervenuti rinunciando ai termini per gli scritti conclusionali.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ove lo riterranno con
l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
Assegna la casa coniugale sita in Pozzuoli alla Via
Del Mare 2 al resistente già dimorante con il figlio minore del quale è Controparte_1 Per_1 collocatario;
Affida i figli minori n. 9.3.2009, e , n. 30.8.2010, ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in forma condivisa, con il collocamento prevalente di presso il padre, e di Per_1
presso la madre, assetto vigente nell'ambito del quale le parti hanno trovato un Per_2 soddisfacente equilibrio. I genitori hanno instaurato una positiva collaborazione per la gestione coesa della genitorialità ed i minori hanno raggiunto una serenità psicologica;
Gli incontri del padre con la figlia minore avverranno secondo il seguente calendario, salvo diverso Per_2 accordo tra le parti: il padre vedrà e terrà con se la predetta figlia minore due pomeriggi a settimana — il martedi ed il giovedì — dalle 16.00 alle 19,00 nonché il weekend della l° e 3° settimana dal sabato ore 10,00 ovvero dall'uscita di scuola sino alla domenica ore 19,00; negli anni pari il 24, 25 e 26 dicembre ed in quelli dispari il 30 e 31 dicembre ed 1° gennaio, nonché negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il Lunedì in Albis;
- nel periodo estivo per
10 giorni consecutivi da concordare preventivamente con la madre entro il 30 maggio curando che nel medesimo periodo la minore possa stare anche assieme il fratello Gli Per_2 Per_1 incontri della madre con il figlio minore avvengono secondo il seguente calendario, Per_1 salvo diverso accordo tra le parti: la madre vedrà e terrà con sé il figlio minore due Per_1 pomeriggi a settimana—il lunedì ed il mercoledì — dalle 16,00 alle 19,00 nonché il weekend della 2' e 4° settimana dal sabato ore 10,00 ovvero dall'uscita di scuola sino alla domenica ore
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19,00; negli anni dispari il 24, 25 c 26 dicembre ed in quelli pari il 30 e 31 dicembre ed l' gennaio, nonché negli anni dispari il giorno di Pasqua e negli anni pari il Lunedì m Albis;
- nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi da concordare preventivamente con il padre entro il 30 maggio curando che nel medesimo periodo il minore possa stare anche assieme alla Per_1 sorella . Avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, esse si Per_2 equivalgono, per cui il sig. (operaio) verserà alla la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore , entro il 5 di ciascun Per_2 mese, mediante bonifico bancario ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
e (cameriera ai piani) verserà al sig. Parte_1 CP_1
la somma di euro 300.00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario ovvero mediante altre Per_1 modalità eventualmente pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat.
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, relative a tutti i figli minori, debitamente documentate. L'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
Le parti dichiarano di rinunciare alle reciproche domande di addebito, di aver provveduto alla divisione dei beni in comunione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. Allo stesso modo dichiarando di aver regolato tra loro ogni pendenza in relazione al mantenimento ed alle spese straordinarie a far data dalla separazione sino alla sottoscrizione del presente atto. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
• dichiara, alle condizioni concordate e riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di
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cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n53. , parte I, Serie , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Ferrara) (dott. Raffaele Sdino)
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