CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 39687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39687 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il riesame proposto da RE SA avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, in data 1 marzo 2024, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 39687 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 al reato di estorsione pluriaggravata tentata di cui al capo 4), commesso in concorso con SE TA. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. Flavio Sinatra, in cui deduce tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 125, comma 3, cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen. e vizi della motivazione. Il Tribunale ha travisato gli elementi indiziari posti a base del provvedimento impugnato. Dalle intercettazioni ambientali effettuate a bordo della Lancia Musa, si evince che l'incontro in cui sarebbe stata formulata la richiesta estorsiva a RE CI, verso il cui figlio, IO CI, SA vantava un credito, non avvenne alla presenza di SE TA, il quale rimase nei pressi dell'autovettura unitamente a SE SQ (tant'è che di quella conversazione SA, ritornato in auto, riferì a TA stesso, spiegando di essere stato riconosciuto per "quello che vende i telefonini"). Assume la difesa che il travisamento si riverberi in patente illogicità della motivazione sul punto, poiché esclusivamente al TA, reggente della cosca gelese, era riferibile un potenziale intimidatorio in grado di incidere sulla autodeterminazione del soggetto passivo. 2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 393 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. L'esistenza di un rapporto obbligatorio tra la persona offesa IO LA e l'indagato - che nell'occasione i genitori del primo riconobbero, promettendo di adoperarsi affinché il debito venisse estinto quanto prima - rende irrilevante la incertezza del titolo dal quale lo stesso ha avuto origine ed impone la riqualificazione della condotta nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. 2.3.Violazione di legge in relazione agli artt. 291 e 274 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. La misura cautelare degli arresti è stata applicata in violazione del principio della domanda, in assenza di deduzioni specifiche da parte della Accusa in ordine alle esigenze cautelari ravvisabili con riferimento alla persona del ricorrente, bensì sulla base di una motivazione implicita e cumulativa, indistintamente riferita a posizioni soggettive tra loro notevolmente diversificate. In applicazione dei principi affermati da Sez. 6 n. 15959 del 2021, all'indagato - nei cui confronti è stata ritenuta insussistente, nell'ordinanza genetica, la gravità indiziaria del reato associativo, pur se è stata confermata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - non possano attagliarsi le valutazioni espresse in punto di esigenze cautelar' nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo è reiterativo e formulato per ragioni non consentite. Deve premettersi, ai fini di un corretto inquadramento, che il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta contrarietà della motivazione del provvedimento ai canoni della logica e ai principi di diritto, ma non anche ove proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Nella vicenda in esame, la difesa pone il tema della ricostruzione della materialità oggettiva del fatto in addebito, quanto alla presenza fisica del TA, reggente della cosca gelese, alla richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente, presenza che connoterebbe in termini di intimidazione, almeno implicita, la richiesta stessa. Sul punto, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, richiamata dal Tribunale in termini sostanzialmente adesivi - del tutto legittimamente, secondo la tecnica della motivazione per relationem, su cui si vedano Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01 e, più di recente, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01 - ha analiticamente ricostruito, alle pagg. 168 e ss., l'intervento di SE TA rai fini della riscossione del credito accampato da SA Dando risposta alle censure difensive, l'ordinanza qui impugnata ha ribadito in termini compiuti, sia pure secondo gli standard della gravità indiziaria, e senza alcuna illogicità, come i coindagati fossero stati simultaneamente presenti al colloquio con RE CI, tanto evincendosi: a) dall'invito rivolto da TA a SA, nell'approcciarsi all'incontro con il detto, a mantenere entrambi - come significato dall'uso del plurale "nui autri" - la calma;
c) dai successivi commenti dei due sul tenore della conversazione appena intercorsa. Quanto a tali commenti, in termini del tutto coerenti è spiegato come non si sia trattato di un resoconto, fatto da SA a TA, sull'esito della richiesta di pagamento al padre del debitore, bensì di uno scambio reciproco di impressioni sulla "educazione" di lui (ossia sulla manifestata intenzione di piegarsi alla richiesta). Ancor più significativa della partecipazione del TA all'incontro, secondo il Tribunale, risulta essere la promessa di una ricompensa ("un cuoricino") fatta da SA al capoclan per il fattivo contributo ricevuto, unitamente al rammarico per il disturbo che gli aveva arrecato. In termini ,dunque ilogicamente coerenti la riferibilità della minaccia ad entrambi gli indagati è correlata - come ben evidenziato nella ordinanza genetica - al potenziale intimidatorio di ciascuno, che lo stesso CI (padre) riconobbe: di TA, in quanto uomo di elevatissima caratura criminale, per essere ai tempi il reggente della cosca gelese;
di SA, in virtù del legame di sangue con il fratello LE SA ("quello dei telefonini"), affiliato alla medesima consorteria criminale, con il quale egli era stato verosimilmente confuso dall'inetrlocutore. A fronte di tale quadro indiziario, le deduzioni difensive - in ordine a: !a temporanea prosecuzione dei colloqui di TA con AN SQ, quando SA si era allontanato dall'autovettura per raggiungere.CI; il significato dell'invito a fermarsi, che il ricorrente stesso aveva rivolto nel frangente a TA;
il tono asseritamente interrogativo del riferimento alla "educazione" di CI - più che configurare un travisamento del dato probatorio, sono il frutto di una alternativa e non consentita lettura delle emergenze investigative. Esse pongono, inoltre, questioni di mero fatto sul contenuto delle intercettazioni, parimenti non ammissibili in questa Sede. Per indirizzo univoco di questa Corte di legittimità, è rimessa difatti all'esclusiva competenza del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite ( Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez.3 , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); condizioni che qui, all'evidenza, per tutto quanto sopra evidenziato, non ricorrono. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato. 3.1. L'ordinanza ha argomentato in modo non corretto la mancanza di elementi dimostrativi della esistenza del credito vantato dal ricorrente. 3.2. Il profilo è dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto. 4 Vanno richiamati, al riguardo, i principi stabiliti da questa Corte regolatrice ai fini del discrimen tra il reato di estorsione tentata, ritenuto nella ordinanza impugnata, e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nel quale la difesa ha chiesto riqualificarsi l'originaria imputazione. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020(Filardo, Rv. 280027)hanno affermato che i due delitti in comparazione si differenziano in relazione all'elemento psicologico, che va accertato secondo le ordinarie regole probatorie. Sebbene la materialità di tali fattispecie non appaia esattamente sovrapponibile - atteso che, soltanto ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione, è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di "costrizione" della vittima conseguente alla violenza o minaccia, ossia una coazione causalmente correlata al contegno dell'agente - occorre considerare che nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. «l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia». Poste tali premesse, perché si configuri il delitto di esercizio arbitrario, la pretesa arbitrariamente coltivata . dall'agente deve i dunque corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato: l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. Le Sezioni Unite hanno poi cristallizzato il principio secondo il quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ha natura di reato proprio non esclusivo, per cui è configurabile anche il concorso del terzo nel reato, purché questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U Filardo, cit. Rv. 280027-03). Qualora il terzo fosse spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nella previsione dell'art. 393 cod. pen. - e dunque cominciasse ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, tale condotta integrerebbe invece gli estremi del concorso nel reato di estorsione. 3.3. Tornando alla vicenda che occupa, l'inesistenza del credito - stridente con il dato che SA ringraziò con deferenza TA per il suo intervento, 5 scusandosi per il disturbo e promettendogli una ricompensa ("un cuoricino"), non può essere desunta dalla assenza di rapporti di lavoro inter partes, come motivato incidentalmente nella ordinanza genetica e ripreso da quella impugnata. Anche l'ulteriore argomento per cui CI, conscio della caratura dei suoi interlocutori, non avrebbe potuto fare altro che garantire prontamente il pagamento del debito attribuito al figlio, pur se fosse stato inesistente, non avendo alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o esporre il giovane ad un pregiudizio diretto ed immediato, è un argomento inconferente, perché non è dimostrativo, per sé solo, della inesistenza di tale posta attiva. Erra infine il Tribunale nel motivare, in termini integralmente adesivi rispetto alla ricostruzione del primo Giudice la inesistenza, ma anche la illiceità della causale del credito accampato dal ricorrente. Scrive al riguardo il Giudice per le indagini preliminari: "...va altresì considerato, che alcun preteso diritto gli indagati potevano esercitare direttamente nei confronti di CI IO (e a maggior ragione del di lui padre Ci/fa RE) in quel preciso momento storico posto che, in alcun modo, si era accertata la responsabilità dei predetti per il debito che SA riteneva di dover riscuotere, sicché l'azione appare totalmente arbitraria anche perché esercitata in presenza di un semplice sospetto. Deve infatti essere sottolineato come i correi, al momento dell'esecuzione della condotta, non potevano proprio vantare, alcun diritto nei confronti dei Ci/la i quali non erano stati riconosciuti debitori, né in sede giudíziale né stragiudiziale, sicché, in assenza di qualsiasi accertamento nell'ambito delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria, alla vittima alcuna richiesta poteva essere rivolta con contenuto legittimo') Il ragionamento è viziato, laddove fa discendere l'esistenza e legittimità del credito dal previo ((riconoscimento in sede giudiziale o stragiudiziale;
) di esso. L'assenza di un titolo formale non impedisce il promuovimento di una vertenza giudiziaria ( al più è di ostacolo al buon esito di una richiesta di ingiunzione di pagamento) e, al contrario, ne costituisce normalmente il presupposto. Con evidente inversione dell'onere della prova, il mancato accertamento, che competeva alla Accusa - ed il dubbio manifestato di riflesso dai Giudici di merito - in ordine alla esistenza di un elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica è stato dunque risolto a sfavore dell'indagato, anziché a suo vantaggio. Anche i riferimenti al vantaggio che TA avrebbe ricevuto dal proprio intervento, sviluppati nell'originario titolo cautelare, non hanno qui alcuna rilevanza perché, appunto riferiti alla posizione del terzo estraneo al rapporto obbligatorio. 3.4. Ritiene pertanto il Collegio che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei principi espressi da Sez. U Filardo, in punto di individuazione dei criteri distintivi 6 tra l'estorsione contestata ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., in cui andrebbe riqualificata la condotta secondo la difesa, e dei principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio che innervano la materia della responsabilità penale. 4. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari è, sia pure in parte, anch'esso fondato. 4.1. Non vi è stata alcuna violazione del principio di domanda cautelare, determinativo di nullità della misura (Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017, Teatro, Rv. 271251 - 01), in quanto la richiesta di applicazione della cautela era stata ritualmente formulata dal Pubblico Ministero, e l'assenza di deduzioni specifiche a supporto di essa non può essere assimilata alla mancanza assoluta di domanda. 4.2. Neppure vi è stata alcuna valutazione cumulativa ed indifferenziata delle esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte reiterative. Nel titolo genetico - con il quale l'ordinanza impugnata costituisce un unitario corpo motivazionale - si dà atto di come le richieste siano state partitamente formulate per gli indagati e le diverse posizioni risultano essere state vagliate separatamente. Una comune premessa è stata svolta dal primo Giudice, in punto di esigenze, in relazione a tutti i reati che sono assistiti dalla doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3„ cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, e non è dubbio che rientri in tale novero anche il reato per cui si procede, in ragione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., benché sia contestato in forma tentata - ciò che non incide sulla ricorrenza delle esigenze, come affermato da Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176 - 01) e benchè sia stata esclusa, sin dall'ordinanza genetica, la gravità indiziaria del reato associativo. 4.3. Quel che rileva, tuttavia, è la mancanza nell'ordinanza del riesame di una valutazione individualizzata di tali esigenze, anche a fronte delle deduzioni difensive. L'attenuazione dell'obbligo di motivazione, che si traduce nell'onere di dare conto della inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, richiamata al riguardo dal Tribunale, non comporta un totale esonero dall'assolvirnento di tale obbligo in relazione al profilo della attualità della misura, ove sia decorso un apprezzabile periodo di tempo dai fatti. Sul punto, il provvedimento impugnato esibisce una motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria, a fronte di una condotta esauritasi in unico episodio risalente all'anno 2020. 7 Ed invero, con l'imposizione della misura degli arresti domiciliari, concessi in ragione della incensuratezza dell'indagato, la presunzione di adeguatezza esclusiva è stata disapplicata in fatto, mentre l'unico elemento specificamente valorizzato a supportare il giudizio di perduranza del "periculum libertatis" sono i "rapporti di natura amicale" che l'indagato avrebbe con il reggente del clan egemone sul territorio, rapporti che, all'evidenza, sono del tutto neutri, se disgiunti da cointeressenze di natura criminosa. 5. Si impone, alla luce di tutto guanto precede, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione al Tribunale, da operare nel rispetto delle direttrici ermeneutiche sopra indicate.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. peri. Così deciso il 12/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il riesame proposto da RE SA avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, in data 1 marzo 2024, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 39687 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 al reato di estorsione pluriaggravata tentata di cui al capo 4), commesso in concorso con SE TA. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. Flavio Sinatra, in cui deduce tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 125, comma 3, cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen. e vizi della motivazione. Il Tribunale ha travisato gli elementi indiziari posti a base del provvedimento impugnato. Dalle intercettazioni ambientali effettuate a bordo della Lancia Musa, si evince che l'incontro in cui sarebbe stata formulata la richiesta estorsiva a RE CI, verso il cui figlio, IO CI, SA vantava un credito, non avvenne alla presenza di SE TA, il quale rimase nei pressi dell'autovettura unitamente a SE SQ (tant'è che di quella conversazione SA, ritornato in auto, riferì a TA stesso, spiegando di essere stato riconosciuto per "quello che vende i telefonini"). Assume la difesa che il travisamento si riverberi in patente illogicità della motivazione sul punto, poiché esclusivamente al TA, reggente della cosca gelese, era riferibile un potenziale intimidatorio in grado di incidere sulla autodeterminazione del soggetto passivo. 2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 393 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. L'esistenza di un rapporto obbligatorio tra la persona offesa IO LA e l'indagato - che nell'occasione i genitori del primo riconobbero, promettendo di adoperarsi affinché il debito venisse estinto quanto prima - rende irrilevante la incertezza del titolo dal quale lo stesso ha avuto origine ed impone la riqualificazione della condotta nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. 2.3.Violazione di legge in relazione agli artt. 291 e 274 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. La misura cautelare degli arresti è stata applicata in violazione del principio della domanda, in assenza di deduzioni specifiche da parte della Accusa in ordine alle esigenze cautelari ravvisabili con riferimento alla persona del ricorrente, bensì sulla base di una motivazione implicita e cumulativa, indistintamente riferita a posizioni soggettive tra loro notevolmente diversificate. In applicazione dei principi affermati da Sez. 6 n. 15959 del 2021, all'indagato - nei cui confronti è stata ritenuta insussistente, nell'ordinanza genetica, la gravità indiziaria del reato associativo, pur se è stata confermata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - non possano attagliarsi le valutazioni espresse in punto di esigenze cautelar' nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo è reiterativo e formulato per ragioni non consentite. Deve premettersi, ai fini di un corretto inquadramento, che il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta contrarietà della motivazione del provvedimento ai canoni della logica e ai principi di diritto, ma non anche ove proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Nella vicenda in esame, la difesa pone il tema della ricostruzione della materialità oggettiva del fatto in addebito, quanto alla presenza fisica del TA, reggente della cosca gelese, alla richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente, presenza che connoterebbe in termini di intimidazione, almeno implicita, la richiesta stessa. Sul punto, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, richiamata dal Tribunale in termini sostanzialmente adesivi - del tutto legittimamente, secondo la tecnica della motivazione per relationem, su cui si vedano Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01 e, più di recente, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01 - ha analiticamente ricostruito, alle pagg. 168 e ss., l'intervento di SE TA rai fini della riscossione del credito accampato da SA Dando risposta alle censure difensive, l'ordinanza qui impugnata ha ribadito in termini compiuti, sia pure secondo gli standard della gravità indiziaria, e senza alcuna illogicità, come i coindagati fossero stati simultaneamente presenti al colloquio con RE CI, tanto evincendosi: a) dall'invito rivolto da TA a SA, nell'approcciarsi all'incontro con il detto, a mantenere entrambi - come significato dall'uso del plurale "nui autri" - la calma;
c) dai successivi commenti dei due sul tenore della conversazione appena intercorsa. Quanto a tali commenti, in termini del tutto coerenti è spiegato come non si sia trattato di un resoconto, fatto da SA a TA, sull'esito della richiesta di pagamento al padre del debitore, bensì di uno scambio reciproco di impressioni sulla "educazione" di lui (ossia sulla manifestata intenzione di piegarsi alla richiesta). Ancor più significativa della partecipazione del TA all'incontro, secondo il Tribunale, risulta essere la promessa di una ricompensa ("un cuoricino") fatta da SA al capoclan per il fattivo contributo ricevuto, unitamente al rammarico per il disturbo che gli aveva arrecato. In termini ,dunque ilogicamente coerenti la riferibilità della minaccia ad entrambi gli indagati è correlata - come ben evidenziato nella ordinanza genetica - al potenziale intimidatorio di ciascuno, che lo stesso CI (padre) riconobbe: di TA, in quanto uomo di elevatissima caratura criminale, per essere ai tempi il reggente della cosca gelese;
di SA, in virtù del legame di sangue con il fratello LE SA ("quello dei telefonini"), affiliato alla medesima consorteria criminale, con il quale egli era stato verosimilmente confuso dall'inetrlocutore. A fronte di tale quadro indiziario, le deduzioni difensive - in ordine a: !a temporanea prosecuzione dei colloqui di TA con AN SQ, quando SA si era allontanato dall'autovettura per raggiungere.CI; il significato dell'invito a fermarsi, che il ricorrente stesso aveva rivolto nel frangente a TA;
il tono asseritamente interrogativo del riferimento alla "educazione" di CI - più che configurare un travisamento del dato probatorio, sono il frutto di una alternativa e non consentita lettura delle emergenze investigative. Esse pongono, inoltre, questioni di mero fatto sul contenuto delle intercettazioni, parimenti non ammissibili in questa Sede. Per indirizzo univoco di questa Corte di legittimità, è rimessa difatti all'esclusiva competenza del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite ( Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez.3 , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); condizioni che qui, all'evidenza, per tutto quanto sopra evidenziato, non ricorrono. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato. 3.1. L'ordinanza ha argomentato in modo non corretto la mancanza di elementi dimostrativi della esistenza del credito vantato dal ricorrente. 3.2. Il profilo è dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto. 4 Vanno richiamati, al riguardo, i principi stabiliti da questa Corte regolatrice ai fini del discrimen tra il reato di estorsione tentata, ritenuto nella ordinanza impugnata, e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nel quale la difesa ha chiesto riqualificarsi l'originaria imputazione. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020(Filardo, Rv. 280027)hanno affermato che i due delitti in comparazione si differenziano in relazione all'elemento psicologico, che va accertato secondo le ordinarie regole probatorie. Sebbene la materialità di tali fattispecie non appaia esattamente sovrapponibile - atteso che, soltanto ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione, è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di "costrizione" della vittima conseguente alla violenza o minaccia, ossia una coazione causalmente correlata al contegno dell'agente - occorre considerare che nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. «l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia». Poste tali premesse, perché si configuri il delitto di esercizio arbitrario, la pretesa arbitrariamente coltivata . dall'agente deve i dunque corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato: l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. Le Sezioni Unite hanno poi cristallizzato il principio secondo il quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ha natura di reato proprio non esclusivo, per cui è configurabile anche il concorso del terzo nel reato, purché questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U Filardo, cit. Rv. 280027-03). Qualora il terzo fosse spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nella previsione dell'art. 393 cod. pen. - e dunque cominciasse ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, tale condotta integrerebbe invece gli estremi del concorso nel reato di estorsione. 3.3. Tornando alla vicenda che occupa, l'inesistenza del credito - stridente con il dato che SA ringraziò con deferenza TA per il suo intervento, 5 scusandosi per il disturbo e promettendogli una ricompensa ("un cuoricino"), non può essere desunta dalla assenza di rapporti di lavoro inter partes, come motivato incidentalmente nella ordinanza genetica e ripreso da quella impugnata. Anche l'ulteriore argomento per cui CI, conscio della caratura dei suoi interlocutori, non avrebbe potuto fare altro che garantire prontamente il pagamento del debito attribuito al figlio, pur se fosse stato inesistente, non avendo alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o esporre il giovane ad un pregiudizio diretto ed immediato, è un argomento inconferente, perché non è dimostrativo, per sé solo, della inesistenza di tale posta attiva. Erra infine il Tribunale nel motivare, in termini integralmente adesivi rispetto alla ricostruzione del primo Giudice la inesistenza, ma anche la illiceità della causale del credito accampato dal ricorrente. Scrive al riguardo il Giudice per le indagini preliminari: "...va altresì considerato, che alcun preteso diritto gli indagati potevano esercitare direttamente nei confronti di CI IO (e a maggior ragione del di lui padre Ci/fa RE) in quel preciso momento storico posto che, in alcun modo, si era accertata la responsabilità dei predetti per il debito che SA riteneva di dover riscuotere, sicché l'azione appare totalmente arbitraria anche perché esercitata in presenza di un semplice sospetto. Deve infatti essere sottolineato come i correi, al momento dell'esecuzione della condotta, non potevano proprio vantare, alcun diritto nei confronti dei Ci/la i quali non erano stati riconosciuti debitori, né in sede giudíziale né stragiudiziale, sicché, in assenza di qualsiasi accertamento nell'ambito delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria, alla vittima alcuna richiesta poteva essere rivolta con contenuto legittimo') Il ragionamento è viziato, laddove fa discendere l'esistenza e legittimità del credito dal previo ((riconoscimento in sede giudiziale o stragiudiziale;
) di esso. L'assenza di un titolo formale non impedisce il promuovimento di una vertenza giudiziaria ( al più è di ostacolo al buon esito di una richiesta di ingiunzione di pagamento) e, al contrario, ne costituisce normalmente il presupposto. Con evidente inversione dell'onere della prova, il mancato accertamento, che competeva alla Accusa - ed il dubbio manifestato di riflesso dai Giudici di merito - in ordine alla esistenza di un elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica è stato dunque risolto a sfavore dell'indagato, anziché a suo vantaggio. Anche i riferimenti al vantaggio che TA avrebbe ricevuto dal proprio intervento, sviluppati nell'originario titolo cautelare, non hanno qui alcuna rilevanza perché, appunto riferiti alla posizione del terzo estraneo al rapporto obbligatorio. 3.4. Ritiene pertanto il Collegio che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei principi espressi da Sez. U Filardo, in punto di individuazione dei criteri distintivi 6 tra l'estorsione contestata ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., in cui andrebbe riqualificata la condotta secondo la difesa, e dei principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio che innervano la materia della responsabilità penale. 4. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari è, sia pure in parte, anch'esso fondato. 4.1. Non vi è stata alcuna violazione del principio di domanda cautelare, determinativo di nullità della misura (Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017, Teatro, Rv. 271251 - 01), in quanto la richiesta di applicazione della cautela era stata ritualmente formulata dal Pubblico Ministero, e l'assenza di deduzioni specifiche a supporto di essa non può essere assimilata alla mancanza assoluta di domanda. 4.2. Neppure vi è stata alcuna valutazione cumulativa ed indifferenziata delle esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte reiterative. Nel titolo genetico - con il quale l'ordinanza impugnata costituisce un unitario corpo motivazionale - si dà atto di come le richieste siano state partitamente formulate per gli indagati e le diverse posizioni risultano essere state vagliate separatamente. Una comune premessa è stata svolta dal primo Giudice, in punto di esigenze, in relazione a tutti i reati che sono assistiti dalla doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3„ cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, e non è dubbio che rientri in tale novero anche il reato per cui si procede, in ragione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., benché sia contestato in forma tentata - ciò che non incide sulla ricorrenza delle esigenze, come affermato da Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176 - 01) e benchè sia stata esclusa, sin dall'ordinanza genetica, la gravità indiziaria del reato associativo. 4.3. Quel che rileva, tuttavia, è la mancanza nell'ordinanza del riesame di una valutazione individualizzata di tali esigenze, anche a fronte delle deduzioni difensive. L'attenuazione dell'obbligo di motivazione, che si traduce nell'onere di dare conto della inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, richiamata al riguardo dal Tribunale, non comporta un totale esonero dall'assolvirnento di tale obbligo in relazione al profilo della attualità della misura, ove sia decorso un apprezzabile periodo di tempo dai fatti. Sul punto, il provvedimento impugnato esibisce una motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria, a fronte di una condotta esauritasi in unico episodio risalente all'anno 2020. 7 Ed invero, con l'imposizione della misura degli arresti domiciliari, concessi in ragione della incensuratezza dell'indagato, la presunzione di adeguatezza esclusiva è stata disapplicata in fatto, mentre l'unico elemento specificamente valorizzato a supportare il giudizio di perduranza del "periculum libertatis" sono i "rapporti di natura amicale" che l'indagato avrebbe con il reggente del clan egemone sul territorio, rapporti che, all'evidenza, sono del tutto neutri, se disgiunti da cointeressenze di natura criminosa. 5. Si impone, alla luce di tutto guanto precede, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione al Tribunale, da operare nel rispetto delle direttrici ermeneutiche sopra indicate.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. peri. Così deciso il 12/09/2024