Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nusco, non costituito in giudizio;
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Avellino di esclusione della -OMISSIS- dalla gara di appalto indetta per l'affidamento del “-OMISSIS- IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”;
- dell'avviso di avvio del procedimento di esclusione emesso dalla Provincia di Avellino in relazione alla gara per l'affidamento del “-OMISSIS-IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028” a carico della ricorrente;
- del provvedimento del Comune di Nusco con la quale si propone e poi dispone la esclusione dalla gara di appalto il ricorrente dalla gara per l'affidamento del “-OMISSIS-IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”;
- provvedimento di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione se ed in quanto disposta;
- verbale di gara per l'affidamento del “S-OMISSIS- IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”;
- di ogni altro atto propedeutico o connesso a quelli impugnati e che ledono gli interessi della ricorrente, ivi compreso disciplinare, capitolato speciale e bando nella parte in cui imporrebbe la esclusione della attuale ricorrente;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l'ammissione alla procedura di Gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile, eventualmente, all'immediata stipula del contratto - subentrando, quindi, in luogo di una eventuale aggiudicataria - e all'immediato avvio dei servizi messi a gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS-, odierna ricorrente, premette in fatto:
- di aver partecipato alla gara di appalto indetta dalla Provincia di Avellino - in qualità di SUA delegata dal Comune di Nusco - per l’affidamento del servizio -OMISSIS- in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Nusco per gli a.s. 2025/2028;
- di avere in tale sede prodotto un apposito file, denominato “SELF CLEANING.zip”, rappresentando che: a) il Comune di -OMISSIS- aveva adottato nei suoi confronti, nell’anno 2024 e per fatti risalenti al 2023, un provvedimento di “ decadenza dall’aggiudicazione del servizio di refezione per le scuole dell’infanzia e primarie ”, la cui legittimità è stata confermata dal T.A.R. Napoli, con sentenza (n. 5932/2024) a sua volta confermata in appello (Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2025, n. 5954); b) di essere stata sottoposta, in relazione ai medesimi eventi, ai seguenti provvedimenti: “ rinvio a giudizio Tribunale di -OMISSIS- ex art. 356 c.p. - condanna in primo grado Tribunale di -OMISSIS- ex art. 356 c.p. - rinvio a giudizio Tribunale di -OMISSIS- ex art. 444 c.p. ”; la società ha altresì comunicato di aver adottato medio tempore (dal 2023 al 2025) numerose misure di self cleaning , richiamando anche i plurimi provvedimenti di aggiudicazione ottenuti in altre gare nonché diverse pronunce, ad essa favorevoli, di annullamento di esclusioni motivate con riferimento ai medesimi eventi del 2023;
- che la Provincia di Avellino ha avviato il procedimento di esclusione con comunicazione assunta al prot. n. -OMISSIS- del 16/09/2025, in esito alla quale la ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni;
- di essere infine stata esclusa dalla gara de qua con provvedimento n. -OMISSIS- del 25 settembre 2025.
2. Avverso il citato provvedimento di esclusione è insorta la ricorrente, con atto notificato e depositato il 21 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensiva sulla base di tre motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge (art. 97 Cost., d.lgs. 36 del 2023, art 3 l.,n. 241/90, art.80 commi v, vii e viii codice appalti e linee guida Anac n. 6) e di eccesso di potere (difetto di motivazione, del presupposto, arbitrarietà, sviamento, iniquità, violazione del capitolato speciale, illogicità, irrazionalità, carenza ovvero mancanza di istruttoria).
3. Si è costituita la Provincia di Avellino che ha insistito per la reiezione del gravame siccome infondato.
3.1. Con memoria del 3 novembre 2025 la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione della Provincia di Avellino.
3.2. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 novembre 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
4. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione, formulata da parte ricorrente, di inammissibilità della costituzione della Provincia di Avellino.
Osserva in primo luogo il Collegio che l’eccezione, pur riferendo l’inammissibilità alla “costituzione” dell’Ente provinciale, lamenta il mancato rispetto non già del termine di costituzione di cui all’art. 46 c.p.a. (che in ogni caso riveste natura ordinatoria), bensì del “ termine perentorio previsto per il deposito delle memorie difensive e documenti in vista della Camera di Consiglio fissata per il 05.11.2025 ” risultando quindi diretta a conseguire la declaratoria dell’inammissibilità (e conseguente inutilizzabilità) della memoria di costituzione per violazione dei termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a..
Ebbene, l’eccezione si appalesa infondata atteso che – in disparte ogni altra considerazione – l'ammissibilità della produzione difensiva e documentale delle parti va verificata computando i termini a ritroso di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. in relazione all'udienza in cui effettivamente l'affare viene trattenuto in decisione (T.A.R. Sicilia, Catania sez. I, 30 novembre 2022, n. 3114) e non vi è dubbio che alcuna tardività possa ravvisarsi rispetto all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in cui la causa è stata introitata in decisione ai fini della definizione del merito del gravame.
6. Venendo al merito, tramite i motivi di ricorso, intrinsecamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, la ricorrente lamenta che la stazione appaltante ha fatto discendere automaticamente l’esclusione dalla mera esistenza del provvedimento di decadenza e del procedimento penale, omettendo di valutare in concreto l’integrità e l’affidabilità della ricorrente e senza tener conto di quanto rappresentato nelle controdeduzioni con riferimento alla risalenza e all’episodicità dei fatti contestati, alle numerose e incisive misure di self cleaning adottate, alle plurime aggiudicazioni nel frattempo conseguite, ai pronunciamenti favorevoli ottenuti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa.
6.1. Il Collegio, confermando la valutazione cautelare, ritiene che il ricorso sia fondato sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.
6.2. Nella disciplina introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 36 del 2023) il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica, secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 1, lett. e).
Pertanto spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di un potere tecnico-discrezionale, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell’operatore economico, al fine della verifica dei presupposti di sussistenza di un grave illecito professionale (giurisprudenza costante, cfr. tra le altre T.A.R. Sardegna, sez. I, 18 luglio 2025, n. 641) verificando, attraverso una piena valutazione del fatto storico, che l'illecito professionale commesso sia grave e tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, elementi sui quali si fonda il corredo motivazionale dell'esclusione (Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610), come previsto dall’art. 98, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023, a mente del quale “ la stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente ”.
Dunque - ferma la discrezionalità intestata alla stazione appaltante, cui è rimessa la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico (posto che essa sola - anche in relazione allo specifico oggetto di gara ed alle sue peculiarità - è nelle condizioni di soppesare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia e a individuare “ il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente ” C.d.S., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1804; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 26 luglio 2024, n. 15303: “ spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a comprometterla, anche in relazione alle misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest'ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione alla gara "), a fronte di un pregresso illecito professionale non opera alcun automatismo espulsivo e l’amministrazione è chiamata a svolgere (e ad esternare) un’apposita valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, in ordine all’idoneità, in concreto, della vicenda ad incidere sull'affidabilità del concorrente.
6.3. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve ritenersi che l’amministrazione non abbia compiutamente assolto all’onere motivazionale sulla stessa gravante, essendosi limitata ad una semplice ricognizione delle pregresse vicende (amministrative e penali) facendone discendere tautologicamente l’inaffidabilità dell’operatore e dunque omettendo in toto un autonomo apprezzamento sull’idoneità dei fatti ad incidere sull’affidabilità e integrità del concorrente. Le censure di difetto di motivazione colgono nel segno anche per quanto attiene alla valutazione delle misure di self cleaning (rappresentate dall’acquisizione di nuove certificazioni, dal licenziamento delle maestranze coinvolte nei fatti di -OMISSIS-, dall’avvio, sin dal mese di dicembre 2024, di un modello organizzativo ex lege 231, dall’inoltro di proposta di risarcimento al Comune di -OMISSIS-, dall’adozione di nuove procedure operative, di un codice etico e di una procedura di bilancio di massa incentrata sul confronto delle scorte di magazzino ante e post prelievo) non potendo ritenersi a tal fine sufficienti le scarne motivazioni recate dal provvedimento (“ atteso che tali asserite misure, tra l'altro prive di adeguato riscontro documentale, non appaiono sufficienti per considerare superate le cause ostative all’ammissione in gara dell’operatore economico ”), non integrabili mediante scritti difensivi.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna la Provincia di Avellino al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA PO | LV ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.