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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3657/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3657/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CONTRO che li Parte_2 CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in LUCCA SICULA (AG) il 20/08/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LUCCA SICULA (AG) (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/01/2014 e il 27/03/2010. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 17/11/2023.
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUCCA SICULA (AG) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori ed siano affidati in modo condiviso Per_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita a Torino, in Corso Maroncelli n.38/8, di proprietà esclusiva della sig.ra e già assegnata alla Pt_1 stessa in sede di separazione;
tutte le decisioni di maggiore interesse attinenti i figli verranno concordate tra le parti nell'interesse superiore dei minori;
a tal fine la madre s'impegna a tenere informato il padre degli eventi più rilevanti riguardanti i figli, in particolare in merito a quelli di carattere sanitario.
DISPONE che il padre possa vedere i bambini secondo le intese che di volta in volta intercorreranno con la Sig.ra e, in difetto di accordo, li terrà con sé a settimane alterne, la domenica dalle Pt_1 ore 12,30 alle ore 21,00; il prelievo e il riaccompagnamento da parte del padre dovranno avvenire presso la residenza materna sita a Torino, in Corso Maroncelli n.38/8, laddove ciò non fosse possibile il Sig. rinvierà l'appuntamento con i figli. Pt_2
DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra , entro e non oltre il giorno 8 di ogni Pt_2 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 100,00, (euro 50,00 a figlio) a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2026. In aggiunta a detto importo il Sig. corrisponderà alla Parte_2 Sig.ra la somma mensile fissa di € 100,00, entro e non oltre il giorno 8 di ogni Parte_1 mese, a titolo di anticipazione delle spese straordinarie per entrambi i bambini. Solo qualora, poi, dette spese straordinarie dovessero superare l'importo di euro mille, le medesime dovranno essere concordate e comunque suddivise come segue: il 30% sig. , il 70% Sig,ra . Pt_2 Pt_1
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra
. Pt_1
DÀ ATTO, per il resto, che i coniugi hanno definito qualsiasi questione di carattere patrimoniale, non sussistendo beni mobili e/o immobili intestati ad entrambi e non avendo reciprocamente nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento ovvero per qualsivoglia altra ragione, pretesa o titolo.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
DÀ ATTO che resta inteso fra le parti che la Sig.ra dovrà comunicare gli spostamenti Pt_1 all'estero dei figli.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3657/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CONTRO che li Parte_2 CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in LUCCA SICULA (AG) il 20/08/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LUCCA SICULA (AG) (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/01/2014 e il 27/03/2010. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 17/11/2023.
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUCCA SICULA (AG) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori ed siano affidati in modo condiviso Per_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita a Torino, in Corso Maroncelli n.38/8, di proprietà esclusiva della sig.ra e già assegnata alla Pt_1 stessa in sede di separazione;
tutte le decisioni di maggiore interesse attinenti i figli verranno concordate tra le parti nell'interesse superiore dei minori;
a tal fine la madre s'impegna a tenere informato il padre degli eventi più rilevanti riguardanti i figli, in particolare in merito a quelli di carattere sanitario.
DISPONE che il padre possa vedere i bambini secondo le intese che di volta in volta intercorreranno con la Sig.ra e, in difetto di accordo, li terrà con sé a settimane alterne, la domenica dalle Pt_1 ore 12,30 alle ore 21,00; il prelievo e il riaccompagnamento da parte del padre dovranno avvenire presso la residenza materna sita a Torino, in Corso Maroncelli n.38/8, laddove ciò non fosse possibile il Sig. rinvierà l'appuntamento con i figli. Pt_2
DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra , entro e non oltre il giorno 8 di ogni Pt_2 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 100,00, (euro 50,00 a figlio) a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2026. In aggiunta a detto importo il Sig. corrisponderà alla Parte_2 Sig.ra la somma mensile fissa di € 100,00, entro e non oltre il giorno 8 di ogni Parte_1 mese, a titolo di anticipazione delle spese straordinarie per entrambi i bambini. Solo qualora, poi, dette spese straordinarie dovessero superare l'importo di euro mille, le medesime dovranno essere concordate e comunque suddivise come segue: il 30% sig. , il 70% Sig,ra . Pt_2 Pt_1
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra
. Pt_1
DÀ ATTO, per il resto, che i coniugi hanno definito qualsiasi questione di carattere patrimoniale, non sussistendo beni mobili e/o immobili intestati ad entrambi e non avendo reciprocamente nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento ovvero per qualsivoglia altra ragione, pretesa o titolo.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
DÀ ATTO che resta inteso fra le parti che la Sig.ra dovrà comunicare gli spostamenti Pt_1 all'estero dei figli.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.