Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971 e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 71 .
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971 e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 71 .