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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1c 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000001168 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 221/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 l'avv. Ricorrente_1 in proprio ricorre avverso l'avviso di liquidazione, n. 2024/001/AV/000001168/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Parma, notificato a mezzo PEC in data 4.9.2024 avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro per atti giudiziari ex art. 8 tariffa parte 1 dpr 131/86. La ricorrente riferisce di aver svolto una difesa di ufficio presso la Corte di Appello di Bologna per la quale ha richiesto i compensi in materia professionale promuovendo ricorso ex art. 702 bis cpc presso il Tribunale di Parma;
il tribunale accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento del dovuto, con provvedimento in data 17.7.2024.
L'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di liquidazione, con il quale richiede il pagamento dell'imposta di registro per la tassazione di quel provvedimento, che viene impugnato dalla ricorrente per un unico motivo: violazione dell'art. 32 disp. att. cpp che dispone che le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
La ricorrente denuncia, pertanto, la illegittimità dell'avviso di liquidazione poiché il provvedimento emesso da Tribunale di Parma era esente e non doveva essere sottoposto al pagamento dell'imposta di registro;
chiede che sia annullato l'avviso di pagamento, con vittoria di spese e compensi professionali.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Parma si costituisce sostenendo che, a causa di un errore di trasmissione da parte del tribunale, inviava, il 4.9.24, l'avviso di liquidazione con cui chiedeva il pagamento dell'imposta di registro;
in data 1.10.24 registrava invece l'atto giudiziario tra gli atti esenti perché riteneva non dovuta l'imposta sulla base dell'art. 32 disp. att. Cpp;
in data 4.11.24 la ricorrente notificava l'impugnazione dell'avviso di liquidazione all'Ufficio; in data 13.12.24 l'Agenzia annullava in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato.
L'Agenzia chiede di dichiarare l'estinzione ex art. 46 del d.lgs. 546/92 per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente deposita in data 18.9.25 note autorizzate nelle quali riferisce di aver presentato istanza di autotutela fin dal 9.9.2024, ma poiché l'Ufficio non provvedeva sull'istanza e il termine ultimo per impugnare l'avviso di liquidazione stava per scadere, presentava ricorso tempestivamente, mentre l'Agenzia annullava il suddetto avviso solamente il 13.12.2024, dopo aver ricevuto la notifica dell'impugnazione il 4.11.2024.
La ricorrente chiede pertanto di dichiarare l'estinzione per cessata materia del contendere a seguito dell'atto di annullamento in autotutela dell'Ufficio, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle competenze, spese e onorari del giudizio.
All'udienza del 16 ottobre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico prende atto delle conclusioni depositate da parte resistente Agenzia delle Entrate di
Parma per l'estinzione della controversia e contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e della contrapposta richiesta di parte ricorrente che chiede la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giustizia.
Si deve quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso;
relativamente alla diversa e contrapposta richiesta a proposito delle spese, ci si richiama alla giurisprudenza di legittimità, in particolare, all'ordinanza n. 18459/2023 che chiarisce come l'annullamento di un atto fiscale in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
La massima espressa è molto chiara: “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”. In quest'ottica, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenza virtuale”, la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese.”
“In base al principio della soccombenza virtuale il giudice deve valutare e motivare se, in assenza dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il ricorso originario sarebbe stato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale. Pertanto, il giudice deve decidere anche sulle spese di giustizia (Cass. civ., sent.n.24714/2022) e ciò al fine di evitare che sia riconosciuto alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo"”
Nel caso specifico, non può imputarsi alla contribuente la circostanza di aver dato seguito all'iniziativa giudiziaria dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela, atteso che, da un lato, la stessa si rendeva necessaria al fine di non incorrere in decadenza (si consideri che l'annullamento in sede di autotutela
è avvenuto solamente il 13.12.2024 circa poco più di un mese dopo la notifica del ricorso) e, dall'altro lato, era legittima la richiesta di rimborso delle spese sostenute per instaurare il giudizio.
Si deve, di conseguenza, condannare l'Agenzia delle Entrate di Parma al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/92. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in coimplessivi euro 140,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1c 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000001168 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 221/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 l'avv. Ricorrente_1 in proprio ricorre avverso l'avviso di liquidazione, n. 2024/001/AV/000001168/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Parma, notificato a mezzo PEC in data 4.9.2024 avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro per atti giudiziari ex art. 8 tariffa parte 1 dpr 131/86. La ricorrente riferisce di aver svolto una difesa di ufficio presso la Corte di Appello di Bologna per la quale ha richiesto i compensi in materia professionale promuovendo ricorso ex art. 702 bis cpc presso il Tribunale di Parma;
il tribunale accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento del dovuto, con provvedimento in data 17.7.2024.
L'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di liquidazione, con il quale richiede il pagamento dell'imposta di registro per la tassazione di quel provvedimento, che viene impugnato dalla ricorrente per un unico motivo: violazione dell'art. 32 disp. att. cpp che dispone che le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
La ricorrente denuncia, pertanto, la illegittimità dell'avviso di liquidazione poiché il provvedimento emesso da Tribunale di Parma era esente e non doveva essere sottoposto al pagamento dell'imposta di registro;
chiede che sia annullato l'avviso di pagamento, con vittoria di spese e compensi professionali.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Parma si costituisce sostenendo che, a causa di un errore di trasmissione da parte del tribunale, inviava, il 4.9.24, l'avviso di liquidazione con cui chiedeva il pagamento dell'imposta di registro;
in data 1.10.24 registrava invece l'atto giudiziario tra gli atti esenti perché riteneva non dovuta l'imposta sulla base dell'art. 32 disp. att. Cpp;
in data 4.11.24 la ricorrente notificava l'impugnazione dell'avviso di liquidazione all'Ufficio; in data 13.12.24 l'Agenzia annullava in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato.
L'Agenzia chiede di dichiarare l'estinzione ex art. 46 del d.lgs. 546/92 per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente deposita in data 18.9.25 note autorizzate nelle quali riferisce di aver presentato istanza di autotutela fin dal 9.9.2024, ma poiché l'Ufficio non provvedeva sull'istanza e il termine ultimo per impugnare l'avviso di liquidazione stava per scadere, presentava ricorso tempestivamente, mentre l'Agenzia annullava il suddetto avviso solamente il 13.12.2024, dopo aver ricevuto la notifica dell'impugnazione il 4.11.2024.
La ricorrente chiede pertanto di dichiarare l'estinzione per cessata materia del contendere a seguito dell'atto di annullamento in autotutela dell'Ufficio, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle competenze, spese e onorari del giudizio.
All'udienza del 16 ottobre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico prende atto delle conclusioni depositate da parte resistente Agenzia delle Entrate di
Parma per l'estinzione della controversia e contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e della contrapposta richiesta di parte ricorrente che chiede la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giustizia.
Si deve quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso;
relativamente alla diversa e contrapposta richiesta a proposito delle spese, ci si richiama alla giurisprudenza di legittimità, in particolare, all'ordinanza n. 18459/2023 che chiarisce come l'annullamento di un atto fiscale in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
La massima espressa è molto chiara: “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”. In quest'ottica, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenza virtuale”, la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese.”
“In base al principio della soccombenza virtuale il giudice deve valutare e motivare se, in assenza dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il ricorso originario sarebbe stato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale. Pertanto, il giudice deve decidere anche sulle spese di giustizia (Cass. civ., sent.n.24714/2022) e ciò al fine di evitare che sia riconosciuto alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo"”
Nel caso specifico, non può imputarsi alla contribuente la circostanza di aver dato seguito all'iniziativa giudiziaria dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela, atteso che, da un lato, la stessa si rendeva necessaria al fine di non incorrere in decadenza (si consideri che l'annullamento in sede di autotutela
è avvenuto solamente il 13.12.2024 circa poco più di un mese dopo la notifica del ricorso) e, dall'altro lato, era legittima la richiesta di rimborso delle spese sostenute per instaurare il giudizio.
Si deve, di conseguenza, condannare l'Agenzia delle Entrate di Parma al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/92. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in coimplessivi euro 140,00.