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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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- 1. Diritto Penale :: GiuridicaMentehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 23 novembre 2026
Il caso de quo origina da un provvedimento d.n.p. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Novara sul reclamo promosso da un detenuto – nelle more trasferito presso un altro Istituto Penitenziario – in tema di accesso agli atti in relazione a procedimenti disciplinari a suo carico, avverso il quale ricorreva per Cassazione lamentando la... Cass. pen., Sez. II n. 38208 del 27 aprile 2018 Cass. Pen., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 36906 Cass. SU, n. 29541/20 e Cass. n. 46097/23 C. Cost., 24 settembre 2024, n. 166 Cass. Pen. Sez. VI, 15 Ottobre 2024, n. 37748 Cass. pen., Sez. I, 06 Giugno 2023, n. 40033 Cass. pen., Sez. VI, 21 giugno 2024, n. 36566 Cass. Pen., Sez VI, del 11 settembre 2024 n. 34274
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2024, n. 34274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34274 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO IO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 07.03.2023 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER RI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio di IO RO per i delitti di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, cod. pen., 317 cod. pen., commesso ai danni di OL RC in Perugia dal 7 al 25 novembre 2019 (capo 1), di cui L'art. 323 cod. pen., commesso in Perugia il 20 dicembre Penale Sent. Sez. 6 Num. 34274 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 05/06/2024 2019 e il 3 gennaio 2020 (capo 2), di cui agli artt. 81, secondo comma, 479 e 615- ter, primo e terzo comma, cod. pen., commesso in Perugia tra il 27 novembre 2019 e il 29 maggio 2020 (capo 3) e di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, 317 cod. pen., commesso ai danni di EA RE in Perugia in epoca compresa tra il 2 maggio e il 28 novembre 2019 (capo 4). Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, abusando della propria qualità di maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe tentato di costringere OL RC, parte lesa di un procedimento penale, nel quale era stato delegato a compiere indagini, a mutuargli la somma di euro 2.000,00, affermando di avere necessità di ripianare l'esposizione debitoria con la propria banca (capo 1); l'imputato avrebbe, inoltre, tenuto analoga condotta nei confronti di EA RE, legale rappresentante di una società oggetto di un procedimento penale (capo 4). Entrambe le richieste di prestito, tuttavia, non erano state accolte, per l'indisponibilità dei privati a erogare le somme richieste. Il Pubblico Ministero ha, inoltre, contestato L'imputato il delitto di abuso di ufficio in danno dell'RC, per aver escluso la rilevanza penale dei fatti dal medesimo denunciati nell'annotazione conclusiva del 20 dicembre 2019, in quanto la parte lesa non avrebbe acconsentito alla richiesta dell'imputato di mueargli la somma di duemila euro, (capo 2) e la commissione di plurime condotte di accesso abusivo a sistema informatico, in quanto l'imputato, si sarebbe introdotto nel sistema informatico delle Forze dell'Ordine (S.D.I.), senza alcuna reale esigenza di indagine e solo per verificare l'esistenza di denunce o indagini a suo carico, (capo 3). 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, con sentenza emessa L'esito del giudizio abbreviato in data 6 luglio 2021, ha assolto l'imputato dai reati contestati ai capi 1), 2) 4) e dal reato di cui L'art. 479 cod. pen. contestato al capo 3) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato l'imputato colpevole dei restanti reati contestati al capo 3) e, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione. 3. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero e dL'imputato, ha dichiarato lo stesso responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 4), riqualificati ai sensi degli artt. 56, 319-quater cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione e applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, ha condannato RO alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 4. L'avvocato Gianni Dionigi, nell'interesse di RO, ricorre avverso tale 2 sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza dell'art. 319- quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. La condotta tenuta da RO non sarebbe stata caratterizzata da persuasione, suggestione, o inganno;
l'imputato, infatti, si sarebbe limitato a chiedere L'ER e al RE un prestito, esponendo le proprie difficoltà economiche, senza alcuna pressione o insistenza. Il senso di disagio provato dL'RC si sarebbe risolto in una personale percezione, determinata dalla mera appartenenza dell'imputato alla Guardia di Finanza, ma nella richiesta dell'imputato non vi sarebbe stata alcuna obiettiva intenzione di abusare dei propri poteri. La Corte di appello, dunque, nell'interpretare la vicenda, avrebbe dovuto tralasciare qualsiasi considerazione, puramente soggettiva, relativa alle condizioni psicologiche della persona offesa, a fronte della richiesta dell'imputato, ed escludere la sussistenza del reato di induzione indebita. La Corte di appello, inoltre, avrebbe interpretato del tutto arbitrariamente la frase pronunciata da RO L'RC («anche se non tutto... per metà diciamo, parzialmente alla fine diciamo qualche cosa si aggiusta, capito?»), come se l'imputato avesse promesso alla persona offesa un vantaggio;
in realtà l'espressione «qualche cosa si aggiusta» avrebbe potuto significare altro, come una parziale risoluzione dei problemi con la banca di RO. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 615-ter cod. pen. e il vizio di carenza di motivazione sul punto. Il difensore rileva che nell'atto di appello ha eccepito la violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen., in quanto il giudice di primo grado non ha dato contezza delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie emerse nel corso di interrogatorio reso dell'imputato dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. In tale sede RO aveva ammesso di aver effettuato gli accessi al sistema informatico per finalità diverse da quelle contestate nel capo di imputazione;
l'imputato ha, infatti, dichiarato di non aver partecipato ad alcun corso per il funzionamento dello S.D.I. e, dunque, di non essersi reso conto di aver commesso delle violazioni. La Corte di appello, tuttavia, al pari del giudice di primo grado, avrebbero omesso di considerare le dichiarazioni rese dL'imputato in ordine L'assenza del dolo. Ad avviso del difensore, inoltre, l'imputato avrebbe eseguito gli accessi contestati per finalità istituzionali, relativi ai fascicoli che al medesimo erano stati assegnati per delega di indagine della procura Repubblica di Perugia e di Spoleto;
mentre il ricorrente era L'interno del sistema, peraltro, avrebbe operato delle consultazioni sul proprio nominativo, per verificare se, dopo essere stato 3 destinatario di un decreto penale di condanna, poi oblato, per molestie dei suoi cani al vicinato, fosse stato nuovamente denunciato per questioni analoghe. L'accesso sarebbe, pertanto, avvenuto per ragioni tutto legittime;
la Corte di appello, inoltre, non avrebbe indicato il soggetto avente lo ius excludendi dal sistema asseritamente violato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 319-quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, bensì con le prove esaminate dal Tribunale, sollecitandone una diversa lettura. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Del tutto congrua è, peraltro, l'interpretazione delle conversazioni intercettate operate nella sentenza impugnata. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Corretta è, peraltro, la qualificazione operata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, il delitto di concussione, di cui L'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte L'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dL'art. 319 4 quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 14/03/2014), Maldera, Rv. 258470 - 01; conf. Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 - 01; Sez. 6, n. 5496 del 07/11/2013 (dep. 04/02/2014), Moretti, Rv. 259055 - 01). Nella motivazione, le Sezioni unite hanno, inoltre, precisato che, nei casi ambigui, il criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, L'esito di «un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta», per comprendere se «il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia». Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia, inoltre, dL'istigazione alla corruzione attiva di cui L'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori (Sez. U, n 12228 del 24/10/2013 (dep. 2014), Maldera, Rv. 258475 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha non illogicamente rilevato che l'RC, per le condizioni di contesto della richiesta rivoltagli dL'imputato, aveva compreso che soddisfacendo la stessa, avrebbe ottenuto dei vantaggi in merito alla denuncia presentata e che, in caso di diniego, l'imputato avrebbe potuto "manipolare in negativo» gli esiti delle indagini. Parimenti la Corte di appello ha non illogicamente rilevato che il RE, in ragione delle numerose irregolarità emerse nella gestione della sua società, aveva «un indubbio interesse a "tenersi buono" RO», tanto da avvisare l'imputato della convocazione ricevuta dal Ten. Col. Sarri, in ordine ai rapporti intercorsi con l'imputato, e, di seguito, informarlo del contenuto del colloquio. La Corte di appello, dunque, con riferimento ad entrambe le vicende, ha posto a fondamento della qualificazione giuridica delle condotte di RO quali tentativi di induzione indebita, l'anomalia delle richieste di danaro reiteratamente 5 ---V2 rivolte ai privati, l'oggettiva posizione di supremazia dell'imputato sui privati coinvolti nelle attività di indagine e il vantaggio prospettato ai privati in caso di accoglimento della sua richiesta di danaro. Corretta è, dunque, la qualificazione delle condotte accertate operata dalla Corte di appello. 4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 615-ter cod. pen. e il vizio di carenza di motivazione sul punto. 5. Il motivo è manifestamente infondato. In entrambi i gradi di giudizio i giudici di merito si sono espressamente confrontati con le dichiarazioni rese dL'imputato nell'interrogatorio di garanzia e hanno congruamente confutato la versione dell'imputato, ritenendola implausibile, e, dunque, nessuna carenza di motivazione è ravvisabile sul punto. Entrambi i giudici di merito hanno rilevato sul punto che le dichiarazioni dell'imputato sono rimaste integralmente prive di prova nel corso del giudizio e che RO ha posto in essere il primo accesso allo SDI subito dopo aver saputo dal RE che questi era stato convocato dal Ten. Col. Sarri e aver appreso dalla parte lesa le ragioni di tale convocazione. L'imputato, peraltro, prima di tale telefonata, non aveva effettuato interrogazioni simili allo S.D.I., nonostante la denuncia già subita per le questioni di vicinato. Nella valutazione non incongrua dei giudici di merito, dunque, le reiterate condotte di accesso abusivo a sistema informatico poste in essere dL'imputato erano state poste, in quanto lo stesso temeva di essere denunciato per le richieste delle somme di danaro reiteratamente rivolte al RE e L'RC. Nessun rilievo, al fine di escludere il dolo dell'imputato, può, inoltre, assumere la circostanza, peraltro meramente asserita, secondo la quale lo stesso non avrebbe seguito alcun corso sul funzionamento dello S.D.I. e, dunque, non avrebbe avuto consapevolezza delle violazioni commesse, in quanto tale censura si risolve nella deduzione di un errore sul precetto penale, in assenza della prova di alcuna circostanza atta a fondare l'ignoranza inevitabile dello stesso. Gli accessi allo SDI operati dL'imputato, inoltre, nella corretta valutazione dei giudici di merito, erano abusivi e, dunque, integravano il reato di cui L'art. 615-ter cod. pen., nella forma aggravata prevista dal terzo comma di tale disposizione, in quanto le consultazioni svolte (e, dunque, il mantenimento nel sistema) è avvenuto per ragioni radicalmente estranee allo svolgimento della propria funzione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, del resto, statuito che integra il delitto previsto dL'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato 6 e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01, nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere). La censura relativa alla violazione dell'art. 615-ter cod. pen. per effetto della mancata individuazione del titolare dello íus excludendi dallo S.D.I., prima ancora che manifestamente infondata, è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità (e non con i motivi di appello), in violazione dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., a comunicare il dispositivo di questa sentenza L'amministrazione pubblica di appartenenza dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Letto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, di questo dispositivo L'amministrazione pubblica di appartenenza. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER RI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio di IO RO per i delitti di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, cod. pen., 317 cod. pen., commesso ai danni di OL RC in Perugia dal 7 al 25 novembre 2019 (capo 1), di cui L'art. 323 cod. pen., commesso in Perugia il 20 dicembre Penale Sent. Sez. 6 Num. 34274 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 05/06/2024 2019 e il 3 gennaio 2020 (capo 2), di cui agli artt. 81, secondo comma, 479 e 615- ter, primo e terzo comma, cod. pen., commesso in Perugia tra il 27 novembre 2019 e il 29 maggio 2020 (capo 3) e di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, 317 cod. pen., commesso ai danni di EA RE in Perugia in epoca compresa tra il 2 maggio e il 28 novembre 2019 (capo 4). Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, abusando della propria qualità di maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe tentato di costringere OL RC, parte lesa di un procedimento penale, nel quale era stato delegato a compiere indagini, a mutuargli la somma di euro 2.000,00, affermando di avere necessità di ripianare l'esposizione debitoria con la propria banca (capo 1); l'imputato avrebbe, inoltre, tenuto analoga condotta nei confronti di EA RE, legale rappresentante di una società oggetto di un procedimento penale (capo 4). Entrambe le richieste di prestito, tuttavia, non erano state accolte, per l'indisponibilità dei privati a erogare le somme richieste. Il Pubblico Ministero ha, inoltre, contestato L'imputato il delitto di abuso di ufficio in danno dell'RC, per aver escluso la rilevanza penale dei fatti dal medesimo denunciati nell'annotazione conclusiva del 20 dicembre 2019, in quanto la parte lesa non avrebbe acconsentito alla richiesta dell'imputato di mueargli la somma di duemila euro, (capo 2) e la commissione di plurime condotte di accesso abusivo a sistema informatico, in quanto l'imputato, si sarebbe introdotto nel sistema informatico delle Forze dell'Ordine (S.D.I.), senza alcuna reale esigenza di indagine e solo per verificare l'esistenza di denunce o indagini a suo carico, (capo 3). 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, con sentenza emessa L'esito del giudizio abbreviato in data 6 luglio 2021, ha assolto l'imputato dai reati contestati ai capi 1), 2) 4) e dal reato di cui L'art. 479 cod. pen. contestato al capo 3) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato l'imputato colpevole dei restanti reati contestati al capo 3) e, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione. 3. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero e dL'imputato, ha dichiarato lo stesso responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 4), riqualificati ai sensi degli artt. 56, 319-quater cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione e applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, ha condannato RO alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 4. L'avvocato Gianni Dionigi, nell'interesse di RO, ricorre avverso tale 2 sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza dell'art. 319- quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. La condotta tenuta da RO non sarebbe stata caratterizzata da persuasione, suggestione, o inganno;
l'imputato, infatti, si sarebbe limitato a chiedere L'ER e al RE un prestito, esponendo le proprie difficoltà economiche, senza alcuna pressione o insistenza. Il senso di disagio provato dL'RC si sarebbe risolto in una personale percezione, determinata dalla mera appartenenza dell'imputato alla Guardia di Finanza, ma nella richiesta dell'imputato non vi sarebbe stata alcuna obiettiva intenzione di abusare dei propri poteri. La Corte di appello, dunque, nell'interpretare la vicenda, avrebbe dovuto tralasciare qualsiasi considerazione, puramente soggettiva, relativa alle condizioni psicologiche della persona offesa, a fronte della richiesta dell'imputato, ed escludere la sussistenza del reato di induzione indebita. La Corte di appello, inoltre, avrebbe interpretato del tutto arbitrariamente la frase pronunciata da RO L'RC («anche se non tutto... per metà diciamo, parzialmente alla fine diciamo qualche cosa si aggiusta, capito?»), come se l'imputato avesse promesso alla persona offesa un vantaggio;
in realtà l'espressione «qualche cosa si aggiusta» avrebbe potuto significare altro, come una parziale risoluzione dei problemi con la banca di RO. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 615-ter cod. pen. e il vizio di carenza di motivazione sul punto. Il difensore rileva che nell'atto di appello ha eccepito la violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen., in quanto il giudice di primo grado non ha dato contezza delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie emerse nel corso di interrogatorio reso dell'imputato dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. In tale sede RO aveva ammesso di aver effettuato gli accessi al sistema informatico per finalità diverse da quelle contestate nel capo di imputazione;
l'imputato ha, infatti, dichiarato di non aver partecipato ad alcun corso per il funzionamento dello S.D.I. e, dunque, di non essersi reso conto di aver commesso delle violazioni. La Corte di appello, tuttavia, al pari del giudice di primo grado, avrebbero omesso di considerare le dichiarazioni rese dL'imputato in ordine L'assenza del dolo. Ad avviso del difensore, inoltre, l'imputato avrebbe eseguito gli accessi contestati per finalità istituzionali, relativi ai fascicoli che al medesimo erano stati assegnati per delega di indagine della procura Repubblica di Perugia e di Spoleto;
mentre il ricorrente era L'interno del sistema, peraltro, avrebbe operato delle consultazioni sul proprio nominativo, per verificare se, dopo essere stato 3 destinatario di un decreto penale di condanna, poi oblato, per molestie dei suoi cani al vicinato, fosse stato nuovamente denunciato per questioni analoghe. L'accesso sarebbe, pertanto, avvenuto per ragioni tutto legittime;
la Corte di appello, inoltre, non avrebbe indicato il soggetto avente lo ius excludendi dal sistema asseritamente violato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 319-quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, bensì con le prove esaminate dal Tribunale, sollecitandone una diversa lettura. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Del tutto congrua è, peraltro, l'interpretazione delle conversazioni intercettate operate nella sentenza impugnata. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Corretta è, peraltro, la qualificazione operata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, il delitto di concussione, di cui L'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte L'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dL'art. 319 4 quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 14/03/2014), Maldera, Rv. 258470 - 01; conf. Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 - 01; Sez. 6, n. 5496 del 07/11/2013 (dep. 04/02/2014), Moretti, Rv. 259055 - 01). Nella motivazione, le Sezioni unite hanno, inoltre, precisato che, nei casi ambigui, il criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, L'esito di «un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta», per comprendere se «il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia». Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia, inoltre, dL'istigazione alla corruzione attiva di cui L'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori (Sez. U, n 12228 del 24/10/2013 (dep. 2014), Maldera, Rv. 258475 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha non illogicamente rilevato che l'RC, per le condizioni di contesto della richiesta rivoltagli dL'imputato, aveva compreso che soddisfacendo la stessa, avrebbe ottenuto dei vantaggi in merito alla denuncia presentata e che, in caso di diniego, l'imputato avrebbe potuto "manipolare in negativo» gli esiti delle indagini. Parimenti la Corte di appello ha non illogicamente rilevato che il RE, in ragione delle numerose irregolarità emerse nella gestione della sua società, aveva «un indubbio interesse a "tenersi buono" RO», tanto da avvisare l'imputato della convocazione ricevuta dal Ten. Col. Sarri, in ordine ai rapporti intercorsi con l'imputato, e, di seguito, informarlo del contenuto del colloquio. La Corte di appello, dunque, con riferimento ad entrambe le vicende, ha posto a fondamento della qualificazione giuridica delle condotte di RO quali tentativi di induzione indebita, l'anomalia delle richieste di danaro reiteratamente 5 ---V2 rivolte ai privati, l'oggettiva posizione di supremazia dell'imputato sui privati coinvolti nelle attività di indagine e il vantaggio prospettato ai privati in caso di accoglimento della sua richiesta di danaro. Corretta è, dunque, la qualificazione delle condotte accertate operata dalla Corte di appello. 4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 615-ter cod. pen. e il vizio di carenza di motivazione sul punto. 5. Il motivo è manifestamente infondato. In entrambi i gradi di giudizio i giudici di merito si sono espressamente confrontati con le dichiarazioni rese dL'imputato nell'interrogatorio di garanzia e hanno congruamente confutato la versione dell'imputato, ritenendola implausibile, e, dunque, nessuna carenza di motivazione è ravvisabile sul punto. Entrambi i giudici di merito hanno rilevato sul punto che le dichiarazioni dell'imputato sono rimaste integralmente prive di prova nel corso del giudizio e che RO ha posto in essere il primo accesso allo SDI subito dopo aver saputo dal RE che questi era stato convocato dal Ten. Col. Sarri e aver appreso dalla parte lesa le ragioni di tale convocazione. L'imputato, peraltro, prima di tale telefonata, non aveva effettuato interrogazioni simili allo S.D.I., nonostante la denuncia già subita per le questioni di vicinato. Nella valutazione non incongrua dei giudici di merito, dunque, le reiterate condotte di accesso abusivo a sistema informatico poste in essere dL'imputato erano state poste, in quanto lo stesso temeva di essere denunciato per le richieste delle somme di danaro reiteratamente rivolte al RE e L'RC. Nessun rilievo, al fine di escludere il dolo dell'imputato, può, inoltre, assumere la circostanza, peraltro meramente asserita, secondo la quale lo stesso non avrebbe seguito alcun corso sul funzionamento dello S.D.I. e, dunque, non avrebbe avuto consapevolezza delle violazioni commesse, in quanto tale censura si risolve nella deduzione di un errore sul precetto penale, in assenza della prova di alcuna circostanza atta a fondare l'ignoranza inevitabile dello stesso. Gli accessi allo SDI operati dL'imputato, inoltre, nella corretta valutazione dei giudici di merito, erano abusivi e, dunque, integravano il reato di cui L'art. 615-ter cod. pen., nella forma aggravata prevista dal terzo comma di tale disposizione, in quanto le consultazioni svolte (e, dunque, il mantenimento nel sistema) è avvenuto per ragioni radicalmente estranee allo svolgimento della propria funzione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, del resto, statuito che integra il delitto previsto dL'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato 6 e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01, nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere). La censura relativa alla violazione dell'art. 615-ter cod. pen. per effetto della mancata individuazione del titolare dello íus excludendi dallo S.D.I., prima ancora che manifestamente infondata, è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità (e non con i motivi di appello), in violazione dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., a comunicare il dispositivo di questa sentenza L'amministrazione pubblica di appartenenza dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Letto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, di questo dispositivo L'amministrazione pubblica di appartenenza. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.