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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1478/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2109/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2549/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 26/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89933 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello in relazione all'avviso di accertamento emesso in data 18.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2549/2022 depositata il 26/9/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo per il pagamento del maggiore importo della TARI dovuta per l'anno 2018 in relazione alla titolarità del godimento di diverse unità immobiliari destinate ad utilizzazione non abitativa.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo -previo richiamo integrale dei motivi introdotti nel primo grado del giudizio-, il vizio di sottoscrizione del secondo avviso di accertamento emesso in rettifica, l'errore nel computo delle superfici tassabili con specifico riferimento ad alcune utenze (Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3), l'omessa valutazione della denuncia di variazione presentata nell'anno 2018 e dei profili di esenzione dal tributo, la sussistenza di errori di calcolo del tributo desumibili anche dall'esito del contenzioso tributario per l'anno 2019, ed infine il difetto dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Palermo, con l'integrazione del deposito di memoria illustrativa, ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma dell'avviso di accertamento come rettificato con l'atto di riforma prot. 1234472 del 18.10.2024, allegato alla nota di deposito del 21.10.2024.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono con criteri di sintesi.
Invero, preliminarmente si rileva l'insussistenza di vizi invalidanti il secondo avviso emesso in rettifica dell'accertamento originario, per le ragioni già puntualmente esposte dal primo Giudice.
Nel merito del rapporto tributario controverso, dalla disamina degli atti sopravvenuti e depositati in corso di giudizio, emerge che il Comune di Palermo ha adottato l'atto di annullamento e di ri-edizione dell'originario avviso di accertamento, con prot. n. 1234472 del 18 ottobre 2024, procedendo in tal modo alla revisione delle superfici tassabili ed al ricalcolo dei tributi, tenendo in conto anche il diritto all'esenzione eccepito dalla società contribuente.
Pertanto, decidendo nel merito della pretesa tributaria come determinata nell'ultimo atto di accertamento prot. 1234472 del 18.10.2024, allegato alla nota di deposito del 21.10.2024, il Collegio rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio di gravame, in ragione delle oggettive difficoltà connesse al numero ed alla dimensione delle unità immobiliari tassate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello come da motivazione. Compensa le spese del giudizio d'impugnazione.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2109/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2549/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 26/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89933 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello in relazione all'avviso di accertamento emesso in data 18.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2549/2022 depositata il 26/9/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo per il pagamento del maggiore importo della TARI dovuta per l'anno 2018 in relazione alla titolarità del godimento di diverse unità immobiliari destinate ad utilizzazione non abitativa.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo -previo richiamo integrale dei motivi introdotti nel primo grado del giudizio-, il vizio di sottoscrizione del secondo avviso di accertamento emesso in rettifica, l'errore nel computo delle superfici tassabili con specifico riferimento ad alcune utenze (Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3), l'omessa valutazione della denuncia di variazione presentata nell'anno 2018 e dei profili di esenzione dal tributo, la sussistenza di errori di calcolo del tributo desumibili anche dall'esito del contenzioso tributario per l'anno 2019, ed infine il difetto dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Palermo, con l'integrazione del deposito di memoria illustrativa, ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma dell'avviso di accertamento come rettificato con l'atto di riforma prot. 1234472 del 18.10.2024, allegato alla nota di deposito del 21.10.2024.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono con criteri di sintesi.
Invero, preliminarmente si rileva l'insussistenza di vizi invalidanti il secondo avviso emesso in rettifica dell'accertamento originario, per le ragioni già puntualmente esposte dal primo Giudice.
Nel merito del rapporto tributario controverso, dalla disamina degli atti sopravvenuti e depositati in corso di giudizio, emerge che il Comune di Palermo ha adottato l'atto di annullamento e di ri-edizione dell'originario avviso di accertamento, con prot. n. 1234472 del 18 ottobre 2024, procedendo in tal modo alla revisione delle superfici tassabili ed al ricalcolo dei tributi, tenendo in conto anche il diritto all'esenzione eccepito dalla società contribuente.
Pertanto, decidendo nel merito della pretesa tributaria come determinata nell'ultimo atto di accertamento prot. 1234472 del 18.10.2024, allegato alla nota di deposito del 21.10.2024, il Collegio rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio di gravame, in ragione delle oggettive difficoltà connesse al numero ed alla dimensione delle unità immobiliari tassate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello come da motivazione. Compensa le spese del giudizio d'impugnazione.