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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA CESARE BATTISTI 23 – 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. MONTELEONE
DIEGO ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente C.F._2 all'avv. ANCONA GIUSEPPE;
C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE II n. 30 – 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. MEDINA SILVIA
ANITA ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente C.F._4 all'avv. TRUSIANI MASSIMO ); C.F._5
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 1 di 2 Proposto appello da avverso la sentenza n. 8169 /2023 pubblicata il Parte_1
20/10/2023 dal Tribunale di Milano, la causa è stata posta in istruttoria e, all'esito, è stata fissata l'udienza del 15/05/2025 per discussione orale e decisione ex art. 350 bis c.p.c., ove nessuno è comparso con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c.. All'udienza del 29/05/2025, assenti le parti, cui era stata data rituale comunicazione del rinvio, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 309 c.p.c., da ritenersi richiamato quanto al giudizio di appello dall'art. 359 c.p.c., nel rinviare all'art. 181 comma I c.p.c. (nel testo modificato - a decorrere dal 25 giugno 2008 - dall'art. 50 del D.L.
25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133), impone in tali casi al giudice di ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate stante il disinteresse per la res litigiosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- visti gli artt. 309 e 181, comma 1 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio proposto avverso la sentenza n. 8169/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 20/10/2023;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 29/05/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA CESARE BATTISTI 23 – 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. MONTELEONE
DIEGO ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente C.F._2 all'avv. ANCONA GIUSEPPE;
C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE II n. 30 – 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. MEDINA SILVIA
ANITA ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente C.F._4 all'avv. TRUSIANI MASSIMO ); C.F._5
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 1 di 2 Proposto appello da avverso la sentenza n. 8169 /2023 pubblicata il Parte_1
20/10/2023 dal Tribunale di Milano, la causa è stata posta in istruttoria e, all'esito, è stata fissata l'udienza del 15/05/2025 per discussione orale e decisione ex art. 350 bis c.p.c., ove nessuno è comparso con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c.. All'udienza del 29/05/2025, assenti le parti, cui era stata data rituale comunicazione del rinvio, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 309 c.p.c., da ritenersi richiamato quanto al giudizio di appello dall'art. 359 c.p.c., nel rinviare all'art. 181 comma I c.p.c. (nel testo modificato - a decorrere dal 25 giugno 2008 - dall'art. 50 del D.L.
25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133), impone in tali casi al giudice di ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate stante il disinteresse per la res litigiosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- visti gli artt. 309 e 181, comma 1 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio proposto avverso la sentenza n. 8169/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 20/10/2023;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 29/05/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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