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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2279 / 2013
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO solo danni a cose
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice MA ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2279/2013 vertente tra
(C.F. ), sia in proprio che quale erede del Parte_1 C.F._1
Sig. ( ); (C.F. Persona_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
), (C.F. , sia in C.F._3 Parte_3 C.F._4 proprio che quale erede del Sig. (C.F. ); Persona_1 C.F._5
), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_6 Parte_5
); (C.F. e C.F._7 Parte_6 C.F._8
( ); (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8
); ( ), C.F._10 Parte_9 CodiceFiscale_11
( , rappresentati e difesi Parte_10 CodiceFiscale_12 dall'avv. Massimiliano Bruni del Foro di Siena ( ed CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in NS (SI), Via Salceto n. 91, giusta procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. anche quale erede della Sig.ra Controparte_1 C.F._14
, (C.F. rappresentata e difesa, congiuntamente e Persona_2 C.F._15 disgiuntamente tra loro, dall'avv. Alessandro Rombolà (C.F. C.F._16
e all'avv. Lucia Aglietti ( ) del foro di Firenze ed
[...] C.F._17 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Firenze, Via Luca
Pagina 1 Giordano 7/A, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._18 CP_3
) e (C.F. , C.F._19 Controparte_4 C.F._20 tutti nella qualità di eredi del Sig. (C.F. ), a Persona_3 C.F._21 sua volta erede della Sig.ra (C.F.: , Persona_4 C.F._22 rappresentati e difesi dall'avv. del Foro di Siena ed C.F._23 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in NS, via Salceto n. 91, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E DI
(C.F. ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1 amministratore pro tempore Geom. rappresentato e difeso Controparte_6 dall'avv. Massimiliano Bruni del Foro di Siena (C.F. ed C.F._24 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in NS (SI), Via Salceto n. 91, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TE TO
E DI
(C.F. ) in persona del suo Controparte_7 P.IVA_2 amministratore pro tempore, Geom. elettivamente domiciliato in Controparte_8
Siena, via Banchi di Sopra n.31, presso l'Avv. Vincenzo Cesarini del Foro di Siena (C.F. , giusta procura in calce alla comparsa di sostituzione e C.F._25 risposta
TE TO
OGGETTO: danni a cose
Con provvedimento del 27.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: Nel merito, accertare e dichiarare che le Sig.re e sono le uniche responsabili per i danni Controparte_1 Persona_2 verificatisi nel terreno di proprietà del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_5
c.c. e, per l'effetto, condannarle: - a eseguire nel fondo di loro proprietà, situato a monte del complesso condominiale , tutti i lavori necessari per eliminare CP_5 le cause delle frane e degli altri fenomeni in atto nel terreno di proprietà del e mettere in sicurezza il terreno;
- al pagamento dei danni subiti dal CP_5 complesso Condominiale per un ammontare di Euro 12.000,00, come CP_5 indicato nei preventivi di cui alla perizia del 12.06.2013 (doc. 8), nella parte relativa al ripristino della proprietà condominiale, o in quella somma, maggiore o
Pagina 2 minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- al pagamento delle spese già sostenute dai singoli condomini, pro quota, per assistenza professionale, come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo per un ammontare totale di Euro 3.901,99. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”.
Parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali di cui alla narrativa, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge ed in accoglimento delle eccezioni proposte: IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN LIMINE LITIS La Sig.ra dichiara di non Controparte_1 accettare il contraddittorio sulla domanda proposta nel ricorso per riassunzione in quanto modificata contra legem rispetto al ricorso introduttivo originario;
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in riassunzione e l'inammissibilità del ricorso per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO In via principale : Rigettare le domande tutte formulate dagli istanti nei confronti delle Signore e in quanto Controparte_1 Persona_2 inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici: Limitare le pretese degli istanti al giusto ed al provato e comunque ridurre il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1 e 2 C.C. ; Condannare il in persona dell'amministratore Controparte_9 pro tempore, e i Sigg.ri , e , nello Controparte_2 Parte_11 Controparte_4 laro qualità di eredi del defunto a sua volta eredi di in Persona_3 Persona_4 solido tra loro, o in subordine per quanto ciascuno di spettanza, a manlevare e/o tenere indenni la convenuta per tutte le somme che dovessero conseguentemente risultare dovute dalla SI (anche a titolo di spese di lite o peritali) o per CP_1 tutti gli interventi che dovesse essere chiamata ad eseguire;
IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata e non creduta ipotesi fosse riconosciuta la legittimazione all'azione dei ricorrenti, Condannare il Controparte_10 in persona dell'amministratore pro tempore ad eseguire ogni opera
[...] necessaria al ripristino del fosso già eliminato o comunque di tutte quelle opere di regimazione delle acque che dovessero essere ritenute necessarie per l'eliminazione della cause del dissesto per quel che possa competere la parte CM23, oltre al pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di risarcimento danni o di quella diversa minore o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre accessori di legge ed eventuali spese peritali. IN VIA ISTRUTTORIA - Integrazione quesito di CTU acquisita Nell'ipotesi non fosse ritenuta sufficiente la documentazione in atti, come già esposto con note di trattazione scritta 22.5.2025 su ordinanza del Tribunale in data 12.3.2025, CHIEDE che sia disposta integrazione del quesito di CTU acquisita dal giudizio di appello, in contraddittorio con i consulenti di parte, in relazione ai danni subiti dal fondo alle cause ed ai CP_1 rimedi in relazione alla domanda riconvenzionale svolta, formulando la seguente proposta di quesito: “Voglia il CTU, ad integrazione della relazione peritale C.A. Firenze del 11.2.2022 (C.A. Firenze R.G. n. 2560/2018), in particolare in relazione alle conclusioni già rese di cui ai quesiti nn. 2,3 e 6 all'ordinanza 6.7.2021, accertare le condizioni del terreno di proprietà anche per l'utilizzabilità CP_1
Pagina 3 agricola;
accertare le cause di tale condizione e i danni subiti a causa degli sversamenti o del ristagno delle acque conseguenti all'eliminazione o mancanza di regimazione acque dei fondi confinanti, facendo riferimento alla situazioni di stabilità esaminata nel 2009 in sede di ATP che è stato verificato ed accertato essere rimasta immutata nell'attualità (risposta al quesito n. 1). Con indagine estimativa dei danni patiti dal fondo con quantificazione dei costi di CP_1 ripristino e della perdita di valore del fondo anche in riferimento alla documentazione di danno in atti”.
Terzi chiamati , e : Voglia l'Ill.mo Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Tribunale di Siena, contrariis reiectis, In via preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e l'inammissibilità del ricorso (ex art. 702 bis cpc) promosso, con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO In tesi – accertata la fondatezza di quanto dedotto ed eccepito in narrativa, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della de cuius ovvero dei sig.ri Persona_4 [...]
e - quali eredi del defunto CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_3
a sua volta erede di - in quanto infondata in fatto ed in
[...] Persona_4 diritto;
In ipotesi - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvedano profili di responsabilità a carico della de cuius ovvero dei sig.ri Persona_4 Controparte_2
e - quali eredi del defunto a sua CP_3 Controparte_4 Persona_3 volta erede di - accertata la preponderante rilevanza delle condotte Persona_4 negligenti ed imprudenti della parte convenuta – proprietà in Controparte_1 proprio e quale erede di – e dei condomini e del Persona_2 Controparte_5
, per tutti i profili evidenziati in narrativa, dichiarare comunque non
[...] dovuto alcun risarcimento da parte dei sig.ri e Controparte_2 CP_3
- quali eredi del defunto a sua volta erede di Controparte_4 Persona_3
- in forza dell'art. 1227 comma 2° c.c. o, in ulteriore subordine, Persona_4 ridurre ogni non creduto risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. In via ulteriormente gradata – nella non creduta ipotesi di condanna dei sig.ri
[...]
e - quali eredi del defunto CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_3
a sua volta erede di - al pagamento di qualunque somma in
[...] Persona_4 favore di controparte, condannare il , in persona Controparte_9 dell'Amministratore p.t., per le ragioni indicate in narrativa, a manlevare e/o tenere indenni i sig.ri e medesimi da Controparte_2 CP_3 Controparte_4 ogni conseguenza pregiudizievole conseguente, spese, somme di denaro, od opere, dovessero essere poste a carico degli stessi e Controparte_2 CP_3 in favore di qualunque controparte della presente procedura Controparte_4
(spese legali e di consulenza tecnica inclusa). In ogni caso - con vittoria di spese di lite e compensi professionali tutti, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, relativamente ai due giudizi di primo grado (quello già espletato ed annullato e quello espletando), da porsi a carico solidale o pro quota delle parti che saranno dichiarate soccombenti nei confronti dei sig.ri Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
Terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, Controparte_5 contrariis reiectis,1) accogliere tutte le domande proposte dai ricorrenti Pt_1 sia in proprio che quale erede del Sig.
[...] Persona_1 [...]
sia in proprio che quale erede del Sig. Parte_2 Parte_3 [...]
Per_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
Pagina 4 e;
2) in merito Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 alla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra nei confronti Controparte_1 del Condominio accertare e dichiarare che la stessa è Controparte_5 inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e conseguentemente rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
Terzo chiamato : “Voglia il Tribunale di Siena, Controparte_9 contrariis reiectis, respingere le domande proposte nei confronti del
[...]
perchè infondate in fatto e diritto per le motivazioni indicate in CP_9 narrativa. Con condanna delle controparti che hanno svolto domanda nei confronti del stesso al pagamento delle competenze e spese di lite del presente CP_5 giudizio nonché, per quanto attiene alle Sig.ra anche quale erede Controparte_1 di anche di quelle relative al procedimento di primo grado (RG n. Persona_2
2279/2013 - sentenza n. 43 / 2013) svolto dinanzi al Tribunale di Siena delle quali si chiede la quantificazione al Giudicante.”
Fascicolo rimesso decisione: 17.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. i signori Parte_1 Parte_2 sia in proprio che quale erede del Sig. Parte_3 Persona_1
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in qualità di proprietari di Parte_8 Parte_9 Parte_10 alcune unità immobiliari facenti parte del , convenivano Controparte_5 in giudizio le Sig.re e al fine di sentirle condannare Controparte_1 Persona_2 all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni franosi originatisi nel loro fondo e riversatisi sulle parti comuni condominiali, nonché al risarcimento dei danni patiti. Si costituivano in giudizio le signore e , chiedendo in Controparte_1 Persona_2 primo luogo il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma III, C.p.c., nonché la chiamata in causa dei terzi Condominio Mocarello n. 43 e della signora Persona_4 per essere da questi tenute indenni per le eventuali somme che dovessero risultare da loro dovute verso i condomini ricorrenti. Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti “in solido o comunque pro quota ad eseguire ogni opera necessaria al ripristino del fosso eliminato o comunque di tutte quelle opere di regimazione delle acque che dovessero essere ritenute necessarie per l'eliminazione della causa del dissesto per quel che possa competere la parte , oltre al pagamento dell'importo di € Parte_12
12.000,00 a titolo di risarcimento danni o di quella diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge”. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Siena, con sentenza n.1196/2018, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condannava le convenute al pagamento in favore degli attori, a titolo risarcitorio della somma di € 21.850,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi da
Pagina 5 computarsi così come indicato nella parte motiva e rigettava la domanda proposta da e verso i terzi chiamati in causa, oltre a Controparte_1 Persona_2 condannare le convenute a rifondere in favore del Condominio Mocarello n. 43 e di delle spese di lite. Persona_4
Avverso tale pronuncia, le Sig.re e proponevano appello dinanzi alla CP_1 Per_2
Corte d'Appello di Firenze. Il giudizio di appello R.G. n. 2560/2018 si concludeva con la sentenza n. 2012/2023, che dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e degli atti processuali, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 354 c.p.c. A fondamento della propria decisione, la Corte rilevava che la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, volta ad ottenere l'esecuzione di opere su parti comuni, imponesse il litisconsorzio necessario di tutti i condomini. Nello specifico, la Corte ha statuito: “la pretesa oggetto della citata domanda riconvenzionale avrebbe dovuto comportare l'integrazione del contraddittorio verso l'intera compagine condominiale del ... Il difetto del Controparte_5 contraddittorio e la sua mancata integrazione comporta ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado con conseguente obbligo di questa Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 – 354 c.p.c., di rimessione al primo giudice, perché, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. disponga, nei termini sopra esposti, l'integrazione del contraddittorio e pronunci la sua decisione nei confronti di tutti i soggetti ai quali, in funzione delle domande in atti, essa è effettivamente rivolta”. Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti originari riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena nei confronti sia della sig.ra , anche Controparte_1 quale erede della sig.ra , sia nei confronti dei sigg.ri Persona_5 CP_2
, e quali eredi di OB a sua volta
[...] CP_3 Controparte_4 CP_3 erede della sig.ra , sia nei confronti del Condominio Mocarello n. 43. Persona_4
Si costituiva la Sig.ra la quale, tra le altre eccezioni, insisteva in via CP_1 preliminare per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche il Controparte_5
, il quale faceva proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni
[...] formulate dai ricorrenti. Il giudizio vedeva un'istruttoria solo documentale. Con ordinanza del 12.03.2025, la giudicante disponeva acquisizione della CTU a firma del Dott. Geol. eseguita in grado d'appello, nonché la produzione in Per_6 giudizio dell'ATP.
1. Quanto alla questione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, ovvero che la controparte avrebbe modificato la domanda proposta nel ricorso per riassunzione rispetto al ricorso introduttivo originario, deve rilevarsi quanto segue. Seppure, da un punto di vista letterale, le conclusioni appaiano leggermente diverse (nelle conclusioni rassegnate post riassunzione si legge: “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: Nel merito, accertare e dichiarare che le Sig.re e Controparte_1 Persona_2 sono le uniche responsabili per i danni verificatisi nel terreno di proprietà del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarle: - a Controparte_5 eseguire nel fondo di loro proprietà, situato a monte del complesso condominiale
, tutti i lavori necessari per eliminare le cause delle frane e degli altri CP_5
Pagina 6 fenomeni in atto nel terreno di proprietà del e mettere in sicurezza il CP_5 terreno;
- al pagamento dei danni subiti dal complesso Condominiale per CP_5 un ammontare di Euro 12.000,00, come indicato nei preventivi di cui alla perizia del 12.06.2013 (doc. 8), nella parte relativa al ripristino della proprietà condominiale, o in quella somma, maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- al pagamento delle spese già sostenute dai singoli condomini, pro quota, per assistenza professionale, come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo per un ammontare totale di Euro 3.901,99. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”; mentre nelle conclusioni originarie si legge: “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertare e dichiarare che le Sig.re Controparte_1
e sono le uniche responsabili per i danni verificatisi nel terreno di Persona_2 proprietà del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, Controparte_5 condannarle: - a eseguire nel fondo di loro proprietà, situato a monte del complesso condominiale , tutti i lavori necessari per mettere in sicurezza i CP_5 terreni de quo regimentando lo scolo delle acque piovane ed eliminando tutte le cause che determinano le frane in atto nel terreno di proprietà del ed CP_5 in particolare quelli indicati nella relazione tecnica redatta dal C.T.U. Dott. Per_7 nell'ambito del procedimento per A.T.P. nonché in quelli indicati nella C.T.P. del 12.06.2013 del Dott. al pagamento dei danni subiti dal complesso Per_8
Condominiale per un ammontare di Euro 12.000,00, come indicato nei CP_5 preventivi di cui alla perizia del 12.06.2013 (doc. 8), nella parte relativa al ripristino della proprietà condominiale, o in quella somma, maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- al pagamento delle spese già sostenute dai singoli condomini, pro quota, per assistenza professionale, come sopra dettagliatamente descritte per un ammontare totale di Euro 3.901,99”), appare evidente che il petitum non è stato modificato e che vi è stato una riformulazione – da un punto di vista meramente testuale- delle conclusioni, che pur tuttavia non hanno determinato una modifica sostanziale della domanda.
2. Ciò chiarito, deve analizzarsi l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di carenza di legittimazione attiva degli attori, reiterata anche in sede di riassunzione. L'eccezione appare infondata e deve, pertanto, essere respinta. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 2012/2023 (che ha disposto la rimessione in primo grado) ha, infatti, chiarito che la nullità del primo grado di giudizio è da ricondurre esclusivamente alla mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalle odierne convenute. Si legge infatti nella sentenza: “Sul punto, infatti, occorre evidenziare non solo la circostanza che la domanda riconvenzionale delle convenute evocava esplicitamente “la parte CM23”, ossia il , ma anche Controparte_5 ribadire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, laddove, tramite l'ordinanza n. 2634/2021, è stato sostenuto che “La domanda volta ad ottenere l'esecuzione di determinate opere sulle parti comuni di un edificio (nella specie, copertura del fabbricato, intonacatura esterna e lavora-zioni inerenti alle strutture perimetrali) ovvero l'accertamento dell'obbligo di un condomino di realiz-zare delle modifiche sulle stesse, impone il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di
Pagina 7 azioni che investono un rapporto giuridico unico ed inscindibile, finalizzate all'adempimento di una prestazione di "facere" non suscettibile di divisione, in quanto destinata ad incidere sui beni comuni”. Appare, in definitiva, chiaro che la domanda riconvenzionale avanzata dalle sig.re
– comportava il litisconsorzio necessario di tutti i condomini e che, CP_1 Per_2 prendendo atto di tale situazione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio verso tutti i condomini del Controparte_10
non presenti nel giudizio.
[...]
Il difetto del contraddittorio e la sua mancata integrazione comporta ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado con conseguente obbligo di questa Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 – 354 c.p.c., di rimessione al primo giudice, perché, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. disponga, nei termini sopra esposti, l'integrazione del contraddittorio e pronunci la sua decisione nei confronti di tutti i soggetti ai quali, in funzione delle domande in atti, essa è effettivamente rivolta.” Appare chiaro, dunque, che non sia stato riscontrato un difetto di legittimazione in capo alla parte attrice e che non vi sia stata alcuna declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria da parte della Corte di Appello di Firenze, la quale ha solo rimesso la causa al primo giudice, con il preciso onere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , in quanto soggetto Controparte_5 destinatario della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra Lettura CP_1 che deve trovare conferma anche nella presente sede. Deve rilevarsi, peraltro, che già nella sentenza, poi ritenuta nulla dalla Corte di Appello, era stato messo in rilievo il ruolo concorrente nella causazione del danno dl “E' evidente, pertanto, che il comportamento del Controparte_5
e, dunque, degli attori, appare suscettibile di Controparte_5 acquisire rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., come concorrente fattore causale.” – pag. 9) Ad ogni buon conto con la costituzione in giudizio del 23 Controparte_5 qualsivoglia eventuale vizio è stato sanato.
3.Quanto alla eccezione di irritualità del ricorso alla procedura prevista dall'art. 702 bis c.p.c., essa è destituita di fondamento, in quanto è già stato disposto il mutamento del rito, e deve, pertanto, essere respinta.
4.Chiarito tale ulteriore aspetto, deve a questo punto analizzarsi la CTU eseguita dal dott. nel corso del giudizio di appello e che era stata disposta in quanto, Per_6 ad avviso della Corte di Appello, il consulente di primo grado non aveva adeguatamente motivato e chiarito, nel suo elaborato, le modalità ed i metodi di individuazione del nesso causale tra evento e danni. Il quesito posto al CTU era il seguente:
“1- descriva il CTU, anche esaminando la perizia geologica depositata in Comune del progetto edificatorio dei Condomini 23 e 43, lo stato dei luoghi attuali CP_5 verificando se gli stessi erano identici a quelli esaminati nel 2009 in sede di ATP;
2- accerti e descriva compiutamente la natura e le cause dei fenomeni franosi determinando l'incidenza delle rispettive proprietà su detti eventi;
Pagina 8 3- accerti, in riferimento a detti eventi franosi, lo stato di regimazione delle acque di tutti i fondi coinvolti e delle parti in causa, verificando l'incidenza di ogni regimazione sugli eventi franosi per cui è causa;
4- indichi gli eventuali lavori necessari per il ripristino dei luoghi;
5- indichi, con riferimento al quesito n 4, dettagliatamente e analiticamente, i lavori da eseguire in ogni proprietà, nonché i costi dettagliati e specifici dei predetti lavori;
6- indichi, ove vi è già stato rispristino dei luoghi, in che periodo ciò sia avvenuto, se si tratta di interventi che si pongono in nesso causale con i fatti di causa e se sono stati strettamente necessari.” Nella CTU in parola si legge che:
“1- L'area in oggetto è posta su una pendice che, per caratteristiche geologiche, litotecniche ed idrogeologiche risulta sensibile ai processi geomorfologici gravitativi e di erosione. Le osservazioni sono state corroborate dai dati presenti nelle relazioni geologiche di supporto agli interventi di realizzazione dei condomini
23 e 43, che descrivono un contesto morfologico collinare, CP_5 CP_5 sensibile ai processi di evoluzione geomorfologica, data la presenza di terreni fini di età pliocenica e di una circolazione idrica, alimentata dall'infiltrazione, che si attiva nei livelli più superficiali. I luoghi appaiono sostanzialmente immodificati rispetto a quanto descritto nell'ATP 2007, se si escludono i lavori di regimazione idrica eseguiti nelle proprietà e Controparte_9 Parte_13
2 - La particella n. 108 di proprietà in passato oggetto di coltivazione CP_1 agricola, è stata progressivamente abbandonata dagli anni '90, lasciando spazio ad una vegetazione arborea ed arbustiva priva di ogni tipo di governo. Nella porzione di valle della particella 108 dopo gli anni '90 vi è testimonianza di movimenti gravitativi, che hanno interessato il vialetto pedonale a confine con la proprietà
23. La causa di questi movimenti è da ricercarsi nella Controparte_5 mancanza di regimazione delle acque di superficie, determinata dalla perdita di manutenzione in conseguenza dell'abbandono delle attività agricole. I movimenti gravitativi ed i dissesti lamentati in particella 2025 (scarpata inerbita e area adibita a parcheggio) sono stati determinati anch'essi dalla non corretta regimazione delle acque di ruscellamento provenienti da monte. In questo caso, si ritiene che un ruolo sia stato giocato dall'obliterazione, nel quadro degli interventi di realizzazione del , della linea di drenaggio un tempo presente lungo il Controparte_5 vialetto pedonale. Tale linea di drenaggio avrebbe limitato se non impedito alle acque provenienti dal fondo di giungere nella proprietà del CP_1 CP_5
23. Non sono presenti documentazioni attestanti la consistenza di questa
[...] linea di drenaggio, ma solo che questa linea di drenaggio superficiale era presente. Un ruolo è stato giocato inoltre dalla progressiva perdita di funzionalità da parte delle canalette presenti lungo la scarpata inerbita in proprietà
[...]
e dall'assenza di una manutenzione efficace, che hanno consentito CP_5 alle acque superficiali di poter ruscellare ed infiltrarsi nella porzione centrale e destra della scarpata stessa, alimentando i fenomeni di soliflusso. Tali fenomeni hanno deformato la canaletta in elementi in c.a. posta fra la scarpata e l'area a parcheggio e ne hanno ridotto l'efficienza di smaltimento. L'infiltrazione di acqua proveniente dalla scarpata inerbita e la perdita di funzionalità della canaletta hanno portato acqua di sotto il piazzale alimentando le deformazioni della copertura di asfalto.
Pagina 9 3 - Le acque superficiali, escludendo le aree in proprietà e Parte_13
, dove sono stati eseguiti lavori seguito dell'ATP del 2009, Controparte_9 risultano non regimate e concorrono nel rendere le aree in proprietà Parte_13
e vulnerabili rispetto a nuovi fenomeni di dissesto o alla Controparte_5 riattivazione di quelli un tempo attivi. Pertanto, il percorso processuale indicato dalla Corte di secondo grado è stato puntualmente seguito: il giudizio è stato riassunto e il contraddittorio è stato ritualmente integrato con la chiamata in causa e la costituzione in giudizio del . Quest'ultimo, Controparte_5 costituendosi in giudizio, ha espressamente aderito alle domande e alle conclusioni dei singoli condomini ricorrenti, sanando così, con effetto retroattivo, ogni eventuale e denegato vizio di legittimazione.
4 - I fenomeni gravitativi che interessano l'area non hanno dato luogo ad apprezzabili evoluzioni nell'arco di circa 12 anni, tuttavia l'area oggetto di causa è gravata da condizioni idrogeologiche che richiedono interventi di sistemazione, poiché vi sono aree nelle quali i processi un tempo attivi possono riattivarsi, determinando in questo caso un incremento del danno che già interessa strutture esistenti (viabilità pedonale, area a parcheggio). I lavori necessari al raggiungimento di una adeguata condizione di stabilità sono individuati in interventi di sistemazioni da eseguirsi nelle particelle n. 108 di proprietà e n. 2025 di CP_1 proprietà 23. Controparte_5
5 - Il costo complessivo dei lavori ritenuti necessari è pari a 22.341,28 € (euro ventiduemilatrecentoquarantuno/28), oltre al 10% per imprevisti, al 4% per oneri per la sicurezza ed a spese di progettazione quantificabili in 3.500,00 € (euro tremilacinquecento/00).
6 - Le osservazioni condotte in questa fase portano a ritenere che i lavori eseguiti a seguito della ATP del 2007 con la regimazione dei deflussi provenienti dalle proprietà e 43, abbiano contribuito positivamente al Parte_13 CP_5 rallentamento dell'evoluzione dei fenomeni che si sono verificati lungo il pendio in esame. “ La CTU appare comprensibile alla lettura ed esaustiva nelle conclusioni ed ha fornito tutte le risposte richieste con la formulazione dei quesiti e non vi è, pertanto, motivo per la scrivente di discostarsene. Il CTU ha anzitutto dato atto che i luoghi appaiono sostanzialmente immodificati rispetto a quanto descritto nell'ATP 2007, se si escludono i lavori di regimazione idrica eseguiti nelle proprietà e Controparte_9 Parte_13
Quanto all'individuazione delle cause delle frane oggetto del presente giudizio (verificatesi in un'area che, per caratteristiche geologiche, litotecniche ed idrogeologiche risulta di per sé sensibile ai processi geomorfologici gravitativi e di erosione) siano da ricondurre sostanzialmente allo stato di abbandono in cui versa la particella n. 108 di proprietà e dalla conseguente mancanza di CP_1 regimazione delle acque di superficie. Infatti, sul quesito n. 2 (attinente all'accertamento della natura e delle cause dei fenomeni franosi) il CTU ha rilevato che “la particella n. 108 di proprietà in CP_1 passato oggetto di coltivazione agricola, è stata progressivamente abbandonata dagli anni '90, lasciando spazio ad una vegetazione arborea ed arbustiva priva di ogni tipo di governo. Nella porzione di valle della particella 108 dopo gli anni '90 vi è testimonianza di movimenti gravitativi, che hanno interessato il vialetto pedonale a confine con la proprietà 23. La causa di questi movimenti è Controparte_5
Pagina 10 da ricercarsi nella mancanza di regimazione delle acque di superficie, determinata dalla perdita di manutenzione in conseguenza dell'abbandono delle attività agricole. I movimenti gravitativi ed i dissesti lamentati in particella 2025 (scarpata inerbita e area adibita a parcheggio) sono stati determinati anch'essi dalla non corretta regimazione delle acque di ruscellamento provenienti da monte.”. Dunque, il CTU ha ravvisato un nesso causale tra lo stato di abbandono in cui versa la particella di proprietà (e la mancanza di regimazione delle acque che ne CP_1
è derivata) e i fenomeni franosi per cui è causa, anche se non in via esclusiva. Il CTU, infatti, ha riconosciuto un ruolo concorrente nella causazione dei fenomeni in questione alla linea di drenaggio che sarebbe stata rimossa dalla società che ha costruito il Condominio 23. CP_5
Infatti, a pag. 25 della relazione, il CTU rileva che “è presente documentazione che attesta come la proprietà abbia diffidato nel 1990 la società edificatrice del CP_1 condominio US AS Srl, in merito alla eliminazione di un fosso di CP_5 scolo longitudinale al tracciato del vialetto pedonale, che raccoglieva le acque provenienti da monte, richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. Tale aspetto risulta particolarmente importante nell'ottica di ricollegare i movimenti gravitativi presenti nella parte bassa della scarpata inerbita del ai Controparte_5 ruscellamenti provenienti dalla zona posta a monte in proprietà Infatti, sia CP_1 dalla documentazione in atti, sia dalla documentazione acquisita presso il Comune di NS non emergono tavole o relazioni di progetto riguardanti la sistemazione di quest'aree di confine, mentre in atti è presente un documento, che ad oggi non risulta contestato, che attesta come al piede della scarpata di proprietà vi fosse una linea di drenaggio e che questa sia stata obliterata con i lavori CP_1 della US AS RL per il Condominio . Pertanto, è allora ragionevole CP_5 pensare che i deflussi provenienti dal lotto che precedentemente erano CP_1 drenati ed allontanati verso il Borro di Malachecca, a seguito dei lavori di realizzazione del vialetto pedonale eseguiti dal , erano Controparte_5 liberi di ruscellare ed infiltrarsi lungo la linea di massima pendenza, riversandosi nella proprietà dello stesso , potendo così innescare i Controparte_5 movimenti gravitativi descritti nell'ATP del Geol. osservati in questa fase.” Per_7
Ed ancora a pag. 47 e seguenti della relazione evidenzia “La particella n. 108 di proprietà in passato oggetto di coltivazione agricola, è stata CP_1 progressivamente abbandonata dagli anni '90, lasciando spazio ad una vegetazione arborea ed arbustiva priva di ogni tipo di governo. Nella porzione di valle della particella 108 dopo gli anni '90 vi è testimonianza di movimenti gravitativi, che hanno interessato il vialetto pedonale a confine con la proprietà CP_5
23. La causa di questi movimenti è da ricercarsi nella mancanza di
[...] regimazione delle acque di superficie, determinata dalla perdita di manutenzione in conseguenza dell'abbandono delle attività agricole. I movimenti gravitativi ed i dissesti lamentati in particella 2025 (scarpata inerbita e area adibita a parcheggio) sono stati determinati anch'essi dalla non corretta regimazione delle acque di ruscellamento provenienti da monte. In questo caso, si ritiene che un ruolo sia stato giocato dall'obliterazione, nel quadro degli interventi di realizzazione del
, della linea di drenaggio un tempo presente lungo il Controparte_5 vialetto pedonale. Tale linea di drenaggio avrebbe limitato se non impedito alle acque provenienti dal fondo di giungere nella proprietà del CP_1 CP_5
23. Non sono presenti documentazioni attestanti la consistenza di questa
[...]
Pagina 11 linea di drenaggio, ma solo che questa linea di drenaggio superficiale era presente. Un ruolo è stato giocato inoltre dalla progressiva perdita di funzionalità da parte delle canalette presenti lungo la scarpata inerbita in proprietà
[...]
e dall'assenza di una manutenzione efficace, che hanno consentito CP_5 alle acque superficiali di poter ruscellare ed infiltrarsi nella porzione centrale e destra della scarpata stessa, alimentando i fenomeni di soliflusso. Tali fenomeni hanno deformato la canaletta in elementi in c.a. posta fra la scarpata e l'area a parcheggio e ne hanno ridotto l'efficienza di smaltimento. L'infiltrazione di acqua proveniente dalla scarpata inerbita e la perdita di funzionalità della canaletta hanno portato acqua di sotto il piazzale alimentando le deformazioni della copertura di asfalto”. Dunque, ad avviso del CTU la rimozione della linea di drenaggio, ad opera della US AS RL, avrebbe rappresentato una concausa dell'accaduto. Orbene, posto che la proprietà aveva inviato nel 1990 una diffida alla CP_1
US AS RL (con cui si contestava che durante i lavori di edificazione fosse stata modificata la larghezza di una strada posta al confine tra le due proprietà con conseguente modifica della regimazione della acque piovane) e posto la società costruttrice aveva contestato la rimozione della linea di drenaggio a confine con la proprietà (doc. 2 allegato alla memoria istruttoria n. 2 del CM 23), CP_11 resta il fatto che il CTU ha dato atto dell'esistenza della linea di drenaggio, pur non potendone determinare la consistenza e l'esatto posizionamento ed ha dato altresì atto che tale circostanza sia da considerare causalmente riconducibile al danno lamentato da parte attrice. Appare, dunque, corretto attribuire a tale fattore concorrente una (seppur minima) rilevanza, che può essere quantificata nella misura del 20%. In sintesi, dunque, la causa delle frane lamentate dagli attori deve essere individuata nell'assenza di una manutenzione efficace all'interno della proprietà
ovvero nella mancata esecuzione di opere di regimazione delle acque, che CP_1 ha consentito alle acque superficiali di poter ruscellare ed infiltrarsi nella porzione centrale e destra della scarpata stessa, alimentando i fenomeni di soliflusso, ma anche- seppure in minima parte- dalla rimozione/riduzione della linea di drenaggio. Il CTU ha stimato che gli interventi di sistemazione, necessari al raggiungimento di una adeguata condizione di stabilità, debbano essere eseguiti nelle particelle n. 108 di proprietà e n. 2025 di proprietà ed ha stimato CP_1 Controparte_5 un costo complessivo dei lavori pari ad € 22.341,28, oltre al 10% per imprevisti, al 4% per oneri per la sicurezza ed a spese di progettazione quantificabili in 3.500,00
€ (euro tremilacinquecento/00). (I lavori funzionali alla sistemazione di porzione della particella n. 108 di proprietà sono stimati in 5.663,70 € (euro CP_1 cinquemilaseicentosessantatre/ 70), esclusa iva. I lavori funzionali alla sistemazione di porzione della particella n. 2025 su cui insiste il
[...] sono stimati in 16.677,58 € (euro CP_5 sedicimilaseicentosettantasette/58), esclusa iva. Alle cifre stimate dovranno essere aggiunti imprevisti, valutabili in misura del 10%, e gli oneri per la sicurezza in misura del 4%. Le spese tecniche sono valutabili in circa 3.500,00 € (euro tremilacinquecento/ 00), c.p. e iva escluse. (pag. 41 CTU) Tale somma, dunque, dovrà essere ripartita tra il e la Controparte_5 proprietà nelle relative quote di spettanza, il cui costo dovrà essere CP_1
Pagina 12 sopportato nella misura dell'80% dalla sig.ra e nella misura del Controparte_1
20 % dal . Controparte_5
5. La domanda avanzata dalla convenuta nei confronti dei signori CP_1 CP_2
, e non può trovare accoglimento in quanto
[...] CP_3 Controparte_4 il CTU ha escluso qualsivoglia responsabilità per i fondi a monte della Per_6 proprietà tra i quali la proprietà (già , rilevando, CP_1 Persona_9 Per_4 come si è già visto, che le cause dei fenomeni franosi per cui è causa siano da individuare esclusivamente nelle problematiche di regimazione delle acque insistenti nelle proprietà e 23. CP_1 Controparte_5
Infatti, si legge a pag. 43 della CTU che ”All'interno delle particelle di proprietà e Mocarello 43, non è da prevedersi l'esecuzione di lavori funzionali Parte_13 alla risoluzione delle problematiche oggetto della presente CTU, salvo raccomandare una corretta manutenzione della canaletta in proprietà
. Parte_13
Ed ancora si legge nell'elaborato: “Si rileva altresì che sono stati eseguiti lavori di regimazione delle acque superficiali in proprietà (Fig. 23). Tali Parte_13 lavori, previsti dall'ATP Geol. Bimbi del 2009 hanno determinato la cessazione dei ruscellamenti dalle proprietà e sulla proprietà CP_9 Parte_13 sottostanti.” (pag. 42 CTU). Ed ancora “Le osservazioni condotte in questa fase portano a ritenere che i lavori eseguiti a seguito della ATP del 2007 con la regimazione dei deflussi provenienti dalle proprietà e 43, abbiano contribuito positivamente al Parte_13 CP_5 rallentamento dell'evoluzione dei fenomeni che si sono verificati lungo il pendio in esame.” (pag. 50 CTU).
6.Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta nei confronti del (richiesta di condanna CP_5 CP_9 all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del fosso già eliminato o comunque di tutte quelle opere di regimazione delle acque che dovessero essere ritenute necessarie per l'eliminazione della cause del dissesto per quel che possa competere la parte oltre al pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di Pt_14 risarcimento danni), posto che il CTU non ha ravvisato alcuna responsabilità nella causazione delle problematiche lamentate dagli attori, anzi: gli interventi di regimazione delle acque eseguiti nella proprietà e Parte_13 CP_9 hanno determinato un miglioramento della situazione (v. supra).
7.Non può essere accolta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di parte convenuta (pagamento dei danni subiti dal complesso Parte_15
per un ammontare di € 12.000,00, come indicato nei preventivi di cui
[...] alla perizia del 12.06.2013, nella parte relativa al ripristino della proprietà
), in quanto la domanda si fonda sulla produzione in giudizio di meri Parte_15 preventivi, senza che sia stata fornita la prova dei lavori in concreto realizzati e degli esborsi effettivamente sopportati per la loro esecuzione. La domanda, dunque, non è stata adeguatamente provata. Peraltro, deve rilevarsi come in sede di appello non sia stata neppure oggetto di censura la mancata considerazione di detta domanda da parte del giudice di prime cure che ne ha totalmente omesso la valutazione.
Pagina 13 Potrà essere invece riconosciuto il rimborso (sempre con applicazione del criterio di cui si è detto sopra, ovvero nella misura 80% a carico della sig.ra Controparte_1
e nella misura del 20 % che resta a carico del 23) delle Controparte_5 spese sostenute e provate: 1)fattura geologo n. 59/07 del 08.05.2007 € Per_8
819,20 (doc.9); 2) fattura geologo n. 223/08 del 23.12.2008 € 819,20 Per_8
(doc.10); 3) fattura avv. Bruni n.203 del 13.09.2010 per ATP € 2.500,76 (doc.12);
4) fattura geologo n. 168/10 del 20.10.2010 € 612,00 (doc.13); 5) Per_8 fattura avv. Bruni n.69 del 28.03.2012 per mediazione €: 707,85 (doc.14) totale €
5.459,01. Non potranno essere in tale sede considerati i seguenti documenti: doc. 11 e 15 in quanto trattasi di mere proposte di notula del dott. (rispettivamente del Per_7
13.04.2010 per CTU € 612,00 e del 23.11.2012 per CTU Euro 1764,91. Analogo discorso vale per i doc. 16 e 17, in quanto trattasi di proposte di notula del geologo rispettivamente del 27.09.2012 per € 620,52 e del 12.06.2013 per € Per_8
370,26. A tale riguardo sarà poi il a ripartire, in base alle tabelle millesimali, la CP_5 somma spettante a ciascun condomino, posto che in giudizio non è stata fornita la prova degli esborsi asseritamente eseguiti dai singoli condomini .(pari ad € 3.901,99).
8.Le reiterate richieste istruttorie avanzate da parte convenuta (integrazione del quesito di CTU acquisita dal giudizio di appello, in contraddittorio con i consulenti di parte, in relazione ai danni subiti dal fondo alle cause ed ai rimedi in CP_1 relazione alla domanda riconvenzionale svolta, formulando la seguente proposta di quesito: “Voglia il CTU, ad integrazione della relazione peritale C.A. Firenze del 11.2.2022 (C.A. Firenze R.G. n. 2560/2018), in particolare in relazione alle conclusioni già rese di cui ai quesiti nn. 2,3 e 6 all'ordinanza 6.7.2021, accertare le condizioni del terreno di proprietà anche per l'utilizzabilità agricola;
CP_1 accertare le cause di tale condizione e i danni subiti a causa degli sversamenti o del ristagno delle acque conseguenti all'eliminazione o mancanza di regimazione acque dei fondi confinanti, facendo riferimento alla situazioni di stabilità esaminata nel 2009 in sede di ATP che è stato verificato ed accertato essere rimasta immutata nell'attualità (risposta al quesito n. 1). Con indagine estimativa dei danni patiti dal fondo con quantificazione dei costi di ripristino e della perdita di valore del CP_1 fondo anche in riferimento alla documentazione di danno in atti” non può trovare accoglimento, anche in considerazione lunghissimo lasso di tempo trascorso, che renderebbe priva di qualsivoglia utilità la richiesta integrazione di CTU.
9.La domanda di pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di risarcimento danni avanzata dalla parte convenuta non può essere accolta, in quanto non provata alcuna voce di danno
10.Le spese di lite possono essere compensate tra parte attrice e parte convenuta nella misura di un terzo, stante il parziale accoglimento della domanda avanzata da parte convenuta in tema di individuazione delle cause degli eventi franosi. Per il resto, le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta in favore, da un lato, dei signori , e Controparte_2 CP_3 [...]
e, dall'altro, nei confronti del (valori medi- CP_4 Controparte_9
Pagina 14 scaglione da € 26.001 a € 52.000,) con riduzione della fase decisoria in ragione dell'attività processuale svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena , come sopra composto, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza , così provvede: 1) Condanna la convenuta ad eseguire i lavori necessari volti Controparte_1 all'eliminazione dei fenomeni franosi per cui è causa, come descritti dal CTU alle pagine 36 e seguenti dell'elaborato peritale, sostenendone l'80% del costo, mentre il restante 20% viene posto a carico del Controparte_5
[...
2) Pone a carico di il pagamento, nella misura dall'80%, della Controparte_1 somma pari ad € € 5.459,01 (ovvero di cui alla fattura geologo n. Per_8
59/07 del 08.05.2007 € 819,20 (doc.9); fattura geologo n. 223/08 Per_8 del 23.12.2008 € 819,20 (doc.10); fattura avv. Bruni n.203 del 13.09.2010 per ATP € 2.500,76 (doc.12); fattura geologo n. 168/10 del Per_8
20.10.2010 € 612,00 (doc.13); fattura avv. Bruni n.69 del 28.03.2012 per mediazione €: 707,85 (doc.14), mentre il restante 20% resta a carico del condominio;
CP_5
3) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate da parte attrice in riassunzione ( punto 7 della parte motiva)
4) Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla convenuta nei confronti di , e , nella loro qualità di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 eredi del defunto a sua volta erede di;
Persona_3 Persona_4
5) Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla convenuta nei confronti del ,; Controparte_9
6) Compensa per 1/3 le spese tra parte attrice e parte convenuta, che liquidate in € 7.500,00 oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e iva e c.p.a. come per legge, rimarranno per la parte rimanente a carico della convenuta
7) Pone a carico di parte convenuta le spese in favore, rispettivamente, del e dei signori , e Controparte_9 Controparte_2 CP_3
liquidate in € 6.163,50 oltre il 15% per rimborso spese Controparte_4 forfetarie e iva e c.p.a. come per legge per ciascuna parte processuale Così deciso in Siena, 24/11/2025
Il giudice
MA ER
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 15
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO solo danni a cose
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice MA ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2279/2013 vertente tra
(C.F. ), sia in proprio che quale erede del Parte_1 C.F._1
Sig. ( ); (C.F. Persona_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
), (C.F. , sia in C.F._3 Parte_3 C.F._4 proprio che quale erede del Sig. (C.F. ); Persona_1 C.F._5
), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_6 Parte_5
); (C.F. e C.F._7 Parte_6 C.F._8
( ); (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8
); ( ), C.F._10 Parte_9 CodiceFiscale_11
( , rappresentati e difesi Parte_10 CodiceFiscale_12 dall'avv. Massimiliano Bruni del Foro di Siena ( ed CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in NS (SI), Via Salceto n. 91, giusta procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. anche quale erede della Sig.ra Controparte_1 C.F._14
, (C.F. rappresentata e difesa, congiuntamente e Persona_2 C.F._15 disgiuntamente tra loro, dall'avv. Alessandro Rombolà (C.F. C.F._16
e all'avv. Lucia Aglietti ( ) del foro di Firenze ed
[...] C.F._17 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Firenze, Via Luca
Pagina 1 Giordano 7/A, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._18 CP_3
) e (C.F. , C.F._19 Controparte_4 C.F._20 tutti nella qualità di eredi del Sig. (C.F. ), a Persona_3 C.F._21 sua volta erede della Sig.ra (C.F.: , Persona_4 C.F._22 rappresentati e difesi dall'avv. del Foro di Siena ed C.F._23 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in NS, via Salceto n. 91, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E DI
(C.F. ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1 amministratore pro tempore Geom. rappresentato e difeso Controparte_6 dall'avv. Massimiliano Bruni del Foro di Siena (C.F. ed C.F._24 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in NS (SI), Via Salceto n. 91, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TE TO
E DI
(C.F. ) in persona del suo Controparte_7 P.IVA_2 amministratore pro tempore, Geom. elettivamente domiciliato in Controparte_8
Siena, via Banchi di Sopra n.31, presso l'Avv. Vincenzo Cesarini del Foro di Siena (C.F. , giusta procura in calce alla comparsa di sostituzione e C.F._25 risposta
TE TO
OGGETTO: danni a cose
Con provvedimento del 27.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: Nel merito, accertare e dichiarare che le Sig.re e sono le uniche responsabili per i danni Controparte_1 Persona_2 verificatisi nel terreno di proprietà del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_5
c.c. e, per l'effetto, condannarle: - a eseguire nel fondo di loro proprietà, situato a monte del complesso condominiale , tutti i lavori necessari per eliminare CP_5 le cause delle frane e degli altri fenomeni in atto nel terreno di proprietà del e mettere in sicurezza il terreno;
- al pagamento dei danni subiti dal CP_5 complesso Condominiale per un ammontare di Euro 12.000,00, come CP_5 indicato nei preventivi di cui alla perizia del 12.06.2013 (doc. 8), nella parte relativa al ripristino della proprietà condominiale, o in quella somma, maggiore o
Pagina 2 minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- al pagamento delle spese già sostenute dai singoli condomini, pro quota, per assistenza professionale, come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo per un ammontare totale di Euro 3.901,99. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”.
Parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali di cui alla narrativa, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge ed in accoglimento delle eccezioni proposte: IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN LIMINE LITIS La Sig.ra dichiara di non Controparte_1 accettare il contraddittorio sulla domanda proposta nel ricorso per riassunzione in quanto modificata contra legem rispetto al ricorso introduttivo originario;
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in riassunzione e l'inammissibilità del ricorso per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO In via principale : Rigettare le domande tutte formulate dagli istanti nei confronti delle Signore e in quanto Controparte_1 Persona_2 inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici: Limitare le pretese degli istanti al giusto ed al provato e comunque ridurre il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1 e 2 C.C. ; Condannare il in persona dell'amministratore Controparte_9 pro tempore, e i Sigg.ri , e , nello Controparte_2 Parte_11 Controparte_4 laro qualità di eredi del defunto a sua volta eredi di in Persona_3 Persona_4 solido tra loro, o in subordine per quanto ciascuno di spettanza, a manlevare e/o tenere indenni la convenuta per tutte le somme che dovessero conseguentemente risultare dovute dalla SI (anche a titolo di spese di lite o peritali) o per CP_1 tutti gli interventi che dovesse essere chiamata ad eseguire;
IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata e non creduta ipotesi fosse riconosciuta la legittimazione all'azione dei ricorrenti, Condannare il Controparte_10 in persona dell'amministratore pro tempore ad eseguire ogni opera
[...] necessaria al ripristino del fosso già eliminato o comunque di tutte quelle opere di regimazione delle acque che dovessero essere ritenute necessarie per l'eliminazione della cause del dissesto per quel che possa competere la parte CM23, oltre al pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di risarcimento danni o di quella diversa minore o maggior somma che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre accessori di legge ed eventuali spese peritali. IN VIA ISTRUTTORIA - Integrazione quesito di CTU acquisita Nell'ipotesi non fosse ritenuta sufficiente la documentazione in atti, come già esposto con note di trattazione scritta 22.5.2025 su ordinanza del Tribunale in data 12.3.2025, CHIEDE che sia disposta integrazione del quesito di CTU acquisita dal giudizio di appello, in contraddittorio con i consulenti di parte, in relazione ai danni subiti dal fondo alle cause ed ai CP_1 rimedi in relazione alla domanda riconvenzionale svolta, formulando la seguente proposta di quesito: “Voglia il CTU, ad integrazione della relazione peritale C.A. Firenze del 11.2.2022 (C.A. Firenze R.G. n. 2560/2018), in particolare in relazione alle conclusioni già rese di cui ai quesiti nn. 2,3 e 6 all'ordinanza 6.7.2021, accertare le condizioni del terreno di proprietà anche per l'utilizzabilità CP_1
Pagina 3 agricola;
accertare le cause di tale condizione e i danni subiti a causa degli sversamenti o del ristagno delle acque conseguenti all'eliminazione o mancanza di regimazione acque dei fondi confinanti, facendo riferimento alla situazioni di stabilità esaminata nel 2009 in sede di ATP che è stato verificato ed accertato essere rimasta immutata nell'attualità (risposta al quesito n. 1). Con indagine estimativa dei danni patiti dal fondo con quantificazione dei costi di CP_1 ripristino e della perdita di valore del fondo anche in riferimento alla documentazione di danno in atti”.
Terzi chiamati , e : Voglia l'Ill.mo Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Tribunale di Siena, contrariis reiectis, In via preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e l'inammissibilità del ricorso (ex art. 702 bis cpc) promosso, con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO In tesi – accertata la fondatezza di quanto dedotto ed eccepito in narrativa, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della de cuius ovvero dei sig.ri Persona_4 [...]
e - quali eredi del defunto CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_3
a sua volta erede di - in quanto infondata in fatto ed in
[...] Persona_4 diritto;
In ipotesi - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvedano profili di responsabilità a carico della de cuius ovvero dei sig.ri Persona_4 Controparte_2
e - quali eredi del defunto a sua CP_3 Controparte_4 Persona_3 volta erede di - accertata la preponderante rilevanza delle condotte Persona_4 negligenti ed imprudenti della parte convenuta – proprietà in Controparte_1 proprio e quale erede di – e dei condomini e del Persona_2 Controparte_5
, per tutti i profili evidenziati in narrativa, dichiarare comunque non
[...] dovuto alcun risarcimento da parte dei sig.ri e Controparte_2 CP_3
- quali eredi del defunto a sua volta erede di Controparte_4 Persona_3
- in forza dell'art. 1227 comma 2° c.c. o, in ulteriore subordine, Persona_4 ridurre ogni non creduto risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. In via ulteriormente gradata – nella non creduta ipotesi di condanna dei sig.ri
[...]
e - quali eredi del defunto CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_3
a sua volta erede di - al pagamento di qualunque somma in
[...] Persona_4 favore di controparte, condannare il , in persona Controparte_9 dell'Amministratore p.t., per le ragioni indicate in narrativa, a manlevare e/o tenere indenni i sig.ri e medesimi da Controparte_2 CP_3 Controparte_4 ogni conseguenza pregiudizievole conseguente, spese, somme di denaro, od opere, dovessero essere poste a carico degli stessi e Controparte_2 CP_3 in favore di qualunque controparte della presente procedura Controparte_4
(spese legali e di consulenza tecnica inclusa). In ogni caso - con vittoria di spese di lite e compensi professionali tutti, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, relativamente ai due giudizi di primo grado (quello già espletato ed annullato e quello espletando), da porsi a carico solidale o pro quota delle parti che saranno dichiarate soccombenti nei confronti dei sig.ri Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
Terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, Controparte_5 contrariis reiectis,1) accogliere tutte le domande proposte dai ricorrenti Pt_1 sia in proprio che quale erede del Sig.
[...] Persona_1 [...]
sia in proprio che quale erede del Sig. Parte_2 Parte_3 [...]
Per_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
Pagina 4 e;
2) in merito Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 alla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra nei confronti Controparte_1 del Condominio accertare e dichiarare che la stessa è Controparte_5 inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e conseguentemente rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
Terzo chiamato : “Voglia il Tribunale di Siena, Controparte_9 contrariis reiectis, respingere le domande proposte nei confronti del
[...]
perchè infondate in fatto e diritto per le motivazioni indicate in CP_9 narrativa. Con condanna delle controparti che hanno svolto domanda nei confronti del stesso al pagamento delle competenze e spese di lite del presente CP_5 giudizio nonché, per quanto attiene alle Sig.ra anche quale erede Controparte_1 di anche di quelle relative al procedimento di primo grado (RG n. Persona_2
2279/2013 - sentenza n. 43 / 2013) svolto dinanzi al Tribunale di Siena delle quali si chiede la quantificazione al Giudicante.”
Fascicolo rimesso decisione: 17.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. i signori Parte_1 Parte_2 sia in proprio che quale erede del Sig. Parte_3 Persona_1
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in qualità di proprietari di Parte_8 Parte_9 Parte_10 alcune unità immobiliari facenti parte del , convenivano Controparte_5 in giudizio le Sig.re e al fine di sentirle condannare Controparte_1 Persona_2 all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni franosi originatisi nel loro fondo e riversatisi sulle parti comuni condominiali, nonché al risarcimento dei danni patiti. Si costituivano in giudizio le signore e , chiedendo in Controparte_1 Persona_2 primo luogo il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma III, C.p.c., nonché la chiamata in causa dei terzi Condominio Mocarello n. 43 e della signora Persona_4 per essere da questi tenute indenni per le eventuali somme che dovessero risultare da loro dovute verso i condomini ricorrenti. Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti “in solido o comunque pro quota ad eseguire ogni opera necessaria al ripristino del fosso eliminato o comunque di tutte quelle opere di regimazione delle acque che dovessero essere ritenute necessarie per l'eliminazione della causa del dissesto per quel che possa competere la parte , oltre al pagamento dell'importo di € Parte_12
12.000,00 a titolo di risarcimento danni o di quella diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge”. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Siena, con sentenza n.1196/2018, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condannava le convenute al pagamento in favore degli attori, a titolo risarcitorio della somma di € 21.850,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi da
Pagina 5 computarsi così come indicato nella parte motiva e rigettava la domanda proposta da e verso i terzi chiamati in causa, oltre a Controparte_1 Persona_2 condannare le convenute a rifondere in favore del Condominio Mocarello n. 43 e di delle spese di lite. Persona_4
Avverso tale pronuncia, le Sig.re e proponevano appello dinanzi alla CP_1 Per_2
Corte d'Appello di Firenze. Il giudizio di appello R.G. n. 2560/2018 si concludeva con la sentenza n. 2012/2023, che dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e degli atti processuali, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 354 c.p.c. A fondamento della propria decisione, la Corte rilevava che la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, volta ad ottenere l'esecuzione di opere su parti comuni, imponesse il litisconsorzio necessario di tutti i condomini. Nello specifico, la Corte ha statuito: “la pretesa oggetto della citata domanda riconvenzionale avrebbe dovuto comportare l'integrazione del contraddittorio verso l'intera compagine condominiale del ... Il difetto del Controparte_5 contraddittorio e la sua mancata integrazione comporta ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado con conseguente obbligo di questa Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 – 354 c.p.c., di rimessione al primo giudice, perché, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. disponga, nei termini sopra esposti, l'integrazione del contraddittorio e pronunci la sua decisione nei confronti di tutti i soggetti ai quali, in funzione delle domande in atti, essa è effettivamente rivolta”. Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti originari riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena nei confronti sia della sig.ra , anche Controparte_1 quale erede della sig.ra , sia nei confronti dei sigg.ri Persona_5 CP_2
, e quali eredi di OB a sua volta
[...] CP_3 Controparte_4 CP_3 erede della sig.ra , sia nei confronti del Condominio Mocarello n. 43. Persona_4
Si costituiva la Sig.ra la quale, tra le altre eccezioni, insisteva in via CP_1 preliminare per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche il Controparte_5
, il quale faceva proprie tutte le domande, eccezioni e conclusioni
[...] formulate dai ricorrenti. Il giudizio vedeva un'istruttoria solo documentale. Con ordinanza del 12.03.2025, la giudicante disponeva acquisizione della CTU a firma del Dott. Geol. eseguita in grado d'appello, nonché la produzione in Per_6 giudizio dell'ATP.
1. Quanto alla questione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, ovvero che la controparte avrebbe modificato la domanda proposta nel ricorso per riassunzione rispetto al ricorso introduttivo originario, deve rilevarsi quanto segue. Seppure, da un punto di vista letterale, le conclusioni appaiano leggermente diverse (nelle conclusioni rassegnate post riassunzione si legge: “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: Nel merito, accertare e dichiarare che le Sig.re e Controparte_1 Persona_2 sono le uniche responsabili per i danni verificatisi nel terreno di proprietà del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarle: - a Controparte_5 eseguire nel fondo di loro proprietà, situato a monte del complesso condominiale
, tutti i lavori necessari per eliminare le cause delle frane e degli altri CP_5
Pagina 6 fenomeni in atto nel terreno di proprietà del e mettere in sicurezza il CP_5 terreno;
- al pagamento dei danni subiti dal complesso Condominiale per CP_5 un ammontare di Euro 12.000,00, come indicato nei preventivi di cui alla perizia del 12.06.2013 (doc. 8), nella parte relativa al ripristino della proprietà condominiale, o in quella somma, maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- al pagamento delle spese già sostenute dai singoli condomini, pro quota, per assistenza professionale, come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo per un ammontare totale di Euro 3.901,99. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”; mentre nelle conclusioni originarie si legge: “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertare e dichiarare che le Sig.re Controparte_1
e sono le uniche responsabili per i danni verificatisi nel terreno di Persona_2 proprietà del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, Controparte_5 condannarle: - a eseguire nel fondo di loro proprietà, situato a monte del complesso condominiale , tutti i lavori necessari per mettere in sicurezza i CP_5 terreni de quo regimentando lo scolo delle acque piovane ed eliminando tutte le cause che determinano le frane in atto nel terreno di proprietà del ed CP_5 in particolare quelli indicati nella relazione tecnica redatta dal C.T.U. Dott. Per_7 nell'ambito del procedimento per A.T.P. nonché in quelli indicati nella C.T.P. del 12.06.2013 del Dott. al pagamento dei danni subiti dal complesso Per_8
Condominiale per un ammontare di Euro 12.000,00, come indicato nei CP_5 preventivi di cui alla perizia del 12.06.2013 (doc. 8), nella parte relativa al ripristino della proprietà condominiale, o in quella somma, maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- al pagamento delle spese già sostenute dai singoli condomini, pro quota, per assistenza professionale, come sopra dettagliatamente descritte per un ammontare totale di Euro 3.901,99”), appare evidente che il petitum non è stato modificato e che vi è stato una riformulazione – da un punto di vista meramente testuale- delle conclusioni, che pur tuttavia non hanno determinato una modifica sostanziale della domanda.
2. Ciò chiarito, deve analizzarsi l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di carenza di legittimazione attiva degli attori, reiterata anche in sede di riassunzione. L'eccezione appare infondata e deve, pertanto, essere respinta. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 2012/2023 (che ha disposto la rimessione in primo grado) ha, infatti, chiarito che la nullità del primo grado di giudizio è da ricondurre esclusivamente alla mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalle odierne convenute. Si legge infatti nella sentenza: “Sul punto, infatti, occorre evidenziare non solo la circostanza che la domanda riconvenzionale delle convenute evocava esplicitamente “la parte CM23”, ossia il , ma anche Controparte_5 ribadire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, laddove, tramite l'ordinanza n. 2634/2021, è stato sostenuto che “La domanda volta ad ottenere l'esecuzione di determinate opere sulle parti comuni di un edificio (nella specie, copertura del fabbricato, intonacatura esterna e lavora-zioni inerenti alle strutture perimetrali) ovvero l'accertamento dell'obbligo di un condomino di realiz-zare delle modifiche sulle stesse, impone il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di
Pagina 7 azioni che investono un rapporto giuridico unico ed inscindibile, finalizzate all'adempimento di una prestazione di "facere" non suscettibile di divisione, in quanto destinata ad incidere sui beni comuni”. Appare, in definitiva, chiaro che la domanda riconvenzionale avanzata dalle sig.re
– comportava il litisconsorzio necessario di tutti i condomini e che, CP_1 Per_2 prendendo atto di tale situazione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio verso tutti i condomini del Controparte_10
non presenti nel giudizio.
[...]
Il difetto del contraddittorio e la sua mancata integrazione comporta ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado con conseguente obbligo di questa Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 – 354 c.p.c., di rimessione al primo giudice, perché, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. disponga, nei termini sopra esposti, l'integrazione del contraddittorio e pronunci la sua decisione nei confronti di tutti i soggetti ai quali, in funzione delle domande in atti, essa è effettivamente rivolta.” Appare chiaro, dunque, che non sia stato riscontrato un difetto di legittimazione in capo alla parte attrice e che non vi sia stata alcuna declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria da parte della Corte di Appello di Firenze, la quale ha solo rimesso la causa al primo giudice, con il preciso onere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , in quanto soggetto Controparte_5 destinatario della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra Lettura CP_1 che deve trovare conferma anche nella presente sede. Deve rilevarsi, peraltro, che già nella sentenza, poi ritenuta nulla dalla Corte di Appello, era stato messo in rilievo il ruolo concorrente nella causazione del danno dl “E' evidente, pertanto, che il comportamento del Controparte_5
e, dunque, degli attori, appare suscettibile di Controparte_5 acquisire rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., come concorrente fattore causale.” – pag. 9) Ad ogni buon conto con la costituzione in giudizio del 23 Controparte_5 qualsivoglia eventuale vizio è stato sanato.
3.Quanto alla eccezione di irritualità del ricorso alla procedura prevista dall'art. 702 bis c.p.c., essa è destituita di fondamento, in quanto è già stato disposto il mutamento del rito, e deve, pertanto, essere respinta.
4.Chiarito tale ulteriore aspetto, deve a questo punto analizzarsi la CTU eseguita dal dott. nel corso del giudizio di appello e che era stata disposta in quanto, Per_6 ad avviso della Corte di Appello, il consulente di primo grado non aveva adeguatamente motivato e chiarito, nel suo elaborato, le modalità ed i metodi di individuazione del nesso causale tra evento e danni. Il quesito posto al CTU era il seguente:
“1- descriva il CTU, anche esaminando la perizia geologica depositata in Comune del progetto edificatorio dei Condomini 23 e 43, lo stato dei luoghi attuali CP_5 verificando se gli stessi erano identici a quelli esaminati nel 2009 in sede di ATP;
2- accerti e descriva compiutamente la natura e le cause dei fenomeni franosi determinando l'incidenza delle rispettive proprietà su detti eventi;
Pagina 8 3- accerti, in riferimento a detti eventi franosi, lo stato di regimazione delle acque di tutti i fondi coinvolti e delle parti in causa, verificando l'incidenza di ogni regimazione sugli eventi franosi per cui è causa;
4- indichi gli eventuali lavori necessari per il ripristino dei luoghi;
5- indichi, con riferimento al quesito n 4, dettagliatamente e analiticamente, i lavori da eseguire in ogni proprietà, nonché i costi dettagliati e specifici dei predetti lavori;
6- indichi, ove vi è già stato rispristino dei luoghi, in che periodo ciò sia avvenuto, se si tratta di interventi che si pongono in nesso causale con i fatti di causa e se sono stati strettamente necessari.” Nella CTU in parola si legge che:
“1- L'area in oggetto è posta su una pendice che, per caratteristiche geologiche, litotecniche ed idrogeologiche risulta sensibile ai processi geomorfologici gravitativi e di erosione. Le osservazioni sono state corroborate dai dati presenti nelle relazioni geologiche di supporto agli interventi di realizzazione dei condomini
23 e 43, che descrivono un contesto morfologico collinare, CP_5 CP_5 sensibile ai processi di evoluzione geomorfologica, data la presenza di terreni fini di età pliocenica e di una circolazione idrica, alimentata dall'infiltrazione, che si attiva nei livelli più superficiali. I luoghi appaiono sostanzialmente immodificati rispetto a quanto descritto nell'ATP 2007, se si escludono i lavori di regimazione idrica eseguiti nelle proprietà e Controparte_9 Parte_13
2 - La particella n. 108 di proprietà in passato oggetto di coltivazione CP_1 agricola, è stata progressivamente abbandonata dagli anni '90, lasciando spazio ad una vegetazione arborea ed arbustiva priva di ogni tipo di governo. Nella porzione di valle della particella 108 dopo gli anni '90 vi è testimonianza di movimenti gravitativi, che hanno interessato il vialetto pedonale a confine con la proprietà
23. La causa di questi movimenti è da ricercarsi nella Controparte_5 mancanza di regimazione delle acque di superficie, determinata dalla perdita di manutenzione in conseguenza dell'abbandono delle attività agricole. I movimenti gravitativi ed i dissesti lamentati in particella 2025 (scarpata inerbita e area adibita a parcheggio) sono stati determinati anch'essi dalla non corretta regimazione delle acque di ruscellamento provenienti da monte. In questo caso, si ritiene che un ruolo sia stato giocato dall'obliterazione, nel quadro degli interventi di realizzazione del , della linea di drenaggio un tempo presente lungo il Controparte_5 vialetto pedonale. Tale linea di drenaggio avrebbe limitato se non impedito alle acque provenienti dal fondo di giungere nella proprietà del CP_1 CP_5
23. Non sono presenti documentazioni attestanti la consistenza di questa
[...] linea di drenaggio, ma solo che questa linea di drenaggio superficiale era presente. Un ruolo è stato giocato inoltre dalla progressiva perdita di funzionalità da parte delle canalette presenti lungo la scarpata inerbita in proprietà
[...]
e dall'assenza di una manutenzione efficace, che hanno consentito CP_5 alle acque superficiali di poter ruscellare ed infiltrarsi nella porzione centrale e destra della scarpata stessa, alimentando i fenomeni di soliflusso. Tali fenomeni hanno deformato la canaletta in elementi in c.a. posta fra la scarpata e l'area a parcheggio e ne hanno ridotto l'efficienza di smaltimento. L'infiltrazione di acqua proveniente dalla scarpata inerbita e la perdita di funzionalità della canaletta hanno portato acqua di sotto il piazzale alimentando le deformazioni della copertura di asfalto.
Pagina 9 3 - Le acque superficiali, escludendo le aree in proprietà e Parte_13
, dove sono stati eseguiti lavori seguito dell'ATP del 2009, Controparte_9 risultano non regimate e concorrono nel rendere le aree in proprietà Parte_13
e vulnerabili rispetto a nuovi fenomeni di dissesto o alla Controparte_5 riattivazione di quelli un tempo attivi. Pertanto, il percorso processuale indicato dalla Corte di secondo grado è stato puntualmente seguito: il giudizio è stato riassunto e il contraddittorio è stato ritualmente integrato con la chiamata in causa e la costituzione in giudizio del . Quest'ultimo, Controparte_5 costituendosi in giudizio, ha espressamente aderito alle domande e alle conclusioni dei singoli condomini ricorrenti, sanando così, con effetto retroattivo, ogni eventuale e denegato vizio di legittimazione.
4 - I fenomeni gravitativi che interessano l'area non hanno dato luogo ad apprezzabili evoluzioni nell'arco di circa 12 anni, tuttavia l'area oggetto di causa è gravata da condizioni idrogeologiche che richiedono interventi di sistemazione, poiché vi sono aree nelle quali i processi un tempo attivi possono riattivarsi, determinando in questo caso un incremento del danno che già interessa strutture esistenti (viabilità pedonale, area a parcheggio). I lavori necessari al raggiungimento di una adeguata condizione di stabilità sono individuati in interventi di sistemazioni da eseguirsi nelle particelle n. 108 di proprietà e n. 2025 di CP_1 proprietà 23. Controparte_5
5 - Il costo complessivo dei lavori ritenuti necessari è pari a 22.341,28 € (euro ventiduemilatrecentoquarantuno/28), oltre al 10% per imprevisti, al 4% per oneri per la sicurezza ed a spese di progettazione quantificabili in 3.500,00 € (euro tremilacinquecento/00).
6 - Le osservazioni condotte in questa fase portano a ritenere che i lavori eseguiti a seguito della ATP del 2007 con la regimazione dei deflussi provenienti dalle proprietà e 43, abbiano contribuito positivamente al Parte_13 CP_5 rallentamento dell'evoluzione dei fenomeni che si sono verificati lungo il pendio in esame. “ La CTU appare comprensibile alla lettura ed esaustiva nelle conclusioni ed ha fornito tutte le risposte richieste con la formulazione dei quesiti e non vi è, pertanto, motivo per la scrivente di discostarsene. Il CTU ha anzitutto dato atto che i luoghi appaiono sostanzialmente immodificati rispetto a quanto descritto nell'ATP 2007, se si escludono i lavori di regimazione idrica eseguiti nelle proprietà e Controparte_9 Parte_13
Quanto all'individuazione delle cause delle frane oggetto del presente giudizio (verificatesi in un'area che, per caratteristiche geologiche, litotecniche ed idrogeologiche risulta di per sé sensibile ai processi geomorfologici gravitativi e di erosione) siano da ricondurre sostanzialmente allo stato di abbandono in cui versa la particella n. 108 di proprietà e dalla conseguente mancanza di CP_1 regimazione delle acque di superficie. Infatti, sul quesito n. 2 (attinente all'accertamento della natura e delle cause dei fenomeni franosi) il CTU ha rilevato che “la particella n. 108 di proprietà in CP_1 passato oggetto di coltivazione agricola, è stata progressivamente abbandonata dagli anni '90, lasciando spazio ad una vegetazione arborea ed arbustiva priva di ogni tipo di governo. Nella porzione di valle della particella 108 dopo gli anni '90 vi è testimonianza di movimenti gravitativi, che hanno interessato il vialetto pedonale a confine con la proprietà 23. La causa di questi movimenti è Controparte_5
Pagina 10 da ricercarsi nella mancanza di regimazione delle acque di superficie, determinata dalla perdita di manutenzione in conseguenza dell'abbandono delle attività agricole. I movimenti gravitativi ed i dissesti lamentati in particella 2025 (scarpata inerbita e area adibita a parcheggio) sono stati determinati anch'essi dalla non corretta regimazione delle acque di ruscellamento provenienti da monte.”. Dunque, il CTU ha ravvisato un nesso causale tra lo stato di abbandono in cui versa la particella di proprietà (e la mancanza di regimazione delle acque che ne CP_1
è derivata) e i fenomeni franosi per cui è causa, anche se non in via esclusiva. Il CTU, infatti, ha riconosciuto un ruolo concorrente nella causazione dei fenomeni in questione alla linea di drenaggio che sarebbe stata rimossa dalla società che ha costruito il Condominio 23. CP_5
Infatti, a pag. 25 della relazione, il CTU rileva che “è presente documentazione che attesta come la proprietà abbia diffidato nel 1990 la società edificatrice del CP_1 condominio US AS Srl, in merito alla eliminazione di un fosso di CP_5 scolo longitudinale al tracciato del vialetto pedonale, che raccoglieva le acque provenienti da monte, richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. Tale aspetto risulta particolarmente importante nell'ottica di ricollegare i movimenti gravitativi presenti nella parte bassa della scarpata inerbita del ai Controparte_5 ruscellamenti provenienti dalla zona posta a monte in proprietà Infatti, sia CP_1 dalla documentazione in atti, sia dalla documentazione acquisita presso il Comune di NS non emergono tavole o relazioni di progetto riguardanti la sistemazione di quest'aree di confine, mentre in atti è presente un documento, che ad oggi non risulta contestato, che attesta come al piede della scarpata di proprietà vi fosse una linea di drenaggio e che questa sia stata obliterata con i lavori CP_1 della US AS RL per il Condominio . Pertanto, è allora ragionevole CP_5 pensare che i deflussi provenienti dal lotto che precedentemente erano CP_1 drenati ed allontanati verso il Borro di Malachecca, a seguito dei lavori di realizzazione del vialetto pedonale eseguiti dal , erano Controparte_5 liberi di ruscellare ed infiltrarsi lungo la linea di massima pendenza, riversandosi nella proprietà dello stesso , potendo così innescare i Controparte_5 movimenti gravitativi descritti nell'ATP del Geol. osservati in questa fase.” Per_7
Ed ancora a pag. 47 e seguenti della relazione evidenzia “La particella n. 108 di proprietà in passato oggetto di coltivazione agricola, è stata CP_1 progressivamente abbandonata dagli anni '90, lasciando spazio ad una vegetazione arborea ed arbustiva priva di ogni tipo di governo. Nella porzione di valle della particella 108 dopo gli anni '90 vi è testimonianza di movimenti gravitativi, che hanno interessato il vialetto pedonale a confine con la proprietà CP_5
23. La causa di questi movimenti è da ricercarsi nella mancanza di
[...] regimazione delle acque di superficie, determinata dalla perdita di manutenzione in conseguenza dell'abbandono delle attività agricole. I movimenti gravitativi ed i dissesti lamentati in particella 2025 (scarpata inerbita e area adibita a parcheggio) sono stati determinati anch'essi dalla non corretta regimazione delle acque di ruscellamento provenienti da monte. In questo caso, si ritiene che un ruolo sia stato giocato dall'obliterazione, nel quadro degli interventi di realizzazione del
, della linea di drenaggio un tempo presente lungo il Controparte_5 vialetto pedonale. Tale linea di drenaggio avrebbe limitato se non impedito alle acque provenienti dal fondo di giungere nella proprietà del CP_1 CP_5
23. Non sono presenti documentazioni attestanti la consistenza di questa
[...]
Pagina 11 linea di drenaggio, ma solo che questa linea di drenaggio superficiale era presente. Un ruolo è stato giocato inoltre dalla progressiva perdita di funzionalità da parte delle canalette presenti lungo la scarpata inerbita in proprietà
[...]
e dall'assenza di una manutenzione efficace, che hanno consentito CP_5 alle acque superficiali di poter ruscellare ed infiltrarsi nella porzione centrale e destra della scarpata stessa, alimentando i fenomeni di soliflusso. Tali fenomeni hanno deformato la canaletta in elementi in c.a. posta fra la scarpata e l'area a parcheggio e ne hanno ridotto l'efficienza di smaltimento. L'infiltrazione di acqua proveniente dalla scarpata inerbita e la perdita di funzionalità della canaletta hanno portato acqua di sotto il piazzale alimentando le deformazioni della copertura di asfalto”. Dunque, ad avviso del CTU la rimozione della linea di drenaggio, ad opera della US AS RL, avrebbe rappresentato una concausa dell'accaduto. Orbene, posto che la proprietà aveva inviato nel 1990 una diffida alla CP_1
US AS RL (con cui si contestava che durante i lavori di edificazione fosse stata modificata la larghezza di una strada posta al confine tra le due proprietà con conseguente modifica della regimazione della acque piovane) e posto la società costruttrice aveva contestato la rimozione della linea di drenaggio a confine con la proprietà (doc. 2 allegato alla memoria istruttoria n. 2 del CM 23), CP_11 resta il fatto che il CTU ha dato atto dell'esistenza della linea di drenaggio, pur non potendone determinare la consistenza e l'esatto posizionamento ed ha dato altresì atto che tale circostanza sia da considerare causalmente riconducibile al danno lamentato da parte attrice. Appare, dunque, corretto attribuire a tale fattore concorrente una (seppur minima) rilevanza, che può essere quantificata nella misura del 20%. In sintesi, dunque, la causa delle frane lamentate dagli attori deve essere individuata nell'assenza di una manutenzione efficace all'interno della proprietà
ovvero nella mancata esecuzione di opere di regimazione delle acque, che CP_1 ha consentito alle acque superficiali di poter ruscellare ed infiltrarsi nella porzione centrale e destra della scarpata stessa, alimentando i fenomeni di soliflusso, ma anche- seppure in minima parte- dalla rimozione/riduzione della linea di drenaggio. Il CTU ha stimato che gli interventi di sistemazione, necessari al raggiungimento di una adeguata condizione di stabilità, debbano essere eseguiti nelle particelle n. 108 di proprietà e n. 2025 di proprietà ed ha stimato CP_1 Controparte_5 un costo complessivo dei lavori pari ad € 22.341,28, oltre al 10% per imprevisti, al 4% per oneri per la sicurezza ed a spese di progettazione quantificabili in 3.500,00
€ (euro tremilacinquecento/00). (I lavori funzionali alla sistemazione di porzione della particella n. 108 di proprietà sono stimati in 5.663,70 € (euro CP_1 cinquemilaseicentosessantatre/ 70), esclusa iva. I lavori funzionali alla sistemazione di porzione della particella n. 2025 su cui insiste il
[...] sono stimati in 16.677,58 € (euro CP_5 sedicimilaseicentosettantasette/58), esclusa iva. Alle cifre stimate dovranno essere aggiunti imprevisti, valutabili in misura del 10%, e gli oneri per la sicurezza in misura del 4%. Le spese tecniche sono valutabili in circa 3.500,00 € (euro tremilacinquecento/ 00), c.p. e iva escluse. (pag. 41 CTU) Tale somma, dunque, dovrà essere ripartita tra il e la Controparte_5 proprietà nelle relative quote di spettanza, il cui costo dovrà essere CP_1
Pagina 12 sopportato nella misura dell'80% dalla sig.ra e nella misura del Controparte_1
20 % dal . Controparte_5
5. La domanda avanzata dalla convenuta nei confronti dei signori CP_1 CP_2
, e non può trovare accoglimento in quanto
[...] CP_3 Controparte_4 il CTU ha escluso qualsivoglia responsabilità per i fondi a monte della Per_6 proprietà tra i quali la proprietà (già , rilevando, CP_1 Persona_9 Per_4 come si è già visto, che le cause dei fenomeni franosi per cui è causa siano da individuare esclusivamente nelle problematiche di regimazione delle acque insistenti nelle proprietà e 23. CP_1 Controparte_5
Infatti, si legge a pag. 43 della CTU che ”All'interno delle particelle di proprietà e Mocarello 43, non è da prevedersi l'esecuzione di lavori funzionali Parte_13 alla risoluzione delle problematiche oggetto della presente CTU, salvo raccomandare una corretta manutenzione della canaletta in proprietà
. Parte_13
Ed ancora si legge nell'elaborato: “Si rileva altresì che sono stati eseguiti lavori di regimazione delle acque superficiali in proprietà (Fig. 23). Tali Parte_13 lavori, previsti dall'ATP Geol. Bimbi del 2009 hanno determinato la cessazione dei ruscellamenti dalle proprietà e sulla proprietà CP_9 Parte_13 sottostanti.” (pag. 42 CTU). Ed ancora “Le osservazioni condotte in questa fase portano a ritenere che i lavori eseguiti a seguito della ATP del 2007 con la regimazione dei deflussi provenienti dalle proprietà e 43, abbiano contribuito positivamente al Parte_13 CP_5 rallentamento dell'evoluzione dei fenomeni che si sono verificati lungo il pendio in esame.” (pag. 50 CTU).
6.Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta nei confronti del (richiesta di condanna CP_5 CP_9 all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del fosso già eliminato o comunque di tutte quelle opere di regimazione delle acque che dovessero essere ritenute necessarie per l'eliminazione della cause del dissesto per quel che possa competere la parte oltre al pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di Pt_14 risarcimento danni), posto che il CTU non ha ravvisato alcuna responsabilità nella causazione delle problematiche lamentate dagli attori, anzi: gli interventi di regimazione delle acque eseguiti nella proprietà e Parte_13 CP_9 hanno determinato un miglioramento della situazione (v. supra).
7.Non può essere accolta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di parte convenuta (pagamento dei danni subiti dal complesso Parte_15
per un ammontare di € 12.000,00, come indicato nei preventivi di cui
[...] alla perizia del 12.06.2013, nella parte relativa al ripristino della proprietà
), in quanto la domanda si fonda sulla produzione in giudizio di meri Parte_15 preventivi, senza che sia stata fornita la prova dei lavori in concreto realizzati e degli esborsi effettivamente sopportati per la loro esecuzione. La domanda, dunque, non è stata adeguatamente provata. Peraltro, deve rilevarsi come in sede di appello non sia stata neppure oggetto di censura la mancata considerazione di detta domanda da parte del giudice di prime cure che ne ha totalmente omesso la valutazione.
Pagina 13 Potrà essere invece riconosciuto il rimborso (sempre con applicazione del criterio di cui si è detto sopra, ovvero nella misura 80% a carico della sig.ra Controparte_1
e nella misura del 20 % che resta a carico del 23) delle Controparte_5 spese sostenute e provate: 1)fattura geologo n. 59/07 del 08.05.2007 € Per_8
819,20 (doc.9); 2) fattura geologo n. 223/08 del 23.12.2008 € 819,20 Per_8
(doc.10); 3) fattura avv. Bruni n.203 del 13.09.2010 per ATP € 2.500,76 (doc.12);
4) fattura geologo n. 168/10 del 20.10.2010 € 612,00 (doc.13); 5) Per_8 fattura avv. Bruni n.69 del 28.03.2012 per mediazione €: 707,85 (doc.14) totale €
5.459,01. Non potranno essere in tale sede considerati i seguenti documenti: doc. 11 e 15 in quanto trattasi di mere proposte di notula del dott. (rispettivamente del Per_7
13.04.2010 per CTU € 612,00 e del 23.11.2012 per CTU Euro 1764,91. Analogo discorso vale per i doc. 16 e 17, in quanto trattasi di proposte di notula del geologo rispettivamente del 27.09.2012 per € 620,52 e del 12.06.2013 per € Per_8
370,26. A tale riguardo sarà poi il a ripartire, in base alle tabelle millesimali, la CP_5 somma spettante a ciascun condomino, posto che in giudizio non è stata fornita la prova degli esborsi asseritamente eseguiti dai singoli condomini .(pari ad € 3.901,99).
8.Le reiterate richieste istruttorie avanzate da parte convenuta (integrazione del quesito di CTU acquisita dal giudizio di appello, in contraddittorio con i consulenti di parte, in relazione ai danni subiti dal fondo alle cause ed ai rimedi in CP_1 relazione alla domanda riconvenzionale svolta, formulando la seguente proposta di quesito: “Voglia il CTU, ad integrazione della relazione peritale C.A. Firenze del 11.2.2022 (C.A. Firenze R.G. n. 2560/2018), in particolare in relazione alle conclusioni già rese di cui ai quesiti nn. 2,3 e 6 all'ordinanza 6.7.2021, accertare le condizioni del terreno di proprietà anche per l'utilizzabilità agricola;
CP_1 accertare le cause di tale condizione e i danni subiti a causa degli sversamenti o del ristagno delle acque conseguenti all'eliminazione o mancanza di regimazione acque dei fondi confinanti, facendo riferimento alla situazioni di stabilità esaminata nel 2009 in sede di ATP che è stato verificato ed accertato essere rimasta immutata nell'attualità (risposta al quesito n. 1). Con indagine estimativa dei danni patiti dal fondo con quantificazione dei costi di ripristino e della perdita di valore del CP_1 fondo anche in riferimento alla documentazione di danno in atti” non può trovare accoglimento, anche in considerazione lunghissimo lasso di tempo trascorso, che renderebbe priva di qualsivoglia utilità la richiesta integrazione di CTU.
9.La domanda di pagamento dell'importo di € 12.000,00 a titolo di risarcimento danni avanzata dalla parte convenuta non può essere accolta, in quanto non provata alcuna voce di danno
10.Le spese di lite possono essere compensate tra parte attrice e parte convenuta nella misura di un terzo, stante il parziale accoglimento della domanda avanzata da parte convenuta in tema di individuazione delle cause degli eventi franosi. Per il resto, le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta in favore, da un lato, dei signori , e Controparte_2 CP_3 [...]
e, dall'altro, nei confronti del (valori medi- CP_4 Controparte_9
Pagina 14 scaglione da € 26.001 a € 52.000,) con riduzione della fase decisoria in ragione dell'attività processuale svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena , come sopra composto, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza , così provvede: 1) Condanna la convenuta ad eseguire i lavori necessari volti Controparte_1 all'eliminazione dei fenomeni franosi per cui è causa, come descritti dal CTU alle pagine 36 e seguenti dell'elaborato peritale, sostenendone l'80% del costo, mentre il restante 20% viene posto a carico del Controparte_5
[...
2) Pone a carico di il pagamento, nella misura dall'80%, della Controparte_1 somma pari ad € € 5.459,01 (ovvero di cui alla fattura geologo n. Per_8
59/07 del 08.05.2007 € 819,20 (doc.9); fattura geologo n. 223/08 Per_8 del 23.12.2008 € 819,20 (doc.10); fattura avv. Bruni n.203 del 13.09.2010 per ATP € 2.500,76 (doc.12); fattura geologo n. 168/10 del Per_8
20.10.2010 € 612,00 (doc.13); fattura avv. Bruni n.69 del 28.03.2012 per mediazione €: 707,85 (doc.14), mentre il restante 20% resta a carico del condominio;
CP_5
3) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate da parte attrice in riassunzione ( punto 7 della parte motiva)
4) Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla convenuta nei confronti di , e , nella loro qualità di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 eredi del defunto a sua volta erede di;
Persona_3 Persona_4
5) Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla convenuta nei confronti del ,; Controparte_9
6) Compensa per 1/3 le spese tra parte attrice e parte convenuta, che liquidate in € 7.500,00 oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e iva e c.p.a. come per legge, rimarranno per la parte rimanente a carico della convenuta
7) Pone a carico di parte convenuta le spese in favore, rispettivamente, del e dei signori , e Controparte_9 Controparte_2 CP_3
liquidate in € 6.163,50 oltre il 15% per rimborso spese Controparte_4 forfetarie e iva e c.p.a. come per legge per ciascuna parte processuale Così deciso in Siena, 24/11/2025
Il giudice
MA ER
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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