Decreto cautelare 30 gennaio 2024
Decreto cautelare 2 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 22/12/2025, n. 23581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23581 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2024, proposto da
SS CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
della determinazione dirigenziale, numero protocollo CM/79448/2023 del 21.08.2023 notificata il 7.12.2023, con cui la Direzione Tecnica del Municipio VIII di Roma Capitale ha disposto “ ingiunzione a rimuovere e demolire gli interventi di nuova costruzione abusivamente realizzati in Via Pompeo Licinio 130 – CA SS – art. 165 L.R. n 15/08 ” entro 60 giorni dalla comunicazione; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ivi inclusi i verbali di sopralluogo congiunto del 15.11.2022 e del Modello B prot CM109797 del 25.11.2022 e successiva integrazione nota CM115828 del 13.12.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il dott. PE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, la ricorrente avversava la d.d. rep. n. 1594 del 21 agosto 2023 (notificatale in data 7 dicembre 2023), con la quale il Municipio VIII di Roma Capitale le ingiungeva la rimozione, entro sessanta giorni, delle seguenti opere, qualificate come interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titolo abilitativo in area sottoposta ad un duplice vincolo di tutela, paesaggistico ed archeologico:
" - Manufatto in muratura con copertura in coppi adibito a civile abitazione composto di due piani abitabili; le dimensioni esterne del fabbricato sono di m 13,50x11,20 e la superficie residenziale totale è di mq 203. Oggetto dell'istanza di Condono n.93106/86 sot. 1 cui è seguito provvedimento di reiezione con D.0.433/2003.
- In aderenza al fabbricato suddetto è stata realizzata una tettoia con struttura di copertura in legno e coppi, tamponata con muratura su due lati e cinta da un muretto alto m 0,60 su un altro lato: la tettoia misura m 6,00x9,00 per una altezza di m 2,65 alla gronda e di m 3,10 al colmo. Al di sotto di detta tettoia, sul lato gronda, è stato realizzato un locale ripostiglio di m 1,90x1,45 munito di finestra e con porta di accesso dall'area coperta dalla tettoia. Sull'altro lato chiuso, munito di una finestra larga m 2,80 è stato realizza un locale w.c. attrezzato e munito di finestra, parzialmente aggettante rispetto alla proiezione della tettoia, di dimensioni m 3,15x1,65 con porta di accesso dall'area coperta dalla tettoia. Tutta l'area coperta dalla tettoia è stata regolarmente pavimentata.
- Il fabbricato di due piani sopra descritto è stato successivamente ampliato, in aderenza e fusione, con altro manufatto in muratura con copertura in coppi e ad un piano, adibito ad abitazione, di dimensioni m 25,00x6,75 e superficie abitabile di mq 141. Oggetto dell'istanza di Condono n.93107/86 cui è seguito provvedimento di reiezione con D.D.435/2003.
- Tettoia con struttura metallica e copertura in pannelli coibentati, chiusa su tre fati con muri in blocchetti di cls e adibita a ricovero automezzi. Le dimensioni dell'area tamponata sono di 15,50x6,30 con una altezza di m 2,50 alla gronda e di m 3,00 al colmo. La superficie coperta è di mq 108.
- Manufatto in muratura con copertura in tavolato di legno e coppi, adibito a ricovero animali da cortile. Dimensioni di m 12,70x5,00x2,70h e superficie di mq 63. Per dimensioni corrisponde al sot.2 dell'istanza di Condono n.93106/86 - ove però risultava aperto sul lato lungo - cui è seguito provvedimento di reiezione con D.D.433/ 2003.
- In aderenza al manufatto precedente è stata realizzata una tettoia con struttura metallica e copertura in tavolato di legno e coppi, adibita a magazzino/ricovero attrezzi. Dimensioni di m 12,70x5,85 per una superficie coperta di mq 74.
Altezza alla gronda m 2,20 e al colmo m 2,70.
- Manufatto per forno a legna, in muratura di blocchetti di tufo e copertura in c.a. e coppi. Dimensioni m 3,80x2,05 con altezza alla gronda di m 1,90 e al colmo di m 2,30 per una superficie di mq. 8;
- Manufatto in muratura ad un piano, con copertura a due falde in c.a. e coppi, adibito a civile abitazione; il manufatto è a forma di L delle seguenti misure perimetrali fra loro consecutive: m 8,40-9,40-4,80-2,60-3,60-6,80 per una altezza di m 3,00 e una superficie coperta di mq. 70. Munito di 2 portefinestre per accesso e 5 finestre, con 2 bagni, cucina e 3 camere.
- In aderenza al lato Nord del fabbricato è stato successivamente realizzato un manufatto in muratura delle medesime caratteristiche costruttive, adibito a ripostiglio con porta di accesso: misura m 2,50x1,80x2,10 h per una superficie di mq 4,50 ”.
In punto di fatto, la ricorrente rilevava che l’immobile di sua proprietà era stato interessato da una pluralità di istanze di condono e, segnatamente:
- l’istanza prot. n. 931906/86, sot. 1, concernente il manufatto di cui al primo alinea del provvedimento qui impugnato;
- l’istanza prot. n. 93107/86, riguardante l’edificio di cui al terzo alinea del provvedimento avversato;
- l’istanza prot. n. 93106/86, sot. 2, relativa ai manufatti di cui all’ottavo ed al nono alinea del provvedimento gravato (e non, come erroneamente rappresentato da Roma Capitale, al fabbricato di cui al quinto alinea dell’atto impugnato).
Dette istanze venivano respinte con D.D. n. 433/2003 (per i manufatti di cui alle istanze prot. n. 93106/86, sott. 1 e 2) e con D.D. n. 435/2003 (per l’edificio di cui alla domanda di condono prot. n. 93107/86), determinazioni che la ricorrente provvedeva a gravare dinanzi a questo Tribunale (che definiva il ricorso con sentenza di rigetto n. 12734/2019) e, successivamente, a deferire in sede di appello (con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avente R.G. n. 5463/2020, chiamato in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2024).
Ancora, proseguiva la ricorrente, i manufatti di cui al quarto, quinto e sesto alinea (che essa qualificava come mere tettoie), costituivano anch’esse oggetto di un’istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994 (avente prot. n. 61403 del 1° marzo 1995), tuttavia mai evasa dall’amministrazione resistente, che di tale circostanza non avrebbe fatto menzione nel provvedimento impugnato.
Per quanto concerneva, poi, le restanti costruzioni (di cui al secondo ed al settimo alinea dell’atto avversato), parte ricorrente ne predicava le limitate dimensioni e la facile amovibilità.
In punto di diritto, la ricorrente reiterava nel presente giudizio tutti i motivi di ricorso già mossi contro le determinazioni dirigenziali recanti il rigetto delle istanze di condono presentate, riproducendo nel corpo dell’atto introduttivo del presente giudizio il testo dell’atto di appello avverso la sentenza n. 12734/2019 di questa Sezione, lamentando l’illegittimità dell’ordine di ripristino in questa sede gravato derivata dall’invalidità delle presupposte determinazioni di rigetto dei condoni.
Inoltre, si doleva della circostanza che, per i manufatti di cui al quarto, quinto e sesto alinea del provvedimento avversato la relativa istanza di condono non fosse stata ancora definita, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di adottare misure ripristinatorie nelle more della decisione sulle domande di sanatoria straordinaria.
Infine, lamentava l’irragionevolezza del termine assegnato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a fronte della risalenza delle medesime (presenti in loco da oltre cinquant’anni) e della loro destinazione ad abitazione della ricorrente e della propria famiglia.
Si concludeva il ricorso con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento avversato, anche inaudita altera parte .
Con un primo decreto n. 401 del 30 gennaio 2024 veniva respinta l’istanza ex art. 56 c.p.a., cui faceva seguito un’istanza di revoca del decreto presidenziale di rigetto notificata e depositata il 1° febbraio 2024, nuovamente respinta con decreto n. 467 del 2 febbraio successivo.
Roma Capitale si costituiva in giudizio deducendo, in rito, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui, attraverso di esso, veniva fatta valere l’illegittimità in via derivata del provvedimento impugnato mentre, in rito, eccepiva l’infondatezza dell’intero gravame e l’insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare dell’atto avversato.
Con ordinanza n. 175 del 22 febbraio 2024, emessa in sede di delibazione ex art. 55 c.p.a., l’istanza cautelare trovava accoglimento limitatamente all’intimazione alla demolizione delle tettoie di cui al quarto ed al sesto alinea della descrizione delle opere contenuta nella parte motiva dell’atto impugnato, risultando i manufatti in questione formare oggetto della diversa e successiva istanza di condono n. 61403 del 1° marzo 1995 su cui, ancora, l’amministrazione resistente non si era determinata.
L’ordinanza in questione non risultava gravata in appello.
In vista dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, entrambe le parti depositavano documenti e scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Parte ricorrente depositava documentazione sanitaria attestante le proprie condizioni di salute ed informava il Collegio che, con nota del 16 ottobre 2025, “ Risorse per Roma ” s.p.a. aveva preannunziato il rigetto dell’istanza di condono prot. n. 0/61403 del 1° marzo 1995, assegnando all’interessata un termine per l’invio di documentazione, che ella comprovava aver inoltrato
Concludeva la ricorrente per un rinvio della trattazione dell’affare, in vista della definizione dell’istanza di condono da ultimo menzionata.
Roma Capitale insisteva, invece, per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve rilevarsi come la fattispecie in esame non presenti alcuno dei requisiti di eccezionalità che giustificherebbero, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., il rinvio della decisione della causa.
Infatti, la circostanza che non sia ancora stato concluso il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza di condono prot. n. 0/61403/1995 non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente a legittimare il rinvio della decisione dell’affare tanto più che esso, al contrario, costituisce, per le ragioni esposte infra , circostanza che conferma la limitata fondatezza del gravame proposto.
Di conseguenza, l’istanza di rinvio avanzata va respinta.
Andando al merito del ricorso, esso è accoglibile nei ristretti limiti di quanto segue.
Con domanda prot. n. 61403 del 1° marzo 1995 – depositata in giudizio da parte ricorrente in allegato all’atto introduttivo del presente contenzioso – il sig. CO LT, in qualità di comproprietario dell’immobile in questione, chiedeva, ai sensi della legge n. 724/1994, il condono per “ 2 tettoie ” destinate ad uso abitativo e realizzate tra il 16 marzo 1985 ed il 31 dicembre 1993, pagando la relativa oblazione.
Con nota prot. n. 23965 del 16 ottobre 2025 – depositata in giudizio da parte resistente – “ Risorse per Roma ” s.p.a., relazionando in merito al Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, rappresentava:
- che l’istanza prot. n. 0/61403 non risultava ancora definita;
- che con nota del 19 febbraio 2024, veniva richiesta alla ricorrente documentazione integrativa, cui il successivo 29 aprile faceva seguito una richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione da parte del tecnico di fiducia della proprietà.
Con nota prot. n. 208468 del 16 ottobre 2025 – depositata in giudizio da parte ricorrente – la medesima società comunicava alla proprietà, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, la ricorrenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consistenti nel mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale avanzata il 19 febbraio 2024.
Ad essa faceva seguito, solamente il 24 ottobre u.s., l’invio di documentazione da parte del tecnico della proprietà, documentazione che questo Collegio non può (in quanto non allegata dalla ricorrente) e comunque non deve esaminare (afferendo a poteri amministrativi non ancora esercitati sui quali si stende la preclusione ex art. 34, comma 2, c.p.a.).
Tutto quanto sopra ai soli fini di acclarare la persistente mancata definizione dell’istanza di condono prot. n. 0/61403 presentata dalla ricorrente il 1° marzo 1995, con conseguente illegittimità del provvedimento avversato nella parte in cui intima la demolizione delle due tettoie di cui al quarto ed al sesto alinea del provvedimento impugnato (“ - Tettoia con struttura metallica e copertura in pannelli coibentati, chiusa su tre fati con muri in blocchetti di cls e adibita a ricovero automezzi. Le dimensioni dell'area tamponata sono di 15,50x6,30 con una altezza di m 2,50 alla gronda e di m 3,00 al colmo. La superficie coperta è di mq 108. (…) - In aderenza al manufatto precedente è stata realizzata una tettoia con struttura metallica e copertura in tavolato di legno e coppi, adibita a magazzino/ricovero attrezzi. Dimensioni di m 12,70x5,85 per una superficie coperta di mq 74 ”).
Su di esse, infatti, si stende l’effetto preclusivo all’adozione di misure ripristinatorie previsto dall’art. 38, comma primo della legge n. 47/1985, secondo cui la presentazione tempestiva della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della prima rata dell’oblazione prevista dall’art. 35, comma primo, della medesima legge, “ sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative ” (in giurisprudenza, da ultimo, vedasi T.A.R. Campania – Napoli, n. 1106/2025).
Reputa il Collegio precisare, tuttavia, che l’impossibilità giuridica di intimare la demolizione dei manufatti oggetto dell’istanza di condono non evasa non può estendersi, come pure pretenderebbe parte ricorrente, anche all’opera di cui al quinto alinea del provvedimento avversato (“ - Manufatto in muratura con copertura in tavolato di legno e coppi, adibito a ricovero animali da cortile. Dimensioni di m 12,70x5,00x2,70h e superficie di mq 63. ”).
Infatti, in difetto di allegazioni in proposito da parte della ricorrente (la quale ha omesso di versare in atti copia dell’istanza di condono prot. n. 061403), deve ritenersi che quest’ultima si riferisca esclusivamente alle opere di cui al quarto ed al sesto alinea della determinazione gravata giacché in essa si fa riferimento a “ 2 tettoie ” interessate dalla richiesta di sanatoria, ed è inimmaginabile che detta indicazione possa estendersi sino a ricomprendere un manufatto chiuso su tutti i lati, quale è quello di cui al quinto alinea.
Pertanto, e nel ristretto perimetro dell’istanza di condono sopra indicata, il gravame deve trovare accoglimento e, di conseguenza, l’avversata determinazione va annullata, fatte salve naturalmente le determinazioni di Roma Capitale in ordine alla domanda di sanatoria prot. n. 0/61403.
Per il resto, il ricorso non merita alcun accoglimento.
In disparte la questione della sua inammissibilità (essendo esso riproduttivo, nella sua quasi totalità, dei motivi di ricorso mossi avverso due determinazioni dirigenziali recanti il diniego delle istanze di condono prott. n. 93106/86 sot. 1-2 e n. 93107/86, provvedimenti gravati con ricorsi che, all’epoca della presentazione dell’odierna impugnazione, non erano ancora stati decisi con sentenza avente autorità di cosa giudicata, sicché non poteva predicarsi, all’atto dell’instaurazione della presente lite, alcuna violazione del principio del ne bis in idem ), esso è di sicuro divenuto improcedibile a seguito della pubblicazione della pronuncia n. 914/2024 della sezione VI del Consiglio di Stato, con la quale è stata acclarata, con valenza di giudicato formale e sostanziale, la piena legittimità delle DD.DD. nn. 433 e 435 recanti il diniego di condono opposto dall’amministrazione resistente per le opere di cui al primo, al terzo, all’ottavo ed al nono alinea del provvedimento in questa sede avversato.
Sull’abusività di esse, quindi, non è più ammessa alcuna contestazione giurisdizionale.
Per quanto riguarda, invece, le restanti opere diverse da quelle oggetto dell’istanza di condono non ancora definita (e, quindi, le opere di cui al secondo ed al quinto alinea), su di esse, per vero, parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura, eccezion fatta per la lamentata irragionevolezza del termine assegnato ad essa per provvedere alla rimozione delle opere abusive, ritenuto esiguo a fronte della risalenza delle opere e della destinazione dei luoghi ad abitazione principale della ricorrente e della propria famiglia.
Tale doglianza non ha fondamento tenuto conto che, come correttamente rilevato da Roma Capitale, “ Il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento. Ne consegue che il decorso del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, anche considerando che trattasi di illecito permanente che si rinnova de die in diem ” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 2531/2025).
Una volta escluso poi, per le ragioni anzidette, che l’opera sub quinto alinea sia ricompresa nell’istanza di condono prot. n. 0/61403, è indifferente verificare che essa fosse o meno oggetto di una delle domande di sanatoria respinte oppure fosse stata realizzata in completa assenza di titoli abilitativi e neppure interessata da richieste di regolarizzazione postuma in quanto, in entrambi i casi, il manufatto in questione:
- consiste nella costruzione di un manufatto fuori terra e, quindi, in un intervento di nuova costruzione;
- non è mai stato acquisito alcun titolo abilitativo espresso ( ante operam o in sanatoria) che ne legittimasse la sua edificazione ed il relativo mantenimento.
In conclusione quindi, fatta eccezione per le opere di cui al quarto ed al sesto alinea del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.
La prevalente soccombenza di parte ricorrente non esonera la medesima, dunque, dal pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di Roma Capitale nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, per il resto respingendolo.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH AV, Presidente
PE HE, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE HE | CH AV |
IL SEGRETARIO