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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15885/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249102543529000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018501178000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180040964002000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180040964002000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 ottobre 2024 all'Agenzia delle Entrate SC (di seguito anche ADER) la contribuente Ricorrente_1 adiva questa Corte, impugnando il sollecito di pagamento n. 097 2024 9102543529 000, comunicato in data 19 settembre 2024, ma limitatamente alla cartella n. 097 2017
0018501178, asseritamente notificata il 10 luglio 2017, dall'importo di euro 743,03, per il mancato pagamento dell'IMU 2012 al Comune di Formia ed alla cartella n. 097 2018 0040964002 000, asseritamente notificata il 4 giugno 2019, dall'importo di euro 21.832,38, per il mancato versamento dell'IMU al Comune di Albano
Laziale negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
In particolare, la contribuente eccepiva la nullità del sollecito di pagamento, in relazione alle due cartelle sopra indicate, nonché degli atti consequenziali e presupposti, per avvenuto pagamento e/o prescrizione delle sottese pretese, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva e resisteva in giudizio- con controdeduzioni depositate in data 4 febbraio 2025 - l'ADER che eccepiva la inammissibilità del ricorso per non essere, il sollecito di pagamento, atto impugnabile ex art. 19
d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla cartella esattoriale n.097 2018 0040964002 000, già impugnata dalla contribuente in altro giudizio di opposizione a preavviso di fermo ammnistrativo n. 097 80202200055786 000, contenente detta cartella, avanti a questa
Corte; in ogni caso l'ADER chiedeva nel merito il rigetto del ricorso stesso con vittoria di spese e con contemporanea richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Albano Laziale cui notificava in pari data, 4 febbraio 2025, atto di litis denuntiatio.
Il Comune non si costituiva.
In data 24 luglio 2025 la ricorrente depositava memoria illustrativa e produceva l'ordinanza cautelare n.
2402/2024 di sospensiva emessa, in suo favore, dalla Corte di Giustizia tributaria (di seguito CGT) di 2° grado del Lazio nel procedimento di opposizione al preavviso di fermo ammnistrativo sopra citato e riguardante, tra le altre, l'impugnazione della cartella di pagamento 097 2018 0040964002 000 di cui qui si discute.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte, in composizione monocratica, rimetteva gli atti al Presidente di sezione, per la conversione del rito del giudizio, in quanto, per il suo valore (superiore ad euro 5.000,00) in relazione ai tributi locali evasi, la controversia doveva essere trattata in sede collegiale.
Con ulteriore nota del 27 novembre 2025 la ricorrente depositava copia della sentenza n. 7388/2025 della
CGT di 2° grado del Lazio e che, nel giudizio di opposizione proposto dalla Signora Ricorrente_1 al preavviso di fermo amministrativo cit., aveva accertato il vizio di notifica e, quindi, la invalidità della cartella n. 097 2018 0040964002 000, emessa per il mancato pagamento dell'IMU al Comune di Albano Laziale negli anni compresi tra il 2010 ed il 2013.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – in cui il difensore di ADER insisteva nella richiesta di rigetto del ricorso avversario - la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso – ammissibile in rito - è fondato e va accolto per le ragioni sotto esposte.
***
In primo luogo va dato atto che il sollecito di pagamento, ancorchè non rientrante formalmente nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - come eccepito da ADER - può, comunque, essere oggetto di autonoma impugnazione da parte del contribuente, in quanto recante, nel caso di specie, una evidente e specifica pretesa tributaria nell'an e nel quantum.
In termini generali, v. Cass. 19704/2015 secondo cui sono opponibili innanzi al giudice tributario tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente pretese fiscali sostanziali anche se non espresse in forma intimante.
In termini specifici v. Cass. 18642/2012 che ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento per cartelle insolute.
Dai condivisi principi sopra riportati la Corte non intende discostarsi e, quindi, alla stregua di ciò, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da ADER, deve essere disattesa.
***
Passando al merito della controversia il Collegio osserva quanto segue.
Con riferimento alla cartella n. 097 2017 0018501178, dall'importo di euro 743,03, emessa per il mancato versamento dell'IMU 2012, da parte della contribuente, al Comune di Formia, giova segnalare che detto tributo è destinato a venire meno, a seguito dell'annullamento automatico della cartella, trattandosi di importo inferiore ad euro 1.000,00, relativo ad esercizio di imposta antecedente all'anno 2015.
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati , alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
Il debito erariale presupposto, portato dall'atto impugnato, deve, quindi, per entità ed esercizio di imposta, essere cancellato ope legis e non poteva essere azionato da ADER con il sollecito di pagamento di cui trattasi.
Tale pronunzia di ufficio è assorbente delle eccezioni di avvenuto pagamento e/o di prescrizione della pretesa, sollevate da parte del contribuente.
***
Con riferimento alla cartella n. 097 2018 0040964002 000, dall'importo di euro 21.832,38, emessa per il mancato versamento dell'IMU, da parte della contribuente, al Comune di Albano Laziale negli anni 2010,
2011, 2012 e 2013, la Corte non può esimersi dal rilevare che detta cartella è stata annullata, per vizio di notifica, in altro giudizio inter partes, dalla sentenza n. 7388/25 emessa dalla CGT di 2° grado del Lazio e prodotta in copia con memoria del 27.11.2025 da parte ricorrente. Essendo venuto meno iussu iudicis il titolo giustificativo della menzionata cartella, invalidata nelle more del presente giudizio, la sottostante pretesa (IMU dovuta al Comune di Albano Laziale per gli anni dal 2010 al
2013) non può più essere fatta valere da ADER in sede di sollecito di pagamento.
***
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese, in quanto - fermo restando che il sollecito di pagamento era stato legittimamente emesso - la prima cartella impugnata è stata annullata ope legis e la seconda cartella lo è stata iussu iudicis nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
1)accoglie il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15885/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249102543529000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018501178000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180040964002000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180040964002000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 ottobre 2024 all'Agenzia delle Entrate SC (di seguito anche ADER) la contribuente Ricorrente_1 adiva questa Corte, impugnando il sollecito di pagamento n. 097 2024 9102543529 000, comunicato in data 19 settembre 2024, ma limitatamente alla cartella n. 097 2017
0018501178, asseritamente notificata il 10 luglio 2017, dall'importo di euro 743,03, per il mancato pagamento dell'IMU 2012 al Comune di Formia ed alla cartella n. 097 2018 0040964002 000, asseritamente notificata il 4 giugno 2019, dall'importo di euro 21.832,38, per il mancato versamento dell'IMU al Comune di Albano
Laziale negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
In particolare, la contribuente eccepiva la nullità del sollecito di pagamento, in relazione alle due cartelle sopra indicate, nonché degli atti consequenziali e presupposti, per avvenuto pagamento e/o prescrizione delle sottese pretese, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva e resisteva in giudizio- con controdeduzioni depositate in data 4 febbraio 2025 - l'ADER che eccepiva la inammissibilità del ricorso per non essere, il sollecito di pagamento, atto impugnabile ex art. 19
d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla cartella esattoriale n.097 2018 0040964002 000, già impugnata dalla contribuente in altro giudizio di opposizione a preavviso di fermo ammnistrativo n. 097 80202200055786 000, contenente detta cartella, avanti a questa
Corte; in ogni caso l'ADER chiedeva nel merito il rigetto del ricorso stesso con vittoria di spese e con contemporanea richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Albano Laziale cui notificava in pari data, 4 febbraio 2025, atto di litis denuntiatio.
Il Comune non si costituiva.
In data 24 luglio 2025 la ricorrente depositava memoria illustrativa e produceva l'ordinanza cautelare n.
2402/2024 di sospensiva emessa, in suo favore, dalla Corte di Giustizia tributaria (di seguito CGT) di 2° grado del Lazio nel procedimento di opposizione al preavviso di fermo ammnistrativo sopra citato e riguardante, tra le altre, l'impugnazione della cartella di pagamento 097 2018 0040964002 000 di cui qui si discute.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte, in composizione monocratica, rimetteva gli atti al Presidente di sezione, per la conversione del rito del giudizio, in quanto, per il suo valore (superiore ad euro 5.000,00) in relazione ai tributi locali evasi, la controversia doveva essere trattata in sede collegiale.
Con ulteriore nota del 27 novembre 2025 la ricorrente depositava copia della sentenza n. 7388/2025 della
CGT di 2° grado del Lazio e che, nel giudizio di opposizione proposto dalla Signora Ricorrente_1 al preavviso di fermo amministrativo cit., aveva accertato il vizio di notifica e, quindi, la invalidità della cartella n. 097 2018 0040964002 000, emessa per il mancato pagamento dell'IMU al Comune di Albano Laziale negli anni compresi tra il 2010 ed il 2013.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – in cui il difensore di ADER insisteva nella richiesta di rigetto del ricorso avversario - la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso – ammissibile in rito - è fondato e va accolto per le ragioni sotto esposte.
***
In primo luogo va dato atto che il sollecito di pagamento, ancorchè non rientrante formalmente nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - come eccepito da ADER - può, comunque, essere oggetto di autonoma impugnazione da parte del contribuente, in quanto recante, nel caso di specie, una evidente e specifica pretesa tributaria nell'an e nel quantum.
In termini generali, v. Cass. 19704/2015 secondo cui sono opponibili innanzi al giudice tributario tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente pretese fiscali sostanziali anche se non espresse in forma intimante.
In termini specifici v. Cass. 18642/2012 che ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento per cartelle insolute.
Dai condivisi principi sopra riportati la Corte non intende discostarsi e, quindi, alla stregua di ciò, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da ADER, deve essere disattesa.
***
Passando al merito della controversia il Collegio osserva quanto segue.
Con riferimento alla cartella n. 097 2017 0018501178, dall'importo di euro 743,03, emessa per il mancato versamento dell'IMU 2012, da parte della contribuente, al Comune di Formia, giova segnalare che detto tributo è destinato a venire meno, a seguito dell'annullamento automatico della cartella, trattandosi di importo inferiore ad euro 1.000,00, relativo ad esercizio di imposta antecedente all'anno 2015.
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati , alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
Il debito erariale presupposto, portato dall'atto impugnato, deve, quindi, per entità ed esercizio di imposta, essere cancellato ope legis e non poteva essere azionato da ADER con il sollecito di pagamento di cui trattasi.
Tale pronunzia di ufficio è assorbente delle eccezioni di avvenuto pagamento e/o di prescrizione della pretesa, sollevate da parte del contribuente.
***
Con riferimento alla cartella n. 097 2018 0040964002 000, dall'importo di euro 21.832,38, emessa per il mancato versamento dell'IMU, da parte della contribuente, al Comune di Albano Laziale negli anni 2010,
2011, 2012 e 2013, la Corte non può esimersi dal rilevare che detta cartella è stata annullata, per vizio di notifica, in altro giudizio inter partes, dalla sentenza n. 7388/25 emessa dalla CGT di 2° grado del Lazio e prodotta in copia con memoria del 27.11.2025 da parte ricorrente. Essendo venuto meno iussu iudicis il titolo giustificativo della menzionata cartella, invalidata nelle more del presente giudizio, la sottostante pretesa (IMU dovuta al Comune di Albano Laziale per gli anni dal 2010 al
2013) non può più essere fatta valere da ADER in sede di sollecito di pagamento.
***
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese, in quanto - fermo restando che il sollecito di pagamento era stato legittimamente emesso - la prima cartella impugnata è stata annullata ope legis e la seconda cartella lo è stata iussu iudicis nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
1)accoglie il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei