CASS
Sentenza 25 gennaio 2021
Sentenza 25 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2021, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2856 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 08/01/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 26/1/2018, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con cui TA CH, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada, è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. I giudici hanno applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due non disposta in primo grado. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato un unico motivo, contenente numerose doglianze. Si afferma, nel ricorso, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità delle argomentazioni espresse in sentenza. In particolare la difesa evidenzia quanto segue. la Corte di Appello, non solo ha confermato la sentenza appellata, ma ha peggiorato la posizione del TA, laddove ha sostenuto che gli accertamenti avrebbero riscontrato la presenza di cannabinoidi e benzodiazepine nell'imputato. Il Giudice monocratico, nella sentenza di primo grado, ha unicamente affermato che «nella Cartella Clinica di pronto Soccorso acquisita al fascicolo del dibattimento, a pagina 4 della medesima, si legge accanto al titolo "esame", sottotitolo "Droghe con catena di custodia" la voce "benzodiazepine" che indica un valore di 1059 ng/ml». Pertanto, non risulta che sia stata rinvenuta traccia di contemporanea presenza di benzodiazepine e cannabinoidi nel sangue del ricorrente, come invece sostenuto dalla Corte di merito. Nell'atto di appello la difesa aveva evidenziato che il ricorrente non era stato sottoposto al prelievo del sangue nella struttura sanitaria. Alla luce della istruttoria svolta e sulla base delle prove raccolte non si poteva giungere alla condanna dell'imputato, poiché non sarebbe stata dimostrata la sua condizione di alterazione psicofisica e non sarebbero state individuate circostanze aggiuntive capaci di dimostrare l'attualità dell'alterazione. Il TA aveva appellato la sentenza del Tribunale di Roma perché non vi era certezza in ordine alla effettuazione delle analisi del sangue nella struttura sanitaria in cui era stato condotto dopo l'incidente. Sul punto il Giudice di primo grado non si era pronunciato. La Corte territoriale, perseverando nella omessa considerazione di tale profilo, avrebbe offerto una motivazione soltanto apparente, poiché del tutto avulsa dalle risultanze processuali. Sarebbe stato rilevante verificare se la sostanza stupefacente sia stata rinvenuta nel sangue o nei liquidi biologici, poiché le diverse analisi sono indicative di un consumo dello stupefacente avvenuto alcune ore prima (analisi del sangue) o alcuni giorni prima (analisi delle urine). I risultati relativi agli accertamenti effettuati, avrebbero dovuto indurre il Giudice di merito a ricercare circostanze aggiuntive utili al fine di chiarire la condizione di alterazione psico-fisica. Tutti gli elementi raccolti dimostrerebbero l'assenza di tali elementi aggiuntivi, poiché nella cartella clinica si dice che il paziente era "lucido ed orientato"; la società assicuratrice ha interamente risarcito il danno sulla base del verbale redatto dalla Polizia municipale, non individuando alcun concorso di colpa nella causazione dell'incidente; il TA non ha provocato il sinistro stradale. Risulta dal verbale di ritiro della patente di guida, redatto dalla stessa Polizia di Roma Capitale, che il ritiro è stato disposto sulla base di "prelievo di liquidi biologici" e non sulla base di prelievo ematico (in allegato al ricorso). Nella cartella clinica non si ricava nessuna indicazione idonea a confortare la tesi che il ricorrente sia stato sottoposto a prelievo ematico. Quanto alla sospensione della patente di guida, la Corte di Appello, aggravando la posizione dell'imputato, ha applicato al TA la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, non disposta in primo grado, pure in mancanza di impugnazione del P.M. Il ricorrente ha già scontato la pena accessoria di un anno di sospensione della patente di guida, applicata in via cautelare dal Prefetto di Roma, sulla base del decreto penale N. 1031/2014. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che nella imputazione non è contetato al ricorrente di avere guidato un mezzo altrui. 3. P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo maturato il termine massimo di prescrizione alla data del 19/9/2019. 3 Par zi Piccial • RI BR Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze, ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. In particolare, la questione sull'accertamento dell'attualità dello stato di alterazione non è peregrina (cfr. Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Rv. 270929 - 01). E' appena il caso di aggiungere che risulta superfluo qualsiasi approfondimento in relazione ai motivi di ricorso, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in data 8 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2856 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 08/01/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 26/1/2018, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con cui TA CH, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada, è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. I giudici hanno applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due non disposta in primo grado. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato un unico motivo, contenente numerose doglianze. Si afferma, nel ricorso, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità delle argomentazioni espresse in sentenza. In particolare la difesa evidenzia quanto segue. la Corte di Appello, non solo ha confermato la sentenza appellata, ma ha peggiorato la posizione del TA, laddove ha sostenuto che gli accertamenti avrebbero riscontrato la presenza di cannabinoidi e benzodiazepine nell'imputato. Il Giudice monocratico, nella sentenza di primo grado, ha unicamente affermato che «nella Cartella Clinica di pronto Soccorso acquisita al fascicolo del dibattimento, a pagina 4 della medesima, si legge accanto al titolo "esame", sottotitolo "Droghe con catena di custodia" la voce "benzodiazepine" che indica un valore di 1059 ng/ml». Pertanto, non risulta che sia stata rinvenuta traccia di contemporanea presenza di benzodiazepine e cannabinoidi nel sangue del ricorrente, come invece sostenuto dalla Corte di merito. Nell'atto di appello la difesa aveva evidenziato che il ricorrente non era stato sottoposto al prelievo del sangue nella struttura sanitaria. Alla luce della istruttoria svolta e sulla base delle prove raccolte non si poteva giungere alla condanna dell'imputato, poiché non sarebbe stata dimostrata la sua condizione di alterazione psicofisica e non sarebbero state individuate circostanze aggiuntive capaci di dimostrare l'attualità dell'alterazione. Il TA aveva appellato la sentenza del Tribunale di Roma perché non vi era certezza in ordine alla effettuazione delle analisi del sangue nella struttura sanitaria in cui era stato condotto dopo l'incidente. Sul punto il Giudice di primo grado non si era pronunciato. La Corte territoriale, perseverando nella omessa considerazione di tale profilo, avrebbe offerto una motivazione soltanto apparente, poiché del tutto avulsa dalle risultanze processuali. Sarebbe stato rilevante verificare se la sostanza stupefacente sia stata rinvenuta nel sangue o nei liquidi biologici, poiché le diverse analisi sono indicative di un consumo dello stupefacente avvenuto alcune ore prima (analisi del sangue) o alcuni giorni prima (analisi delle urine). I risultati relativi agli accertamenti effettuati, avrebbero dovuto indurre il Giudice di merito a ricercare circostanze aggiuntive utili al fine di chiarire la condizione di alterazione psico-fisica. Tutti gli elementi raccolti dimostrerebbero l'assenza di tali elementi aggiuntivi, poiché nella cartella clinica si dice che il paziente era "lucido ed orientato"; la società assicuratrice ha interamente risarcito il danno sulla base del verbale redatto dalla Polizia municipale, non individuando alcun concorso di colpa nella causazione dell'incidente; il TA non ha provocato il sinistro stradale. Risulta dal verbale di ritiro della patente di guida, redatto dalla stessa Polizia di Roma Capitale, che il ritiro è stato disposto sulla base di "prelievo di liquidi biologici" e non sulla base di prelievo ematico (in allegato al ricorso). Nella cartella clinica non si ricava nessuna indicazione idonea a confortare la tesi che il ricorrente sia stato sottoposto a prelievo ematico. Quanto alla sospensione della patente di guida, la Corte di Appello, aggravando la posizione dell'imputato, ha applicato al TA la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, non disposta in primo grado, pure in mancanza di impugnazione del P.M. Il ricorrente ha già scontato la pena accessoria di un anno di sospensione della patente di guida, applicata in via cautelare dal Prefetto di Roma, sulla base del decreto penale N. 1031/2014. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che nella imputazione non è contetato al ricorrente di avere guidato un mezzo altrui. 3. P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo maturato il termine massimo di prescrizione alla data del 19/9/2019. 3 Par zi Piccial • RI BR Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze, ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. In particolare, la questione sull'accertamento dell'attualità dello stato di alterazione non è peregrina (cfr. Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Rv. 270929 - 01). E' appena il caso di aggiungere che risulta superfluo qualsiasi approfondimento in relazione ai motivi di ricorso, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in data 8 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente