Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.
Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.