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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
NG AG, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5026/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Annicchiarico come Parte_1 da mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del Rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Liuzzi come da mandato in atti
CONVENUTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 23.12.2024, conveniva in giudizio il , Parte_2 Controparte_1 deducendo: che in data 10.07.2019, alle ore 19.00 circa, esso ricorrente si trovava a bordo della sua autovettura Mercedes GLA 180 tg. FL 749 MW, parcheggiato lungo la Via Lago di
Leonessa in , lato opposto al civico 5, con direzione Viale Jonio e parallelamente a un CP_1 muro del Comune di , delimitante altra proprietà comunale;
che improvvisamente il CP_1 detto muro cedeva e crollava, investendo la sua autovettura e danneggiandola sul suo lato sinistro, regione anteriore, cofano, parabrezza, capote e lunotto termico;
che in loco intervenivano la Questura, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di che riscontravano CP_1 anche la proprietà comunale del muro crollato;
di aver introdotto, dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, un procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c., il cui C.T.U., p.i. Persona_1 accertava e dichiarava che la realizzazione non a regola d'arte del muro ne aveva causato la instabilità ed il crollo verificatosi, quantificando i danni subiti dalla autovettura attorea e riconducibili all'evento dedotto in € 22.112,69, con un fermo tecnico di circa 14 giorni.
1 Ritenendo quindi la esclusiva responsabilità del resistente nella verificazione CP_1 dell'evento e dei danni conseguiti, ne chiedeva la condanna al risarcimento, che quantificava in
“€ 22.112,69, compresi oneri fiscali, a titolo di risarcimento dei sofferti danni a cose, di €.
700,00 derivati dal danno da fermo tecnico (€. 50,00 al dì x 14 giorni stimati dal C.T.U.), di €.
743,56 dati dall'onorario del C.T.U. (All. 14-15), di €. 286,00 costituiti dagli oneri di iscrizione a ruolo dell' e così per un totale di €. 23.842,25, salvi diversi importi che saranno ritenuti CP_3 di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi”, nonché onorari di ATP e del presente giudizio. Così come da conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di ATP R.G. 2115/2021, svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto – Dr.
Attanasio, espletata prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda del appare sufficientemente fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
L'evento per cui è causa e la conseguente pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente rientrano tra le ipotesi disciplinate dall'art. 2051 c.c., il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”, sanzionando quindi la omessa vigilanza e manutenzione dei manufatti di proprietà e su cui grava l'obbligo della
“custodia”, facendo sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere probatorio: il danneggiato ha perciò il solo onere di fornire la prova - tuttavia assolutamente certa e rigorosa - dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia
(nesso eziologico), secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); mentre incombe sul presunto responsabile, l'onere di fornire la prova liberatoria e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero è avvenuto con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. L'evento lesivo può essere, quindi, “scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 295 del 13.01.2015; analogamente anche Cass.
Civ., Sez. III, Ord. 11.02.2022 n. 4588; Cass., 15.10.2019, n. 25925; Cass., 29.9.2017, n. 22801;
Cfr. Cass., 23.1.2014, n. 1355).
2 Deve comunque precisarsi che, per uniforme orientamento, costantemente condiviso ed affermato da questo Giudice, per responsabilità oggettiva non può e non deve affatto intendersi
(come invece spesso erroneamente accade) che il presunto danneggiato possa limitarsi a sostenere la responsabilità del custode - e (erroneamente) ritenere così assolto il suo onere probatorio - limitandosi cioè solo ad affermare di aver subito danno nell'utilizzo dalla “res” o a causa di una anomalia di essa (e ritenere così solo di aver comunque diritto ad un risarcimento). L'attore ha invece l'onere - imprescindibile - di fornire prova certa e rigorosa dell'evento così come dedotto nel suo atto (cioè che si sia effettivamente verificato con la dinamica descritta), della concreta presenza della insidia e (ancora e soprattutto) della derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta di essa e, al contempo, della assenza di una sua personale responsabilità. In tale ottica è quindi compito del giudice di esaminare e valutare per ciascun singolo caso le specifiche circostanze, i fatti prospettati e le prove offerte, fornite ed acquisite, al fine di accertare il verificarsi dell'evento per come esattamente descritto dall'attore, la esistenza e concreta pericolosità della dedotta “anomalia della res”, del nesso causale e la inesistenza di elementi estrinseci e condotte tali da escluderlo o da determinare una condotta concorsuale o addirittura esclusiva dello stesso danneggiato nella verificazione dell'evento e del danno che da esso ne sia derivato (ex art. 1227 c.c.).
Ciò premesso, può ritenersi ragionevolmente dimostrato che il giorno 10.07.2019, alle ore 19.00 circa, mentre il era a bordo della sua autovettura Mercedes GLA 180 tg. FL 749 Parte_1
MW, parcheggiato lungo la Via Lago di Leonessa in , lato opposto al civico 5, con CP_1 direzione Viale Jonio, il muro di proprietà del Comune di , delimitante altra proprietà CP_1 comunale, improvvisamente cedette e crollò investendo la detta autovettura, cagionandole notevoli danni di cui qui si chiede il ristoro.
Va premesso che nessun dubbio può adombrarsi sulla verificazione dell'evento, comprovato dalle relazioni redatte dal personale intervenuto della Questura, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco di che riscontravano anche la proprietà comunale del muro crollato. CP_1
Particolare rilievo, infatti, assume la relazione della Polizia Locale, laddove attesta di essere intervenuta “per la caduta di un muro di proprietà comunale” che aveva causato danni alle auto in sosta “e precisamente: una Mercedes Gla targata FL 74gMW di proprietà di Parte_2
”. Analogamente i Vigili del Fuoco attestavano tra l'altro che “Si constatava la caduta
[...] di un muro di recinzione in tufi, di un terreno di proprietà Comunale”.
Ne hanno peraltro fornito ulteriore ed idonea dimostrazione le precise, univoche e concordanti deposizioni rese dai testi escussi. La teste ha dichiarato: “mio marito mi aveva Testimone_1
3 accompagnato a , in via lago di Leonessa…mio marito si era parcheggiato CP_1 parallelamente a un muro delimitante una proprietà comunale…il muro di tufi era crollato e ancora stava crollando sulle autovetture e in particolare su quella di mio marito….l'auto veniva colpita dai tufi sulla parte anteriore, sul lato sinistro, sul parabrezza, sulla capote e sul lunotto”.
La teste ha analogamente dichiarato: “abbiamo quindi visto che il muro di Testimone_2 proprietà comunale stava crollando su alcune autovetture, tra cui la Mercedes del marito della dottoressa che abbiamo visto aver fatto in tempo ad uscire dalla auto. Preciso che il muro si trovava sul lato opposto della strada difronte casa mia…i tufi del muro erano crollati sulla parte sinistra dell'autovettura del e sulla parte superiore. Il muro cadeva da solo”). Parte_1
Quanto alle cause del crollo, queste devono attribuirsi alla cattiva realizzazione del muro non a regola d'arte, per essere stato edificato senza una adeguata fondazione e con ampiezza ridotta e strutturalmente non proporzionata rispetto alla altezza ed alla lunghezza, tali da comprometterne la stabilità, unitamente allo stato di degrado per mancanza di idonea manutenzione, come accertato ed affermato inequivocabilmente dal CTU P.I. Persona_1 in sede di ATP, cui si fa integrale e puntuale riferimento. In particolare, solo per citare alcuni stralci, il Consulente ha dichiarato che “il muro oggetto della presente non è da annoverarsi tra i manufatti realizzati a regola d'arte… “la mancanza di un'adeguata fondazione rappresenta sicuramente una carenza progettuale e realizzativa di notevole peso…nel caso in esame non vi
è traccia alcuna di fondazione e laddove è visibile un cordolo porta muro in calcestruzzo è possibile notare la precarietà dello stesso e l'approssimazione con la quale è stato realizzato.
Altro difetto è sicuramente l'eccessiva snellezza del muro;
la sua altezza varia dai 2.00 m a 2.70
m e lo spessore dai 25 cm nella parte bassa a 20 cm per la restante altezza…un muro siffatto presenta serie difficoltà a garantire situazioni di equilibrio…ulteriore aggravante della tecnica costruttiva adottata è la mancanza o meglio la inadeguatezza dei contrafforti…a supporto di una muratura di modesto spessore che, anche con contrafforti adeguati, non è detto che non sarebbe crollata…lo stato di degrado e la carente manutenzione ordinaria atta a rallentare i fenomeni aggressivi degli agenti meteorici e dell'umidità di risalita…segno evidente ed inconfutabile di una condizione statica precaria e di carente manutenzione e monitoraggio della intera muratura”. Da tutto ciò e per le causali ravvisate dal CTU per deficit realizzativo e di manutenzione, consegue una responsabilità del ex art. 2051 c.c.. CP_1
In ordine alla entità del danno subito dalla autovettura, il medesimo Consulente lo ha quantificato in complessivi € 22.112,69 comprensivi di IVA..
4 Nulla può invece riconoscersi per fermo tecnico, posto che il più recente e consolidato orientamento ritiene necessaria la prova e la quantificazione del danno da fermo tecnico del veicolo, consistente ad esempio nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo, che va provato, e non è invece in re ipsa, affermando che “non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. 20620/2015; Cass. 19.09.2022, n.
27389; Cass. 28.02.2020 n. 5447).
Pertanto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 verificazione del sinistro de quo, ne consegue la condanna al pagamento della complessiva somma di € 22.112,69 (comprensivi di IVA), oltre rivalutazione dalla data della CTU ad oggi ed interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Al ricorrente vanno inoltre riconosciuti spese e compensi di ATP e del presente giudizio, da liquidarsi, tuttavia, tenuto conto della esigua attività profusa, in assenza di contraddittorio.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e dichiara accertata la esclusiva responsabilità del
[...]
nella verificazione del sinistro de quo e dei danni conseguiti;
CP_1
2) Per l'effetto, condanna il medesimo al risarcimento e pagamento della CP_1 complessiva somma di € 22.112,69 (comprensivi di IVA), oltre rivalutazione dalla data della CTU ad oggi ed interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo.
3) Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, che liquida: in Controparte_1 complessivi € 2.438,80 per il procedimento di ATP - di cui € 286,00 per esborsi ed €
2.152,80 per compenso, oltre ad 743,56 per costo della CTU, come liquidato e corrisposto;
nonché in complessivi € 4.264,00 - di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso. Oltre ancora RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta. Da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Annicchiarico, difensore attoreo, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Taranto in data 20.10.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio NG AG
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